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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6441/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace EL Tribunale di RE Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6441
EL ruolo degli affari contenziosi civili ELl'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso abitativo.
TRA
UN Avvinto, (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
EC (NA) ed ivi dom.ta in Via Genova n. 2, rapp.ta e difesa dall' avv. Davide
Baldini (C.F. [...]) – PEC davide.baldini@ordineavvocatita.it presso il cui studio elett.te dom.lia in RE EL EC (NA) in Via S. Noto n. 32,
-intimante-
E
1 PI Langella, (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
EC (NA) ed ivi res.te in via Genova n. 2, rappresentata e difesa dall' avv. Gio-
vanni Russo (C.F. [...]) - PEC giovanni.russo@forotorre.it
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in RE EL EC (NA) al Corso V. Ema-
nuele n.146,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti EL giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originaria intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ed intimazione di pagamento, UN Avvinto, n.q. di proprietaria-
locatrice ELl'immobile sito in RE EL EC (NA) in Via Genova n. 2, P.T., int.
2, di vani 3 ed accessori, citava in giudizio la conduttrice PI Langella, per ottenere il rilascio EL predetto immobile per mancato pagamento di plurimi canoni di locazione dal febbraio al luglio 2022 per un importo di euro 2.700,00
pari ad euro 450,00 mensili.
Si costituiva, fin dalla fase sommaria, l'intimata opponendosi alla convalida,
deducendo l'inidoneità ELl'appartamento all'uso convenuto a causa di persistenti fenomeni infiltrativi.
Nella fase sommaria, con provvedimento dei 07-14.12.2022, veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e, in ragione ELla opposizione, disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio, fissando per la discussione l'udienza EL 10.07.2023 con i termini perentori per la integrazione degli atti e documenti.
2 In data 27.06.2023 l'intimata rilasciava l'immobile.
L'istante depositava memoria integrativa nei termini, insistendo per la declaratoria di risoluzione EL contratto per grave inadempimento ELla conduttrice e per il pagamento dei canoni dovuti fino al rilascio.
L'intimata si disinteressava al giudizio non depositando alcunchè.
Alla prima udienza EL mutato rito veniva assegnato termine per l'esperimento EL
tentativo obbligatorio di mediazione che veniva eseguito dalla parte istante e si concludeva con esito negativo.
Consegue la procedibilità ELla domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
L'istante ha dedotto la morosità, non contestata dall'intimata, la quale ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. per essere l'immobile soggetto a fenomeni infiltrativi che causavano umidità ed insalubrità ELlo stesso.
Orbene, l'eccezione di inadempimento nella materia locativa segue regole più
rigorose laddove si consideri che nel rapporto locativo la principale prestazione in capo al locatore è quella di consentire il godimento ELl'immobile da parte EL
locatario, mentre a carico di quest'ultimo cede quella di versare il canone di locazione convenuto in contratto. La mancata prestazione EL pagamento dei canoni convenuti deve ispirarsi a principi di correttezza e buona fede e laddove non sia ispirato ai detti principi è legittima la domanda EL locatore diretta ad ottenere lo sfratto per morosità.
Secondo l'art. 1578 c.c., laddove il conduttore ritenga che l'immobile locato sia affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità per l'uso
3 pattuito, può domandare all' A.G. la risoluzione EL contratto o, in alternativa, la riduzione EL corrispettivo. Non può quindi sospendere autonomamente il pagamento EL canone di locazione.
Sulla questione è intervenuta più volte la Cassazione (cfr. tra le altre Cass. n.
18987/2016), che ha sancito che in tema di locazioni non è rinvenibile un potere di autotutela EL credito da parte EL conduttore che, a fronte ELl'inadempimento
EL locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti.
Più nello specifico, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento EL bene. Ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto EL locatore.
Nel caso in esame la resistente, ha sospeso illegittimamente il pagamento dei canoni e si è resa inadempiente.
D'altra parte, va osservato che PI Langella, pur deducendo l'inabitabilità
ELl'immobile, ha continuato ad occuparlo fino al 27.06.2023, data nel quale lo sfratto è stato eseguito dall'ufficiale giudiziario.
Va pertanto dichiarata la risoluzione EL contratto di locazione per cui è causa per inadempimento ELla conduttrice.
Nulla per l'esecuzione in quanto l'immobile è stato rilasciato, come detto, in corso di giudizio in esecuzione ELl'O.P.R..
Sulla domanda di pagamento dei canoni.
In ragione di quanto sopra, va altresì accolta la domanda di pagamento dei canoni di locazione maturati fino al rilascio EL 27.06.2023.
4 Pertanto, PI Langella va condannata al pagamento in favore di UN
Avvinto per la complessiva somma di €. 7.200,00 per canoni insoluti, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Riguardo le spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede a) dichiara risolto per inadempimento ELla conduttrice, PI Langella, il contratto di locazione ad uso abitazione, per cui è causa;
b) dichiara cessata la materia EL contendere in relazione al rilascio ELl'immobile,
in quanto già avvenuto, nelle more EL giudizio;
c) condanna PI Langella al pagamento in favore di UN Avvinto ELla
somma di €. 7.200,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
d) condanna PI Langella al pagamento in favore UN Avvinto ELle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.500,00 di cui €. 200,00 per spese ed €.
2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura EL 15%,
iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Davide Baldini.
Così deciso in RE Annunziata il 17.02.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace EL Tribunale di RE Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6441
EL ruolo degli affari contenziosi civili ELl'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso abitativo.
TRA
UN Avvinto, (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
EC (NA) ed ivi dom.ta in Via Genova n. 2, rapp.ta e difesa dall' avv. Davide
Baldini (C.F. [...]) – PEC davide.baldini@ordineavvocatita.it presso il cui studio elett.te dom.lia in RE EL EC (NA) in Via S. Noto n. 32,
-intimante-
E
1 PI Langella, (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
EC (NA) ed ivi res.te in via Genova n. 2, rappresentata e difesa dall' avv. Gio-
vanni Russo (C.F. [...]) - PEC giovanni.russo@forotorre.it
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in RE EL EC (NA) al Corso V. Ema-
nuele n.146,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti EL giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originaria intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ed intimazione di pagamento, UN Avvinto, n.q. di proprietaria-
locatrice ELl'immobile sito in RE EL EC (NA) in Via Genova n. 2, P.T., int.
2, di vani 3 ed accessori, citava in giudizio la conduttrice PI Langella, per ottenere il rilascio EL predetto immobile per mancato pagamento di plurimi canoni di locazione dal febbraio al luglio 2022 per un importo di euro 2.700,00
pari ad euro 450,00 mensili.
Si costituiva, fin dalla fase sommaria, l'intimata opponendosi alla convalida,
deducendo l'inidoneità ELl'appartamento all'uso convenuto a causa di persistenti fenomeni infiltrativi.
Nella fase sommaria, con provvedimento dei 07-14.12.2022, veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e, in ragione ELla opposizione, disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio, fissando per la discussione l'udienza EL 10.07.2023 con i termini perentori per la integrazione degli atti e documenti.
2 In data 27.06.2023 l'intimata rilasciava l'immobile.
L'istante depositava memoria integrativa nei termini, insistendo per la declaratoria di risoluzione EL contratto per grave inadempimento ELla conduttrice e per il pagamento dei canoni dovuti fino al rilascio.
L'intimata si disinteressava al giudizio non depositando alcunchè.
Alla prima udienza EL mutato rito veniva assegnato termine per l'esperimento EL
tentativo obbligatorio di mediazione che veniva eseguito dalla parte istante e si concludeva con esito negativo.
Consegue la procedibilità ELla domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
L'istante ha dedotto la morosità, non contestata dall'intimata, la quale ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. per essere l'immobile soggetto a fenomeni infiltrativi che causavano umidità ed insalubrità ELlo stesso.
Orbene, l'eccezione di inadempimento nella materia locativa segue regole più
rigorose laddove si consideri che nel rapporto locativo la principale prestazione in capo al locatore è quella di consentire il godimento ELl'immobile da parte EL
locatario, mentre a carico di quest'ultimo cede quella di versare il canone di locazione convenuto in contratto. La mancata prestazione EL pagamento dei canoni convenuti deve ispirarsi a principi di correttezza e buona fede e laddove non sia ispirato ai detti principi è legittima la domanda EL locatore diretta ad ottenere lo sfratto per morosità.
Secondo l'art. 1578 c.c., laddove il conduttore ritenga che l'immobile locato sia affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità per l'uso
3 pattuito, può domandare all' A.G. la risoluzione EL contratto o, in alternativa, la riduzione EL corrispettivo. Non può quindi sospendere autonomamente il pagamento EL canone di locazione.
Sulla questione è intervenuta più volte la Cassazione (cfr. tra le altre Cass. n.
18987/2016), che ha sancito che in tema di locazioni non è rinvenibile un potere di autotutela EL credito da parte EL conduttore che, a fronte ELl'inadempimento
EL locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti.
Più nello specifico, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento EL bene. Ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto EL locatore.
Nel caso in esame la resistente, ha sospeso illegittimamente il pagamento dei canoni e si è resa inadempiente.
D'altra parte, va osservato che PI Langella, pur deducendo l'inabitabilità
ELl'immobile, ha continuato ad occuparlo fino al 27.06.2023, data nel quale lo sfratto è stato eseguito dall'ufficiale giudiziario.
Va pertanto dichiarata la risoluzione EL contratto di locazione per cui è causa per inadempimento ELla conduttrice.
Nulla per l'esecuzione in quanto l'immobile è stato rilasciato, come detto, in corso di giudizio in esecuzione ELl'O.P.R..
Sulla domanda di pagamento dei canoni.
In ragione di quanto sopra, va altresì accolta la domanda di pagamento dei canoni di locazione maturati fino al rilascio EL 27.06.2023.
4 Pertanto, PI Langella va condannata al pagamento in favore di UN
Avvinto per la complessiva somma di €. 7.200,00 per canoni insoluti, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Riguardo le spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede a) dichiara risolto per inadempimento ELla conduttrice, PI Langella, il contratto di locazione ad uso abitazione, per cui è causa;
b) dichiara cessata la materia EL contendere in relazione al rilascio ELl'immobile,
in quanto già avvenuto, nelle more EL giudizio;
c) condanna PI Langella al pagamento in favore di UN Avvinto ELla
somma di €. 7.200,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
d) condanna PI Langella al pagamento in favore UN Avvinto ELle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.500,00 di cui €. 200,00 per spese ed €.
2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura EL 15%,
iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Davide Baldini.
Così deciso in RE Annunziata il 17.02.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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