Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 30 gennaio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Daniele Zega per parte attrice in persona di Parte_1 presente personalmente, e l'avv. Simonetta Nicolai in sost Marco Ferraro per parte convenuta.
Ai fini della pratica forense è presente il dott. . Persona_1
L'Avv. Zega, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Rileva che in atti vi è dichiarazione confessoria del notaio in ordine alla sua responsabilità. Responsabilità che si evince anche dalla documentazione versata in atti. Rileva che il danno sussiste in quanto l'edificazione è necessaria anche per il trattamento degli asparagi e non solo per la raccolta. La documentazione in atti dimostra anche il danno emergente per i costi sostenuti per la rimozione del vincolo edilizio. L'Avv. Nicolai, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Contesta tutto quanto oggi verbalizzato da controparte in quanto il notaio risulta esente da censure e il danno non sussiste.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.IVA Parte_2 Pt_1 aniele P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 dio dell' dell'avv. Maurizio Gugliotta sito in Roma viale Regina Margherita n. 278, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
conveniva
[...] Controparte_1 sarcimento del danno Deduceva, in particolare: -che e , nella Parte_4 Parte_1 loro qualità di soci amministratori di Controparte_2
con rogito redatto
[...] Controparte_1
. Numero 17391 – Racc. numero 8 stato da un terreno agricolo sito nel Comune di Tarquinia, Località Parte_5
Pantano di Sopra, della superficie catastale di ettari 3.00.36, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 113: particella 156, seminativo di 4 classe, are 03 ca. 80, reddito dominicale euro 1,47, reddito agrario euro 0,88; particella 528, seminativo di 1 classe, ha.1 are 30 ca. 50, reddito dominicale euro 155,01, reddito agrario euro 53,92; particella 530 AA, seminativo irrig. di 1 classe, are 90 ca. 00 AB seminativo di 1 classe are 07 ca.50, reddito dominicale euro 166,95, reddito agrario euro 72,82; particella 1035, seminativo irrig. di 1 classe, are 88 ca. 57, reddito dominicale euro 89,64, reddito agrario euro 29,88; particella 1037, seminativo irrig. di 1 classe, are 01 ca. 06, reddito dominicale euro 1,26, reddito agrario euro 0,44; particella 1040, seminativo irrig. di 1 classe, are 28 ca. 93, reddito dominicale euro 67,23, reddito agrario euro 22,41; -che nel rogito notarile veniva dato atto che le particelle 1035, 1037 e 1040 erano derivanti rispettivamente dalle originarie particelle 155, 311 e 823 giusto frazionamento depositato all'Agenzia delle Entrate del Territorio di Viterbo in data 21.02.2018, prot. n. 16695/2018; -che il prezzo della compravendita pattuita tra le parti, e già corrisposto al momento della stipula, era stato pari ad euro 96.000,00; -che, successivamente alla stipula, e nella loro qualità di soci amministratori della Parte_4 Pt_1
, avevano presentato Controparte_2
Tarquinia e in tale occasione venivano a conoscenza che, sul terreno di cui sopra, era presente un vincolo di asservimento della cubatura edificatoria;
-che, nello specifico, il Comune di Tarquinia aveva rappresentato che il terreno oggetto di intervento, era derivante dal frazionamento di un più ampio fondo agricolo di Ha 10.92.20 già gravato da “vincolo di asservimento ed atto d'obbligo” del Notaio Per_2
Rep. 344 Racc. 142 del 28.11.1979 e registrato a Viterbo il 04.11.1979 atto pubblico n. 8400 per il rilascio di concessione edilizia n. 2653 del 10.12.1979 e successiva variante n. 2653/bis del 20.03.1982; -che il mancato rilascio, da parte del Comune di Tarquinia, del permesso di costruire per la realizzazione di una abitazione rurale e tre annessi agricoli aveva cagionato alla società attrice un'importante perdita economica, come da relazione allegata, atteso che avrebbe dovuto provvedere alla piantumazione di asparagi su una superficie di ha 1,2 ma non è stato possibile a causa delle irregolarità di cui sopra;
che la coltivazione di asparagi avrebbe consentito un fatturato minimo di euro 36.000,00 per coltivazione e vendita dell'ortaggio (tenuto conto del valore di mercato dell'asparago e dei costi di produzione); -che, in ragione di quanto sopra, era emersa una responsabilità professionale a carico del Notaio Dott.ssa stante la mancata preventiva verifica della libertà e Controparte_1 disponi quindi l'accertamento dell'assenza di vincoli,
contrariamente a quanto dichiarato all'art. 3 dell'atto di compravendita.
2.Si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_1 attorea poiché non fondata e sfornita di prova del nesso causale. Deduceva, in particolare, che il vincolo di cui all'atto di asservimento del 1979 aveva il proprio fondamento in virtù del piano regolatore e della normativa di riferimento, e non già per la relativa trascrizione presso i pubblici registri;
che detto vincolo era stato in ogni caso cancellato nel 2019; che, infine, non vi era nesso causale tra il rigetto del permesso a costruire e la mancata coltivazione di asparagi.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di ctu e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Ciò posto, la ctu svolta -con motivazione approfondita e condivisa in quanto completa ed immune da vizi- ha confermato con evidenza l'assenza di alcun nesso causale tra il rigetto del permesso a costruire e la mancata coltivazione degli asparagi. Dopo avere ricordato le caratteristiche della coltivazione, degli asparagi, tempi di piantumazione, di trattamento, di crescita e di raccolta, il ctu ha sottolineato che l'impianto della società attrice risale alla stagione 2018 e, secondo le condizioni ordinarie del territorio, deve ipotizzarsi sia stato effettuato con l'impiego di zampe, la cui messa a dimora avviene nel periodo primaverile, quando le temperature del terreno si sono già stabilizzate. Di conseguenza considerando un andamento stagionale anch'esso ordinario nella campagna successiva, l'impianto sarebbe stato in grado di consentire nel 2019 una prima produzione tra 15 e i 20 quintali ad ettaro, come indicato dalla
[...]
. Controparte_3 Co condo cui i soci della Controparte_3
sono vincolati a conferimento del
[...] condizionato in mazzi, secondo il corretto e condivisibile rilievo del ctu non può avere condizionato la mancata raccolta degli asparagi, in quanto “le aziende agricole, una volta che il prodotto giunge a maturazione, hanno come primaria preoccupazione quello di collocarlo sul mercato alle migliori condizioni possibili, soprattutto per ottenere ricavi immediati che possano compensare le anticipazioni finanziarie effettuate”. Quindi, anche in assenza dei manufatti, “l'imprenditore ordinario avrebbe comunque effettuato la raccolta e destinato il prodotto ad altri canali, come quelli dell'ingrosso, o comunque avrebbe potuto accordarsi con altri soci della stessa cooperativa per usufruire dei servizi di condizionamento e consegnare alla propria cooperativa prodotto in mazzi”. In secondo luogo, la mancata raccolta al primo anno dopo l'impianto non rappresenta un danno in quanto si tratta di una scelta che effettuano gli imprenditori agricoli quando intendono favorire il miglior sviluppo dell'apparato radicale che è l'organo produttivo dell'asparagiaia. Il mancato raccolto del primo anno si configura quindi come un investimento per le annate successive, in quanto l'apparato radicale non privato dei primi rizomi ha modo di crescere di più e quindi di essere più produttivo negli anni a venire. In altri termini, la scelta di non raccogliere è una scelta individuale dell'imprenditore e non è quella ordinaria e inoltre non rappresenta un danno in quanto favorisce un maggior sviluppo dell'apparato radicale che diventa più produttivo nelle annate successive. Il ctu ha anche precisamente replicato alle osservazioni, sotto tale profilo mosse dal ctp di parte attrice, affermando che “la tesi sostenuta dall'azienda di non aver potuto effettuare la raccolta per mancanza delle strutture di lavorazione appare al sottoscritto CTU pretestuosa e non fondata su presupposti concreti. Ne è dimostrazione anche la mancata disponibilità di parte attrice a fornire prova dell'avvenuta piantumazione dell'asparagiaia nel 2018 Co considerando anche che, in quanto socio di l'azienda avrebbe potuto godere di un sostegno dal Piano Operativo a par copertura dei costi sostenuti, a dimostrazione dei quali le fatture del materiale sono obbligatorie”, in particolare “l'imprenditore ordinario avrebbe cercato qualsiasi modo per collocare il prodotto, innanzitutto attraverso la propria cooperativa Centrale Ortofrutticola, che dispone di un punto vendita al dettaglio dove i modesti quantitativi dell'azienda avrebbero trovato certamente spazio;
in secondo luogo sui mercati rionali quotidiani che si svolgono ad esempio su Viale Luigi TI e su via delle Torri, nel centro di Tarquinia. Inoltre, come già accennato nella bozza iniziale, l'azienda avrebbe potuto raccordarsi con un altro socio della cooperativa e, contando sulla mutualità su cui la stessa è costituita, non avrebbe avuto difficoltà a trovare collaborazione per superare il momentaneo problema”. In ordine alla necessità di sentire nuovamente a chiarimenti il ctu relativamente all'impossibile piantumazione e trattamento degli asparagi per via dell'assenza dei fabbricati, va richiamato che nelle stesse osservazioni del ctp di parte attrice non si evince alcuna contestazione sotto tale profilo, mentre invece si legge il chiaro riferimento alla sola mancata raccolta nelle seguenti parole usate dal ctp “la scelta di non raccogliere gli asparagi è stata determinata dall'impossibilità di poter confezionare il prodotto in mazzi, in modo poi da destinarli alla vendita attraverso la , di Controparte_3 cui la società è socia”. Anzi, non va sottaciuto che l'effettiva piantumazione degli asparagi nel febbraio 2018 è riportata dagli stessi testi di parte attrice, quindi, non vi è dubbio che l'assenza dei fabbricati non ha prodotto impedimento alla fase di piantumazione, come anche negli scritti difensivi di parte e nella ctu non vi è contestazione che la carenza dei fabbricati abbia determinato ostacolo o impedimento ad un corretto trattamento delle piante.
5.Deve, infine, osservarsi che parte attrice nel corso del processo, in seguito anche al deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha richiesto il risarcimento, non solo del lucro cessante di euro 36.000,00 per il danno da mancata raccolta, ma anche il danno emergente di euro 14.447,27, di cui euro 9.350,00 per le opere di demolizione di recupero della cubatura ed euro 5.079,27 per l'acquisto delle piantine. Tale pretesa, oltre che tardiva in quanto avanzata in corso di causa e dopo il maturare delle preclusioni assertive, è infondata: in relazione all'importo di euro 9.350,00 non vi è prova che non sarebbe stata ugualmente sostenuta (sempre sotto forma di contributo alle spese) anche in caso di tempestivo rilievo in fase di stipula, mentre in relazione all'importo di euro 5.079,27 è priva di fondamento per le medesime ragion esposte in relazione al lucro cessante.
6.In conclusione, l'elaborato peritale ha sotto con argomentazione precisa e ampiamente motivata escluso, sotto il profilo tecnico, l'esistenza del danno sia perché i manufatti non avrebbero impedito la raccolta e la commercializzazione del prodotto, sia perché la mancata raccolta il primo anno non costituisce un danno economico determinando, considerato il complessivo rendimento dell'impianto, una maggiore produttività dello stesso negli anni successivi.
7.La domanda va, in conclusione, respinta e rimangono assorbiti gli altri profili in virtù del principio della ragione più liquida.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. attualmente vigente in relazione al valore della causa e all'attività processuale svolta.
9.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte attrice con obbligo di restituzione alla parte convenuta delle somme da questa anticipate al ctu a tale titolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
[...
-CONDANNA la Parte_2 al paga Pt_3 Controparte_1 liquidarsi nella somma di 6.000,00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice con obbligo di restituzione alla parte convenuta delle somme da questa anticipate al ctu a tale titolo. Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani