Articolo 81 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 73Articolo 75
Versione
1 giugno 1983
Art. 81.
L'ultimo comma dell' articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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