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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/12/2024, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2179/2023 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bacchi (c.f. , elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 36, presso lo C.F._2 studio del difensore;
ATTORE OPPONENTE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] P.IVA_1 [...]
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (c.f.
), presso i cui uffici siti in Perugia, via degli Offici n. 14, sono elettivamente domiciliati;
P.IVA_3
CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1, c.p.c., depositate in data 15.07.2024: “In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, il provvedimento gravato nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito - Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa. - In ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa,
l'illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo. Con vittoria di spese e onorari di causa”;
1
per i convenuti opposti: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189, n.
1, c.p.c., depositate in data 13.08.2024: “Rigettarsi le avversarie domande in quanto inammissibili o perché infondate. Vinte le spese”, ribadendo “le istanze istruttorie cautelativamente articolate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.05.2023, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, comma 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 09220229000734120/000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09220080000188617501, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento opposto, al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parte opponente, dopo avere rappresentato che la cartella di pagamento n. 09220080000188617501 ha quale causale dell'addebito la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della l. n. 488/1992 dal
, per un importo complessivamente pari a € 1.165.092,96, riferite Controparte_2 all'anno 2006, e che con la spiegata opposizione all'esecuzione si intende contestare la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, comunque, l'estinzione della pretesa creditoria per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, ha posto alla base dell'intrapresa iniziativa i seguenti motivi: 1) nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 09220080000188617501, in quanto al sig. non risulta mai essere stata Pt_1 notificata la predetta cartella di pagamento richiamata nel dettaglio del debito dell'avviso di mora gravato, ed è onere dell' fornire la prova della notifica della sopra indicata Controparte_4 cartella di pagamento, immune da vizi;
2) intervenuta prescrizione del credito, in quanto controparte non ha dato prova della notifica della predetta cartella di pagamento, presumibilmente avvenuta in data
02.02.2008, né di atti interruttivi utili, essendo decorsi oltre 14 anni senza che nessun ulteriore atto, idoneo a interrompere i termini prescrizionali, prima dell'intimazione di pagamento oggi in contestazione notificata in data 08.03.2023, sia mai stato notificato all'odierno opponente. Il sig.
, infine, ha esposto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, Pt_1 stante la fondatezza dei motivi di censura sollevati e la ricorrenza anche del periculum in mora.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.09.2023 si sono costituiti in giudizio il
, già , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e domandando il Controparte_3 rigetto sia dell'avversa richiesta di sospensione che delle domande formulate dall'opponente.
Specificamente, i convenuti hanno previamente ricostruito le vicende fattuali e normative poste alla base dell'intimazione di pagamento opposta, esponendo: che l'impresa Hotel Stella del Mattino s.n.c. di LE EL e NO GN ha presentato, in data 30.05.2001, alla banca cessionaria,
la domanda-progetto n. 65531/11 a valere sul 9° bando disciplinato dal Controparte_5
D.M. 20.10.1995 n. 527 (detto anche Regolamento), come successivamente modificato e integrato;
che con D.D. n. 105343 del 30.11.2001 l'allora ha concesso alla ditta, in Controparte_6 via provvisoria, un contributo in conto impianti di € 1.040.660,66, a fronte di investimenti per €
2 3.008.361,43 per la creazione di una nuova struttura di tipo turistico-alberghiero, sita a Castelluccio
Superiore, erogabile in due quote annuali di € 520.330,33 ciascuna;
che, quindi, è stata resa disponibile presso la banca concessionaria la prima quota di contributo, poi erogata alla ditta in data 13.06.2002 a titolo di anticipazione, garantita da polizza fideiussoria rilasciata il 27.03.2022 da Finworld s.p.a.; che con nota del 07.09.2004 la banca concessionaria ha segnalato all'Amministrazione, e per conoscenza anche alla ditta beneficiaria, che quest'ultima non aveva maturato, alla data di disponibilità dell'ultima quota, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota, incorrendo nell'ipotesi di revoca di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del Regolamento;
che sussistevano inoltre le condizioni di revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) e art. 9 del citato Regolamento;
che l'Amministrazione, quindi, con nota del 11.02.2005, ha comunicato all'impresa l'avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, nell'ambito del quale la ditta ha presentando le proprie controdeduzioni con nota del 27.06.2005, richiedendo una proroga di 48 mesi per la realizzazione del progetto agevolato;
che con nota del 08.08.2005 l'Amministrazione ha comunicato alla ditta la sussistenza delle condizioni di revoca delle agevolazioni e l'impossibilità di concedere la proroga richiesta, in quanto la normativa prevedeva la possibilità di una proroga di non oltre 6 mesi per cause di forza maggiore;
che anche la banca concessionaria ha confermato all'impresa l'impossibilità di accordare la proroga in questione, confermando la proposta di revoca già inoltrata all'Amministrazione; che, dunque, persistendo le irregolarità rilevate dalla banca concessionaria, con nota del 11.05.2006 l'Amministrazione ha trasmesso alla ditta beneficiata il D.D. n. 150822 del
03.04.2006, con cui è stato revocato il decreto di concessione provvisoria n. 105343 del 30.11.2001, disponendo altresì il recupero della somma di € 520.330,33, oltre le maggiorazioni della rivalutazione Istat e degli interessi legali, nonché l'incameramento della cauzione di € 5.542,61; che successivamente la banca concessionaria ha comunicato alla ditta, con nota del 24.01.2007, che la stessa era debitrice della somma di € 675.643,89, pari al contributo erogato e non dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione;
che, non avendo l'impresa restituito la somma indebitamente percepita, l'Amministrazione ha iscritto a ruolo il suo credito, con conseguente notifica, da parte dell'
[...]
, della cartella esattoriale 09220080000188617000, cui sono seguite nel Controparte_3 corso degli anni, dal 17.07.2008 al 07.10.2022, le intimazioni di pagamento notificate dall'
[...]
e i pignoramenti. Ciò posto, i convenuti, previo richiamo della peculiarità Controparte_3 della normativa e delle principali disposizioni concernenti il procedimento di agevolazione in questione, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa opposizione per difetto di interesse ad agire, in quanto parte opponente non otterrebbe alcun vantaggio dall'annullamento dell'intimazione di pagamento, essendo l'importo preteso dal , in forza del provvedimento CP_2 con cui è stato disposto il recupero, che costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ormai inoppugnabile e definitivo, non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso il D.D. n. 150822 del 03.04.2006,
e, nel merito, hanno evidenziato le seguenti circostanze: l'infondatezza dell'asserita omessa notifica della cartella esattoriale presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, poiché la predetta cartella – che è una coobbligazione non da ruolo, generata dall'Agente della Riscossione per proseguire l'attività esecutiva nei confronti dei soci, illimitatamente responsabili, originata dalla cartella n.
0922008000018861700 intestata alla società, cancellata nel 2006 – è stata notificata in data 02.02.2008 sia al socio nonché legale rappresentante sia al socio , Parte_1 Parte_2 tramite messo notificatore, per irreperibilità relativa del destinatario (art. 140 c.p.c.); la non fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati nella cartella contestata, in quanto, nel
3 tempo intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione impugnata , il contribuente ha ricevuto, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione notificata in data
30.08.2017, oltre alle successive intimazioni di pagamento notificate il 05.11.2018 e il 26.11.2019 e al pignoramento presso terzi notificato il 19.04.2019, considerato vieppiù che, per le somme di cui si discute, i termini di prescrizione sono stati sospesi dal 08.03.2020 al 30.09.2021 ai sensi della normativa varata durante la pandemia da Covid-19; l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. in data 20.10.2024, come parzialmente modificato con provvedimento del 24.10.2023, nella parte in cui è stata revocata la dichiarazione di contumacia di
, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative Controparte_3 ex art. 171-ter c.p.c.. In particolare, i convenuti, con il deposito della seconda memoria integrativa, hanno altresì eccepito l'inammissibilità per tardività della spiegata opposizione quanto al motivo dell'omessa notifica della cartella di pagamento, per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
All'udienza del 11.01.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulata da parte convenuta ed è stata fissata l'udienza del 17.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c..
***
1. con la spiegata opposizione, si è opposto all'intimazione di pagamento n. Parte_1
09220229000734120/000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09220080000188617501, inerente alla procedura di riscossione coattiva del credito avviata con l'iscrizione a ruolo di cui al prospetto partita ruolo allegato sub documento n. 8 del fascicolo di parte convenuta, sulla base del D.D.
n. 150822 del 03.04.2006 con cui l'allora ha revocato il decreto di Controparte_6 concessione provvisoria n. 105343 del 30.11.2001, adottato in favore dell'impresa Hotel Stella del Mattino s.n.c., ha disposto l'incameramento della cauzione di € 5.542,61 di al punto 5.3 della circolare
MICA n. 900516 del 13.12.2000 e il recupero dell'importo di € 520.330,33, erogato a titolo di anticipazione, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella di restituzione (doc. n. 6, fascicolo dei convenuti opposti).
2. Specificamente, parte opponente ha eccepito la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, sottesa all'intimazione contestata, e la prescrizione decennale dell'avversa pretesa creditoria. Trattasi di due motivi che, ad avviso dell'adito Tribunale, devono essere esaminati distintamente, in quanto afferenti a profili diversi.
2.1 Per quanto riguarda la dedotta omessa notifica della cartella di pagamento n.
09220080000188617501, atto presupposto dell'intimazione opposta, la proposta opposizione deve essere ricondotta nell'alveo delle opposizioni c.d. “recuperatorie”, rimedio tramite il quale il debitore mira a riconquistare la tutela che adduce essergli stata preclusa a cagione dell'omessa notifica della cartella di pagamento, atto prodromico richiamato nell'intimazione di pagamento n.
4 09220229000734120/000, che, secondo la prospettazione offerta da parte opponente, non avrebbe raggiunto la sfera giuridica del debitore destinatario per un vizio del procedimento di notificazione.
2.1.2 L'avviso di intimazione rappresenta una mera comunicazione amministrativa, tramite la quale il contribuente viene reso edotto dell'esistenza di pregresse esposizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale/i a suo tempo notificata/e, con la conseguenza che esso non costituisce atto di espropriazione forzata, ma atto prodromico della cartella/e di pagamento, contenente l'invito rivolto al debitore ad adempiere spontaneamente entro il termine fissato dal concessionario, con l'avviso che, in mancanza di adempimento spontaneo, si procederà alla riscossione coattiva del credito.
2.1.3 Ciò posto, il sig. , mediante la spiegata opposizione avverso l'intimazione di pagamento Pt_1 sopra indicata, ha eccepito il vizio di omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
poiché tale opposizione è stata svolta per le ragioni espresse in funzione recuperatoria – in quanto ha permesso all'odierno opponente di recuperare l'impugnazione non potuta originariamente esercitare avverso la predetta cartella a causa della mancata notifica di quest'ultima -, sotto questo profilo l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, attenendo la censura relativa alla prospettata omessa notifica della più volte citata cartella di pagamento presupposta a vizi formali degli atti di riscossione, e la stessa si presenta essere inammissibile, in quanto tardiva. Dalle risultanze processuali in atti, infatti, risulta che l'intimazione di pagamento n. 09220080000188617501 è stata notificata ad in data 08.03.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato Parte_1 notificato il 05.05.2023, sicché è ampiamente decorso il termine perentorio di venti giorni, imposto dall'art. 617 c.p.c., per potere fare valere il vizio della mancata notifica della cartella di pagamento sopra riportata (cfr., in merito, Tribunale di Roma, n. 1988/2022).
2.1.4 Non è condivisibile, in proposito, la linea difensiva di parte opponente laddove, nel contestare l'eccezione di tardività dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio, afferma che “l'eccezione è infondata poiché parte attrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09220229000734120/000 contestando la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 09220080000188617501 (e, quindi, la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo) e per eccepire la maturata prescrizione della pretesa creditoria dell'anno 2006”. Ed invero, nel caso di specie vengono in rilievo due distinti motivi di opposizione, il primo non strumentale rispetto all'altro (su cui infra), in quanto con la prima doglianza l'odierno attore opponente si duole di un vizio relativo alla regolarità formale, sotto l'aspetto dell'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui opposta, degli atti del procedimento di riscossione coattiva del credito, e non dell'insussistenza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, che, peraltro, è avvenuta sulla base del
D.D. n. 1508222 del 03.04.2006, di revoca del decreto di concessione provvisoria n. 105343 del
30.11.2001, che costituisce valido titolo esecutivo (cfr. Corte Cass. , n. 6240/2018).
2.2 Per quanto concerne, invece, il motivo di censura con cui il sig. deduce l'intervenuta Pt_1 prescrizione del diritto di credito azionato, l'opposizione proposta si configura come opposizione
5 all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., non soggetta ad alcun limite temporale decadenziale, con cui l'opponente fa valere un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo.
2.2.1 Prima di esaminare nel merito tale doglianza, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'intrapresa azione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata dai convenuti opposti.
2.2.2 In termini generali, l'interesse ad agire, quale una delle condizioni dell'azione, viene tradizionalmente definito come un interesse di natura processuale, secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, avente per oggetto il provvedimento domandato al giudice come mezzo per ottenere il soddisfacimento dell'interesso primario, rimasto leso dal comportamento della controparte o, più genericamente, dalla situazione di fatto oggettivamente esistente. In particolar modo,
l'interesse ad agire: costituisce requisito di proposizione della domanda, e non già del suo accoglimento;
è interesse non alla domanda in sé ma alla tutela, e, quindi, al provvedimento giurisdizionale che si chiede con la domanda;
si distingue dall'interesse sostanziale tutelabile, identificando in termini processuali l'interesse strumentale ad ottenere in giudizio il tipo di provvedimento o la forma di tutela cui aspira colui che ha proposto la domanda;
è indice del bisogno di tutela giurisdizionale , quale parametro per stabilire il grado di necessità e l'idoneità dell'intervento del giudice, esprimendo, quindi, un adeguato rapporto di utilità fra il tipo di lesione del diritto, la cui attuale esistenza viene affermata in giudizio, e quel tipo di provvedimento giurisdizionale che specificamente si richiede. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire deve essere attuale e concreto e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr., ex multis, Cass. n.
7735/2022, n. 41688/2021, n. 2057/2019, n. 13485/2014, n. 2051/2011, n. 15355/2010). La stessa
Suprema Corte ha precisato che esso è requisito per la trattazione del merito della causa (Cass. n.
19268/2016) e che il suo accertamento, da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (Cass. n. 13285/2014), va distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio, poiché, mentre per quest'ultima si deve giudicare dell'effettiva conformità della norma sostanziale all'effetto giuridico richiesto, l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolvono in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, considerato conforme alla norma invocata attraverso un giudizio ipotetico (Cass. n. 4984/2001).
Ebbene, l'adito Tribunale ritiene che l'eccezione di carenza di interesse ad agire non sia fondata, in quanto, a prescindere dal carattere ormai definitivo e inoppugnabile della pretesa creditoria del
, in forza del provvedimento di cui al D.D. n. 150822 del 03.04.2006 di revoca delle CP_2 agevolazioni che ha disposto al contempo anche il recupero delle somme, parte opponente, nel domandare l'accertamento dell' “illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria”, intende chiedere all'autorità giudiziaria di accertare la sussistenza di un fatto estintivo del credito successivo alla formazione del titolo.
6 2.2.3 Nel merito, l'eccepita prescrizione del diritto di credito, riferito all'anno 2006, non è fondata. Ed invero, i convenuti hanno provato documentalmente che, nel periodo intercorrente tra il citato D.D. n.
150822 del 03.04.2006 e l'intimazione di pagamento opposta notificata al sig. in data Pt_1
08.03.2023, sono stati posti in essere plurimi atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale
(decennale), e, specificamente, i seguenti: 1) atto del 10.09.2008, spedito tramite raccomandata a/r ricevuta dal sig. in data 16.09.2008 (cfr. doc. n. 21, fascicolo convenuti), con cui è stata Pt_1 notificata all'odierno opponente la comunicazione di iscrizione di ipoteca su immobili, contenente anche l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto (cfr. Cass. n. 850/2021, secondo cui
“l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell'imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973”); 2) intimazione di pagamento n. 09220179002260019/000, notificata ad tramite raccomandata a/r Parte_1 ricevuta il 30.08.2017 mediante consegna a mani della figlia , che ha sottoscritto la Persona_1 relativa attestazione di ricevimento (allegato n. 14, fascicolo parte convenuta); 3) intimazione di pagamento n. 09220189002700536/000 notificata tramite raccomandata a/r il 05.11.2018 all'odierno opponente in mani dello stesso (allegato n. 15, fascicolo convenuti); 4) intimazione di pagamento n.
09220199004152329/000 notificata tramite raccomandata a/r il 26.11.2019 mediante consegna a familiare convivente (nipote), che ha sottoscritto la relativa attestazione di ricevimento (allegato 16, fascicolo parte convenuta opposta); 5) atto di pignoramento presso terzi notificato in data 19.04.2019 a mani della figlia del sig. . Pertanto, alla luce della documentazione richiamata, il diritto di Pt_1 credito dell'Amministrazione non può dirsi affatto prescritto, essendo stato il relativo termine prescrizionale decennale validamente ed efficacemente interrotto, non risultando nemmeno necessario, sotto questo profilo, verificare la validità della notifica della cartella di pagamento presupposta, stante la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria di cui sopra, idonea, per le ragioni esposte, ad interrompere il decorso della prescrizione.
3. Ogni ulteriore questione e/o eccezione e richiesta è assorbita, compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice opponente;
esse sono liquidate secondo i parametri minimi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, in ragione della non particolare difficoltà dell'affare e della qualità degli scritti difensivi, con applicazione della riduzione del 50% prevista per la pronuncia in rito, in considerazione dell'inammissibilità dell'opposizione con riferimento al primo motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
7 1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento al primo motivo di opposizione;
2. rigetta l'opposizione con riguardo al secondo motivo di opposizione;
3. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta ( Parte_1 [...]
, già , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.488,50 per
[...] compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 4 dicembre 2024
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2179/2023 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bacchi (c.f. , elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 36, presso lo C.F._2 studio del difensore;
ATTORE OPPONENTE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] P.IVA_1 [...]
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (c.f.
), presso i cui uffici siti in Perugia, via degli Offici n. 14, sono elettivamente domiciliati;
P.IVA_3
CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1, c.p.c., depositate in data 15.07.2024: “In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, il provvedimento gravato nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito - Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa. - In ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa,
l'illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo. Con vittoria di spese e onorari di causa”;
1
per i convenuti opposti: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 189, n.
1, c.p.c., depositate in data 13.08.2024: “Rigettarsi le avversarie domande in quanto inammissibili o perché infondate. Vinte le spese”, ribadendo “le istanze istruttorie cautelativamente articolate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.05.2023, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615, comma 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 09220229000734120/000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09220080000188617501, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento opposto, al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Parte opponente, dopo avere rappresentato che la cartella di pagamento n. 09220080000188617501 ha quale causale dell'addebito la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della l. n. 488/1992 dal
, per un importo complessivamente pari a € 1.165.092,96, riferite Controparte_2 all'anno 2006, e che con la spiegata opposizione all'esecuzione si intende contestare la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, comunque, l'estinzione della pretesa creditoria per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, ha posto alla base dell'intrapresa iniziativa i seguenti motivi: 1) nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 09220080000188617501, in quanto al sig. non risulta mai essere stata Pt_1 notificata la predetta cartella di pagamento richiamata nel dettaglio del debito dell'avviso di mora gravato, ed è onere dell' fornire la prova della notifica della sopra indicata Controparte_4 cartella di pagamento, immune da vizi;
2) intervenuta prescrizione del credito, in quanto controparte non ha dato prova della notifica della predetta cartella di pagamento, presumibilmente avvenuta in data
02.02.2008, né di atti interruttivi utili, essendo decorsi oltre 14 anni senza che nessun ulteriore atto, idoneo a interrompere i termini prescrizionali, prima dell'intimazione di pagamento oggi in contestazione notificata in data 08.03.2023, sia mai stato notificato all'odierno opponente. Il sig.
, infine, ha esposto la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, Pt_1 stante la fondatezza dei motivi di censura sollevati e la ricorrenza anche del periculum in mora.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.09.2023 si sono costituiti in giudizio il
, già , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e domandando il Controparte_3 rigetto sia dell'avversa richiesta di sospensione che delle domande formulate dall'opponente.
Specificamente, i convenuti hanno previamente ricostruito le vicende fattuali e normative poste alla base dell'intimazione di pagamento opposta, esponendo: che l'impresa Hotel Stella del Mattino s.n.c. di LE EL e NO GN ha presentato, in data 30.05.2001, alla banca cessionaria,
la domanda-progetto n. 65531/11 a valere sul 9° bando disciplinato dal Controparte_5
D.M. 20.10.1995 n. 527 (detto anche Regolamento), come successivamente modificato e integrato;
che con D.D. n. 105343 del 30.11.2001 l'allora ha concesso alla ditta, in Controparte_6 via provvisoria, un contributo in conto impianti di € 1.040.660,66, a fronte di investimenti per €
2 3.008.361,43 per la creazione di una nuova struttura di tipo turistico-alberghiero, sita a Castelluccio
Superiore, erogabile in due quote annuali di € 520.330,33 ciascuna;
che, quindi, è stata resa disponibile presso la banca concessionaria la prima quota di contributo, poi erogata alla ditta in data 13.06.2002 a titolo di anticipazione, garantita da polizza fideiussoria rilasciata il 27.03.2022 da Finworld s.p.a.; che con nota del 07.09.2004 la banca concessionaria ha segnalato all'Amministrazione, e per conoscenza anche alla ditta beneficiaria, che quest'ultima non aveva maturato, alla data di disponibilità dell'ultima quota, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota, incorrendo nell'ipotesi di revoca di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del Regolamento;
che sussistevano inoltre le condizioni di revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) e art. 9 del citato Regolamento;
che l'Amministrazione, quindi, con nota del 11.02.2005, ha comunicato all'impresa l'avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, nell'ambito del quale la ditta ha presentando le proprie controdeduzioni con nota del 27.06.2005, richiedendo una proroga di 48 mesi per la realizzazione del progetto agevolato;
che con nota del 08.08.2005 l'Amministrazione ha comunicato alla ditta la sussistenza delle condizioni di revoca delle agevolazioni e l'impossibilità di concedere la proroga richiesta, in quanto la normativa prevedeva la possibilità di una proroga di non oltre 6 mesi per cause di forza maggiore;
che anche la banca concessionaria ha confermato all'impresa l'impossibilità di accordare la proroga in questione, confermando la proposta di revoca già inoltrata all'Amministrazione; che, dunque, persistendo le irregolarità rilevate dalla banca concessionaria, con nota del 11.05.2006 l'Amministrazione ha trasmesso alla ditta beneficiata il D.D. n. 150822 del
03.04.2006, con cui è stato revocato il decreto di concessione provvisoria n. 105343 del 30.11.2001, disponendo altresì il recupero della somma di € 520.330,33, oltre le maggiorazioni della rivalutazione Istat e degli interessi legali, nonché l'incameramento della cauzione di € 5.542,61; che successivamente la banca concessionaria ha comunicato alla ditta, con nota del 24.01.2007, che la stessa era debitrice della somma di € 675.643,89, pari al contributo erogato e non dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione;
che, non avendo l'impresa restituito la somma indebitamente percepita, l'Amministrazione ha iscritto a ruolo il suo credito, con conseguente notifica, da parte dell'
[...]
, della cartella esattoriale 09220080000188617000, cui sono seguite nel Controparte_3 corso degli anni, dal 17.07.2008 al 07.10.2022, le intimazioni di pagamento notificate dall'
[...]
e i pignoramenti. Ciò posto, i convenuti, previo richiamo della peculiarità Controparte_3 della normativa e delle principali disposizioni concernenti il procedimento di agevolazione in questione, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa opposizione per difetto di interesse ad agire, in quanto parte opponente non otterrebbe alcun vantaggio dall'annullamento dell'intimazione di pagamento, essendo l'importo preteso dal , in forza del provvedimento CP_2 con cui è stato disposto il recupero, che costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ormai inoppugnabile e definitivo, non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso il D.D. n. 150822 del 03.04.2006,
e, nel merito, hanno evidenziato le seguenti circostanze: l'infondatezza dell'asserita omessa notifica della cartella esattoriale presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, poiché la predetta cartella – che è una coobbligazione non da ruolo, generata dall'Agente della Riscossione per proseguire l'attività esecutiva nei confronti dei soci, illimitatamente responsabili, originata dalla cartella n.
0922008000018861700 intestata alla società, cancellata nel 2006 – è stata notificata in data 02.02.2008 sia al socio nonché legale rappresentante sia al socio , Parte_1 Parte_2 tramite messo notificatore, per irreperibilità relativa del destinatario (art. 140 c.p.c.); la non fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati nella cartella contestata, in quanto, nel
3 tempo intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e l'intimazione impugnata , il contribuente ha ricevuto, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione notificata in data
30.08.2017, oltre alle successive intimazioni di pagamento notificate il 05.11.2018 e il 26.11.2019 e al pignoramento presso terzi notificato il 19.04.2019, considerato vieppiù che, per le somme di cui si discute, i termini di prescrizione sono stati sospesi dal 08.03.2020 al 30.09.2021 ai sensi della normativa varata durante la pandemia da Covid-19; l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. in data 20.10.2024, come parzialmente modificato con provvedimento del 24.10.2023, nella parte in cui è stata revocata la dichiarazione di contumacia di
, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative Controparte_3 ex art. 171-ter c.p.c.. In particolare, i convenuti, con il deposito della seconda memoria integrativa, hanno altresì eccepito l'inammissibilità per tardività della spiegata opposizione quanto al motivo dell'omessa notifica della cartella di pagamento, per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
All'udienza del 11.01.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulata da parte convenuta ed è stata fissata l'udienza del 17.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c..
***
1. con la spiegata opposizione, si è opposto all'intimazione di pagamento n. Parte_1
09220229000734120/000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09220080000188617501, inerente alla procedura di riscossione coattiva del credito avviata con l'iscrizione a ruolo di cui al prospetto partita ruolo allegato sub documento n. 8 del fascicolo di parte convenuta, sulla base del D.D.
n. 150822 del 03.04.2006 con cui l'allora ha revocato il decreto di Controparte_6 concessione provvisoria n. 105343 del 30.11.2001, adottato in favore dell'impresa Hotel Stella del Mattino s.n.c., ha disposto l'incameramento della cauzione di € 5.542,61 di al punto 5.3 della circolare
MICA n. 900516 del 13.12.2000 e il recupero dell'importo di € 520.330,33, erogato a titolo di anticipazione, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella di restituzione (doc. n. 6, fascicolo dei convenuti opposti).
2. Specificamente, parte opponente ha eccepito la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, sottesa all'intimazione contestata, e la prescrizione decennale dell'avversa pretesa creditoria. Trattasi di due motivi che, ad avviso dell'adito Tribunale, devono essere esaminati distintamente, in quanto afferenti a profili diversi.
2.1 Per quanto riguarda la dedotta omessa notifica della cartella di pagamento n.
09220080000188617501, atto presupposto dell'intimazione opposta, la proposta opposizione deve essere ricondotta nell'alveo delle opposizioni c.d. “recuperatorie”, rimedio tramite il quale il debitore mira a riconquistare la tutela che adduce essergli stata preclusa a cagione dell'omessa notifica della cartella di pagamento, atto prodromico richiamato nell'intimazione di pagamento n.
4 09220229000734120/000, che, secondo la prospettazione offerta da parte opponente, non avrebbe raggiunto la sfera giuridica del debitore destinatario per un vizio del procedimento di notificazione.
2.1.2 L'avviso di intimazione rappresenta una mera comunicazione amministrativa, tramite la quale il contribuente viene reso edotto dell'esistenza di pregresse esposizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale/i a suo tempo notificata/e, con la conseguenza che esso non costituisce atto di espropriazione forzata, ma atto prodromico della cartella/e di pagamento, contenente l'invito rivolto al debitore ad adempiere spontaneamente entro il termine fissato dal concessionario, con l'avviso che, in mancanza di adempimento spontaneo, si procederà alla riscossione coattiva del credito.
2.1.3 Ciò posto, il sig. , mediante la spiegata opposizione avverso l'intimazione di pagamento Pt_1 sopra indicata, ha eccepito il vizio di omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
poiché tale opposizione è stata svolta per le ragioni espresse in funzione recuperatoria – in quanto ha permesso all'odierno opponente di recuperare l'impugnazione non potuta originariamente esercitare avverso la predetta cartella a causa della mancata notifica di quest'ultima -, sotto questo profilo l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, attenendo la censura relativa alla prospettata omessa notifica della più volte citata cartella di pagamento presupposta a vizi formali degli atti di riscossione, e la stessa si presenta essere inammissibile, in quanto tardiva. Dalle risultanze processuali in atti, infatti, risulta che l'intimazione di pagamento n. 09220080000188617501 è stata notificata ad in data 08.03.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato Parte_1 notificato il 05.05.2023, sicché è ampiamente decorso il termine perentorio di venti giorni, imposto dall'art. 617 c.p.c., per potere fare valere il vizio della mancata notifica della cartella di pagamento sopra riportata (cfr., in merito, Tribunale di Roma, n. 1988/2022).
2.1.4 Non è condivisibile, in proposito, la linea difensiva di parte opponente laddove, nel contestare l'eccezione di tardività dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio, afferma che “l'eccezione è infondata poiché parte attrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09220229000734120/000 contestando la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 09220080000188617501 (e, quindi, la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo) e per eccepire la maturata prescrizione della pretesa creditoria dell'anno 2006”. Ed invero, nel caso di specie vengono in rilievo due distinti motivi di opposizione, il primo non strumentale rispetto all'altro (su cui infra), in quanto con la prima doglianza l'odierno attore opponente si duole di un vizio relativo alla regolarità formale, sotto l'aspetto dell'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui opposta, degli atti del procedimento di riscossione coattiva del credito, e non dell'insussistenza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, che, peraltro, è avvenuta sulla base del
D.D. n. 1508222 del 03.04.2006, di revoca del decreto di concessione provvisoria n. 105343 del
30.11.2001, che costituisce valido titolo esecutivo (cfr. Corte Cass. , n. 6240/2018).
2.2 Per quanto concerne, invece, il motivo di censura con cui il sig. deduce l'intervenuta Pt_1 prescrizione del diritto di credito azionato, l'opposizione proposta si configura come opposizione
5 all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., non soggetta ad alcun limite temporale decadenziale, con cui l'opponente fa valere un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo.
2.2.1 Prima di esaminare nel merito tale doglianza, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'intrapresa azione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sollevata dai convenuti opposti.
2.2.2 In termini generali, l'interesse ad agire, quale una delle condizioni dell'azione, viene tradizionalmente definito come un interesse di natura processuale, secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, avente per oggetto il provvedimento domandato al giudice come mezzo per ottenere il soddisfacimento dell'interesso primario, rimasto leso dal comportamento della controparte o, più genericamente, dalla situazione di fatto oggettivamente esistente. In particolar modo,
l'interesse ad agire: costituisce requisito di proposizione della domanda, e non già del suo accoglimento;
è interesse non alla domanda in sé ma alla tutela, e, quindi, al provvedimento giurisdizionale che si chiede con la domanda;
si distingue dall'interesse sostanziale tutelabile, identificando in termini processuali l'interesse strumentale ad ottenere in giudizio il tipo di provvedimento o la forma di tutela cui aspira colui che ha proposto la domanda;
è indice del bisogno di tutela giurisdizionale , quale parametro per stabilire il grado di necessità e l'idoneità dell'intervento del giudice, esprimendo, quindi, un adeguato rapporto di utilità fra il tipo di lesione del diritto, la cui attuale esistenza viene affermata in giudizio, e quel tipo di provvedimento giurisdizionale che specificamente si richiede. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire deve essere attuale e concreto e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr., ex multis, Cass. n.
7735/2022, n. 41688/2021, n. 2057/2019, n. 13485/2014, n. 2051/2011, n. 15355/2010). La stessa
Suprema Corte ha precisato che esso è requisito per la trattazione del merito della causa (Cass. n.
19268/2016) e che il suo accertamento, da compiersi in via preliminare e prescindendo da ogni indagine sul merito della causa e dal suo prevedibile esito (Cass. n. 13285/2014), va distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale in giudizio, poiché, mentre per quest'ultima si deve giudicare dell'effettiva conformità della norma sostanziale all'effetto giuridico richiesto, l'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolvono in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato, considerato conforme alla norma invocata attraverso un giudizio ipotetico (Cass. n. 4984/2001).
Ebbene, l'adito Tribunale ritiene che l'eccezione di carenza di interesse ad agire non sia fondata, in quanto, a prescindere dal carattere ormai definitivo e inoppugnabile della pretesa creditoria del
, in forza del provvedimento di cui al D.D. n. 150822 del 03.04.2006 di revoca delle CP_2 agevolazioni che ha disposto al contempo anche il recupero delle somme, parte opponente, nel domandare l'accertamento dell' “illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria”, intende chiedere all'autorità giudiziaria di accertare la sussistenza di un fatto estintivo del credito successivo alla formazione del titolo.
6 2.2.3 Nel merito, l'eccepita prescrizione del diritto di credito, riferito all'anno 2006, non è fondata. Ed invero, i convenuti hanno provato documentalmente che, nel periodo intercorrente tra il citato D.D. n.
150822 del 03.04.2006 e l'intimazione di pagamento opposta notificata al sig. in data Pt_1
08.03.2023, sono stati posti in essere plurimi atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale
(decennale), e, specificamente, i seguenti: 1) atto del 10.09.2008, spedito tramite raccomandata a/r ricevuta dal sig. in data 16.09.2008 (cfr. doc. n. 21, fascicolo convenuti), con cui è stata Pt_1 notificata all'odierno opponente la comunicazione di iscrizione di ipoteca su immobili, contenente anche l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto (cfr. Cass. n. 850/2021, secondo cui
“l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell'imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973”); 2) intimazione di pagamento n. 09220179002260019/000, notificata ad tramite raccomandata a/r Parte_1 ricevuta il 30.08.2017 mediante consegna a mani della figlia , che ha sottoscritto la Persona_1 relativa attestazione di ricevimento (allegato n. 14, fascicolo parte convenuta); 3) intimazione di pagamento n. 09220189002700536/000 notificata tramite raccomandata a/r il 05.11.2018 all'odierno opponente in mani dello stesso (allegato n. 15, fascicolo convenuti); 4) intimazione di pagamento n.
09220199004152329/000 notificata tramite raccomandata a/r il 26.11.2019 mediante consegna a familiare convivente (nipote), che ha sottoscritto la relativa attestazione di ricevimento (allegato 16, fascicolo parte convenuta opposta); 5) atto di pignoramento presso terzi notificato in data 19.04.2019 a mani della figlia del sig. . Pertanto, alla luce della documentazione richiamata, il diritto di Pt_1 credito dell'Amministrazione non può dirsi affatto prescritto, essendo stato il relativo termine prescrizionale decennale validamente ed efficacemente interrotto, non risultando nemmeno necessario, sotto questo profilo, verificare la validità della notifica della cartella di pagamento presupposta, stante la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria di cui sopra, idonea, per le ragioni esposte, ad interrompere il decorso della prescrizione.
3. Ogni ulteriore questione e/o eccezione e richiesta è assorbita, compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da parte convenuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice opponente;
esse sono liquidate secondo i parametri minimi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, in ragione della non particolare difficoltà dell'affare e della qualità degli scritti difensivi, con applicazione della riduzione del 50% prevista per la pronuncia in rito, in considerazione dell'inammissibilità dell'opposizione con riferimento al primo motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
7 1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento al primo motivo di opposizione;
2. rigetta l'opposizione con riguardo al secondo motivo di opposizione;
3. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta ( Parte_1 [...]
, già , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.488,50 per
[...] compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 4 dicembre 2024
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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