Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2966/2021 del Ruolo Previdenza vertente
TRA rappresentata e difeso dall' avv.to Corrado Procaccini, unitamente al quale Parte_1
domicilia in Montesarchio (BN) alla via Tito Minniti n. 12
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Fernando Bagnasco e Franca Borla, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini
n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 26.10.2020 innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1
esponeva:
- di essere stata titolare di pensione indiretta di reversibilità n. erogata NumeroDi_1 dall' dal 1991 al 2013, in quanto vedova e madre della minore;
CP_1 Persona_1
- che con atto notificato a mezzo posta il 14 febbraio 2013, l' disponeva CP_1
l'annullamento, con efficacia retroattiva del beneficio elargito, a motivo dell'accertato venir meno dei presupposti per l'erogazione dello stesso in conseguenza della contrazione di nuovo matrimonio in data 16/07/1991 e del compimento della maggiore età della figlia nata dal primo matrimonio, in data 1° ottobre 1997;
- che per effetto del disposto annullamento, l' richiedeva la restituzione delle somme CP_1
percepite a far data dal 1° ottobre 1997 fino al febbraio 2013, riferite alla quota spettante
15 aprile 2013;
- che con sentenza n. 1132/2017 del Tribunale Penale di BN, passata in giudicato, veniva assolta dall'accusa del reato di percezione indebita di elargizioni statali ex art. 316 ter c.p., proprio in relazione alla corresponsione delle somme anzidette, per totale mancanza del dolo;
- che con istanza-reclamo del 27 luglio 2018 chiedeva la rideterminazione della propria posizione sulla base del contenuto della sentenza penale di assoluzione;
- che con nota dell'11.09. 2018 l' rigettava l'istanza e confermava la propria richiesta CP_1
di restituzione delle somme in oggetto
- che la pretesa dell' era infondata e le somme chieste in restituzione erano irripetibili, CP_1
in quanto nessun comportamento doloso le era imputabile, essendosi limitata a ricevere quanto a suo favore era stato corrisposto dall' CP_1
- che non era mai venuta meno ai propri obblighi di dichiarazione nei confronti della pubblica amministrazione e senza mai porre in essere condotte finalizzate a trarre in inganno la stessa.
- che in ogni caso la pretesa era infondata anche sotto il profilo della decorrenza temporale del diritto rivendicato, atteso che per costante giurisprudenza l'indebito assistenziale era ripetibile solo a partire dal momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge
- che, in ogni caso, il diritto rivendicato in riferimento alle somme corrisposte fino al febbraio 2010 si era estinto per intervenuta decadenza, come previsto dall'art. 13 c.2 della l. 412/91, secondo il quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali …e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”;
- che, in ogni caso, risultava decorso il termine di prescrizione ordinaria decennale in relazione alle somme corrisposte fino al febbraio 2003 ed a partire dal 1° ottobre 1997, infatti, mai nessun atto interruttivo le era stato notificato prima della comunicazione dell'annullamento della pensione in data 14 febbraio 2013.
Tanto premesso concludeva chiedendo: Parte_1
“…accertare l'insussistenza del diritto del convenuto Ente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di pensione di reversibilità… … In via subordinata, nella denegata ipotesi di disconoscimento dei presupposti della proposta domanda di accertamento, dichiarare che il diritto alla restituzione in favore del convenuto Ente sussiste unicamente dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta di restituzione... … In via ancora subordinata, voglia l'Ill.mo Giudice adito, nella denegata ipotesi del riconoscimento dei presupposti costitutivi del diritto alla restituzione da parte del convenuto Ente, dichiarare l'intervenuta decadenza dallo stesso ex art.
13 c. 2 l. 412/91… … In via ulteriormente subordinata… riconoscere e dichiarare la prescrizione del diritto dell'Ente resistente in relazione alle somme voglia alle somme corrisposte a partire dal
1° ottobre 1997 al febbraio 2003, …”
Con sentenza n. 496/21 il G.L. rigettava la domanda.
Con ricorso depositato in data 19.10.2021, proponeva appello censurando la Parte_1
sentenza di primo grado per le seguenti ragioni:
- erroneo accertamento del dolo omissivo: violazione e falsa applicazione art. 2033 c.c. e art. 52 l. 88/89
- omessa valutazione come elemento di prova della sentenza penale del Tribunale di
Benevento n. 1132/2017
- iniqua statuizione sulle spese
Si costituiva l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata, evidenziando come CP_1
l'appellante non aveva più riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è infondato.
L'appellante, , ha eccepito la mancanza di “addebitabilità” del pagamento della Parte_2
pensione indiretta di reversibilità a partire dal 1.10.1997, essendosi limitata a ricevere quanto a suo favore era stato corrisposto dall' , senza mai venir meno ai propri obblighi di CP_1
dichiarazione nei confronti della pubblica amministrazione e senza aver mai posto in essere condotte finalizzate a trarre in inganno la stessa.
A tal proposito occorre evidenziare che il settore previdenziale è stato profondamente riformato, consentendo di introdurre una normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c.
Infatti, l'art. 52 L. n. 88/1989 così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, pertanto, la ripetizione dell'indebito è ammessa nei soli casi di non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, successivamente, ha fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 della Legge n. 88/1989, disponendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1); inoltre, l'ente di previdenza
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
L'art. 13, quindi, estende le ipotesi di ripetibilità ai casi in cui il pensionato non abbia comunicato o abbia comunicato in maniera inesatta fatti rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica.
La norma in questione, più che un'interpretazione autentica della disposizione già vigente in materia, fornisce in realtà una disciplina innovativa e ben più restrittiva sul piano della tutela della posizione del pensionato. Tanto è vero che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 13 in esame costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.
Viene accolto così un concetto di dolo rilevante ai fini della ripetibilità comprensivo anche della semplice omissione di comunicazione.
In sintesi, la responsabilità del pagamento di somme non dovute da parte dell' grava sul CP_1 beneficiario che con la sua condotta ha violato l'obbligo di comunicare all' gli elementi CP_2
capaci di incidere sul diritto o sulla quantificazione della prestazione in godimento, obbligo previsto dall'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991. Tale omessa comunicazione, infatti, è dalla norma equiparata al dolo.
Applicando tali principi al caso in esame deve escludersi che la fosse esonerata Pt_1 dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13 in quanto il fatto che determinava il venir meno del diritto alla percezione della pensione indiretta di reversibilità (matrimonio e maggiore età della figlia) poteva essere conosciuto dall' anche senza una sua comunicazione, infatti, non è CP_2 esigibile che l' , titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, possa attivarsi per CP_2
prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro, ossia che provveda ad incrociare dati relativi a soggetti diversi rispetto al beneficiario diretto della prestazione, al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti reddituali richiesti per una determinata prestazione, o che verifichi eventuali modifiche nello stato civile del beneficiario;
grava sul beneficiario comunicare qualsiasi modifica che incida sul diritto o sull'importo del beneficio percepito. Comunicazione che la non ha mai provveduto ad effettuare. Pt_1
Si evidenzia, ancora, che l'art. 13, co. 2, L. 412/1991, prevede che l' «procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Da tale norma e dai vari arresti della Corte di Cassazione in materia emerge che il termine annuale per procedere al recupero dell'indebito erogato, previsto dall'art. 13 della L. 412/91 opera nei casi in cui non vi sia alcuna condotta addebitabile al beneficiario della pensione, che abbia dato luogo all'errore dell'Istituto, nel caso contrario, il temine non opera. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che l'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012), o, come nel caso in esame, le variazioni che possono incidere sul diritto o sull'importo del beneficio percepito.
Tale è la situazione che si è verificata nel caso di specie.
Occorre ancora esaminare la censura formulata dalla circa la mancata valutazione quale Pt_1
elemento di prova la sentenza penale n. 1132/17, con la quale è stata assolta dal reato di percezione indebita di elargizioni statali ex art. 316 ter c.p., proprio in relazione alla corresponsione delle somme anzidette, per totale mancanza del dolo.
Ebbene, occorre sottolineare che il dolo in sede penale rappresenta l'elemento soggettivo costitutivo di alcuni reati, configurabile quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Tale elemento non è in alcun modo paragonabile al “dolo” richiesto dall'art. 52 L. n. 88/1989, come interpretato ed esteso dall'art. 13 co. 2, L. 412/1991, per configurare il quale non è necessario un positivo e fraudolento comportamento, come in sede penale, essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto.
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro Parte_1
3.497,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 2.12.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa