Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1969, n. 831
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 dicembre 1969
Art. 2.
Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia e' concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:
per il grado di cavaliere, lire 210.000;
per il grado di ufficiale, lire 240.000;
per il grado di commendatore, lire 270.000;
per il grado di grand'ufficiale, lire 300.000;
per il grado di cavaliere di gran croce, lire 330.000.
La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212 .
Entrata in vigore il 16 dicembre 1969