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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/11/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: SE IN Presidente RI TT Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 918/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, dall' avv. RI Galasso, presso il cui studio, sito a Caccamo in via Cartagine n. 18, è elettivamente domiciliata e
(cf: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Troia, presso il cui studio, sito a
Monreale in via Antonio Veneziano n. 92, è elettivamente domiciliato RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cpc depositato in data 30.5.2025, e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 12.7.2002 a TT (NA) – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 56, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2002–, dal quale sono nati i figli, , il 2.6.2004 (maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente), e il 7.2.2013, hanno chiesto al Tribunale di Persona_2 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00 a titolo di contribuito al mantenimento della figlia minore, oltre al
50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che l'assegno unico relativo alla figlia minore sarà integralmente percepito da . Parte_1
Le parti, infine, hanno escluso qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Verificata la produzione della documentazione richiesta, con ordinanza del 15.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Il Pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione giudiziale (n. 1879/2019 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 1314/2024 del 17.9.2024, depositata il 20.9.2024 e passata in giudicato il 21.3.2025;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore (art. 473bis.4 cpc) Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a TT (Na) il 12.7.2002, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 56, parte II, serie A,
Ufficio 1, dell'anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
RI TT SE IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.