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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione LOCAZIONE
Oggi 18 aprile 2025 preso atto delle note di trattazione scritta depositate dall'Avvocato MICHELE LOMBARDI per parte intimante e lette le conclusioni ivi formulate
IL GIUDICE
previa lettura del dispositivo decide la presente causa come da separato provvedimento.
Manda alla cancelleria.
Il Giudice
Paola Agliardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LOCAZIONE
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola Agliardi, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter cpc, sulle conclusioni precisate nelle note scritte autorizzate, ha pronunciato ex artt. 429 e 447-bis cpc, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e ed Parte_1 CodiceFiscale_1 assistita dall'Avvocato MICHELE LOMBARDI del Foro di Brescia, come da procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
Parte_2
(C.F. );
[...] CodiceFiscale_2
INTIMATO CONTUMACE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificata, chiedeva la Parte_1 convalida dello sfratto intimato nei confronti di ad ogni Parte_2 effetto di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata, parte intimante deduceva il mancato pagamento da parte di a partire dal mese di Parte_2 settembre 2024 dei canoni ed accessori maturati per la locazione di un immobile ad uso abitativo sito in Idro (BS) alla via Lungo Lago
Vittoria n. 42 (catastalmente particella 2664 sub. 4 del foglio
NCT/12), come da contratto del 15 marzo 2022 regolarmente registrato.
Il convenuto non si costituiva in giudizio benché regolarmente citato ex art.143 c.p.c.
Il Giudice disponeva mutamento del rito con onere a carico di parte intimante di notificare a parte intimata la relativa ordinanza e di attivare la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
Fallito il tentativo di conciliazione davanti all'Organismo di mediazione adito per mancata partecipazione di parte intimata, come da verbale prodotto, ritenuta chiusa la fase istruttoria, il
Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter cpc. Quindi la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di che non si è costituito Parte_2 in giudizio, benché regolarmente citato, nonchè la fondatezza della domanda di parte attrice.
Ai sensi dell'articolo 5 L.392/78 e salvo quanto previsto dall'articolo
55 della medesima legge (cosiddetto termine di grazia di cui il convenuto, non costituendosi, non si è avvalso), il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo
1455 codice civile.
Detto articolo fissa il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento come limite minimo alla facoltà riconosciuta alla parte non inadempiente di chiedere la risoluzione del contratto.
La valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento spetta al giudice e l'orientamento più consolidato in sede giurisdizionale sul criterio in base al quale condurre il giudizio, è quello che impone una valutazione in termini di relatività, nel senso che il giudice è chiamato ad accertare in concreto la gravità dell'inadempimento mediante la combinazione sia di elementi oggettivi, ovvero l'incidenza dell'inadempimento e dei suoi effetti sull'economia complessiva del rapporto contrattuale, sia di elementi soggettivi, quali l'interesse del contraente all'esatto e tempestivo adempimento.
Preso atto che il conduttore, nel corso del rapporto contrattuale, pur continuando a detenere il bene con un comportamento sicuramente concludente e sintomatico della permanenza del sinallagma contrattuale, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni ed accessori (per un importo pari ad euro 3.200,00 da settembre 2024 ad aprile 2025 compresi), sussistono senz'altro i presupposti di legge per dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 5 Legge 392/78 e
1455 codice civile.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore della locatrice dei canoni, interessi dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo ed accessori tutti, scaduti e/o a scadere, maturati e/o maturandi, che risulteranno non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile che, non essendo mai formalmente avvenuto, viene fissato entro e non oltre il termine ultimo del 30 aprile 2025.
Inoltre, per il generale principio della soccombenza, il convenuto va altresì condannato alla rifusione in favore della locatrice delle spese e competenze del giudizio che si liquidano, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge. P.T.M.
Il Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa Paola
Agliardi, disattesa ogni diversa istanza e respinta ogni eccezione contraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con intimazione di sfratto per morosità e Parte_1 contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata nei confronti di , così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia di;
Parte_2
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione che intercorre tra le parti relativo ad immobile ad uso abitativo sito in Idro (BS) alla via Lungo Lago Vittoria n. 42 (catastalmente particella 2664 sub. 4 del foglio NCT/12), per grave inadempimento del conduttore;
- condanna al rilascio del predetto immobile, libero da Parte_2 cose e persone, entro e non oltre il termine ultimo del 30 aprile
2025;
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 dei canoni, interessi dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo ed accessori tutti, scaduti e/o a scadere, maturati e/o maturandi, che risulteranno non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile predetto;
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 delle spese e competenze del giudizio che liquida, tenuto conto anche dell'assistenza prestata per la procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, in Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre anticipazioni, rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Brescia, 18 aprile 2025.
IL GIUDICE
Paola Agliardi