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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2024, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1613/2022 R.G., avente ad oggetto: Azione
revocatoria ordinaria,
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] l'[...] (c.f. Parte_2
), residenti a [...], Vico I Carlo Pisacane, n. 20, rappr. e C.F._2
difesi dall'Avv. Marcella Morgante.
- Appellanti - Contro
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Bixio n. 28 (c.f. ), , nato a [...] l'8 C.F._3 Controparte_2
maggio 1964, ivi residente, in via Bologna, n. 260 (c.f. , C.F._4
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Controparte_3
via Spontini, n. 6 (c.f. , e , nato ad [...] il 22 C.F._5 CP_4
gennaio 1953, ivi residente, in via Bixio, n. 28 (c.f. ), rappr. e C.F._6
difesi dall'Avv. Maria Pia Nicosia e dall'Avv. Sebastiano Sallemi.
- Appellati -
____________________________
Nell'udienza del 17 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1441/2022 del 21 ottobre 2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 2923/2019 R.G.), il Tribunale di Ragusa così statuiva:
a) accoglieva la domanda revocatoria proposta da Controparte_1 [...]
, e , e, per l'effetto, dichiarava Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'inefficacia, nei confronti dei predetti, dell'atto di donazione in Notar
[...]
, rep. n. 46338 del 09.VI.2014, e dell'atto di donazione in Notar Persona_1 [...] rep. n. 46504 del 23.XII.2014, stipulati da e Persona_1 Parte_1
; Parte_2
b) condannava e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese di lite, che distraeva in favore Controparte_3 CP_4
dei difensori di questi ultimi.
Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2022, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la menzionata sentenza, Parte_2
formulando due motivi di gravame.
Si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , che deducevano l'infondatezza dell'appello e ne
[...] CP_4
chiedevano il rigetto.
Nell'udienza del 17 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 2 luglio 2024, nè
alla successiva udienza del 17 settembre 2024 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno
2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e
181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1613/2022 R.G.,
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 19 settembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1613/2022 R.G., avente ad oggetto: Azione
revocatoria ordinaria,
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] l'[...] (c.f. Parte_2
), residenti a [...], Vico I Carlo Pisacane, n. 20, rappr. e C.F._2
difesi dall'Avv. Marcella Morgante.
- Appellanti - Contro
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Bixio n. 28 (c.f. ), , nato a [...] l'8 C.F._3 Controparte_2
maggio 1964, ivi residente, in via Bologna, n. 260 (c.f. , C.F._4
, nata a [...] il [...], residente a [...], in Controparte_3
via Spontini, n. 6 (c.f. , e , nato ad [...] il 22 C.F._5 CP_4
gennaio 1953, ivi residente, in via Bixio, n. 28 (c.f. ), rappr. e C.F._6
difesi dall'Avv. Maria Pia Nicosia e dall'Avv. Sebastiano Sallemi.
- Appellati -
____________________________
Nell'udienza del 17 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1441/2022 del 21 ottobre 2022 (resa nel procedimento iscritto al n. 2923/2019 R.G.), il Tribunale di Ragusa così statuiva:
a) accoglieva la domanda revocatoria proposta da Controparte_1 [...]
, e , e, per l'effetto, dichiarava Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'inefficacia, nei confronti dei predetti, dell'atto di donazione in Notar
[...]
, rep. n. 46338 del 09.VI.2014, e dell'atto di donazione in Notar Persona_1 [...] rep. n. 46504 del 23.XII.2014, stipulati da e Persona_1 Parte_1
; Parte_2
b) condannava e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese di lite, che distraeva in favore Controparte_3 CP_4
dei difensori di questi ultimi.
Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2022, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la menzionata sentenza, Parte_2
formulando due motivi di gravame.
Si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , che deducevano l'infondatezza dell'appello e ne
[...] CP_4
chiedevano il rigetto.
Nell'udienza del 17 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 2 luglio 2024, nè
alla successiva udienza del 17 settembre 2024 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno
2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e
181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1613/2022 R.G.,
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 19 settembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro