TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1099/2024 RG del Tribunale di Imperia avente “opposizione a decreto ingiuntivo n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, per l'importo di € 10.980,00, oltre interessi e spese”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 resso lla via G. Porzio 4 CDN Isola A/5 Napoli è eletto domicilio
–attore opponente– contro
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p a Dani presso il cui studio in Diano Marina al corso Roma n.109 n. 100 è eletto domicilio
–convenuto opposto–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.189/24 del 3.6.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, per l'importo di € 10.980,00, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento della fattura n. 35/2023 emessa a fronte dell'esecuzione di lavori di montaggio e predisposizione componenti per impianto fotovoltaico presso il cantiere di Imperia alla via R: , lamentato il mancato invio della fattura posta a CP_2 fondamento dell'azio ia, non facente fede di per sé nè della esigibilità del credito ivi portato né della sua liquidità, allegato che i documenti versati in sede monitoria non fornivano la prova della liquidità del credito ingiunto, dedotto che i lavori indicati nella fattura non erano stati concordati, né nel modo di esecuzione, né nei tempi e modi di pagamento, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, instando, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, nel merito in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario.. 1.1) Si costituiva in giudizio la societàin persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, che, eccepita l'improcedibilità dell'opposizione per omessa allegazione del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio, rilevata
1 dott. Pasquale LONGARINI la contraddittorietà ed inintellegibilità del doglianze della parte opponente, lamentata la infondatezza dei motivi di opposizione, non avendo il contestato né Pt_1
l'esecuzione delle prestazioni né il quantum, dedotta la debenza delle somme azionate monitoriamente, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della opposizione, nel merito, per il rigetto della opposizione, in via subordinata, per la condanna di al pagamento in suo favore della somma di € 10.980,00 oltre Parte_1 in . Lgs 231/02, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.2) Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, assunta la prova orale (interpello Parte_1 testi parte convenuta/opposta: Testimone_1 Testimone_2
, la causa veni Tes_3
26.09.2025.
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. In materia di inadempimento contrattuale, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Ne consegue che il creditore opposto deve provare la fonte negoziale del diritto preteso ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto sostanziale è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo/modificativo/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero il difetto del titolo negoziale o l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, la parte opposta , in persona del legale 2.1) Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ha azionato monitoriamente un credito di € 10.980,00, oltre interessi e spese di procedura, che trovava nella fattura n.35 del 01.02.2023 emessa a fronte prestazioni effettuate in favore di presso il cantiere di Imperia via Parte_1
R. Carli n.95.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.2) Spetta, dunque, alla società creditrice opposta, la prova della esistenza e validità del contratto di prestazione d'opera, l'effettiva esecuzione delle lavorazioni ed il mancato pagamento delle stesse. 2.2) Il debitore intimato non contestando né la esecuzione in suo Parte_1 favore delle prestazioni indicate in fattura né l'ammontare in essa riportato, ha inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata lamentando l'omesso invio della fattura, il mancato commissionamento dei lavori e la mancanza di un accordo sull'importo degli stessi. 2.2.1) Spetta, dunque, al debitore opponente di provare gli allegati fatti estintivi/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero la mancata stipulazione del contratto e la non riferibilità allo stesso delle prestazioni indicate in fattura.
(3) sul merito dell'opposizione. L'opposizione, per le ragioni appresso esposte, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. 3.1) La pretesa creditoria, dell'importo di € 10.980,00 oltre interessi legali ex art. 5 D. Lgs 231/02, si fonda sull'asserita esecuzione, in favore e su incarico di Parte_1
, presso il cantiere di Imperia via R. carli n.95, di lavori consistiti in
[...] predisposizione di componenti per impianto fotovoltaico 3.1.1) In proposito va osservato che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, le fatture commerciali rappresentano documenti di sicura autenticità e di intrinseca legalità, capaci, ancorché non provenienti dal debitore e, anzi, di unilaterale formazione ad opera della stessa parte che intende giovarsene, di far risultare con certezza la sussistenza del credito azionato (cass. n. 14363/2001). Non incide sulla qualità di prova scritta né la mancata indicazione su di esse degli estremi della bolla di accompagnamento, né la circostanza che siano esibite in fotocopia, atteso che la copia fotografica è documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, salvo restando nel giudizio di opposizione la contestazione della conformità all'originale ed il disconoscimento (cass. n.8383/2001; cass. n.8398/2011). Esse però hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo documenti forniti dalla parte che se ne avvale, non possono costituire prova in favore della stessa né determinano inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità oltre che alla sua esistenza (cass. n.1469/2002; cass. n.13222/2002). L'esibizione delle fatture relative a eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che deriva soltanto dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime (cass. n. 8664/2001) né rileva in senso contrario l'eventuale sottoscrizione di bolle di accompagnamento da parte del destinatario della merce, posto che esse si limitano a comprovare il fatto dell'avvenuta consegna ma non l'esistenza e la validità di alcun contratto tra le parti. Invero, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive occorre provare da una parte il pattuito oggetto della prestazione e dall'altra la conformità ad esso di quanto prestato, per cui tale prova non può essere fornita con la produzione di una fattura o di una bolla di consegna in quanto detti documenti, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e a fronte della contestazione di controparte, non assurgono a prova del contratto e del suo contenuto (cass. n.12518/2003). Ne consegue che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, come nella fattispecie che ci occupa, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio.
3 dott. Pasquale LONGARINI 3.2) Nella specie, la parte opponente, ammettendo in sede di interpello di aver ricevuto la fattura oggetto di contesa, non contesta la esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture (anzi, la ammette, svolgendo una difesa incompatibile con la loro negazione. Per il sol fatto di fatto di avere contestato che i lavori non erano stati «concordati, ne nel modo di esecuzione, ne dei tempi e modi di pagamento, e privo di accordo sull'importo del presunto lavoro», ha per ciò solo ammesso che la aveva eseguito lavori Controparte_1 consistiti in montaggio e predisposizione di componenti per impianto fotovoltaico) né il quantum delle stesse, limitandosi a contestare, la mancata pattuizione delle dette prestazioni, a lui non addebitabili, asserzione smentita dal teste Testimone_2 laddove, alla domanda “Vero che nell'anno Parte_1
l'effettuazione di lavori di montaggio e predisposizione di Controparte_1
fotovoltaico da eseguirsi presso il cantiere sito in Imperia, via F.r. Carli n. 95?”, rispondeva «si è vero, eravamo in cantiere ed ho sentito il are la Pt_1 richiesta di cui in domanda. Io ero il marito della proprietaria della casa». 3.3) Ebbene, ribadito che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio, evincendosi dalla prova orale che tutte le lavorazioni effettivamente eseguite dalla erano state Controparte_1 commissionate dal non essendo contestata la correttezza degli importi Pt_1 richiesti, l'opposizione deve essere respinta. 3.4) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi (confermarsi) l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 3.5) La ulteriore eccezione e questione proposta dalla parte opposta (improcedibilità dell'opposizione) deve ritenersi assorbita, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
4 dott. Pasquale LONGARINI (4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro-tempore, le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il
5 dott. Pasquale LONGARINI 24.05.2024 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc 3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Parte_1
al pagamento delle spese della fase monitoria
[...] anna al pagamento, in favore della società Parte_1 [...] l legale rappresentante pro-tempore, , delle Controparte_1 e che liquida in complessivi € 32.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1099/2024 RG del Tribunale di Imperia avente “opposizione a decreto ingiuntivo n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, per l'importo di € 10.980,00, oltre interessi e spese”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 resso lla via G. Porzio 4 CDN Isola A/5 Napoli è eletto domicilio
–attore opponente– contro
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p a Dani presso il cui studio in Diano Marina al corso Roma n.109 n. 100 è eletto domicilio
–convenuto opposto–
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.189/24 del 3.6.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, per l'importo di € 10.980,00, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento della fattura n. 35/2023 emessa a fronte dell'esecuzione di lavori di montaggio e predisposizione componenti per impianto fotovoltaico presso il cantiere di Imperia alla via R: , lamentato il mancato invio della fattura posta a CP_2 fondamento dell'azio ia, non facente fede di per sé nè della esigibilità del credito ivi portato né della sua liquidità, allegato che i documenti versati in sede monitoria non fornivano la prova della liquidità del credito ingiunto, dedotto che i lavori indicati nella fattura non erano stati concordati, né nel modo di esecuzione, né nei tempi e modi di pagamento, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, instando, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, nel merito in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario.. 1.1) Si costituiva in giudizio la societàin persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, che, eccepita l'improcedibilità dell'opposizione per omessa allegazione del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio, rilevata
1 dott. Pasquale LONGARINI la contraddittorietà ed inintellegibilità del doglianze della parte opponente, lamentata la infondatezza dei motivi di opposizione, non avendo il contestato né Pt_1
l'esecuzione delle prestazioni né il quantum, dedotta la debenza delle somme azionate monitoriamente, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della opposizione, nel merito, per il rigetto della opposizione, in via subordinata, per la condanna di al pagamento in suo favore della somma di € 10.980,00 oltre Parte_1 in . Lgs 231/02, con vittoria di spese e onorari di giudizio. 1.2) Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, assunta la prova orale (interpello Parte_1 testi parte convenuta/opposta: Testimone_1 Testimone_2
, la causa veni Tes_3
26.09.2025.
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cass. n.9035/19). In tale giudizio, le parti sono: il debitore ingiunto, che diventa attore nel giudizio di opposizione (c.d. opponente); il creditore che ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, che diventa convenuto nel giudizio di opposizione (c.d. opposto). Nel corso del giudizio di opposizione le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto- opposto non corrispondono a quelle sostanziali: l'opposto, infatti, assume in sostanza la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
conseguentemente, l'atto di citazione in opposizione deve avere il contenuto della comparsa di risposta e il ricorso in opposizione ha il contenuto della memoria difensiva. L'opposizione, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e la fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione. Ciascuno deve provare i fatti costitutivi delle proprie domande. In materia di inadempimento contrattuale, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Ne consegue che il creditore opposto deve provare la fonte negoziale del diritto preteso ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto sostanziale è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo/modificativo/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero il difetto del titolo negoziale o l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, la parte opposta , in persona del legale 2.1) Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ha azionato monitoriamente un credito di € 10.980,00, oltre interessi e spese di procedura, che trovava nella fattura n.35 del 01.02.2023 emessa a fronte prestazioni effettuate in favore di presso il cantiere di Imperia via Parte_1
R. Carli n.95.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.1.2) Spetta, dunque, alla società creditrice opposta, la prova della esistenza e validità del contratto di prestazione d'opera, l'effettiva esecuzione delle lavorazioni ed il mancato pagamento delle stesse. 2.2) Il debitore intimato non contestando né la esecuzione in suo Parte_1 favore delle prestazioni indicate in fattura né l'ammontare in essa riportato, ha inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata lamentando l'omesso invio della fattura, il mancato commissionamento dei lavori e la mancanza di un accordo sull'importo degli stessi. 2.2.1) Spetta, dunque, al debitore opponente di provare gli allegati fatti estintivi/impeditivo dell'altrui pretesa ovvero la mancata stipulazione del contratto e la non riferibilità allo stesso delle prestazioni indicate in fattura.
(3) sul merito dell'opposizione. L'opposizione, per le ragioni appresso esposte, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. 3.1) La pretesa creditoria, dell'importo di € 10.980,00 oltre interessi legali ex art. 5 D. Lgs 231/02, si fonda sull'asserita esecuzione, in favore e su incarico di Parte_1
, presso il cantiere di Imperia via R. carli n.95, di lavori consistiti in
[...] predisposizione di componenti per impianto fotovoltaico 3.1.1) In proposito va osservato che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, le fatture commerciali rappresentano documenti di sicura autenticità e di intrinseca legalità, capaci, ancorché non provenienti dal debitore e, anzi, di unilaterale formazione ad opera della stessa parte che intende giovarsene, di far risultare con certezza la sussistenza del credito azionato (cass. n. 14363/2001). Non incide sulla qualità di prova scritta né la mancata indicazione su di esse degli estremi della bolla di accompagnamento, né la circostanza che siano esibite in fotocopia, atteso che la copia fotografica è documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, salvo restando nel giudizio di opposizione la contestazione della conformità all'originale ed il disconoscimento (cass. n.8383/2001; cass. n.8398/2011). Esse però hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo documenti forniti dalla parte che se ne avvale, non possono costituire prova in favore della stessa né determinano inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità oltre che alla sua esistenza (cass. n.1469/2002; cass. n.13222/2002). L'esibizione delle fatture relative a eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che deriva soltanto dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime (cass. n. 8664/2001) né rileva in senso contrario l'eventuale sottoscrizione di bolle di accompagnamento da parte del destinatario della merce, posto che esse si limitano a comprovare il fatto dell'avvenuta consegna ma non l'esistenza e la validità di alcun contratto tra le parti. Invero, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive occorre provare da una parte il pattuito oggetto della prestazione e dall'altra la conformità ad esso di quanto prestato, per cui tale prova non può essere fornita con la produzione di una fattura o di una bolla di consegna in quanto detti documenti, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e a fronte della contestazione di controparte, non assurgono a prova del contratto e del suo contenuto (cass. n.12518/2003). Ne consegue che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, come nella fattispecie che ci occupa, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio.
3 dott. Pasquale LONGARINI 3.2) Nella specie, la parte opponente, ammettendo in sede di interpello di aver ricevuto la fattura oggetto di contesa, non contesta la esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture (anzi, la ammette, svolgendo una difesa incompatibile con la loro negazione. Per il sol fatto di fatto di avere contestato che i lavori non erano stati «concordati, ne nel modo di esecuzione, ne dei tempi e modi di pagamento, e privo di accordo sull'importo del presunto lavoro», ha per ciò solo ammesso che la aveva eseguito lavori Controparte_1 consistiti in montaggio e predisposizione di componenti per impianto fotovoltaico) né il quantum delle stesse, limitandosi a contestare, la mancata pattuizione delle dette prestazioni, a lui non addebitabili, asserzione smentita dal teste Testimone_2 laddove, alla domanda “Vero che nell'anno Parte_1
l'effettuazione di lavori di montaggio e predisposizione di Controparte_1
fotovoltaico da eseguirsi presso il cantiere sito in Imperia, via F.r. Carli n. 95?”, rispondeva «si è vero, eravamo in cantiere ed ho sentito il are la Pt_1 richiesta di cui in domanda. Io ero il marito della proprietaria della casa». 3.3) Ebbene, ribadito che la fattura commerciale, quale atto a contenuto partecipativo consistente della dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tale rapporto è contestato, non assurge a prova del negozio ma ne costituisce un mero indizio, evincendosi dalla prova orale che tutte le lavorazioni effettivamente eseguite dalla erano state Controparte_1 commissionate dal non essendo contestata la correttezza degli importi Pt_1 richiesti, l'opposizione deve essere respinta. 3.4) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il 24.05.2024, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi (confermarsi) l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 3.5) La ulteriore eccezione e questione proposta dalla parte opposta (improcedibilità dell'opposizione) deve ritenersi assorbita, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023). Impostazione conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
4 dott. Pasquale LONGARINI (4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Parte_1 società in persona del legale rappresentante pro-tempore, le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n n.189/2024 del 03.06.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 863/2024 il
5 dott. Pasquale LONGARINI 24.05.2024 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc 3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) Parte_1
al pagamento delle spese della fase monitoria
[...] anna al pagamento, in favore della società Parte_1 [...] l legale rappresentante pro-tempore, , delle Controparte_1 e che liquida in complessivi € 32.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.09.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI