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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Antonio Gaia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione in primo grado
appellante
contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Luana Totaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 25.11.2024
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia riformare la sentenza impugnata:
Nel merito
In via principale - Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di
CP_1
- Per l'effetto revocare l'assegno divorzile già disposto a favore di e a carico di CP_1 [...]
a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del Pt_1
matrimonio e quindi da marzo 2024.
In via subordinata
- Ridurre l'assegno divorzile già disposto a favore di e a carico di in una CP_1 Parte_1
somma non superiore a euro 100,00 e/o comunque nella misura ritenuta equa, a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte adita
In via preliminare
Per i motivi sovra descritti, accogliere l'istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
In via principale
- Respingere l'appello formulato dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 558/2024 pubblicata in data 22.02.2024, perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza appellata.
- Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.7.2018 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari CP_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 4.10.1981, dal quale erano nati due Parte_1
figli, ormai maggiorenni, di essersi separata consensualmente con decreto di omologa del
26.6.2018, con il quale era stato posto a carico dell' l'obbligo di corrisponderle la somma di € Pt_1
550,00 di cui € 300,00 per sé e di € 250,00 per il figlio chiese la pronuncia di cessazione Per_1
degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno divorzile. In particolare la espose che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che l' CP_1 Pt_1
avrebbe continuato ad abitare nella casa di proprietà comune, in attesa che la stessa venisse venduta,
mentre ella, unitamente al figlio si era trasferita altrove;
l' , peraltro, nonostante i Per_1 Pt_1
predetti accordi, si era rifiutato di porre in vendita l'immobile. Dedusse, inoltre, che durante il matrimonio non aveva mai svolto attività lavorativa a causa dell'opposizione del coniuge, contrario ad una scelta siffatta, cosicché ora ella si trovava priva di una qualsivoglia formazione professionale che le consentisse di trovare sbocchi lavorativi.
L , costituitosi, non si oppose alla richiesta di divorzio, ma contestò per il resto la sussistenza Pt_1
dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sentite le parti ed i figli della coppia, con ordinanza presidenziale del 19.2.2019 vennero confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 222/20 il Tribunale di Cagliari pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni economiche.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 558/24 il Tribunale adito, premesso che si trattava solo di decidere sulla domanda della di determinazione di un assegno CP_1
divorzile, e richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte in materia, osservò che era risultata con palmare evidenza l'inadeguatezza della a collocarsi utilmente e stabilmente nel mercato CP_1
del lavoro;
invero, obiettive ragioni, quali l'età della ricorrente, ormai cinquantottenne, la mancata acquisizione di una capacità lavorativa specifica, oltre ad un precario stato di salute, rendevano altamente improbabile una prospettiva di lavoro e di futuro reddito.
Inoltre, era anche risultato che la oltre che priva di mezzi economici, non poteva contare CP_1
sulla stabile disponibilità di una casa di abitazione e non possedeva cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, salva la nuda proprietà della casa paterna, gravata da diritto di usufrutto in favore dei genitori e, pertanto, di non pronta fruibilità.
Il Tribunale, quindi, ritenne la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della di assegno divorzile di € 500,00 mensili, valutato, nel caso in esame, nella sua funzione CP_1
assistenziale, e considerata la durata del matrimonio (38 anni), evidenziando l'apporto, anche con il lavoro domestico di cura della casa e crescita dei due figli, apportato dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare, e, soprattutto, il rilevante squilibrio economico, atteso che l' Pt_1
percepiva un reddito mensile netto di € 2.112,30 ed aveva altresì il godimento esclusivo della casa familiare di proprietà comune.
L ha proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza impugnata relativamente alla determinazione dell'assegno divorzile, assumendone l'insussistenza dei presupposti, in quanto non vi era prova di uno stato di salute precario o compromesso della e il Tribunale non aveva CP_1
adeguatamente considerato che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria di pulizie ed assistenza ad anziani, come dichiarato dalla stessa e dal figlio attività del tutto CP_1 Per_1
confacente alle sue attitudini, considerato che durante il matrimonio la stessa non aveva mai lavorato per sua libera scelta. Al riguardo, inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, quale indicatore, anche il fatto che la crisi coniugale era scaturita dall'immotivato abbandono della casa coniugale da parte della CP_1
L'appellante, inoltre, ha dedotto che la ha da tempo instaurato una stabile relazione CP_1
sentimentale, come risulta dalla allegata relazione investigativa.
Nel caso in esame, dunque, difetta il profilo perequativo-compensativo, non avendo la richiedente fornito la prova di aver dovuto rinunciare a realistiche occasioni professionali reddituali, e comunque del contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare.
Sotto il profilo relativo alla determinazione dell'assegno, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Bande aveva chiesto la somma di € 300,00, da aumentare a € 600,00
in caso di non assegnazione della casa coniugale;
domanda che, peraltro, la non aveva CP_1
formulato con le conclusioni finali, e ciò nonostante il Tribunale aveva determinato un assegno divorzile nella misura di € 500,00, di fatto determinando un automatismo tra la mancata assegnazione della casa coniugale ed il quantum dell'assegno, peraltro escluso dalla giurisprudenza. L'appellante, quindi, ha esposto che la è proprietaria di un immobile in Selargius, ove aveva CP_1
abitato subito dopo la separazione;
poi, per un certo periodo, aveva abitato a Cagliari, in via della
Pineta, ossia una zona centrale, il che denotava la sua capacità di reddito e di spesa, ed allo stato abita con il suo nuovo compagno.
Infine, ha lamentato la condanna alle spese processuali, assumendo che nella specie era ravvisabile una reciproca soccombenza.
L'appello non è fondato.
In materia di riconoscimento dell'assegno divorzile occorre richiamare i principi espressi dalla
Suprema Corte, con i quali è stato delineato 1'iter logico motivazionale in base al quale è possibile pervenire a riconoscere il diritto di percepire l'assegno divorzile, evidenziando come sia necessario accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio di mezzi economici determinato dal divorzio, con la conseguenza che la conoscenza comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta dall'esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno.
All'esito di tale preliminare accertamento può infatti venire in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una delle parti non sia titolare di redditi propri, ovvero possono altresì emergere situazioni che, in chiave comparativa, sono caratterizzate da una evidente sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti.
Più specificamente, è stata affermata la necessità di ricorrere a un criterio integrato per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, anche di natura assistenziale: infatti, "se si assume
come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza
dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel
"contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente
individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga
durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale
fuori nel nucleo familiare "(Cass. S.U. 18287/18).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'assegno divorzile risponde, anzitutto, ad un'esigenza assistenziale che “le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (v. sul profilo assistenziale Cass. 5 marzo 2019, n. 6386). In taluni casi, però,
l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in
ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà
solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia
economicamente autosufficiente ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà
quella assistenziale”. In questa logica, la Corte ha ritenuto che "il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata
innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non
autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura
sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente
più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in
funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-
reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo
assistenziale” (Cass. 21228/19).
La Suprema Corte ha, anche di recente, affermato “il giudice del merito dovrà effettuare un esame
bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza
dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive nonché
dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logico-giuridico e fattuale
preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al
c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale”. E' stato, altresì, evidenziato che, nei casi in cui sia accertato lo squilibrio economico/patrimoniale, effettivo e di non modesta entità, fra i coniugi, vale a dire la sussistenza del prerequisito fattuale, deve ritenersi “idonea a livello
presuntivo la prova del contributo dato …. alla formazione del patrimonio familiare, proprio
dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e dei figli così da consentire
all'altro coniuge di dedicarsi al proprio lavoro. Ciò sulla base dell'orientamento inaugurato dalle
Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018 (al punto 11, pag. 33), che ha espressamente affermato
che la prova del contributo in oggetto può essere fornita «con ogni mezzo anche mediante
presunzioni” (Cass 29911/24; cfr. Cass. 35434/23). Ebbene, in applicazione dei predetti principi, nel caso in esame deve rilevarsi la sussistenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, atteso che l' Pt_1
gode di un reddito mensile superiore a 2.000,00 euro mensili, mentre la può fare affidamento CP_1
solo su lavori di pulizia o come assistenza anziani, peraltro del tutto saltuari e, quindi, inidonei a garantirle un reddito stabile ed adeguato ad assicurarle dignitose condizioni di vita.
Al riguardo, contrariamente agli assunti dell'appellante, la non può trarre alcun reddito CP_1
dall'immobile sito in Selargius, del quale ha la sola nuda proprietà, con usufrutto in favore dei genitori, che ne hanno il godimento esclusivo;
per altro verso, dalla documentazione prodotta risulta che la aveva avuto la disponibilità dell'immobile sito in via Della Pineta a Cagliari, peraltro CP_1
limitata ad una sola camera da letto e spazi comuni, in forza di contratto di comodato gratuito stipulato in data 4.10.2023 con il proprietario , della durata di un anno. Il che Persona_2
sconfessa la tesi dell'appellante in ordine alle capacità reddituali della CP_1
In siffatto contesto, considerata la durata del matrimonio (38 anni), nel corso del quale la non CP_1
ha mai svolto attività lavorativa ma si è sempre, incontestatamente, dedicata alla cura del coniuge,
dei figli, alla conduzione della vita familiare, deve presuntivamente ritenersi, in mancanza di prova in senso contrario, il tacito accordo su siffatta organizzazione familiare dei coniugi.
Al riguardo giova richiamare quanto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“l'autoresponsabilità ….. deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non
comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia,
quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali
su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando
le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando
l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a
procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella
più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al
principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass. 29911/24). Nel caso in esame, dunque, è evidente la funzione marcatamente assistenziale che deve essere riconosciuta all'assegno divorzile;
funzione che, comunque, non esclude che tale erogazione abbia anche carattere perequativo-compensativo, atteso che la si è dedicata integralmente alle CP_1
esigenze della famiglia, non potendo acquisire alcuna capacità professionale utile a consentirle di procurarsi, una volta finito il matrimonio, un adeguato reddito autonomo.
In senso contrario non ha alcuna rilevanza la ragione della crisi coniugale, segnatamente l'allegato abbandono della casa coniugale da parte della atteso che le parti si erano separate CP_1
consensualmente, senza far valere alcun profilo di addebito.
Quanto, poi, alla asserita nuova relazione e convivenza di fatto della va precisato che tale CP_1
deve intendersi, ai fini della esclusione del diritto all'assegno divorzile, un legame affettivo stabile e duraturo tra due persone, in virtù del quale entrambe hanno reciprocamente e spontaneamente assunto una condivisione di obblighi all'interno del loro nucleo familiare;
situazione che, nella specie, non può ritenersi provata, neppure in via presuntiva.
Invero, la relazione investigativa prodotta dal ricorrente, qualificabile come prova atipica, neppure confermata in sede testimoniale, è inidonea a dimostrare la asserita nuova convivenza della CP_1
In ogni caso, in materia la Suprema Corte ha affermato che, l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con un terzo da parte dell'ex coniuge, economicamente più debole, non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, conservando tale diritto in funzione compensativa-perequativa, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, sempre che sussista la prova del contributo offerto alla comunione familiare ( Cass. SS.UU. 32198/21).
Da ultimo, con riferimento alla quantificazione dell'assegno, non è dato rilevare una violazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la decisione;
la infatti, con il ricorso CP_1
introduttivo aveva chiesto la determinazione di un assegno di € 300,00 ed anche la assegnazione della casa coniugale, della quale è comproprietaria;
con le conclusioni finali, quindi, la ricorrente non aveva riproposto la richiesta di assegnazione della casa, ed aveva chiesto la determinazione dell'assegno nella misura ritenuta di giustizia.
Il Tribunale, quindi, del tutto correttamente, nel determinare l'assegno divorzile ha tenuto conto del fatto che la ricorrente, non potendo disporre della casa coniugale, avrebbe dovuto anche provvedere alle proprie esigenze abitative, con un aggravio di costi.
Infine, si ritiene corretta anche la regolamentazione delle spese, non ravvisandosi alcuna soccombenza reciproca, quanto, invece, solo quella dell' con riferimento alla domanda di Pt_1
assegno divorzile.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado, da liquidarsi in favore dell'Erario attesa la ammissione della Bande al patrocinio a spese dello Stato.
Avuto riguardo al rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115 comportante l'attestazione dell'obbligo dell'appellante del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 558/24 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Pt_1
complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge,
disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02 per disporre l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Antonio Gaia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione in primo grado
appellante
contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Luana Totaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 25.11.2024
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia riformare la sentenza impugnata:
Nel merito
In via principale - Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di
CP_1
- Per l'effetto revocare l'assegno divorzile già disposto a favore di e a carico di CP_1 [...]
a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del Pt_1
matrimonio e quindi da marzo 2024.
In via subordinata
- Ridurre l'assegno divorzile già disposto a favore di e a carico di in una CP_1 Parte_1
somma non superiore a euro 100,00 e/o comunque nella misura ritenuta equa, a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte adita
In via preliminare
Per i motivi sovra descritti, accogliere l'istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
In via principale
- Respingere l'appello formulato dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 558/2024 pubblicata in data 22.02.2024, perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza appellata.
- Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.7.2018 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari CP_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 4.10.1981, dal quale erano nati due Parte_1
figli, ormai maggiorenni, di essersi separata consensualmente con decreto di omologa del
26.6.2018, con il quale era stato posto a carico dell' l'obbligo di corrisponderle la somma di € Pt_1
550,00 di cui € 300,00 per sé e di € 250,00 per il figlio chiese la pronuncia di cessazione Per_1
degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno divorzile. In particolare la espose che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che l' CP_1 Pt_1
avrebbe continuato ad abitare nella casa di proprietà comune, in attesa che la stessa venisse venduta,
mentre ella, unitamente al figlio si era trasferita altrove;
l' , peraltro, nonostante i Per_1 Pt_1
predetti accordi, si era rifiutato di porre in vendita l'immobile. Dedusse, inoltre, che durante il matrimonio non aveva mai svolto attività lavorativa a causa dell'opposizione del coniuge, contrario ad una scelta siffatta, cosicché ora ella si trovava priva di una qualsivoglia formazione professionale che le consentisse di trovare sbocchi lavorativi.
L , costituitosi, non si oppose alla richiesta di divorzio, ma contestò per il resto la sussistenza Pt_1
dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sentite le parti ed i figli della coppia, con ordinanza presidenziale del 19.2.2019 vennero confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 222/20 il Tribunale di Cagliari pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni economiche.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 558/24 il Tribunale adito, premesso che si trattava solo di decidere sulla domanda della di determinazione di un assegno CP_1
divorzile, e richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte in materia, osservò che era risultata con palmare evidenza l'inadeguatezza della a collocarsi utilmente e stabilmente nel mercato CP_1
del lavoro;
invero, obiettive ragioni, quali l'età della ricorrente, ormai cinquantottenne, la mancata acquisizione di una capacità lavorativa specifica, oltre ad un precario stato di salute, rendevano altamente improbabile una prospettiva di lavoro e di futuro reddito.
Inoltre, era anche risultato che la oltre che priva di mezzi economici, non poteva contare CP_1
sulla stabile disponibilità di una casa di abitazione e non possedeva cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, salva la nuda proprietà della casa paterna, gravata da diritto di usufrutto in favore dei genitori e, pertanto, di non pronta fruibilità.
Il Tribunale, quindi, ritenne la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della di assegno divorzile di € 500,00 mensili, valutato, nel caso in esame, nella sua funzione CP_1
assistenziale, e considerata la durata del matrimonio (38 anni), evidenziando l'apporto, anche con il lavoro domestico di cura della casa e crescita dei due figli, apportato dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare, e, soprattutto, il rilevante squilibrio economico, atteso che l' Pt_1
percepiva un reddito mensile netto di € 2.112,30 ed aveva altresì il godimento esclusivo della casa familiare di proprietà comune.
L ha proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza impugnata relativamente alla determinazione dell'assegno divorzile, assumendone l'insussistenza dei presupposti, in quanto non vi era prova di uno stato di salute precario o compromesso della e il Tribunale non aveva CP_1
adeguatamente considerato che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria di pulizie ed assistenza ad anziani, come dichiarato dalla stessa e dal figlio attività del tutto CP_1 Per_1
confacente alle sue attitudini, considerato che durante il matrimonio la stessa non aveva mai lavorato per sua libera scelta. Al riguardo, inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, quale indicatore, anche il fatto che la crisi coniugale era scaturita dall'immotivato abbandono della casa coniugale da parte della CP_1
L'appellante, inoltre, ha dedotto che la ha da tempo instaurato una stabile relazione CP_1
sentimentale, come risulta dalla allegata relazione investigativa.
Nel caso in esame, dunque, difetta il profilo perequativo-compensativo, non avendo la richiedente fornito la prova di aver dovuto rinunciare a realistiche occasioni professionali reddituali, e comunque del contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare.
Sotto il profilo relativo alla determinazione dell'assegno, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Bande aveva chiesto la somma di € 300,00, da aumentare a € 600,00
in caso di non assegnazione della casa coniugale;
domanda che, peraltro, la non aveva CP_1
formulato con le conclusioni finali, e ciò nonostante il Tribunale aveva determinato un assegno divorzile nella misura di € 500,00, di fatto determinando un automatismo tra la mancata assegnazione della casa coniugale ed il quantum dell'assegno, peraltro escluso dalla giurisprudenza. L'appellante, quindi, ha esposto che la è proprietaria di un immobile in Selargius, ove aveva CP_1
abitato subito dopo la separazione;
poi, per un certo periodo, aveva abitato a Cagliari, in via della
Pineta, ossia una zona centrale, il che denotava la sua capacità di reddito e di spesa, ed allo stato abita con il suo nuovo compagno.
Infine, ha lamentato la condanna alle spese processuali, assumendo che nella specie era ravvisabile una reciproca soccombenza.
L'appello non è fondato.
In materia di riconoscimento dell'assegno divorzile occorre richiamare i principi espressi dalla
Suprema Corte, con i quali è stato delineato 1'iter logico motivazionale in base al quale è possibile pervenire a riconoscere il diritto di percepire l'assegno divorzile, evidenziando come sia necessario accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio di mezzi economici determinato dal divorzio, con la conseguenza che la conoscenza comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta dall'esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno.
All'esito di tale preliminare accertamento può infatti venire in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una delle parti non sia titolare di redditi propri, ovvero possono altresì emergere situazioni che, in chiave comparativa, sono caratterizzate da una evidente sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti.
Più specificamente, è stata affermata la necessità di ricorrere a un criterio integrato per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, anche di natura assistenziale: infatti, "se si assume
come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza
dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel
"contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente
individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga
durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale
fuori nel nucleo familiare "(Cass. S.U. 18287/18).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'assegno divorzile risponde, anzitutto, ad un'esigenza assistenziale che “le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (v. sul profilo assistenziale Cass. 5 marzo 2019, n. 6386). In taluni casi, però,
l'assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in
ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà
solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia
economicamente autosufficiente ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà
quella assistenziale”. In questa logica, la Corte ha ritenuto che "il giudice deve quantificare
l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata
innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non
autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura
sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente
più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in
funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-
reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo
assistenziale” (Cass. 21228/19).
La Suprema Corte ha, anche di recente, affermato “il giudice del merito dovrà effettuare un esame
bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza
dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive nonché
dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logico-giuridico e fattuale
preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al
c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale”. E' stato, altresì, evidenziato che, nei casi in cui sia accertato lo squilibrio economico/patrimoniale, effettivo e di non modesta entità, fra i coniugi, vale a dire la sussistenza del prerequisito fattuale, deve ritenersi “idonea a livello
presuntivo la prova del contributo dato …. alla formazione del patrimonio familiare, proprio
dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e dei figli così da consentire
all'altro coniuge di dedicarsi al proprio lavoro. Ciò sulla base dell'orientamento inaugurato dalle
Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018 (al punto 11, pag. 33), che ha espressamente affermato
che la prova del contributo in oggetto può essere fornita «con ogni mezzo anche mediante
presunzioni” (Cass 29911/24; cfr. Cass. 35434/23). Ebbene, in applicazione dei predetti principi, nel caso in esame deve rilevarsi la sussistenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, atteso che l' Pt_1
gode di un reddito mensile superiore a 2.000,00 euro mensili, mentre la può fare affidamento CP_1
solo su lavori di pulizia o come assistenza anziani, peraltro del tutto saltuari e, quindi, inidonei a garantirle un reddito stabile ed adeguato ad assicurarle dignitose condizioni di vita.
Al riguardo, contrariamente agli assunti dell'appellante, la non può trarre alcun reddito CP_1
dall'immobile sito in Selargius, del quale ha la sola nuda proprietà, con usufrutto in favore dei genitori, che ne hanno il godimento esclusivo;
per altro verso, dalla documentazione prodotta risulta che la aveva avuto la disponibilità dell'immobile sito in via Della Pineta a Cagliari, peraltro CP_1
limitata ad una sola camera da letto e spazi comuni, in forza di contratto di comodato gratuito stipulato in data 4.10.2023 con il proprietario , della durata di un anno. Il che Persona_2
sconfessa la tesi dell'appellante in ordine alle capacità reddituali della CP_1
In siffatto contesto, considerata la durata del matrimonio (38 anni), nel corso del quale la non CP_1
ha mai svolto attività lavorativa ma si è sempre, incontestatamente, dedicata alla cura del coniuge,
dei figli, alla conduzione della vita familiare, deve presuntivamente ritenersi, in mancanza di prova in senso contrario, il tacito accordo su siffatta organizzazione familiare dei coniugi.
Al riguardo giova richiamare quanto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui
“l'autoresponsabilità ….. deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non
comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia,
quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali
su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando
le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando
l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a
procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella
più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al
principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass. 29911/24). Nel caso in esame, dunque, è evidente la funzione marcatamente assistenziale che deve essere riconosciuta all'assegno divorzile;
funzione che, comunque, non esclude che tale erogazione abbia anche carattere perequativo-compensativo, atteso che la si è dedicata integralmente alle CP_1
esigenze della famiglia, non potendo acquisire alcuna capacità professionale utile a consentirle di procurarsi, una volta finito il matrimonio, un adeguato reddito autonomo.
In senso contrario non ha alcuna rilevanza la ragione della crisi coniugale, segnatamente l'allegato abbandono della casa coniugale da parte della atteso che le parti si erano separate CP_1
consensualmente, senza far valere alcun profilo di addebito.
Quanto, poi, alla asserita nuova relazione e convivenza di fatto della va precisato che tale CP_1
deve intendersi, ai fini della esclusione del diritto all'assegno divorzile, un legame affettivo stabile e duraturo tra due persone, in virtù del quale entrambe hanno reciprocamente e spontaneamente assunto una condivisione di obblighi all'interno del loro nucleo familiare;
situazione che, nella specie, non può ritenersi provata, neppure in via presuntiva.
Invero, la relazione investigativa prodotta dal ricorrente, qualificabile come prova atipica, neppure confermata in sede testimoniale, è inidonea a dimostrare la asserita nuova convivenza della CP_1
In ogni caso, in materia la Suprema Corte ha affermato che, l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con un terzo da parte dell'ex coniuge, economicamente più debole, non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, conservando tale diritto in funzione compensativa-perequativa, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, sempre che sussista la prova del contributo offerto alla comunione familiare ( Cass. SS.UU. 32198/21).
Da ultimo, con riferimento alla quantificazione dell'assegno, non è dato rilevare una violazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la decisione;
la infatti, con il ricorso CP_1
introduttivo aveva chiesto la determinazione di un assegno di € 300,00 ed anche la assegnazione della casa coniugale, della quale è comproprietaria;
con le conclusioni finali, quindi, la ricorrente non aveva riproposto la richiesta di assegnazione della casa, ed aveva chiesto la determinazione dell'assegno nella misura ritenuta di giustizia.
Il Tribunale, quindi, del tutto correttamente, nel determinare l'assegno divorzile ha tenuto conto del fatto che la ricorrente, non potendo disporre della casa coniugale, avrebbe dovuto anche provvedere alle proprie esigenze abitative, con un aggravio di costi.
Infine, si ritiene corretta anche la regolamentazione delle spese, non ravvisandosi alcuna soccombenza reciproca, quanto, invece, solo quella dell' con riferimento alla domanda di Pt_1
assegno divorzile.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado, da liquidarsi in favore dell'Erario attesa la ammissione della Bande al patrocinio a spese dello Stato.
Avuto riguardo al rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115 comportante l'attestazione dell'obbligo dell'appellante del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 558/24 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Pt_1
complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge,
disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02 per disporre l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore contributo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu