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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 281/2023;
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentata e dife- Controparte_1 P.IVA_1 sa dall'Avv. Elisabetta Buranello (Pec: ; Email_1
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresen- Controparte_2 P.IVA_2 tata e difesa dall'Avv. Francesca Ravagnan (Pec:
[...]
) e dall'Avv. Francesco Fersini (Pec: Email_2 [...]
); Email_3
Con sentenza n. 12/2023, pubblicata in data 9.1.2023, il Tribunale di Ferrara, accogliendo l'opposizione proposta da alla persona di , revocava il decreto n. Controparte_2 CP_2
589/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di qui società CP_1 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, qui), di € CP_3 Parte_1 CP_1
93.729,27, oltre interessi e spese.
*
La soccombente proponeva tempestivamente appello, inistendo per il rigetto Parte_2 dell'opposizione e per la condanna dell'opponente al pagamento del suindicato importo, in forza di quattro motivi.
* Cont Resisteva alla persona di . Controparte_2 CP_2
*
Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 5.3.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Il decreto ingiuntivo in esame è stato richiesto in relazione alle fatture emesse da Vivere qui, per il servizio di accoglienza prestato nel periodo dal novembre 2020 al febbraio 2021, in esecuzione della “Convenzione per la prima accoglienza dei cittadini stranieri tempora- neamente presenti sul territorio di , richiedenti la protezione internazionale” stipula- CP_2
ta in data 31.5.2018, oggetto di plurime proroghe.
Cont 2)Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l' contestava, specificatamente,
l'inadempimento della cooperativa, specificando di esserne venuta a conoscenza a seguito di indagini penali eseguite nei confronti dei responsabili della cooperativa, cui era seguito l'esercizio dell'azione penale.
Cont 3)Il primo giudice ha accolto l'opposizione, riconoscendo sussistere un controcredito di scaturente dagli illeciti penali, superiore all'importo oggetto di ingiunzione, osservando spe- cificatamente quanto segue:
<in questa sede non si discute di responsabilit penale della societ opposta ma condotte>
non oggetto di contestazione specifica da parte opposta, rilevanti non solo penalmente ma civilisticamente in quanto integranti grave inadempimento contrattuale (violazione dei dove- ri di correttezza professionale e buona fede) realizzato dai vertici della società opposta in esecuzione degli appalti stipulati dal 2015 al 2018 di cui la cooperativa ha direttamente be- neficato (incassando indebitamente denaro pubblico per complessivi euro 400.000,00), in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega i rappresentanti della società e la cooperativa>.
4)Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza per avere il Tribunale basato il pro- prio convincimento su meri atti di indagine penale, ai quali era stata attribuita erroneamente valenza probatoria piena.
Il Tribunale non avrebbe, peraltro, considerato che tali atti attenevano all'esecuzione di un diverso contratto di appalto e non avrebbe, inoltre, tenuto in considerazione la documenta- zione prodotta dalla cooperativa avente ad oggetto le indagini difensive svolte dai legali del- le persone indagate.
5)Col secondo motivo, si deduce come, per effetto dell'esercizio dell'azione civile in sede Cont penale da parte di fosse intervenuta rinuncia all'eccezione in via riconvenzionale esple- tata in giudizio.
6)Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva posto l'onere probatorio in capo alla Cooperativa, spettando piuttosto Cont ad fornire la prova del fatto estintivo della pretesa azionata da CP_1
7)Con il quarto motivo, si deduce come il primo giudice abbia errato nell'operare la com- pensazione stante la mancanza del requisito della liquidità in capo al controcredito dedotto
Cont da
8)Dopo aver sintetizzato gli articolati motivi dell'appello, deve evidenziarsi come il loro esame sia superfluo, risultando di ogni evidenza come la revoca dell'opposto decreto ingiun- tivo si imponga, in forza di un percorso argomentativo diverso rispetto a quello articolato dal primo giudice, logicamente preliminare rispetto a quest'ultimo. Cont 9)Deve osservarsi, infatti, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l' ha dedotto chia- ramente l'inadempimento di deducendo specificatamente CP_1
igienico-sanitarie delle strutture CAS gestite dalla infestazioni di topi e scara- CP_1
faggi con la contaminazione delle provviste alimentari destinate ai profughi e presenza di miasmi dovuti all'intasamento delle fogne per mancanza dei cadenzati espurghi>.
Ha, inoltre, contestato, mancanza di estintori, presidi medici di sicurezza, elettrodomestici nel numero minimo ne- cessario per rispettare i requisiti previsti dal piano di accoglienza per l'idoneità dei CAS>.
10)Orbene, a fronte di tale eccezione di inadempimento, era onere di Vivere qui dare la pro- va del proprio adempimento.
Come è noto chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto> (cfr. da ultimo Cass. n. 19944/2023).
11)Tale prova non è stata fornita.
Deve, in particolare, escludersi che emerga dalle dichiarazioni dei tre soggetti, sentiti nelle Cont indagini difensive, specificatamente un dipendente e due ospiti delle strutture della coo- perativa, posto che nessuno di essi ha detto alcunchè in ordine alle condizioni igieniche del-
Cont le strutture di Vivere qui, oggetto delle gravissime, specifiche, contestazioni di
12)E' appena il caso di evidenziare che sono stati dedotti, fra l'altro:
-gravissime carenze igienico-sanitarie delle strutture CAS gestite dalla CP_1
-infestazioni di topi e scarafaggi;
-contaminazione delle provviste alimentari destinate ai profughi;
-intasamento delle fogne per mancanza dei necessari espurghi;
-conseguenti miasmi.
Deve, poi, rilevarsi che già tali condizioni sono, logicamente, incompatibili con il servizio di
Cont 13)Il teste, , dipendete dell' ha riferito in ordine alle presenze e nulla Testimone_1 sulle condizioni dell'ospitalità. ospite della cooperativa, sentito con l'ausilio dell'interprete, ha riferito: Persona_1
nella casa dove abito viene fornito il cibo e non è mai mancato. Inoltre, abbiamo l'acqua calda,
c'è il riscaldamento e l'ambiente è confortevole. La cooperativa fornisce a noi anche le lenzuola, le coperte e gli asciugamani e provvede anche al lavaggio. Noi invece provvediamo alla pulizia dei locali»
anch'egli ospite della cooperativa, sentito con l'ausilio di un interprete, ha CP_4
riferito: «Nella casa di il cibo viene fornito regolarmente e non è mai mancato, c'è Pt_3
il riscaldamento che funziona, c'è l'acqua calda e vengono fornite coperte e lenzuola. Non ho mai avuto nulla da lamentare>.
14) Le dichiarazioni dei due ospiti, peraltro, all'evidenza, assolutamente generiche, non consen- Cont tono affatto, a fronte delle specifiche contestazioni di di ritenere provato che l'ospitalità è stata prestata in normali condizioni igieniche nel rispetto di quanto contrattualmente previsto.
15) Del resto, già per la loro evidente condizione di estrema fragibilità, deducibile dalla loro condizione di richiedenti protezione internazionale e dalla stessa circostanza che sono stati sentiti, peraltro, in sede di indagini, compiute dal difensore dei responsabili della cooperati- va, mentre erano ancora ospiti di Vivere qui, non possono ritenersi affatto attendibili.
16)Si impone, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza.
17)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore su- periore a €52.000, seguono la soccombenza.
17) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 281/2023 R.G., ri- getta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 9.991, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 18.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina