Sentenza 10 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/08/2022, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2022
N. 01356/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2022, proposto da
Re Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Pennetta e Donato Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce n. 719 del 28/3/2013.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Pennetta, avv.to D. Vergine e avv.to D. Limongelli, in sostituzione dell'avv.to T. Colelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso di ottemperanza notificato il 03/04/202 e depositato in giudizio il 04/04/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce n. 719 del 28/3/2013 (con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, ha annullato il provvedimento datato 12/4/2012 prot. uscita AOO159 12/04/2012 0003502, con cui la Regione ha rigettato l’istanza della ricorrente, volta all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica (ai sensi dell’art. 12 del Decreto Lgs. n. 387/2003) per la costruzione e l’esercizio dell’impianto (F.E.R.), delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, della potenza di 6,5310 MW, sito nel Comune di Cellino San Marco), confermata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con sentenza n. 4000 del 24/05/2021, lamentando l’inerzia della Regione Puglia e chiedendo di ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare alla sentenza n. 719/2013 resa da questo T.A.R. e, per l’effetto, di provvedere al rilascio (“tout court”) dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 comma 3 D. Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica - fonte solare (fotovoltaica) della potenza totale pari 6.5310 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Cellino San Marco (BR) –Masseria Chimienti - (codice Sistema Puglia N16PXW1), nonché di disporre la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inerzia dell’amministrazione intimata.
Chiede, altresì, di fissare, ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a., la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione Regionale intimata per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (cd. “astreinte”; cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2012, n. 2744).
Il 01/07/2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso di ottemperanza, chiedendone l’integrale rigetto, allegando una comunicazione del 17/05/2022 di avvio del procedimento (per il rilascio dell’“ Autorizzazione unica richiesta dalla Società R.E. Wind srl ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii, relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 6.5310 MW e sito nel Comune di Cellino San Marco e relative opere connesse ”) e di convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l’acquisizione dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di A.U. per il giorno 10/06/2022.
Il 05/07/2021, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e comunque riconoscerne l’infondatezza, alla stregua della intervenuta sopra menzionata comunicazione di avvio del procedimento e di convocazione della Conferenza di Servizi, con la quale la Regione Puglia avrebbe (già) dato attuazione al giudicato di che trattasi, chiedendo, altresì, al Giudice dell’ottemperanza di “ individuare la corretta portata della decisione da ottemperare, riconoscendo all’Amministrazione la possibilità di integrare gli spazi vuoti lasciati dal giudicato che medio tempore sono stati interessati dalla sopravvenienze fattuali e soprattutto normative ”.
Il 07/07/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio il verbale della Conferenza di Servizi.
L’08/07/2022, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva per impugnare e contestare l’atto di costituzione in giudizio e la memoria depositati dalla Regione Puglia, lamentando che “ La convocazione della nuova Conferenza dei Servizi, lungi dall’integrare l’esecuzione del giudicato (come vorrebbe far apparire la resistente), in realtà è elusiva del giudicato formatosi, poiché riduce tutto il percorso giudiziario definito con la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4000/2021) ad una defatigante -e, inevitabilmente, sterile- attività giudiziaria, improduttiva di effetti, con grave e irrimediabile dispendio di risorse pubbliche e private ”, in quanto “ Nel caso di specie, ed alla luce della motivazioni su riportata, il giudicato, oltre al naturale effetto di annullamento conseguente all’accoglimento della censura, ha prodotto un vincolo conformativo in capo alla Regione Puglia che, sicuramente, non prevede la necessità di procedere, ex novo, alla convocazione di una Conferenza dei Servizi ”, e insistendo nell’accoglimento del ricorso di ottemperanza.
Nella Camera di Consiglio del 19/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza, ritualmente proposto, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, salvo le prescrizioni conformative di seguito indicate.
1. - Osserva, infatti, il Tribunale che la P.A. resistente, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, ha iniziato ad adempiere alla sentenza di questo Tribunale n. 719/2013 (passata in giudicato), avviando, con comunicazione di avvio del procedimento del 17/05/2022, il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica (ex art. 12 comma 3 del Decreto Lgs. n. 387/2003) per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico di che trattasi, a mezzo di convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 10/06/2022.
Infatti, ritiene il Collegio che la Regione Puglia, come condivisibilmente sostenuto nella sua memoria difensiva, in forza della sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce n. 719/2013, confermata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con sentenza n. 4000 del 24/05/2021, non sia tenuta a rilasciare “ tout court ” l’invocata Autorizzazione Unica regionale, mancando nelle sentenze de quibus una prescrizione conformativa in tal senso circa la spettanza del bene della vita (richiesto), ma soltanto a rinnovare (ora per allora) il procedimento amministrativo di che trattasi.
Ciò premesso, al fine di individuare la corretta portata della decisione da ottemperare (passata in giudicato), occorre - anzitutto - precisare che, nella sede dell’anzidetto rinnovato procedimento amministrativo, non potranno essere valutati gli impatti cumulativi di cui all’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 (secondo cui “ le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale ”), avendo la sentenza ottemperanda del T.A.R. Lecce n. 719/2013 (passata in giudicato) ritenuto fondato proprio il motivo di ricorso incentrato sulla dedotta inconferenza della causa ostativa relativa all’assenza di studio sugli impatti cumulativi, in considerazione del fatto che, al tempo, “ la Regione Puglia non risulta ancora avere fatto uso di tale potere-dovere, non avendo ancora provveduto a regolare in termini generali l’incidenza di detti impatti nell’ambito della procedura di VIA ”” e non potendosi, quindi (ora) applicare, nella fase di rinnovazione procedimentale, gli indirizzi sulla valutazione degli effetti cumulativi fissati dalla Giunta Regionale Pugliese con delibera del 23/10/2012 n. 2122 (non applicabile ratione temporis all’istanza de qua ); nel mentre, come pure condivisibilmente sostenuto nella memoria difensiva regionale, “ nella fase di rinnovazione procedimentale, l’Amministrazione procedente ha l’obbligo di verificare gli ulteriori aspetti sostanziali e procedimentali vigenti al momento in cui è stata richiesta l’esecuzione della sentenza e non intaccati da essa ”, anche in base alla regola “ tempus regit actum ” e tenendo conto dello “ ius superveniens ”.
2. - Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della documentazione versata agli atti di causa - che dichiarare il ricorso di ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere, fatte salve le prescrizioni conformative sopra indicate con riferimento alla corretta esecuzione del giudicato di che trattasi.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’Amministrazione Regionale resistente (avendo quest’ultima iniziato a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale solo successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso di ottemperanza) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, fatte salve le prescrizioni conformative di cui in motivazione.
Condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 800,00 (Ottocento/00), oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO