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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 4119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 4119/2021
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO DRAGO, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in VIA MARTINO CILESTRI 25, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. FEDERICO ARENA, CP_1 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA DELLA FIACCOLA 18, CATANIA
) – in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_2 C.F._6 avv. - con il patrocinio dell'avv. STEFANO MUDANÒ, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 23, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 4119/2021
) contumace Controparte_4 C.F._7
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Il Tribunale, letti gli atti della causa di cui in epigrafe - dichiarata interrotta all'udienza dell'8 novembre 2024 e non riassunta alla data odierna - osserva che il presente procedimento dev'essere definito mediante sentenza dichiarativa di estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (nella formulazione vigente successivamente all'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69). In particolare, l'ultimo comma di detta norma dispone che l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice, senza che alcuna delle parti possa opporsi a tale declaratoria, sicché è superfluo instaurare preventivamente il contraddittorio in ordine a tale questione.
Ai sensi del co. IV dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto – ivi incluse quelle di mediazione - restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2. dichiara che le spese di lite e di mediazione del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 luglio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
2
R.G.A.C. 4119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 4119/2021
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO DRAGO, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in VIA MARTINO CILESTRI 25, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. FEDERICO ARENA, CP_1 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA DELLA FIACCOLA 18, CATANIA
) – in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_2 C.F._6 avv. - con il patrocinio dell'avv. STEFANO MUDANÒ, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 23, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 4119/2021
) contumace Controparte_4 C.F._7
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Il Tribunale, letti gli atti della causa di cui in epigrafe - dichiarata interrotta all'udienza dell'8 novembre 2024 e non riassunta alla data odierna - osserva che il presente procedimento dev'essere definito mediante sentenza dichiarativa di estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (nella formulazione vigente successivamente all'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69). In particolare, l'ultimo comma di detta norma dispone che l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice, senza che alcuna delle parti possa opporsi a tale declaratoria, sicché è superfluo instaurare preventivamente il contraddittorio in ordine a tale questione.
Ai sensi del co. IV dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto – ivi incluse quelle di mediazione - restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2. dichiara che le spese di lite e di mediazione del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 luglio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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