Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5379/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Ilaria Illari e Paola Bendoni,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Valeria Noris,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da note scritte del 3-5.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 27.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore , nato ad [...] il [...] Per_1
dalla relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
CP_1
con comparsa di risposta del 17.10.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, dando atto che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo in ordine alla definizione della presente controversia;
con successive note scritte attrice e convenuto hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando altresì a comparire personalmente in udienza;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti il minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con stabile collocazione abitativa con la madre in Genova;
- disporre che il padre incontri il figlio minore, già sedicenne, secondo accordi da assumersi direttamente tra di loro di volta in volta, compatibilmente con i reciproci impegni, con l'intesa che, ove possibile, il ragazzo trascorra almeno un Fine Settimana al mese ad Alessandria con il
2 padre e che quest'ultimo si rechi alcune volte (auspicabilmente due volte al mese) dal figlio a
Genova per trascorrere una giornata con lui;
ugualmente nelle festività e nelle vacanze scolastiche padre e figlio concorderanno di volta in volta eventuali periodi/giornate da trascorrere insieme.
Il tutto sempre compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche, di vita di relazione, lo stato emotivo del figlio minore e degli impegni lavorativi del padre;
- il padre corrisponderà alla madre, da dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore l'assegno mensile di euro 350.00 (trecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
- le parti concordano che l'Assegno Unico riguardante il figlio minore sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
- le parti concordano di continuare a versare, ciascuno in misura pari alla metà, il premio mensile relativo all'assicurazione in essere, già stipulata in favore del figlio minore;
- ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie necessarie al figlio minore secondo quanto previsto nel Verbale della riunione intercorsa tra i Giudici in data 15/9/2016 in uso avanti il Tribunale di Genova, Sez. IV Civile, tutte previamente concordate (ove previsto) ovvero comunicate e documentate;
- le parti hanno definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
- spese del presente giudizio compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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