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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3288 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ZITO MARCO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' al fine di sentir accertare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia CP_1
professionale (Broncopneumopatia cronica ostruttiva - BPCO), inutilmente invocata in sede amministrativa con domanda del 23.10.2023 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento del dovuto nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletate le prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che dal corredo probatorio è emerso che il ricorrente, ha lavorato effettivamente per diverso tempo come miticoltore, alle dipendenze della Controparte_2
Tuttavia, a parere del consulente, il non è affetto dalla malattia professionale Parte_1 denunciata. Nel proprio elaborato peritale il CTU rileva, infatti, che dalle evidenze mediche probatorie non risulta alcuna diagnosi di BPCO. Dagli esami strumentali eseguiti non emerge, infatti, traccia di ostruzione bronchiale misurabile, condizione imprescindibile in caso di BPCO. Il ricorrente dunque è affetto da broncopatia cronica semplice ( senza danno funzionale) non riconducibile etiologicamente all' attività lavorativa svolta.
Per tali motivi, il CTU ha concluso ritenendo NON sussistere la patologia denunciata di BPCO, ma altra e diversa patologia di origine comune: Broncopatia cronica semplice.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 10.07.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3288 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ZITO MARCO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' al fine di sentir accertare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia CP_1
professionale (Broncopneumopatia cronica ostruttiva - BPCO), inutilmente invocata in sede amministrativa con domanda del 23.10.2023 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento del dovuto nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletate le prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che dal corredo probatorio è emerso che il ricorrente, ha lavorato effettivamente per diverso tempo come miticoltore, alle dipendenze della Controparte_2
Tuttavia, a parere del consulente, il non è affetto dalla malattia professionale Parte_1 denunciata. Nel proprio elaborato peritale il CTU rileva, infatti, che dalle evidenze mediche probatorie non risulta alcuna diagnosi di BPCO. Dagli esami strumentali eseguiti non emerge, infatti, traccia di ostruzione bronchiale misurabile, condizione imprescindibile in caso di BPCO. Il ricorrente dunque è affetto da broncopatia cronica semplice ( senza danno funzionale) non riconducibile etiologicamente all' attività lavorativa svolta.
Per tali motivi, il CTU ha concluso ritenendo NON sussistere la patologia denunciata di BPCO, ma altra e diversa patologia di origine comune: Broncopatia cronica semplice.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 10.07.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)