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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1088/2015, avente ad oggetto “Usucapione”
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scordia, via Principe di Piemonte n. 11 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Controparte_2
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_3
, e , nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_4
, in qualità di eredi di , nato a [...] il C.F._5 Persona_1
5/12/1939 e deceduto a Catania il 5/3/2016 e , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_2
deceduta il 26/4/1985;
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_5 C.F._6
, nata a [...] il l'1/2/1948, c.f. Controparte_6 C.F._7
, nata a [...] il [...], c.f. CP_7 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/3/2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
CP_8 Controparte_6 CP_7 Persona_1 Controparte_1
e per sentire accertare l'avvenuto
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
L'attore deduceva, in particolare, che con atto di compravendita del 29/11/1946, a rogito del Notaio
rep. n. 5535, racc. n. 3211, i coniugi e Persona_3 Controparte_9 CP_10 genitori dell'odierno attore, avevano acquistato in comunione indivisa la proprietà del suddetto immobile, che, alla morte degli stessi - avvenuta rispettivamente in data 10/5/1977 e in data
9/11/1986 -, era stato acquistato iure successionis dall'attore e dai fratelli, Persona_2 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
Aggiungeva che alla morte di la relativa quota dell'immobile era stata devoluta in Persona_2
favore del coniuge e dei figli Persona_1 Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3 Controparte_4
A sostegno della domanda, deduceva che sin dalla morte della madre “ha Parte_1
posseduto uti dominus detto edificio, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente, abitandolo, utilizzandolo e disponendone interamente sempre quale unico e pieno proprietario dello stesso, nonchè impedendo qualsiasi godimento di detto bene a tutti gli altri coeredi ed estromettendoli anche dalla relativa gestione da allora sino ad oggi”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Persona_2 CP_5 Controparte_6 CP_7 Persona_1 [...]
e , ancorché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 29/4/2021 venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice e fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio dei convenuti.
A seguito del decesso del convenuto il giudizio veniva riassunto da Persona_1 [...]
nei confronti di quali eredi di Parte_1 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
e nonché di , Controparte_9 CP_10 Controparte_1 Controparte_2
e anche quali eredi di che continuavano a Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
rimanere contumaci. All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_8 Controparte_6 CP_7
, , e i
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali, pur regolarmente citati a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto premesso la domanda proposta da è fondata e va accolta per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono dunque, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, del bene (cd. “corpus possessionis”) e dall'altro l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale (cd. “animus rem sibi habendi”).
Affinché si abbia possesso ad usucapionem è, pertanto, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario - o del titolare di uno jus in re aliena - e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che in relazione al corpus.
Nel caso, che qui viene in rilievo, in cui l'acquisto per usucapione sia invocato da uno dei comproprietari del bene nei confronti degli altri, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è necessario che questi, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, fornisca la prova di aver esteso tale possesso “in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 08/04/2021, n. 9359; cfr. Cassazione civile sez. II,
25/03/2009, n.7221; tra le pronunce di merito, si veda ex multis Tribunale Vicenza, 28/10/2021, n.
1974). In particolare, “il mero protrarsi del godimento del bene da parte del comunista, con
l'astensione degli altri, non trasforma il compossesso in possesso esclusivo, in assenza di condotte che denotino in maniera aperta e inoppugnabile l'intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/04/2018, n. 9556), “sussistendo la presunzione iuris tantum che” il comunista “abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cassazione civile, sez. II, 04/05/2018, n. 10734). A tal proposito, si è affermato che la predetta inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus “non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione “juris tantum” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi;
pertanto il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9556).
In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza ha, quindi, precisato che, nell'ipotesi in cui sul bene insista una comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari alla stregua dell'art. 1164 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva (Cass. civ., sez. II,
09/06/2015, n. 11903; Cass. civ., sez. II, 28/09/2006, n.21068; Cass. civ., sez. II, 22/07/2003, n.
11419).
Dai principi enunciati, che sono espressione della costante interpretazione giurisprudenziale delle norme in tema di usucapione nel caso di bene comune, deriva, dunque, che l'accoglimento della domanda formulata da presuppone non solo la prova da parte dello stesso di Parte_1 aver posseduto l'immobile in via esclusiva per oltre un ventennio, ma anche di aver esteso il possesso esercitato sull'immobile nella qualità di comproprietario in modo da escludere in toto
l'analoga fruizione da parte degli altri comunisti, a tal fine provando che la relazione con il bene non solo sia stata esclusiva ma anche inconciliabile (dal punto di vista logico, oltre che fattuale) con la possibilità del godimento altrui, tale da far apparire all'esterno che esso abbia preso, e continuato, per il tempo previsto, a comportarsi come proprietario del tutto, con l'intento di escludere gli altri.
Nella fattispecie, l'attore ha affidato la prova della fondatezza della domanda al giuramento decisorio deferito ai convenuti, i quali non si sono presentati all'udienza a tale scopo fissata.
Ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione). Ne discende, dunque, a norma dell'art. 2738, co.1, c.c., che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario. Per tale ragione, l'art. 2739, co. 2, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia).
Conformemente al dictum normativo, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che
“il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga” (Cass. n. 29614/2023; in tal senso anche Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n.
13425 del 08/06/2007).
Nella fattispecie, la capitolazione del giuramento decisorio è stata effettuata mediante la formula
“giuro e giurando affermo o nego” (da considerarsi ammissibile secondo quanto affermato da Cass. civ. n. 217 del 1973 e Cass. civ. n. 665 del 1975 richiamate da Cass. civ., 08/06/2022, n. 18486, e
Cass. civ., 06/08/2021, n.22422) e ha ad oggetto l'affermazione o la negazione di circostanze idonee a integrare la inequivoca volontà dell'attore di possedere uti dominus e non anche uti condominus e, segnatamente, la modifica della serratura dell'immobile e il rifiuto da parte dell'attore di consegnare copia delle chiavi agli altri comproprietari convenuti, nonché l'esclusione degli stessi dall'uso e della gestione del bene comune.
La mancata comparizione dei convenuti all'udienza fissata per la prestazione del giuramento, stante la notifica dell'ordinanza di ammissione della prova e del decreto di fissazione dell'udienza (cfr. deposito del 15/9/2022), risulta ingiustificata e, pertanto, produce gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c., ovvero la soccombenza dei convenuti rispetto ai punti di fatto per cui è stato ammesso il giuramento, sopra indicati, i quali, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, risultano idonei a provare l'acquisto per usucapione tra comproprietari.
La domanda proposta da va, dunque, accolta, accertando l'acquisito per Parte_1
usucapione della piena proprietà della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato), tenendo conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1088/2015 R.G., così statuisce:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_8 Controparte_6 CP_7 [...]
, e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) Dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1
e particella 2737 sub. 2;
3) Dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
4) Condanna Controparte_8 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
, e , in solido, al pagamento delle
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 spese del giudizio nei confronti di , pari a € 2.540,00, oltre rimborso Parte_1
spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 29/5/2024
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1088/2015, avente ad oggetto “Usucapione”
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scordia, via Principe di Piemonte n. 11 giusta procura a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Controparte_2
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_3
, e , nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_4 Controparte_4
, in qualità di eredi di , nato a [...] il C.F._5 Persona_1
5/12/1939 e deceduto a Catania il 5/3/2016 e , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_2
deceduta il 26/4/1985;
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_5 C.F._6
, nata a [...] il l'1/2/1948, c.f. Controparte_6 C.F._7
, nata a [...] il [...], c.f. CP_7 C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/3/2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
CP_8 Controparte_6 CP_7 Persona_1 Controparte_1
e per sentire accertare l'avvenuto
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
acquisto per usucapione, in ragione del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
L'attore deduceva, in particolare, che con atto di compravendita del 29/11/1946, a rogito del Notaio
rep. n. 5535, racc. n. 3211, i coniugi e Persona_3 Controparte_9 CP_10 genitori dell'odierno attore, avevano acquistato in comunione indivisa la proprietà del suddetto immobile, che, alla morte degli stessi - avvenuta rispettivamente in data 10/5/1977 e in data
9/11/1986 -, era stato acquistato iure successionis dall'attore e dai fratelli, Persona_2 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
Aggiungeva che alla morte di la relativa quota dell'immobile era stata devoluta in Persona_2
favore del coniuge e dei figli Persona_1 Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3 Controparte_4
A sostegno della domanda, deduceva che sin dalla morte della madre “ha Parte_1
posseduto uti dominus detto edificio, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente, abitandolo, utilizzandolo e disponendone interamente sempre quale unico e pieno proprietario dello stesso, nonchè impedendo qualsiasi godimento di detto bene a tutti gli altri coeredi ed estromettendoli anche dalla relativa gestione da allora sino ad oggi”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Persona_2 CP_5 Controparte_6 CP_7 Persona_1 [...]
e , ancorché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 29/4/2021 venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice e fissata udienza per l'assunzione del giuramento decisorio dei convenuti.
A seguito del decesso del convenuto il giudizio veniva riassunto da Persona_1 [...]
nei confronti di quali eredi di Parte_1 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
e nonché di , Controparte_9 CP_10 Controparte_1 Controparte_2
e anche quali eredi di che continuavano a Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
rimanere contumaci. All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, dunque, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_8 Controparte_6 CP_7
, , e i
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali, pur regolarmente citati a comparire, non si sono costituiti in giudizio.
Tanto premesso la domanda proposta da è fondata e va accolta per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono dunque, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, del bene (cd. “corpus possessionis”) e dall'altro l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale (cd. “animus rem sibi habendi”).
Affinché si abbia possesso ad usucapionem è, pertanto, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario - o del titolare di uno jus in re aliena - e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che in relazione al corpus.
Nel caso, che qui viene in rilievo, in cui l'acquisto per usucapione sia invocato da uno dei comproprietari del bene nei confronti degli altri, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è necessario che questi, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, fornisca la prova di aver esteso tale possesso “in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 08/04/2021, n. 9359; cfr. Cassazione civile sez. II,
25/03/2009, n.7221; tra le pronunce di merito, si veda ex multis Tribunale Vicenza, 28/10/2021, n.
1974). In particolare, “il mero protrarsi del godimento del bene da parte del comunista, con
l'astensione degli altri, non trasforma il compossesso in possesso esclusivo, in assenza di condotte che denotino in maniera aperta e inoppugnabile l'intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/04/2018, n. 9556), “sussistendo la presunzione iuris tantum che” il comunista “abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cassazione civile, sez. II, 04/05/2018, n. 10734). A tal proposito, si è affermato che la predetta inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus “non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione “juris tantum” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi;
pertanto il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9556).
In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza ha, quindi, precisato che, nell'ipotesi in cui sul bene insista una comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari alla stregua dell'art. 1164 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva (Cass. civ., sez. II,
09/06/2015, n. 11903; Cass. civ., sez. II, 28/09/2006, n.21068; Cass. civ., sez. II, 22/07/2003, n.
11419).
Dai principi enunciati, che sono espressione della costante interpretazione giurisprudenziale delle norme in tema di usucapione nel caso di bene comune, deriva, dunque, che l'accoglimento della domanda formulata da presuppone non solo la prova da parte dello stesso di Parte_1 aver posseduto l'immobile in via esclusiva per oltre un ventennio, ma anche di aver esteso il possesso esercitato sull'immobile nella qualità di comproprietario in modo da escludere in toto
l'analoga fruizione da parte degli altri comunisti, a tal fine provando che la relazione con il bene non solo sia stata esclusiva ma anche inconciliabile (dal punto di vista logico, oltre che fattuale) con la possibilità del godimento altrui, tale da far apparire all'esterno che esso abbia preso, e continuato, per il tempo previsto, a comportarsi come proprietario del tutto, con l'intento di escludere gli altri.
Nella fattispecie, l'attore ha affidato la prova della fondatezza della domanda al giuramento decisorio deferito ai convenuti, i quali non si sono presentati all'udienza a tale scopo fissata.
Ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione). Ne discende, dunque, a norma dell'art. 2738, co.1, c.c., che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario. Per tale ragione, l'art. 2739, co. 2, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia).
Conformemente al dictum normativo, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che
“il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga” (Cass. n. 29614/2023; in tal senso anche Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n.
13425 del 08/06/2007).
Nella fattispecie, la capitolazione del giuramento decisorio è stata effettuata mediante la formula
“giuro e giurando affermo o nego” (da considerarsi ammissibile secondo quanto affermato da Cass. civ. n. 217 del 1973 e Cass. civ. n. 665 del 1975 richiamate da Cass. civ., 08/06/2022, n. 18486, e
Cass. civ., 06/08/2021, n.22422) e ha ad oggetto l'affermazione o la negazione di circostanze idonee a integrare la inequivoca volontà dell'attore di possedere uti dominus e non anche uti condominus e, segnatamente, la modifica della serratura dell'immobile e il rifiuto da parte dell'attore di consegnare copia delle chiavi agli altri comproprietari convenuti, nonché l'esclusione degli stessi dall'uso e della gestione del bene comune.
La mancata comparizione dei convenuti all'udienza fissata per la prestazione del giuramento, stante la notifica dell'ordinanza di ammissione della prova e del decreto di fissazione dell'udienza (cfr. deposito del 15/9/2022), risulta ingiustificata e, pertanto, produce gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c., ovvero la soccombenza dei convenuti rispetto ai punti di fatto per cui è stato ammesso il giuramento, sopra indicati, i quali, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, risultano idonei a provare l'acquisto per usucapione tra comproprietari.
La domanda proposta da va, dunque, accolta, accertando l'acquisito per Parte_1
usucapione della piena proprietà della proprietà dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1 e particella 2737 sub. 2.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato), tenendo conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1088/2015 R.G., così statuisce:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_8 Controparte_6 CP_7 [...]
, e;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2) Dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Scordia, via Vittorio Veneto, con ingresso dai numeri civici 2 e 2A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scordia (CT) al foglio 21, particella 2737 sub. 1
e particella 2737 sub. 2;
3) Dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
4) Condanna Controparte_8 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
, e , in solido, al pagamento delle
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 spese del giudizio nei confronti di , pari a € 2.540,00, oltre rimborso Parte_1
spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 29/5/2024
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione