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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MARCHETTI MARINA, Presidente e Relatore
BONAMARTINI CESARE, Giudice
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 830/2019 depositato il 27/06/2019
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Am Ricorrente_2 EE
Ricorrente 3 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso ARicorrente_2 EE
contro
Comune di Tignale - P.zza Umberto I 25080 Tignale BS
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ.PAG n. PROT. 522-REG.ORDINANZE 6/2019 SANZ.IMP.SOG.
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, quale titolare di una casa vacanze sita in Comune di Tignale (BSe, impugnava personalmente l'ingiunzione n. 522 - Reg. ord. 6/2019, con la quale l'ente locale le aveva intimato il pagamento di €. 2.000,00, ai sensi dell'art. 39 I.r. 27/2015, per violazioni relative agli obblighi amministrativi previsti dall'art. 38 della legge regionale, in particolare la mancata comunicazione dell'apertura della casa vacanze ivi situata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Terignale contestando le avverse pretese di cui chiedeva il rigetto, in via preliminare eccependo la carenza di giurisdizione della Corte adita;
nel merito riaffermando la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione essendo stata accertata con sopralluogo dei Vigili urbani, della presenza di diversi ospiti presso la casa vacanze della ricorrente.
In data 25/02/2022, nel corso del processo, la Sig.ra Nominativo_1 si costituiva a mezzo di difensore.
All'odierna udienza, cui la causa è stata rinviata per irregolarità di notifiche, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre prendere atto del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. 19654/2018) a tenore del quale il rapporto tributario dell'imposta di soggiorno intercorre esclusivamente tra il Comune e il soggetto che alloggia, mentre il gestore resta ad esso estraneo, rivestendo esclusivamente la funzione di agente contabile soggetto al giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. 22/2016) hanno confermato la corretta qualifica del gestore quale "agente contabile" e non "soggetto d'imposta".
Nel caso in esame, peraltro, oggetto dell'ingiunzione non è neanche l'imposta di soggiorno, ma la sanzione irrogata alla ricorrente ex art. 39 I.r. 27/2015, quale titolare della casa vacanze, in quel di
Tignale, che riguarda invece gli obblighi amministrativi che incombono al gestore/agente contabile (SCIA, comunicazioni, flussi informativi) disciplinati dalla legge 689/1981 e dall'art. 6 d.lgs. 150/2011 che devolve la giurisdizione al giudice ordinario.
Su tale presupposto, non trattandosi di controversia in materia tributaria, la giurisdizione del giudice tributario deve essere dichiarata insussistente.
Vista la peculiarità della questione trattata le spese sono compensate
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Spese compensate.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marina Marchetti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MARCHETTI MARINA, Presidente e Relatore
BONAMARTINI CESARE, Giudice
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 830/2019 depositato il 27/06/2019
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Am Ricorrente_2 EE
Ricorrente 3 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso ARicorrente_2 EE
contro
Comune di Tignale - P.zza Umberto I 25080 Tignale BS
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ.PAG n. PROT. 522-REG.ORDINANZE 6/2019 SANZ.IMP.SOG.
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, quale titolare di una casa vacanze sita in Comune di Tignale (BSe, impugnava personalmente l'ingiunzione n. 522 - Reg. ord. 6/2019, con la quale l'ente locale le aveva intimato il pagamento di €. 2.000,00, ai sensi dell'art. 39 I.r. 27/2015, per violazioni relative agli obblighi amministrativi previsti dall'art. 38 della legge regionale, in particolare la mancata comunicazione dell'apertura della casa vacanze ivi situata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Terignale contestando le avverse pretese di cui chiedeva il rigetto, in via preliminare eccependo la carenza di giurisdizione della Corte adita;
nel merito riaffermando la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione essendo stata accertata con sopralluogo dei Vigili urbani, della presenza di diversi ospiti presso la casa vacanze della ricorrente.
In data 25/02/2022, nel corso del processo, la Sig.ra Nominativo_1 si costituiva a mezzo di difensore.
All'odierna udienza, cui la causa è stata rinviata per irregolarità di notifiche, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre prendere atto del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. 19654/2018) a tenore del quale il rapporto tributario dell'imposta di soggiorno intercorre esclusivamente tra il Comune e il soggetto che alloggia, mentre il gestore resta ad esso estraneo, rivestendo esclusivamente la funzione di agente contabile soggetto al giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. 22/2016) hanno confermato la corretta qualifica del gestore quale "agente contabile" e non "soggetto d'imposta".
Nel caso in esame, peraltro, oggetto dell'ingiunzione non è neanche l'imposta di soggiorno, ma la sanzione irrogata alla ricorrente ex art. 39 I.r. 27/2015, quale titolare della casa vacanze, in quel di
Tignale, che riguarda invece gli obblighi amministrativi che incombono al gestore/agente contabile (SCIA, comunicazioni, flussi informativi) disciplinati dalla legge 689/1981 e dall'art. 6 d.lgs. 150/2011 che devolve la giurisdizione al giudice ordinario.
Su tale presupposto, non trattandosi di controversia in materia tributaria, la giurisdizione del giudice tributario deve essere dichiarata insussistente.
Vista la peculiarità della questione trattata le spese sono compensate
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Spese compensate.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marina Marchetti