Sentenza 26 luglio 2005
Massime • 1
Il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel secondo caso è rappresentato da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale), che si traduce nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale, mentre nel primo caso consiste in un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, la quale, tuttavia, può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza esterna, diretti alla conclusione ed al regolare adempimento di contratti tra le parti (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva qualificato il rapporto come mandato, anziché come locazione d'opera, avendo accertato che l'attività richiesta all'incaricato consisteva nel prestarsi per favorire una transazione su una controversia giudiziale insorta con un terzo relativamente ad una compravendita immobiliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2005, n. 15607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15607 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO LO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RC, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 86, originariamente presso l'avv. SALVUCCI Franco, poi presso l'avv. Guido Buffarini Guidi, che lo difendono giuste deleghe in atti;
- ricorrente -
contro
ZI AL;
RT US, elettivamente domiciliati in Roma, via Stazione S. Pietro n. 45, presso l'avv. PACETTI Massimo, che li difende anche disgiuntamente all'avv. US Gallo, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 781/00 del 2 - 15 novembre 2000 (R.G. 18/99). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 marzo 2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. US Gallo, per i controricorrenti;
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 14 maggio 1993 CO RC ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Chiavari RT US e ZI AL chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 21.600.000, oltre accessori.
Ha esposto l'attore che i convenuti gli avevano affidato l'incarico di procurare una transazione relativamente a un giudizio pendente tra gli stessi relativamente alla vendita di un appartamento con la previsione, in favore di esso attore, di un corrispettivo pari al 3% del prezzo pattuito per l'appartamento, prezzo poi convenuto in lire 720 milioni.
Costituitisi in giudizio il RT e il ZI, promessi acquirenti dell'immobile descritto da controparte, hanno resistito alla avversa pretesa eccependo di non avere pattuito con l'attore alcun corrispettivo, per l'attività da questi spiegata nel favorire, su incarico esclusivo dei promittenti venditori, la transazione descritta nella citazione introduttiva.
Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale ha rigettato la domanda attrice.
Gravata tale pronunzia dal soccombente CO la Corte di appello di Genova con sentenza 2 - 15 novembre 200 ha rigettato il gravame. Per la cassazione di tale ultima sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria, CO RC, con atto 28 dicembre 2001.
Resistono, con controricorso ZI AL e RT US. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ha accertato, in limine, la corte di appello che l'CO, dopo avere chiesto, anteriormente al giudizio, la somma di lire 21.600.000 a titolo di provvigione per l'affare concluso suo tramite dai convenuti ZI e RT (acquisto di un appartamento) ha fondato, con la citazione di primo grado, la propria richiesta sull'assunto che i convenuti gli avevano conferito mandato a procurare una transazione, mentre solo con la conclusionale di primo grado, richiamata nell'atto di appello, ha invocato, a fondamento della richiesta, il compenso per il contratto d'opera asseritamene concluso, contratto d'opera nel quale l'attività dedotta e prestata sarebbe consistita nel procacciamento della transazione.
Tanto premesso quei giudici, ricordato che il tribunale aveva ritenuto la richiesta dell'attore non meritevole di accoglimento per non avere lo stesso adempiuto l'onere probatorio su di lui incombente, non avendo dimostrato, con la forma scritta che l'oggetto della attività richiedeva, il conferimento da parte degli appellati all'CO di un incarico remunerato volto a favorire il raggiungimento di una transazione, hanno rigettato il gravame proposto dall'CO.
A fondamento della raggiunta conclusione quei giudici hanno evidenziato:
- la domanda attrice deve qualificarsi come "richiesta di remunerazione per l'espletamento di un mandato", atteso che l'CO avrebbe dovuto adoperarsi per il compimento di una transazione che, per sua natura, può essere oggetto di un contratto di mandato e non certamente d'opera;
- attesa la forma che deve rivestire la transazione (relativa a una controversia attinente diritti reali immobiliari) era onere dell'CO dimostrare, per iscritto, non solo il conferimento del mandato, bensì anche la entità del corrispettivo promesso, sì che i primi giudici non potevano dare ingresso alla prova per testi dedotta;
- anche a prescindere da quanto precede, comunque, correttamente i giudici di primo grado hanno rigettato la domanda atteso il tenore delle dichiarazioni rese dai testi VA e FI e rilevata l'esistenza di un interesse al giudizio dei testi ON e ND, cointeressati alla Arco s.a.s. che risulta la emittente della prima richiesta del pagamento oggetto di controversia.
2. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1703, 2222 c.c. 115, 116 c.p.c. Sotto altro profilo, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" il ricorrente critica la sentenza dei giudici di appello,
censurando la qualificazione data dagli stessi al rapporto inter partes.
Il contratto concluso da esso CO con il RT e il ZI si osserva, non era di "mandato" ma di "locazione d'opera". Premessa la contrapposizione tra contratto di mandato e di locazione d'opera, trascritte alcune, anche risalenti, massime tratte dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, evidenziato che "nel caso di specie è indiscusso e documentato che...RT - ZI acquistarono al prezzo di 720 milioni ... gli immobili in contestazione e che il giudizio pendente inter partes davanti al tribunale di Chiavari fu estinto con il contestuale prodotto atto transattivo ... e colla successiva rinuncia (e accettazione) agli atti del giudizio ... senza che mai CO fosse intervenuto nella formazione dei ridetti negozi", il ricorrente afferma che "la corte genovese è pervenuta alla sua errata qualificazione giuridica del rapporto de quo omettendo ogni ricostruzione delle reali caratteristiche del rapporto o ogni motivazione nello stabilire se il fatto ricostruito rientri nell'uno o altro schema di classificazione negoziale semplicemente appagandosi di dire che esso non potrebbe rientrare nella previsione di un contratto d'opera i cui confini travalica sotto il profilo concettuale".
3. La censura, per alcuni profili inammissibile e per altri manifestamente infondata, non coglie nel segno.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 1703 c.c. "il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra".
Contemporaneamente, a norma dell'art. 2222 c.c. si ha un contratto d'opera "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".
In pratica, giusta quanto assolutamente pacifico alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da una attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da una attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale (Cass. 30 marzo 1995, n. 3803, secondo cui, pertanto, non può qualificarsi di mandato il rapporto nel quale gli atti da compiere consistano solo in una attività esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale, tanto meno se di tali adempimenti il soggetto incaricato debba sopportare in tutto o in parte il rischio economico).
Il contratto di mandato e di locazione d'opera - in altri termini - si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione (estranea alla sfora negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale (Cass. 17 maggio 1993, n, 5582; Cass. 27 marzo 1987, n. 2965). La prestazione del mandatario non deve peraltro necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, potendo concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna, diretti alla conclusione e al regolare adempimento di contratti tra le parti (in termini, Cass. 17 maggio 1993, n. 5582, cit. che ha ricondotto all'ipotesi del mandato l'attività svolta per il reperimento di fornitori, la verifica della qualità della merce e la autorizzazione di pagamenti).
Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, per stessa ammissione dell'attuale ricorrente (cfr. p. 1, del ricorso per Cassazione), lo stesso avrebbe ricevuto, "con convenzione verbale, verso il corrispettivo del 3% sull'affare, incarico di trattare per addivenire ad una transazione inter partes su controversia giudiziale insorta in ordine a compravendita immobiliare".
Certo quanto precede è palese che correttamente i giudici del merito hanno qualificato il rapporto inter partes come mandato, anziché come contratto d'opera.
Se, infatti, l'attività richiesta all'Arreco era quella di "trattare per addivenire ad una transazione inter partes su controversia giudiziale insorta in ordine a compravendita immobiliare", cioè "di prestarsi per favorire una transazione" è palese che è stata chiesto all'EC, alla luce della stessa prospettazione da lui compiuta, il compimento di una attività "giuridica", non potendosi dubitare che compie atti giuridici chi "tratta" nell'interesse di terzi, "per addivenire a una transazione".
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "violazione ed erronea applicazione degli art. 1703, 1967, 1350 n. 12, 2222, 2725 c.c. (360 n. 3 c.p.c.); omessa insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha dichiarato inammissibile la prova orale dedotta da esso concludente al fine di dimostrare il conferimento, meramente verbale, dell'incarico "di trattare per addivenire ad una transazione inter partes su controversia giudiziale insorta in ordine a compravendita immobiliare".
Si osserva, infatti:
- è certo che ricorre nella fattispecie la figura della locatio operai e non del contratto di mandato, per avere quale oggetto una attività non negoziale;
- è provato in causa come anche la controparte degli attuali controricorrenti, cioè FI NI ST e MA LO, abbiano concluso identico e speculare contratto d'opera con EC e la abbia per questo pagato.
5. La deduzione è manifestamente infondata, sotto entrambi i profili in cui si articola.
5.1. Quanto al primo è noto come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che nel complesso fenomeno della cooperazione tra soggetti diversi la locazione di opera è la figura contrattuale che l'ordine giuridico appresta per la cooperazione materiale a differenza del mandato che è la figura contrattuale preordinata per la cooperazione giuridica (così, in termini, ad esempio, Cass. 27 marzo 1987, n. 2965, in motivazione).
Certo quanto sopra, è evidente che chi come nella specie l'CO "deve trattare" con un terzo "per addivenire ad una transazione" cioè per convincerlo a stipulare una transazione è incaricato di svolgere una attività di cooperazione "giuridica" e non certamente "materiale".
Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, che per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso deve ritenersi - al momento.- per incontroverso che giusta la prospettazione dell'EC quest'ultimo ha concluso, con il RT e il ZI un contratto di mandato.
È, pertanto, apodittico e indimostrato, l'assunto che il rapporto integra, come si assume, invece, una locatio operis.
5.2. Quanto al secondo profilo della censura, le considerazioni svolte in questo non solo non sono in alcuna relazione con le norme di diritto che si assume siano state violate dai giudici a quibus allorché non hanno dato ingresso alla prova orale dedotta in puntuale applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1350, nn. 1 e 12, 1967 e 2725 c.c. ma non sono in alcun modo rilevanti al fine del decidere.
Se, infatti, le controparti del RT e del ZI nella vertenza risolta con la transazione oggetto di lite - controparti che per stessa ammissione del ricorrente hanno concluso con quest'ultimo un contratto "distinto", rispetto a quello intervenuto con il RT e il ZI, ancorché "identico e speculare" - hanno ritenuto di corrispondere alcune somme all'CO è di palmare evidenza che la circostanza è irrilevante nel presente giudizio.
La stessa, infatti, in primis, non obbligava, in alcun modo, il RT e il ZI a tenere una identica condotta.
La invocata circostanza, contemporaneamente, non poteva (nè doveva) essere valutata, dai giudici del merito, come "punto decisivo della controversia" ex se idonea a giustificare l'accoglimento della domanda attrice (e la cui omessa considerazione giustifichi la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.).
6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata lamentando "violazione ed errata applicazione dell'art. 1703, 2726 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c".
Si osserva, in particolare, che da tempo risalente "la giurisprudenza ha affermato che la mancanza dell'atto scritto, pur impedendo l'attuazione del mandato in relazione all'atto compiuto dal mandatario, non fa venire meno il rapporto intento tra mandante e mandatario, e quindi l'esercitabilità delle reciproche pretese per inadempimento".
Si richiama, al riguardo, l'autorità dell'insegnamento contenuto in Cass. 14 giugno 1952, n. 1721 e in Cass. 30 maggio 1956, n. 1847 e tale aspetto della controversia è ulteriormente ribadito nella memoria ex art. 378 c.p.c.. 7. Premesso che le memorie illustrative, di cui all'art. 378 c.p.c. non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso e, conseguentemente, non è consentito proporre in esse motivi nuovi, in quanto tali inammissibili (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2478) e che i motivi del ricorso per Cassazione sono solo quelli formulati nel ricorso medesimo, essendo esclusa la possibilità di de-durne di ulteriori con la memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Cass. 8 febbraio 2001, n. 1805), si osserva che la deduzione in esame è inammissibile.
A prescindere dal considerare che i precedenti richiamati come anche tutta la dottrina invocata in memoria si riferiscono, tutti, a fattispecie in cui il mandante si era limitato a esperire l'actio mandati onde conseguire dal mandatario il risarcimento dei danni per l'inadempimento o l'infedele adempimento del mandato ipotesi totalmente diversa, rispetto a quella ora in esame in cui il (preteso) mandatario agisce nei confronti del (preteso) mandante per conseguire il corrispettivo dell'opera prestata, cioè per l'esecuzione del contratto la deduzione non è formulata nel rispetto del precetto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c.
7.1. In merito alla denunziata "violazione ed errata applicazione dell'art. 1703, 1725 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." si osserva, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il riferito principio comporta - in particolare - tra l'altro che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312). In altri termini, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. 16 luglio 2002, n. 10276). Nella specie parte ricorrente, pur assumendo - in contrasto con quanto motivatamente affermato dalla sentenza gravata - la certa ammissibilità delle prove, per testi, da lei dedotte (volte a dimostrare l'avvenuta conclusione, verbale, di un mandato relativo a una transazione avente per oggetto una controversia relativa a contratto volto al trasferimento la proprietà di immobili) si astiene, totalmente, dal sottoporre a cen-sura le considerazioni in diritto svolte dai giudici del merito e dall'indicare i motivi in forza dei quali l'art. 2725 c.c. deve interpretarsi in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. La censura, come evidenziato sopra, si risolve nel richiamo di alcune pronunce giurisprudenziali in alcun modo pertinenti al fine del decidere, avendo le stesse affrontato come sopra notato tematiche totalmente diverse da quelle ora in esame.
7.2. Quanto alle censure sollevata dal ricorrente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass. 7 agosto 2003, n. 11918; Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222). Certo quanto sopra si osserva che nella specie non vengono indicate, nel motivo in esame, ne' le proposizioni contenute nella sentenza gravata, tra loro logicamente contraddittorie o illogiche, ma neppure è precisato quale sia "il punto decisivo" che, come noto, deve essere "di fatto" e non "di diritto" (cfr., da ultimo, ad esempio, Cass. 27 gennaio 2005, n, 1642, specie in motivazione) "della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" sul quale vi è stata "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" da parte dei giudici del merito.
8. Con il quarto, e ultimo, motivo il ricorrente denunziando "violazione ed errata applicazione degli artt. 2222, 2735, 2315, 2321, 1754 c.c. e degli altri artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha affermato che "la decisione del primo giudice, che ha dato corso alle prove, e ha deciso in esito alle stesse per rigetto della domanda, ritenendole inidonee a fondare l'accoglimento della pretesa attrice è comunque quanto alla parte dispositiva da condividersi, valutato il tenore delle dichiarazioni rese ... e rilevata la esistenza di un pacifico interesse all'esito del giudizio da parte dei testi ... cointeressati alla ARCO s.a.s. che risulta emittente della prima richiesta del pagamento dedotto".
9. La deduzione è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 19 marzo 2002, n. 3965; Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; Cass. 18 luglio 2000, n. 9449). Pacifico quanto precede si osserva che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto al rigetto dell'appello proposto dall'CO due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum. Da un lato, in particolare, quei giudici hanno ritenuto che la prova dedotta dall'CO era inammissibile si che la stessa non poteva trovare ingresso in causa, e che la domanda attrice doveva rigettarsi per non avere l'attore dimostrare, con atto scritto l'avvenuto conferimento del mandato da parte del RT e del ZI (prima ratio decidendi).
Contemporaneamente, peraltro, quei giudici hanno ritenuto che comunque, alla luce delle deposizioni raccolte e della inattendibilità di alcune di queste, il primo giudice correttamente aveva rigettato la domanda attrice (seconda ratio decidendi). Accertata, come si è accertato sopra, in sede di rigetto dei primi tre motivi di ricorso, la fondatezza della prima ratio decidendi, è palese che è inammissibile - per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) - il quarto motivo di ricorso, ora in esame.
Anche nella ipotesi, infatti, dovesse ritenersi la ammissibilità e la fondatezza degli argomenti ivi svolti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua.
10. Risultato infondato in ogni sua parte, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in E. 100,00 (cento/00) per spese, E. 2.000,00 (duemila/00) per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2005