Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1643 / 2024
promossa da
Codice Fiscale 1 rappresentata e difesa dall' avv. Parte 1 C.F.:
GIUSEPPE GIARDINA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CHERUBINA CIRIELLO, GIANTONY ILARDO, VIVIANA CARLISI E SEBASTIANO
CARUSO giusta procura in atti
-resistente-
E
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZA BONAVIRI, giusta procura in atti,
-terzo chiamato-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
21.05.2024 dall' nonché avverso i relativi avvisi di Controparte_3
addebito sottesi:
1) avviso di addebito n. 591 2017 0000231658 000, per il mancato pagamento della somma di € 57,26 per contributi i.v.s. fissi / percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2013;
2) avviso di addebito n. 591 2018 0000383471 000, per il mancato pagamento della somma di € 4.174,07 per contributi i.v.s. fissi / percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2017;
3) avviso di addebito n. 591 2018 0001731264 000, per il mancato pagamento della somma di € 2.796,07, per contributi i.v.s. fissi / percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2017 e 2018;
4) avviso di addebito n. 591 2019 0000331189 000, per il mancato pagamento della somma di € 2.784,80 per contributi i.v.s. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2018;
5) avviso di addebito n. 591 2019 0001784825 000, per il mancato pagamento della somma di € 2.689,56, per contributi i.v.s. fissi / percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2018 e 2019;
6) avviso di addebito n. 591 2021 0000656049 000, per il mancato pagamento della somma di € 4.151,16, per contributi i.v.s. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2019;
7) avviso di addebito n. 591 2022 0000734169 000, per il mancato pagamento della somma di € 4.441,13, per contributi i.v.s. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2020;
8) avviso di addebito n. 591 2022 0002203569 000, per il mancato pagamento della somma di € 3.298,07, per contributi i.v.s. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, per l'anno 2021. Precisamente, il ricorrente a sostegno del ricorso eccepiva: 1) la nullità dell'atto impugnato stante la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento;
2) la nullità degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti impugnati per mancata attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale;
4) eccezione di nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
5) eccezione di inesistenza giuridica della pretesa contributiva vantata, intervenuta decadenza della pretesa contributiva per violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999 n. 1 ovvero per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali vantati. Con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' CP 1 che chiedeva, preliminarmente, disporsi l'integrazione del contraddittorio con il concessionario per la riscossione;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Integrato il contradditorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione il quale deduceva anch'egli l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione afferente la nullità della notifica poiché avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, essendo stata l'intimazione di pagamento regolarmente consegnata nella casella pec del ricorrente, in data 21.05.2024, ed essendo il procedimento di notifica utilizzato specificamente disciplinato dal disposto contenuto in seno all'art. 26,
secondo comma, D.P.R. 602/1973.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di parte ricorrente relativamente alla dedotta inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto inviata da un indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito nei pubblici elenchi, atteso che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 982/2023) ha "ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec (...) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (...), circostanza – questa della diversità degli indirizzi pec
-
- peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. (...). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' CP_2 come presente nei pubblici registri (...)
ma da uno diverso (...), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' [...] CP 3 "; nel caso di specie, emerge che la notifica promana da un indirizzo PEC che ha consentito condi individuare mittente istituzionale certezza il
(notifiche.
.gov.it). Email 1 Controparte_4
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti impugnati per mancata attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale all'originale analogico in quanto "era facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico" e "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (cfr. Cass. sent. n.
21328/2020).
Invero, per la notifica a mezzo pec non è necessario l'attestazione di conformità in quanto ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217,
art. 66, comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Quanto poi all'eccezione di nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche, è stata prodotta prova delle notifiche degli avvisi di addebito (cfr. allegati alla memoria di costituzione e risposta)
avvenuta o per compita giacenza o perché prese dal ricorrente.
Invero, l'avviso di addebito n. 59120170000231658000, è stato notificato in data 22.09.2017;
l'avviso di addebito n. 59120180000383471000, è stato notificato il 26.06.2018; l'avviso di addebito n. 59120180001731264000, è stato notificato il 04.02.2019; l'avviso di addebito n.
59120190000331189000, è stato notificato il 02.08.2019; l'avviso di addebito n.
59120190001784825000, è stato notificato il 13.01.2020; l'avviso di addebito n.
59120210000656049000, è stato notificato il 21.02.2022; l'avviso di addebito n.
59120220000734169000, è stato notificato il 07.12.2022; l'avviso di addebito n.
59120220002203569000, è stato notificato il 03.02.2023. in riferimento agli avvisi di addebito n. 59120170000231658000, n. Poi,
59120180000383471000, 59120180001731264000, n. 59120190001784825000, n. n.
59120210000656049000, è stata notificata mediante pec, quale atto interruttivo intermedio,
in data 01.06.2023, l'intimazione di pagamento n. 29120239003427721000.
Pertanto, a fronte della produzione delle notifiche effettuate tempestivamente, va rigettata l'eccezione afferente il decorso del termine di prescrizione quinquennale;
il ricorso deve, quindi, essere rigettato, per tardività di ogni ulteriore eccezione di merito sollevata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro
1.200,00 in favore dell' CP_1 e 1.200,00 in favore di Controparte_5
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo