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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2618/2022
Il giorno 20/02/2025, nella causa iscritta al n RG 2618 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2618/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Pasteur n. 66, con l'avv. MACRINI GERARDO ), dal quale rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del Curatore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GUIDO BACCELLI 14 00053 CIVITAVECCHIA con l'avv.
PANFILO ESTEFANA ( ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 12.5.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore del della somma di € 51.720,00, oltre interessi e spese del Controparte_1
2 di 7 procedimento monitorio, a saldo del corrispettivo della vendita dell'appartamento con box auto pertinenziale in Civitavecchia, via Traiana n. 90 di cui all'atto del 20.9.2017 a rogito Notaio Dott.
[...]
Per_1
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di aver effettuato pagamenti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'amministratore unico della società sig.ra su Pt_2 richiesta espressa della stessa per complessivi € 35.000,00, come dichiarato nell'atto pubblico di compravendita;
inoltre, ha sostenuto di aver rilevato vizi all'interno dell'appartamento tali da diminuire il valore dell'immobile per quasi € 20.000,00 e che, a seguito della contestazione di tali vizi,
l'amministratore unico ha acconsentito a non incassare l'assegno di € 16.720,00 consegnato Pt_2 in sede di rogito notarile;
pertanto, ha sostenuto la non debenza dell'importo richiesto;
inoltre, ha contestato la debenza degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 non vertendosi in fattispecie di transazione commerciale.
Si è costituito il ribadendo che il corrispettivo della Controparte_1 vendita di € 335.000,00 è stato solo parzialmente corrisposto da alla società in Parte_1 bonis, in quanto la somma di € 35.000,00 è stata versata a mezzo bonifico sul conto corrente personale di e la somma di € 16.720,00, di cui all'assegno bancario n. Parte_3
004026622108, non è mai stata incassata, senza che sia mai intervenuta alcuna transazione in merito;
in particolare, ha contestato la mancanza di data certa sulla missiva del 21.9.2017 prodotta da parte opponente nonché sulla missiva del 26.9.2017.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata.
La pretesa del si fonda sull'atto pubblico del 20.9.2017 a rogito Notaio Dott. CP_1 [...]
con cui si è obbligato al pagamento in favore della Per_1 Parte_1 Controparte_1 in bonis della complessiva somma di € 335.000,00, a titolo di prezzo di compravendita dell'immobile in Civitavecchia, via Traiana n. 90, di cui è dedotto il parziale inadempimento limitatamente all'importo di € 51.720,00.
La prova dell'adempimento della prestazione di pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, incombe sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale.
Orbene, è pacifico che l'importo di € 35.000,00 sia stato corrisposto mediante n. 3 bonifici bancari versati però non sul conto intestato alla società in bonis, bensì sul conto corrente personale intestato all'allora amministratore unico della società, Parte_3
3 di 7 Secondo l'opponente, ciò sarebbe avvenuto a seguito di espressa richiesta della stessa
[...] che avrebbe effettivamente ricevuto i pagamenti “per poi impiegarli nel pagamento di Pt_3 adempimenti societari” (cfr. atto di citazione, pag. 4), rilasciandone ampia e liberatoria quietanza nell'atto pubblico di compravendita.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ.,
e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, ma solo se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza.
Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (cfr. tra le tante Cass. n. 21258 del 08/10/2014 e Cass. n.
24690 del 19/10/2017). Invero, il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 38975 del 07/12/2021: nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la quietanza rilasciata dalla società in bonis nell'atto di compravendita non spieghi efficacia vincolante di confessione stragiudiziale nei confronti del , dovendo essere valutata come qualsiasi altra prova CP_1 desumibile dal processo.
Orbene, il solo fatto dell'avvenuto pagamento della somma di € 35.000,00 in favore di in proprio e non della società dalla stessa rappresentata non è sufficiente al fine di Parte_3 ritenere che i pagamenti de quo non abbiano costituito, nell'intenzione delle parti contrattuali, parte del prezzo di compravendita. Invero, i bonifici sono stati eseguiti n data antecedente alla compravendita e, nel rogito, sono stati imputati all'adempimento di parte del prezzo dal legale
4 di 7 rappresentante della società in bonis, che deve ritenersi munito tanto del potere ad esprimerne la volontà negoziale quanto di quello ad incassare somme per conto della stessa.
Pertanto, deve ritenersi provato l'adempimento del credito vantato dal per la CP_1 somma di € 35.000,00.
3. Quanto all'importo di € 16.720,00, risulta che ha consegnato, al Parte_1 momento della compravendita, un assegno bancario di pari importo, intestato alla società, ma è pacifico che tale assegno non sia mai stato posto all'incasso.
Sul punto, va osservato che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico,
a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (cfr. Cass. n. 1572 del 22/01/2019: nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto").
Ciò posto, parte opponente ha sostenuto che l'obbligazione si sia estinta in parte qua per effetto dell'accordo transattivo intervenuto in data 26.9.2017 con la società in bonis, prodotto quale documento n. 6, con cui è stato concordato il mancato incasso dell'assegno in questione a tacitazione della pretesa di alla garanzia per i vizi riscontrati sull'immobile al momento della Parte_1 immissione in possesso successiva all'acquisto.
La citata scrittura privata è stata contestata dal , che ne ha sostenuto la non CP_1 opponibilità per mancanza di data certa, chiedendo l'esibizione dell'originale per la “verifica del periodo di formazione dell'atto e per verificarne la contestualità delle sottoscrizioni” (cfr. comparsa conclusionale).
Tuttavia, la questione relativa alla data certa della transazione di cui si tratta deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione, non essendo applicabile alla controversia in esame il limite previsto dall'art. 2704 primo comma c.c. (“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”).
5 di 7 Invero, la giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello di cui si discute, ha ritenuto, con orientamento consolidato, che il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di adempimento di un'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale;
nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. (cfr. Cass. n. 18059 del 08/09/2004 e Cass. n. 30446 del 21/11/2019; nello stesso senso Cass. n. 23429 del 19/12/2012, riguardante proprio il caso in cui al curatore che agiva per l'adempimento di un credito sorto in data antecedente al fallimento il debitore aveva opposto l'atto transattivo sottoscritto dal legale rappresentante della società in bonis: la S.C., in applicazione del principio sopra esposto, ha ritenuto che “non poteva nella fattispecie farsi questione di data certa e della sua opponibilità al curatore”).
Pertanto, deve darsi atto dell'intervenuta remissione/compensazione del debito in parte qua per effetto della transazione di cui alla scrittura privata del 26.9.2017.
Ne deriva l'integrale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 12.5.2022, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
6 di 7 - condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.621,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive,
[...] oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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