Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/07/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Scoglio, Francesco Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
Comune di Lipari, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota n. prot. -OMISSIS- con cui la Soprintendenza BB.CC. di Messina ha espresso parere negativo sull'istanza di condono edilizio ex art. 32 L. n. 326/2003 e art. 23 L.R.Sic. n. 37/1985 e ha disposto la rimessione in pristino;
- nonché ove occorra, della circolare richiamata nella nota -OMISSIS-Dip. Beni Culturali prot. -OMISSIS-, atto indicato nella nota;
- nonché ove occorra, del decreto n. 7720 del 6.10.1995 in GURS n. 57/1995, atto indicato nella nota;
- nonché ove occorra, del DPRS n. 5098/S/G del 7.9.1966;
atto indicato nella nota;
- nonché degli ulteriori provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:
- della nota n. prot. -OMISSIS- per raccomandata presso il domicilio del de cuius -OMISSIS-, con cui il dirigente del comune di Lipari ha rigettato le istanze di condono edilizio ex L. n. 326/2003 e L.R. Sic. 37/1985, ivi indicate, formulate dalla dante causa -OMISSIS-;
nonché degli ulteriori provvedimenti connessi, presupposti o consequenziali
con riserva di formulare in separato giudizio domande risarcitorie.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto pubblico sottoscritto il -OMISSIS- acquistava insieme al marito un immobile sito a Lipari, -OMISSIS-, composto da quattro locali oltre servizi, ripostigli e terrazzi con annessi sottostanti locali tecnici e vani accessori al piano interrato e locali accessori (cisterne) e tecnici pure interrati in un separato corpo di fabbrica, con circostante area a giardino.
La venditrice dichiarava di aver realizzato il manufatto prima del 1967 e di aver eseguito alcuni lavori di manutenzione straordinaria nel 2001 con autorizzazione edilizia prot. -OMISSIS-.
Dichiarava, altresì, di aver eseguito ulteriori lavori in assenza di titolo edilizio per i quali era stato rilasciato in data -OMISSIS- nulla osta paesaggistico.
Per gli stessi interventi aveva inoltre presentato due domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003, il -OMISSIS-.
I lavori di che trattasi erano stati eseguiti dopo l’entrata in vigore del piano territoriale paesistico delle isole Eolie approvate con decreto n. 5180 del 23 febbraio 2001.
Nel 2015 il signor -OMISSIS-, marito della signora -OMISSIS- e comproprietario dell’immobile, presentava al Comune, in relazione alle due pratiche di condono edilizio, documentazione integrativa e, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, presentava istanza di nulla osta paesaggistico alla Soprintendenza di Messina.
Alla morte del signor -OMISSIS-succedevano la moglie e i due figli oggi ricorrenti.
Con il parere qui impugnato la Soprintendenza di Messina ha negato il nulla osta paesaggistico richiamando la Circolare n. 2 del 30 dicembre 2022.
2. Con ricorso notificato il 12 aprile 2023 i ricorrenti hanno impugnato il suddetto parere lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Mancata comunicazione del preavviso del rigetto – violazione dell’art. 10 bis l. N. 241 del 1990 testo vigente – violazione degli artt. 13 e 36 l. R. Sic. N. 7/2019
II. Motivo subordinato: difetto assoluto di istruttoria - violazione delle istruzioni di cui alla circolare n. 2/2022 ass.to reg. Bb.cc. – eccesso di potere – omessa motivazione
La Soprintendenza si è limitata a richiamare la circolare n. 2/2022 e ha rigettato l’istanza senza neanche chiarire se gli interventi rientrino tra gli interventi edilizi di minore importanza.
Nel caso di specie le opere rientrando nella tipologia n. 6 dell’allegato 1 sarebbero condonabili.
La Soprintendenza non ha tenuto conto, invero, dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata nel 2002. Le opere non rientranti in tale autorizzazione paesaggistica sarebbero, infatti, opere minori che non comportano alcun aumento di volumetria e sono dunque condonabili.
III. Motivo ulteriormente subordinato: violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l.r. sic. N. 15/2004 e dell’art. 32, comma 27 lett. d, d.l. n. 269/2003 conv. In l. N. 326/2003 – violazione della circolare n. 2/2022 ass.to reg. Sic. BB.CC. e dell’identità siciliana dip. BB.CC. e dell’identità siciliana – eccesso di potere – contraddizione con l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata.
La Soprintendenza non ha tenuto conto invero dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata nel 2002. Le opere non rientranti in tale autorizzazione paesaggistica sarebbero, infatti, opere minori che non comportano alcun aumento di volumetria e sono dunque condonabili.
Le opere oggetto dell’autorizzazione paesaggistica consistono nella realizzazione:
- di un terrazzo, nel lato retrostante della casa, coperto con un loggiato in travi di castagno e sovrastante incannucciato;
- nella parte sottostante il terrazzo, di un locale tecnico interrato ed un deposito a cui si accede da una scala esterna;
- di un ulteriore locale tecnico, sottostante il piccolo ambiente presente nel lato retrostante della casa;
- di un’ampia cisterna costituita da tre vasche dell’altezza di m 2.40 e annesso locale tecnico, completamente interrato.
Nell’esecuzione dei lavori, l’originaria proprietaria, ha realizzato alcune difformità così descritte: accanto al locale tecnico interrato, sottostante il terrazzo, nel lato nord ha realizzato un’intercapedine ed ha sostituito le aperture assentite con porte/finestre per l’accesso dalla struttura.
Solo questi interventi edilizi non rientrerebbero nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il -OMISSIS-.
Si tratta di interventi edilizi rientranti nella tipologia n. 6 dell’allegato 1 al DL 269/2003 non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’omessa indicazione nel provvedimento impugnato degli interventi edilizi esaminati non consentirebbe di capire se il nulla osta sia stato negato per tutte le opere o solo per le modifiche successive all’autorizzazione paesaggistica del -OMISSIS-.
IV. Motivo ulteriormente subordinato: mancata valutazione degli interventi ex artt. 2 e 3 L.R. Sic n. 5/2019 e relativi allegati – Mancata applicazione dell’art. 12 L.R. Sic. n. 5/2019 – Omessa valutazione della compatibilità paesaggistica – Violazione dell’art. 182 comma 3 bis D.lg. n. 42/2004 – Mancata valutazione ex art. 163 D.lgs- n. 490/1999 e dell’art. 167 D.lgs. n. 42/2004
La possibilità di sanare abusi realizzati in zona non soggette a vincolo di inedificabilità assoluta era riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa (v. parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 291 del 31 gennaio 2012).
Tale orientamento è stato fatto proprio dall’Assessorato con la circolare n. 3/2014.
Troverebbe per altro applicazione nel caso di specie il comma 3 bis dell’art. 182 D. L.gsvo n. 42/2004, secondo cui ”In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma. . . .”.
Inoltre, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale di interpretazione autentica tale assetto sarebbe stato modificato travolgendo il legittimo affidamento ingenerato nei privati.
Di tale legittimo affidamento la Soprintendenza avrebbe dovuto, pertanto, tener conto valutando la possibilità, prima di ordinare la rimessione in pristino, di imporre prescrizioni, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 5/2019 o, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 490/1999, di sostituire l’ordine demolitorio con l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
3. Con motivi aggiunti notificati in data 8 giugno 2023 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS- con cui il Comune di Lipari, richiamato il parere negativo della Soprintendenza, ha rigettato le domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 326/2003 lamentandone la illegittimità derivata.
4. L’amministrazione regionale si è costituita con atto di mero stile depositato il 10 maggio 2023.
Il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Prima di procedere all’esame delle censure, il Collegio ritiene di muovere dal quadro normativo che regola il terzo condono.
6.1. Com’è noto, il tema della tutela del paesaggio nell’ambito dei procedimenti di condono edilizio ha conosciuto vicende alterne nella legislazione di settore. Con riferimento al primo condono edilizio, l’art. 33 della l. 47/1985, ancora in vigore, stabilisce che “ Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici [...]”. L’art. 32 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ”.
La predetta disciplina, che considerava tout court ostativa al condono la sola fattispecie di vincolo di inedificabilità assoluta imposto anteriormente alla realizzazione delle opere, ha tuttavia subìto un irrigidimento nell’ambito del terzo condono edilizio in quanto, come disposto dall’art. 32, comma 27, del dl. 269/2003: “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
In altri termini, nella disciplina del terzo condono edilizio l’anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera rappresenta una condizione tout court ostativa all’accoglimento dell’istanza di condono, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del medesimo (come dimostra la mancata riproduzione della locuzione “ qualora questi comportino inedificabilità ”).
6.2. Pertanto, come numerose pronunce del giudice amministrativo – e, in specie, di questo Tribunale -, hanno già evidenziato, in base alla normativa del c.d. terzo condono edilizio risultano sanabili “ le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano "congiuntamente" determinate condizioni:
i) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l'inedificabilità assoluta);
ii) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
iii) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
iv) che sia intervenuto il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
In ogni caso, non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1664; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2016, n. 1898) ” (ex plurimis, T.A.R. IA: Sez. I, 10/02/2025, n. 517; Sez. III, 11/02/2025, n. 563; Sez. V, 3/02/2025, n. 423; Consiglio di Stato: Sez. VII, 16/12/2024, n. 10117; Sez. VI, 30/01/2023, n. 1036).
La norma non pone deroghe in ordine alla entità del volume abusivo.
6.3. Il quadro appena ricostruito non muta con riferimento all’ordinamento regionale siciliano.
Invero, la disciplina del c.d. terzo condono edilizio, delineata a livello nazionale dall’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, è stata recepita in Sicilia con l.r. Siciliana n. 15 del 2004 che, all’art. 24, dispone “ 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 ”.
Con legge regionale n. 19/2021, il legislatore siciliano ha disposto, in seguito, quanto segue: “ 1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo "Art. 25-bis. (Norme di interpretazione autentica) 1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 [...], e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”.
In altri termini, a distanza di quasi diciassette anni dall’originario (ed integrale) recepimento della normativa nazionale di riferimento, la novella legislativa ne ha ridimensionato la portata, limitando il rinvio alla sola disciplina dei “termini” e delle “forme di presentazione delle istanze” con lo scopo di ampliare, sul piano sostanziale, l’ambito di operatività del condono, riconducendovi anche le “ opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta ”, analogamente a quanto previsto in precedenza dal primo e secondo condono edilizio.
Lo iato venutosi a creare tra la disciplina nazionale sul c.d. terzo condono (che, come evidenziato, non ammette, tout court , la sanatoria in caso di opere realizzate in area precedentemente vincolata, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo) e la disciplina regionale siciliana (che, per effetto della l.r. n. 19/2021, ammetteva il condono laddove il vincolo avesse una portata soltanto “relativa”) è stato tuttavia ricomposto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, comma 1, della L.R. Siciliana n. 19 del 2021.
Nella sentenza, chiarito il carattere “innovativo” della disposizione (“ a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale ”), la Corte ha evidenziato come l'art. 24 della L.R. n. 15 del 2004 richiami espressamente l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 nella sua integralità: di conseguenza “ tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell'art. 32, che attribuisce "carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta" (sentenza n. 117 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 181 del 2021, n. 225 del 2012, n. 290 e n. 54 del 2009 e n. 196 del 2004). Fra questi, ma non solo, come prescrive la citata lettera d), vi sono "i vincoli imposti a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici, [...] qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ".
La previsione “di favore” introdotta nel 2021, pur costituendo “ espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n) ”, è stata dunque ritenuta in contrasto con le norme di grande riforma economico –sociale rappresentate dalla disciplina nazionale del terzo condono edilizio e che costituiscono un limite “esterno” della potestà legislativa primaria, ossia “ le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz'altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d) ”.
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta norma, ha riacquisito piena operatività l’art. 24 della l.r. 15/2004. Di conseguenza, conclusivamente, in Sicilia trova – e non può diversamente opinarsi – integrale applicazione la disciplina statale sul terzo condono edilizio, con i limiti ivi previsti e ampiamente esaminati dalla giurisprudenza amministrativa.
6.4. A fronte della caducazione della normativa regionale “di favore”, correttamente la Regione ha ribadito l’applicazione della normativa statale con la circolare n. 2/2022 ed evidenziato i limiti cui, in base alla stessa, soggiace l’accoglimento delle istanze di condono edilizio.
Né può condurre ad un diverso approdo la circostanza che, nella giurisprudenza amministrativa, prima che la l.r. n. 19/2021 fosse introdotta, si fossero formati orientamenti di segno diverso, riportati da parte ricorrente nei propri scritti difensivi. Da una parte, infatti, va evidenziato come questo Tribunale, prima che la suddetta norma venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, si fosse discostato dall’orientamento di cui al parere del CGARS n. 291/10 del 31 gennaio 2012, delineando coordinate esegetiche poi confermate dalla summenzionata pronuncia della Corte costituzionale (T.A.R. IA, Sez. I, 27/07/2021, n. 2492). Dall’altra, in una più recente pronuncia, lo stesso giudice d’appello ha affermato come “ sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (C. cost., 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (CGARS, Sez. Riun., n.291/10 del 31 gennaio 2012), evocato dall'appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 27/11/2023, n. 836).
7. Applicando le coordinate ermeneutiche dinanzi illustrate al caso in esame, si perviene alla conclusione per cui il parere negativo della Soprintendenza resiste alle censure articolate dal ricorrente in quanto, anche a voler ritenere le opere abusive “conformi” alle previsioni degli strumenti territoriali (circostanza, comunque, non dimostrata), è ictu oculi rilevabile il difetto di alcuni necessari presupposti tra quelli in precedenza elencati per l’accesso al beneficio del condono.
7.1. Parte ricorrente rileva, al riguardo, che per le opere oggetto delle domande di condono presentate dalla loro dante causa il -OMISSIS- era già stato rilasciato, in data -OMISSIS-, il Nulla Osta della Soprintendenza di Messina.
In sede di realizzazione delle opere, i precedenti proprietari avevano apportato alcune modifiche non comportanti alcun aumento di volumetria e superficie e rientranti, pertanto nella tipologia 6 dell’allegato 1.
Solo sulla compatibilità paesaggistica di queste diverse opere la Soprintendenza avrebbe dovuto, pertanto, pronunciarsi.
L’assunto non può essere condiviso.
Sotto un primo profilo non può, invero, non osservarsi che, a seguito del nulla osta del -OMISSIS-, il Comune di Lipari non ha rilasciato alcun titolo edilizio che assentisse la realizzazione delle opere oggetto del progetto di variante, che, pertanto, come ammettono gli stessi ricorrenti, sono state realizzate in assenza di validi titoli edilizi, tanto da rendere necessaria la presentazione di due diverse domande di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 (prot. n. -OMISSIS-riguardanti rispettivamente i locali interrati sottostanti al terrazzo retrostante la casa e le tre vasche con annesso locale tecnico ).
Sotto un ulteriore profilo, occorre rilevare come non risulti, peraltro, nemmeno dimostrato che le opere oggetto del progetto di variante presentato al Comune di Lipari il -OMISSIS-, per le quali è stato rilasciato il nulla osta paesaggistico del -OMISSIS-, coincidessero esattamente con quelle in concreto realizzate e oggetto, poi, delle due domande di condono.
Parte ricorrente ha, invero, versato in atti la relazione tecnica allegata al progetto di variante in corso d’opera riportante una descrizione sommaria delle opere da realizzare, senza alcuna indicazione delle relative misure, né ha allegato le planimetrie dalle quali fosse evincibile la dimensione delle stesse e l’effettiva corrispondenza con le opere poi realizzate (al di là della realizzazione della intercapedine esterna su cui si affacciano due aperture dei locali per complessivi 22,00 mq di cui dà atto la relazione tecnica datata -OMISSIS-).
Le opere eventualmente minori, sono, per quanto è possibile desumere dagli atti allegati, in assenza di specifica indicazione, funzionalmente collegate alla complessiva trasformazione edilizia con ampliamento del fabbricato.
Deve concludersi come la circostanza che alcune delle opere indicate nell’istanza rientrino nella tipologia 6 non conduca a un diverso esito, non essendo idonea a precostituire, in capo alla Soprintendenza, un onere di separata valutazione dei diversi interventi abusivi, i quali, di contro, secondo la stessa ricostruzione di parte ricorrente, devono, in questo caso, per come si configura l’abuso, essere considerati complessivamente e nelle loro reciproche interrelazioni.
Secondo un consolidato indirizzo esegetico, richiamato in casi analoghi da questo Tribunale (cfr. Sez. I, 24/12/2024, n. 4264), “La valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte, ad esempio per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”.
7.2. Tanto premesso, non può non ritenersi che la Soprintendenza abbia correttamente espresso il proprio parere su tutte le opere oggetto delle due domande di condono, funzionalmente collegate alla complessiva trasformazione edilizia, con ampliamento, del fabbricato, negando il richiesto nulla osta in mancanza dei presupposti per il c.d. terzo condono.
7.2.1. Dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente emerge, infatti, che le opere di che trattasi sono state ultimate il -OMISSIS- allorquando l’area era già gravata dai vincoli paesaggistici. Occorre, invero, osservare (cfr. D.A. 23 febbraio 2001) che con decreto n. 5098 del 7 settembre 1966, “è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Lipari, …”. Con successivo D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995 l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani è stato sottoposto a vincolo di immodificabilità, in ossequio all’art. 5 della legge reg. Sic. 30 aprile 1991, n. 15. Tale vincolo assoluto è venuto meno “soltanto con l’approvazione del Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001, pubblicato in G.U.R.I., serie Generale, n. 107, del 10 maggio 2001 e in G.U.R.S. 16 marzo 2001 n. 11. Tant’è che lo stesso D.A. 23 febbraio 2001, all’art. 4, ha dichiarato espressamente venuto meno il vincolo di immodificabilità a suo tempo apposto sull’arcipelago ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 15 del 1991” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Il richiamato D.A. 23 febbraio 2001, all’art. 3, ha confermato i vincoli relativi sul territorio, precisando che “1. Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico.
[Omissis] I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal senso integrati”.
Da tale costrutto normativo deriva l’apposizione dei vincoli, senza soluzione di continuità, sin dal periodo 1966 (per quanto riguarda il Comune di Lipari), così come confermati e integrati con il D.A. 23 febbraio 2001.
7.2.2. In secondo luogo, dalla documentazione prodotta in giudizio e come sopra chiarito, emerge come le opere realizzate consistano nella realizzazione di nuovi volumi e superfici e, dunque, non possano ascriversi alle opere c.d. “minori” di cui alle tipologie n. 4,5,6 di cui all’allegato 1 al d.l. 30/09/2003, n. 269.
Invero, le opere oggetto delle due domande di condono vengono così descritte nella relazione tecnica datata -OMISSIS-: - Realizzazione del terrazzo posto al piano terra e sul lato retrostante della casa, coperto con un loggiato in travi di castagno e sovrastante incannucciato per complessivi mq 116,00 ; - realizzazione di locali interrati, ubicati sotto il terrazzo di cui sopra e raggiungibile da una scala esterna, consistenti in: due locali depositi con due wc, locale stireria/lavanderia con wc per una superficie complessiva lorda di mq 78,00 e superficie utile di mq 62,00 ; - intercapedine esterna su cui si affacciano due aperture dei locali per complessivi 22,00 mq ; - cisterna costituita da tre vasche dell’altezza di m.2.40 e annesso locale tecnico completamente interrati per una superficie complessiva di 81,00 mq.
Interventi da ricondurre alla tipologia n. 1 di cui all’allegato 1 al d.l. 30/09/2003, n. 269 ( Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ) che, come in precedenza illustrato, è esclusa dal perimetro di operatività del terzo condono edilizio.
Non appare ultroneo al Collegio precisare che "per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie)” (si cfr., nella recente giurisprudenza di questo Tribunale, Sez. I, 17/02/2025, n. 617).
7.3. Conclusivamente, in assenza dei detti presupposti, il parere dell’autorità di tutela (ritenuto, peraltro, non indispensabile in analoghe fattispecie, si cfr. T.A.R. IA, Sez. V, 15/01/2025, n. 122), assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta (si cfr. anche T.A.R. IA, sez. III, 9 agosto 2024, n. 2849) e non richiedendosi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso alcuna ulteriore valutazione circa la qualificazione delle opere o il concreto impatto arrecato ai valori tutelati dal vincolo paesaggistico.
Quanto alla motivazione, la giurisprudenza ha ritenuto al riguardo sufficiente il richiamo alla circolare n. 2 del 2022 del Dipartimento Beni Culturali, poiché (cfr. T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 17 maggio 2023, n. 1635; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 226) « risulta pacifico nella giurisprudenza che la motivazione di un atto amministrativo per relationem, prevista dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell’interessato, siano messi a sua disposizione (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019, n. 1544) ».
Il provvedimento impugnato individua in maniera chiara la detta circolare a cui rinvia, di guisa che la motivazione è da ritenersi sufficiente.
Per altro, il medesimo provvedimento, nelle sue premesse, rispetto alla disciplina applicabile, fa espresso riferimento al D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 e al D.A. 23 febbraio 2001, che i vincoli hanno posto e successivamente confermato.
7.4. Il carattere vincolato del provvedimento in questione rende superflua la previa comunicazione di rigetto.
Stante il carattere vincolato del rigetto nei termini precedentemente illustrati, invero, può dequotarsi il vizio attinente alla violazione delle garanzie partecipative (contestato con il primo motivo), dal momento che, anche laddove coinvolta, parte ricorrente non avrebbe potuto apportare al procedimento elementi istruttori utili o comunque in grado di condizionare la determinazione conclusiva (si cfr., nella copiosa giurisprudenza di questo Tribunale, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 361; sez. II, 31 luglio 2024, n. 2794; sez. III, 20 gennaio 2025, n. 191; sez. V, 22 gennaio 2025, n. 252).
In termini generali, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 10357; T.A.R. Sicilia IA, Sez. II, 31/07/2024, n. 2794; Sez. III, 20/01/2025, n. 191; Sez. V, 22/01/2025, n. 252; Sez. I, 03/02/2025, n. 361).
Ciò posto, stante i caratteri dell’abuso e la disciplina dettata in materia di c.d. terzo condono edilizio, “[…] trova applicazione alla fattispecie controversa la chiara previsione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali o procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” […]”; inoltre, il terzo periodo del secondo comma del medesimo art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “richiama espressamente il secondo e non il primo periodo del secondo comma, di talché risulta inapplicabile alla fattispecie controversa. Difatti, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575 del 2021 e n. 478 del 2021,) il terzo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”, è applicabile esclusivamente ai provvedimenti discrezionali, non a quelli vincolati. Il secondo periodo dell’articolo 21-octies, comma 2, prevede che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disposizione, a differenza di quella contenuta nel primo periodo riferita agli atti vincolati, disciplina la non annullabilità dei provvedimenti discrezionali. Operando il terzo periodo rinvio, in caso di violazione dell’articolo 10-bis, alla disposizione di cui al secondo periodo, è evidente che esso, nell’affermare la rilevanza comunque della violazione di tale norma, trova applicazione esclusiva nelle fattispecie di provvedimenti discrezionali. Come dimostrato dall’utilizzo dell’avverbio “comunque”, dal riferimento normativo al “contenuto” del provvedimento (in luogo dell’inciso “contenuto dispositivo” utilizzato nel primo periodo) e dal precipuo obbligo imposto all’amministrazione di offrire la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio, il secondo e il terzo periodo del comma 2 si riferiscono univocamente a provvedimenti adottati nell’esercizio di attività discrezionale […]” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Peraltro, neanche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione resistente a non adottare il parere impugnato.
In conclusione, dunque, il parere della Soprintendenza nel caso in esame assurgeva ad atto vincolato, a fronte del quale l’Amministrazione non avrebbe potuto che esprimere una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata.
7.5. È altresì infondato l’ultimo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta una pretesa violazione del legittimo affidamento.
Come ribadito anche da questo Tribunale in plurime pronunce: i) il carattere oggettivo dell’abuso impedisce che si possa attribuire rilevanza a condizioni soggettive quali l’estraneità alla realizzazione dell’opera o l’affidamento nel suo mantenimento; ii) la circolare contestata si limita a ribadire l’applicazione delle vigenti previsioni normative, così come interpretate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 252/2022, nulla innovando in ordine a presupposti e limiti del condono; non si ravvisa, pertanto, alcun vulnus al principio del buon andamento della p.a. desumibile dall’art. 97 Cost.; iii) nessuna disparità di trattamento, intesa quale sintomo dell’eccesso di potere, può configurarsi allorché il potere esercitato sia privo di margini di discrezionalità, come nel caso in esame (ex multis, T.a.r. per la Sicilia, IA, sez. III, 20 gennaio 2025, n. 191).
Non è fondatamente invocabile il legittimo affidamento, non essendo stato adottato alcun atto favorevole alla deducente sul quale fondare l’affidamento invocato.
Ed ancora, nel periodo indicato dal ricorrente (2012-2021) la giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2016, n. 7400; Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 45977) e parte della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 27 luglio 2021, n. 2492; T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 27 luglio 2021, n. 2485; T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 20 aprile 2009, n. 753) hanno dato rilevanza - ai fini del diniego della sanatoria straordinaria - alla sussistenza dei c.d. vincoli relativi (e non solo di quelli c.d. assoluti), nella specie esistenti, come sopra chiarito, sin dal 1966.
Infine, la contestata circolare n. 02 del 30 dicembre 2022 si limita alla fedele ricognizione della più recente giurisprudenza costituzionale e della disciplina normativa in materia di c.d. terzo condono edilizio (in particolare, in ordine ai requisiti necessari per la sanabilità delle opere abusive e, segnatamente, in ordine alla insanabilità degli “abusi edilizi che sono stati realizzati in aree di interesse paesaggistico e che rientrino nelle tipologie edilizie” ivi richiamate), donde l’infondatezza delle contestazioni.
In ultimo, in disparte il riferimento alla ricostruzione normativa applicabile al caso in esame, non può condividersi che nel caso di specie possa trovare applicazione il comma 3 bis dell’art. 182 D. L.gsvo n. 42/2004.
La norma stabilisce che “In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma. . . .”.
La disposizione, posta al di fuori del perimetro del terzo condono, non può in ogni caso trovare applicazione, quanto meno poiché la domanda di condono nel caso di specie, risalendo al -OMISSIS- è successiva al 30 aprile 2004.
7.6. Deve, invece, ritenersi fondato l’ultimo motivo di ricorso nella sola parte in cui si lamenta la illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino delle opere abusive contenuto nel parere della Soprintendenza.
Questa Sezione ha già precisato - e ribadisce con la presente sentenza - che “nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004” (T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 12 marzo 2024, n. 978, confermata da Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 settembre 2024, n. 715).
In sintesi, attesa la sua acclarata natura endoprocedimentale, l’atto avversato non può contenere l’ordine di “rimessione in pristino dello stato dei luoghi”, con conseguente sua illegittimità nella detta parte, costituente esplicazione di un potere che, in relazione al procedimento di sanatoria straordinaria in questione, non rientra nella competenza dell’organo consultivo (T.A.R. Sicilia, IA, sez. III, 17 febbraio 2025, n. 613).
Alla riconosciuta fondatezza del motivo consegue l’annullamento parziale dell’impugnato parere della Soprintendenza, nella parte in cui ha illegittimamente ordinato alla parte ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
8. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il ricorso introduttivo è, quindi, da accogliersi limitatamente all’ultimo motivo di gravame, nei sensi sopra delineati, da cui discende l’annullamento dell’atto impugnato nella sola parte in cui viene disposta “la rimessione in pristino dello stato dei luoghi…”.
Per il resto è infondato e deve essere rigettato dovendo, conseguentemente, rigettarsi il ricorso per morivi aggiunti con cui sono state riproposte in via derivata le medesime doglianze articolate con il ricorso introduttivo.
9. Tenuto conto della soccombenza reciproca nonché delle oscillazioni normative in materia, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il parere della Soprintendenza BB.CC. prot. -OMISSIS- nella parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Lo rigetta per il resto;
- rigetta i motivi aggiunti:
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.