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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ROMA CLAUDIA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 e 508/88 e succ.integr. e modif., già in precedenza
Con accordata all'esito di precedente giudizio per (rg n.2511 /2018) e poi revocata a seguito di visita di revisione del 8/11/2022.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta rimarcando la completezza e l'esaustività delle conclusioni peritali. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939). CP_ Parimenti infondate le ulteriori censure di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché
l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n.
12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., civ. CP_1
sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo valutato nella dovuta considerazione le patologie sofferte.
Istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce della Persona_1
documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha riconosciuto entro i limiti di cui alla perizia versata in atti, il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per il ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario utile all'ammissione della prestazione anelata (indennità di accompagnamento) a decorrere dalla data stessa della revoca (08.11.2022) senza soluzione di continuità.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, dacché alquanto articolata e complessa ha così concluso: “• Il signor allo stato attuale, Parte_1
è da considerare totalmente invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (L. 18/80). Sono, pertanto, presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. • Alla luce della recente obiettività e della documentazione sanitaria, si ritiene che, con elevata probabilità, la perdita dell'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita fosse già presente alla data della revoca (08/11/2022).”
Avverso la relazione tecnica, stilata dal consulente del giudice e inviata in bozza alle parti in data
CP_ 15/03/2025, pervenivano le sole note discordi dei sanitari dell' in ordine alla data della decorrenza del beneficio così come indicata dal Ctu il quale vagliava e riscontrava dettagliatamente le suddette note (cfr. perizia in atti) e, all'esito, rendeva la sua consulenza definitiva confermandone contenuto e conclusioni.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal momento stesso della intervenuta revoca (08/11/2022). Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire al momento stesso della visita di revisione (08/11/2022) senza soluzione di continuità, sono poste integramente a carico CP_ di
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalido al 100% e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal momento stesso della visita di revisione (08/11/2022);
CP_ b)- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 2.600,00 per compensi professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.; CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 27/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio