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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3324/2024 promossa con ricorso del 18/09/2024 da Parte_1 appresentato e difeso dall'avv. AGRATI NICOLETTA contro
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NERI FRANCESCA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO con ricorso del 18/09/2024 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la modifica della regolamentazione del rapporto genitori-figli.
Le parti nel corso della procedura raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Limitatamente alle autorizzazioni scolastiche, mediche e amministrative che non comportano impegni di spesa straordinaria la signora ha potere esclusivo di firma;
2) Collocamento prevalente dei minori presso la madre in Pt_2
Castellanza alla Via Cardinal Ferrari n. 3; 3) Diritto di visita paterno a week end alterni in base alle turnazioni lavorative che verranno comunicate dal signor alla signora ella giornata CP_1 Pt_2
di giovedì di ogni settimana. Nell'ambito del week end i minori pernotteranno con il padre una notte;
4) Infrasettimanalmente i minori staranno con il padre a cena una volta quando lo stesso li tiene nel week end due volte quando non li tiene seco nel week end;
5) Vacanze estive: il padre trascorrerà con i minori due settimane, anche non consecutive, nel periodo che le parti dovranno comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo di vacanza ove si recheranno e dovranno garantire la liberà di comunicazione telefonica dei minori con il genitore non presente;
6) Vacanze Natalizie come da provvedimento del Tribunale di
Busto Arsizio del 26 luglio 2022; salvo diverso accordo tra i genitori. Così per le vacanze di Pasqua
e i ponti. 7) Le parti possono stabilire diversi accordi sia con riferimento ai periodi di visita ordinari che straordinari. 8)Il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
1 minori la somma mensile di euro 250,00. Contestualmente al mantenimento il signor CP_1
corrisponderà la somma di euro 100,00 a titolo di rimborso delle somme arretrate relative al mantenimento non versato pari ad euro 6.910,50. La somma complessiva di euro 350,00 dovrà essere bonificata entro il giorno 30 di ogni mese presso il conto corrente Iban IT
25X3608105138278208778252 intestato alla signora Quando l'importo delle somme Pt_2 arretrate sarà interamente ripagato, il concorso al mantenimento dei minori verrà fissato in € 300,00
(€ 150,00 cadauno) oltre a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al 50% Tra i genitori come da Protocollo della Corte di Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato. 9) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre 10) I genitori rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti dei minori. 10) Spese di procedura compensate”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di modifica della regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 05/03/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3324/2024 promossa con ricorso del 18/09/2024 da Parte_1 appresentato e difeso dall'avv. AGRATI NICOLETTA contro
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NERI FRANCESCA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO con ricorso del 18/09/2024 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la modifica della regolamentazione del rapporto genitori-figli.
Le parti nel corso della procedura raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Limitatamente alle autorizzazioni scolastiche, mediche e amministrative che non comportano impegni di spesa straordinaria la signora ha potere esclusivo di firma;
2) Collocamento prevalente dei minori presso la madre in Pt_2
Castellanza alla Via Cardinal Ferrari n. 3; 3) Diritto di visita paterno a week end alterni in base alle turnazioni lavorative che verranno comunicate dal signor alla signora ella giornata CP_1 Pt_2
di giovedì di ogni settimana. Nell'ambito del week end i minori pernotteranno con il padre una notte;
4) Infrasettimanalmente i minori staranno con il padre a cena una volta quando lo stesso li tiene nel week end due volte quando non li tiene seco nel week end;
5) Vacanze estive: il padre trascorrerà con i minori due settimane, anche non consecutive, nel periodo che le parti dovranno comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo di vacanza ove si recheranno e dovranno garantire la liberà di comunicazione telefonica dei minori con il genitore non presente;
6) Vacanze Natalizie come da provvedimento del Tribunale di
Busto Arsizio del 26 luglio 2022; salvo diverso accordo tra i genitori. Così per le vacanze di Pasqua
e i ponti. 7) Le parti possono stabilire diversi accordi sia con riferimento ai periodi di visita ordinari che straordinari. 8)Il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
1 minori la somma mensile di euro 250,00. Contestualmente al mantenimento il signor CP_1
corrisponderà la somma di euro 100,00 a titolo di rimborso delle somme arretrate relative al mantenimento non versato pari ad euro 6.910,50. La somma complessiva di euro 350,00 dovrà essere bonificata entro il giorno 30 di ogni mese presso il conto corrente Iban IT
25X3608105138278208778252 intestato alla signora Quando l'importo delle somme Pt_2 arretrate sarà interamente ripagato, il concorso al mantenimento dei minori verrà fissato in € 300,00
(€ 150,00 cadauno) oltre a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al 50% Tra i genitori come da Protocollo della Corte di Appello di Milano che qui si intende integralmente richiamato. 9) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre 10) I genitori rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti dei minori. 10) Spese di procedura compensate”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di modifica della regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 05/03/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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