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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico GOP Dott.ssa Rosa Maria
URGA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2165 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021
avente ad OGGETTO: rivendicazione - usucapione;
Tra
E rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Domenico dell'Aere del Foro di Trani e dall'Avv. Giuseppe Iacoviello del foro di Potenza giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
attori
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dichirico M. Donata del Controparte_1
Foro di Potenza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
[...]
rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. entrambi Controparte_2 elettivamente domiciliati in Venosa alla via Abruzzo, 24/A presso e nello studio dell'avv. Dichirico
M. Donata.
convenuti-attori in riconvenzionale
Conclusioni come da verbale di udienza dell' 11.07.2025 Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano azione di rivendica ex art. 948 c.c. , chiedendo al Tribunale adito di : “1) accogliere
l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto: 2) dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di
[...] compravendita per notaio di Pescara, del 19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 Persona_1 intercorso tra i convenuti e , nato a [...]_2 Controparte_1 il 24/01/1986 ivi residente a[...]: 3) ordinare ai convenuti Controparte_2
e , ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio
[...] Controparte_1 dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio
105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29; 4) ordinare ai predetti convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entro-stante sempre il
“Palazzo TO” di EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio
105, p.lle 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 .. 5) Condannare i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.”
Deducevano a sostegno:
- di essere comproprietari dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso principale subito a destra dall'androne principale del palazzo, esteso su due piani, piano terra o appena rialzato ed il piano seminterrato, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380 sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29 e sottoposto al vincolo di particolare interesse storico e archeologico di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, trascritto in data
21/10/1998 ai nn. 13769/11677 a favore del contro Controparte_3 Parte_3 nonché vincolo legale trascritto in data 21/10/1998 ai nn. 13771/11679 a favore del CP_3
contro
Precisavano che esso era di proprietà di nata a
[...] Parte_3 Persona_2
EL il 30/08/1916 , fino al 12/10/1992 e alla sua morte diveniva in usufrutto al marito Parte_3
nato a [...] il [...], e in nuda comproprietà per 5/8 al di loro figlio
[...] CP_4
nato a [...] il [...], e per 3/8 alla figlia , nata a [...] il
[...] Parte_1
23/05/1945. Alla morte di avvenuta il 20/01/2000, i figli e Parte_3 Controparte_4 [...]
divenivano pieni proprietari. In data 8/12/2016 decedeva , senza prole, ed Pt_1 Controparte_4
i suoi 5/8 di comproprietà si trasferivano per i 2/3 alla moglie nata a [...] il Controparte_5
13/06/1946, , quindi per 5/12 dell'intero, e per 1/3 alla sorella che, da quel momento Parte_1 conseguiva in toto 7/12 dell'intera proprietà. In data 17/02/2017 decedeva e per testamento i suoi 5/12 di intera piena Controparte_5 proprietà si trasferivano al di lei fratello nato a [...] il [...]. Parte_2
Tutte le fasi dei trasferimenti dei diritti sono sempre state puntualmente eseguite e rese pubbliche con denunce di successione e volture catastali ed anche in conservatoria dei registri immobiliari, come dimostrato dalla “visura storica per immobile” n. T323149 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 04/01/2021 . In precedenza alla sig.ra la proprietà dell'immobile in questione era Persona_2 pervenuta per successione paterna. Dopo la morte del genitore usufruttuario Parte_3
(20/01/2000) i germani e provvidero a chiudere con un catenaccio CP_4 Parte_1 Parte_3
l'immobile in questione, dovendo iniziare l'esecuzione di una serie di importanti lavori di restauro e manutenzioni straordinarie. All'interno del Palazzo TO tra il 1999 e il 2003 si tennero svariate sedute condominiali proprio presso quel palazzo, esattamente nell'unità immobiliare posta frontalmente all'appartamento oggetto di causa, nello studio del commercialista dott. Panico.
-Recentemente i proprietari sono venuti a conoscenza che qualcuno ha messo in atto azioni di spoglio del possesso sull'immobile, addirittura con modeste ed invisibili all'esterno opere di edilizia interna.
Sicché i proprietari hanno effettuato verifiche presso gli uffici della Conservatoria Immobiliare di
Potenza, scoprendo che addirittura in data 19/6/2019, tale nato a [...] Controparte_2 il 22/03/1954 ivi residente in contrada Giaconelli s.n.c. vendeva al di lui figlio di CP_2 CP_1
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...], l'appartamento in
[...] oggetto, con atto per notaio di Pescara, del 19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 Persona_1 al prezzo vile di € 55.000,00(cinquantacinquemila).
-Negli ultimi vent'anni gli odierni proprietari e loro danti causa, tra il 2000 e il 2003, hanno infatti sopportato notevolissime spese per il recupero e la manutenzione straordinaria dell'intero palazzo storico cui l'appartamento in questione fa parte, hanno sempre pagato le imposte anche sull'appartamento, sopportato spese di successione, come rilevabile pacificamente dalla documentazione prodotta dagli stessi attori.
-Il condominio di “Palazzo TO” ha approvato anche tabelle millesimali datate 26/04/2002 per il riparto tra i condomini , , , Parte_3 Controparte_4 Parte_1 CP_6
, e delle spese per il lavori di restauro e manutenzione Parte_4 Parte_5 Parte_6 straordinaria eseguiti nel predetto lasso temporale dalla con sede in Controparte_7
Matera alla via Stigliano ed anche per le competenze tecniche professionali: versò Controparte_4 al Condominio la somma complessiva di Lire 105.789.249 per i suddetti lavori, per l'IVA lire
10.578.925, Lire 15.408.000 per le competenze tecniche spettanti all'Ing. con studio in Per_3
EL al c.so Garibaldi n. 11, per una somma complessiva effettivamente pagata di lire 131.776.174 equivalenti ad € 68.056,71; pagò, per le medesime causali, al Condominio Parte_1 la somma complessiva di € 46.855,24 corrispondenti a vecchie lire 90.724.405, di cui lire 72.833.096 per i lavori di restauro e manutenzione straordinaria, oltre lire 7.283,309 per l'IVA, e Lire 10.508.000 per competenze tecniche .
-In precedenza, la sig.ra con contratto sottoscritto in data 15 ottobre 1981 aveva Persona_2 concesso in locazione il detto appartamento alla sig.ra per l'esercizio di attività Controparte_8 commerciale al dettaglio.
-Gli attori sono, altresì, comproprietari del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entrostante sempre il “Palazzo TO” di EL, esattamente con accesso dalla corte interna, a destra dopo aver attraversato tutto l'androne principale del palazzo, posto al piano terra e censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 , che i germani e CP_4 [...]
provvidero a chiudere con catenaccio con lucchetto almeno fino al giorno Parte_1
3/02/2021. Infatti, in tale data il comproprietario in compagnia di suo figlio Parte_2
, con il dott. e l'avv. Giuseppe Colucci di EL, ed altre persone, aprivano Per_4 Controparte_9 il locale onde farlo osservare allo stesso avvocato Colucci che l'avrebbe potuto utilizzare come locale di appoggio di cose scomode anche e soprattutto perché in quella stessa data l'avvocato stava promettendo l'acquisto dell'appartamento del secondo e terzo piano sovrastante il locale e nello stesso palazzo. Il locale in oggetto risultava completamente libero da oggetti e mobili. L'attore Parte_2
nella sua qualità di comproprietario dell'immobile, in quella circostanza lasciava all'avv.
[...]
Colucci le chiavi del lucchetto del locale in questione. Il giorno 19/04/2021, intorno alle ore 13,00,
l'avv. Giuseppe Colucci si è portato ad aprire il locale e si è subito reso conto che catena e lucchetto risultavano rotti e nell'interno erano stati introdotti, nel lasso di tempo dal 3/02/2021 vecchissimi mobili, scatoloni, uno scaffale e vecchi faldoni di carte ed anche una vecchia insegna con scritta
“Novostil uomo-donna” che pubblicizzava un vecchio esercizio commerciale di abbigliamento che si era svolto all'interno dell'appartamento oggetto di compravendita.Anche questo locale risulta occupato sine titolo dai convenuti.
Con comparsa di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale depositata in data 02/02/2022 si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali Controparte_2 Controparte_1 impugnando, contestando e disconoscendo in toto la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, ne chiedevano il rigetto e spiegavano domanda riconvenzionale affinchè
l'Ill.mo Tribunale : “1) accertasse e dichiarasse l'acquisto ad usucapionem ex art. 1158 c.c. in capo all'avv. dell'immobile sito in EL alla Via dell'Armonia n. 32, con Controparte_2 accesso subito a destra nell'androne del c.d. “Palazzo TO”,immobile costituito da 3,5 vani su due piani - piano terra e piano seminterrato – e censito in catasto fabbricati al foglio 105 p.lla 3380 sub3; di conseguenza 2) dichiarasse la validità dell'atto di compravendita per Notaio
[...]
[...] [...]
di Pescara Rep 125208 racc. 34867 del 19/06/2019 intercorso tra i comparenti Per_1 [...]
e . Con condanna degli attori al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1 spese ed onorari di causa a favore del convenuto ed a favore dello Controparte_2
Stato per il convenuto , essendo stato quest'ultimo ammesso al Patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato ai sensi del D.p.r. 115/2002 con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza del 25/11/202.”
Espletata in data 8 aprile 2022 con esito negativo la mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, esaurita la fase di assunzione delle prove orali ammesse all'udienza dell'11.7.2025 , celebrata in modalità cartolare, la causa è stata rimessa alla fase decisoria assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
NEL MERITO.
Va prioritariamente decisa la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
I convenuti formulando domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile sito in EL alla Via dell'Armonia n. 32, con accesso subito a destra nell'androne del c.d. “Palazzo TO”, immobile costituito da 3,5 vani su due piani - piano terra e piano seminterrato – e censito in catasto fabbricati al foglio 105 p.lla 3380 sub3 hanno inteso invocare l'applicazione al caso di specie dell'art. 1158
c.c., assumendo che , quale dante causa alienante, fosse proprietario Controparte_2 dello stesso per maturata usucapione ovvero per aver posseduto l' immobile da oltre un ventennio antecedente all'atto di compravendita immobiliare per notaio di Pescara, del Persona_1
19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 intercorso tra i convenuti e Controparte_2 [...]
. Controparte_1
Va evidenziato che il convenuto colloca l' inizio del possesso nell'anno Controparte_2
1989, quando l'attività commerciale di cui era socia la moglie, sig.ra dopo essersi Parte_7 trasformata da “Charme” a trasferiva la sede da Via dell'Armonia 32, (l'immobile CP_10 oggetto di causa) alla Via Ronca Battista n.81. Il continuava ad usare CP_2 Controparte_2 il locale in modo esclusivo e personale, oltre che indisturbato;
ma la documentazione che ha depositato a sostegno della pretesa è del tutto insufficiente: non vi è traccia documentale di attività di manutenzione verificabile;
non vi è prova di pagamento di oneri condominiali.
Occorre sottolineare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento in forza del possesso durato per un certo tempo. Pertanto la prova del possesso ad usucapionem (come anche quella del tempo), dev'essere seria ed inequivoca, mentre nella fattispecie il possesso dei convenuti non ha tali caratteristiche. Conseguentemente, la incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico
- deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in
Leggi d'Italia - repertorio di giurisprudenza).
La Suprema Corte ha statuito che: "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili,
l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l' intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 4444 del 27/02/2007).
Nella fattispecie, non sembra contestabile che il persistente pagamento da parte dei proprietari intestatari del bene che si pretende usucapire, dei relativi oneri condominiali costituisca - al contrario di quanto ritiene parte convenuta - un indice univoco e sicuro del loro comportamento dominicale.
Trattandosi poi di una circostanza che riguarda la proprietà dell'immobile , ben nota non solo ai convenuti , ma anche ai testi da loro dedotti, la stessa non può non incidere sull'elemento soggettivo del possesso, (rem sibi habendi) traducendosi inevitabilmente sulla consapevolezza del possessore circa l'impossibilità di disporre del bene uti dominus. Pertanto è inadeguata la prova del possesso ad usucapionem costituita esclusivamente dalla deposizione dei testi escussi in corso di causa, i quali avrebbero riferito soltanto di aver visto utilizzare l'immobile, Controparte_2 null'altro aggiungendo, a fronte , invece, della documentazione prodotta da parte attrice, allegata alle memorie 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. da cui si evince che :
- lo stesso immobile si trovasse in un più ampio contesto condominiale, denominato “ condominio
Palazzo TO ", dotato di regolamento con relative tabelle millesimali e di un organo di rappresentanza e gestione anche attraverso periodiche assemblee condominiali;
-nel periodo corrispondente a quello durante il quale sarebbe stato esercitato il dedotto possesso ad usucapionem gli attori hanno comprovato l'adempimento degli oneri fiscali relativi all'immobile per cui è causa, la partecipazione "con pienezza di poteri alle assemblee condominiali", il pagamento d gli oneri condominiali, "anche di natura straordinaria" e le "spese di manutenzione e riparazione dell' immobile , " e di messa in sicurezza del “palazzo TO” e dell'appartamento oggetto di causa .Ciò rappresenta sicuro indice di comportamento dei medesimi come proprietari .
Tanto precisato, in relazione alla domanda in disamina, si ritiene, in applicazione dei su esposti principi in materia, che gli attori in riconvenzionale non abbiano fornito sufficiente e idonea prova circa l'aver posseduto il bene immobile oggetto di causa in modo esclusivo per tutto lo statutum tempus richiesto dalla Legge.
Invero, con riguardo alle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria si osserva quanto segue.
Il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 23 giugno 2023 ha dichiarato Testimone_1
“Mi sono rivolto tramite mio cigino all'amico che mi ha dato la Persona_5 disponibilità dell'appartamento di palazzo TO posto al piano rialzato precisamente a destra entrando dal portone principale per deposito di porte e finestre di mia proprietà.Prima risiedevo a
Brescia e dal 2016 sono a EL.gli oggetti erano in detto locale dal 2016.IM mi aveva dato gratuitamente il locale a cui si accedeva aprendo uno dei due lucchetti.Io avevo le chiavi di un lucchettoi e MM aveva le chiavi dell'altro e entrambi potevamo entrare. Nel 2019, “quando dovevo riprendere una caldaia” (non più dunque porte e finestre) ho notato che era stata sostituita la catena ed era stato apposto un nuovo lucchetto.MM avvisava immediatamente i carabinieri.La roba non era stata toccata.Nulla so da chi era posseduto l'immobile perché sono arrivato a EL a metà del 2015”
Il teste di parte attrice di parte attrice escusso all'udienza del 10.11.2023 Parte_8 dichiara: “confermo che e hanno partecipato alle spese di Controparte_11 Parte_1 riparazione del fabbricato “palazzo TO” di EL via dell'Armonia 32 con 0767 millesimi di proprietà nel periodo 2000-2003.Tanto so in quanto all'epoca ricoprivo la carica di amministratore del condominio (1-7-1992 al 12.2.1998).Dopo di me è subentrato l'ing nella duplice veste Per_3 di amministratore e progettista.Ho visto più di una volta aprire e chiudere il locale CP_2 perché si trovava di fronte al mio.non ricordo il periodo.”
Il teste di parte convenuta escusso alla stessa udienza ha dichiarato: “Conosco i fatti Testimone_2 di causa perché collaboravo all'epoca come avvocato nello studio dell'Avv.to . Confermo che CP_2 nel mese di maggio 2019 mi recavo presso l'immobile di via dell'armonia,32 con accesso a destra nell'androne do palazzo TO perché l'avv. aveva lì un secondo studio dove vi erano CP_2 fascicoli e l'avvocato riceveva anche dei clienti. Vi era posizionata l'insegna. Non ricordo se CP_2 era riportato lo studio o solo il nominativo dell'avvocato”
Il teste di parte convenuta escusso alla stessa udienza ha dichiarato: “conosco i fatti Testimone_3 di causa perché il sig. mi ha fatto poggiare gli attrezzi del mio lavoro di idraulico” “e CP_2 precisamente nel locale con accesso a destra entrando nel palazzo. I materiali li ho tenuti fino al
2004 quando ho acquistato magazzino. Ciò è avvenuto a fine anno 98..Ricordo che in detto locale ho sostituito un rubinetto a fine anni 90”. Il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 16.02.2024 : “Confermo di Testimone_4 aver visto il sig. dal 1989 al mese di agosto 2003 perché io passavo spesso. preciso Controparte_2 che all'interno del locale perché all'interno vi erano manufatti in legno realizzati da mio padre quando ha fatto il negozio della mia ex ID . Confermo di avere continuato a vedere il sig.
utilizzare l'immobile..nel mese di gennaio 2010 quando sono rientrato dalla Controparte_2
Romania definitivamente in Italia ”.
Ed ancora: “ Confermo di aver visto utilizzare l'immobile di cui è causa dal 1992 al maggio
2000 dal sig. ” Controparte_2
Il teste di parte convenuta residente in [...], dichiara :”ho conosciuto Testimone_5
l'ispettore Nigro che lavorava in questura a Potenza, il quale mi ha chiesto un preventivo di infissi da installare nel palazzo di EL precisamente nel locale boutique. Ho conosciuto nell'anno CP_2
1987.Se ben ricordo negli anni 1987-1988 ho fatto il preventivo per l'infisso. Era una vetrina. Fono al 1993-1994 ho lavorato nella zona di EL ed ho chiesto a ho chiesto al sig. di farmi CP_2 depositare gli attrezzi del lavoro in un locale posto subito dopo la boutique. Mi ricordo che detto locale era adibito a deposito ed era nell'androne del palazzo più avanti a destra. Mi ricordo che aveva 2 camere sul lato destro con un bagno .Ricordo di aver smontato la vetrina della boutique intorno al 1997. Preciso che per montare e smontare la vetrina ho utilizzato le prese di corrente del locale adibito da me a deposito .
Confermo che dal 1992 al maggio 2000 ho visto utilizzare l'immobile di cui è causa dal . CP_2
Il teste di parte convenuta , cognata del , ha dichiarato: “sono stata Testimone_6 CP_2 amministratore del negozio novo stil gestito dalla società composta da me e mia sorella Per_6
.Confermo che il sig. nell'anno 1989 possedeva l'immobile in via Controparte_2 dell'Armonia a piano terra come si entra a destra utilizzato da lui come deposito di cose sue personali e come negozio novostyl fino al trasferimento alla via laura Battista 81.Preciso che dopo il trasferimento del negozio ha continuato a possedere l'immobile. Tanto so perché tutte le CP_2 volte che mi sono recata nell'immobile ho trovato sempre lui….confermo di aver visto utilizzare
l'immobile per cui è causa dal 1992 al maggio 2000 dal sig. ” Controparte_2
Il teste di parte convenuta ha dichiarato : “Conosco i fatti di causa Testimone_7 perché di fronte all'immobile oggetto del giudizio si trovava la sede della di cui ero Controparte_12 socio e le assemblee si svolgevano nella sede sociale e spesso, nell'attesa dell'inizio, mi intrattenevo nel locale detenuto dal sig. . Non ricordo le date. posso dire che nel dicembre 1994 Controparte_2
a titolo esemplificativo il locale era detenuto dal perché in quella data era stata calendarizzata CP_2
l'assemblea. si intratteneva saltuariamente…avevo accesso al locale oggetto di causa perché mi chiedevano consigli come ingegnere”. Le deposizioni rese sono, a parere del Tribunale, irrilevanti ai fini della prova dei fatti costitutivi del possesso utile all'usucapione, dal momento che essi si limitano a confermare capitoli di prova articolati in modo non specifico né concernenti episodi determinati e collocati in maniera precisa nello spazio e nel tempo ed inerenti altresì valutazioni di carattere giuridico- quale quella relativa al possesso - non demandabili ad un teste . Per le motivazioni sopra esposte, le testimonianze rese, indipendentemente dalla valutazione di attendibilità dei testi, non sono rilevanti ai fini della prova del possesso in capo all'odierna parte convenuta. Infatti, in primo luogo, i testi escussi non descrivono dettagliatamente gli immobili oggetto di causa, specificando, ad esempio, in maniera dettagliata le caratteristiche, le dimensioni e i confini degli immobili ,in secondo luogo, e in via assorbente, non sono in grado di determinare in modo preciso la collocazione temporale delle attività dedotte. Sotto il profilo temporale, poi, i testi riferiscono in modo generico del possesso " ma non chiariscono la precisa collocazione temporale di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere il possesso della convenuta;
pertanto, sotto tale profilo, le deposizioni rese sono inidonee a provare la continuità e la non transitorietà dei contatti con il bene. Né viene riferito - già sotto il profilo assertivo - il dies a quo del tempus usucapionis, né il momento in cui è stato acquistato dai convenuti il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem, considerato che il locale è stato detenuto per l'esercizio di attività commerciale Novostil di cui era socia la moglie di
[...]
sig.ra Controparte_2 Parte_7
Né è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sul convenuto l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto - di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato.
Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno della convenuta idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo.
Le prove testimoniali devono essere concordanti nei loro esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità, e quando i testimoni di una parte si esprimono in modo generico e impreciso, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni della controparte, senza elementi di riscontro univoci, non sussiste la prova rigorosa richiesta per l'usucapione”. Sulla domanda attorea
Sulla base delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo dagli attori, nonché dal tenore complessivo dell'atto di citazione, la formulata domanda deve essere qualificata come azione di rivendicazione in quanto, previo accertamento del suo diritto di proprietà, la domanda recuperatoria risulta formulata sulla base di un asserito impossessamento, ex se abusivo, da parte dei convenuti, degli immobili in contestazione.
Passando ad esaminare il profilo probatorio dell'azione di rivendicazione, si rammenta che chi agisce in rivendicazione deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
Tuttavia, è stato precisato che " in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto" (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 19.1.2022, n. 1569).
È stato -altresì- puntualizzato: "In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa),
l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il
"thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell' invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore" (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
22.4.2016, n. 8215).
I su riportati principi del Giudice della nomofilachia risultano applicabili al caso di specie, sicché la domanda di rivendicazione merita accoglimento avendo gli attori fornito la prova di un acquisto a titolo derivativo che risale ad un atto di acquisto che copre abbondantemente il ventennio: il titolo di acquisto della dante causa risale, come visto, all'anno 1939 e quindi ben oltre il Persona_2 ventennio necessario per la maturazione anche dell'acquisto a titolo originario.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e motivato va accolta la domanda proposta da parte attrice essendo stata dimostrata la proprietà esclusiva dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia
n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani,
R.C.168,29; e del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entro-stante sempre il “Palazzo TO” di
EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lle 3380, sub 4,
C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti per non aver dato prova del possesso uti dominus degli immobili in contestazione.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità dell'atto pubblico per notaio
[...]
di Pescara, del 19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 intercorso tra i convenuti Per_1 [...]
e , nato a [...] il [...] ivi residente a[...] Controparte_1
Floriano del Zio n. 32 e per l'effetto ordinato ai convenuti e Controparte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio sia dell'appartamento sito in EL Controparte_1 alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29 oggetto della compravendita sia del locale sito in via dell'Armonia n.
32, entro-stante sempre il “Palazzo TO” di EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lle 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 occupato senza titolo dai convenuti.
Va doverosamente evidenziato che l'immobile sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29, oggetto di azione di rivendicazione è stato trasferito mediante "vendita per possesso".
La vendita per possesso è il trasferimento della proprietà di un bene immobile ad un terzo da parte di chi non risulta effettivo intestatario del bene nei Pubblici Registri, ma che dichiara apertis verbis sotto la propria responsabilità di esserne il vero ed effettivo proprietario per aver esercitato sul bene il possesso ad usucapionem richiesto dalla legge.
Tale forma di vendita è da ritenersi legittima ed ammissibile e nel nostro ordinamento si trovano riferimenti normativi chiari e specifici, anche se indiretti, come, l'art. 1159 c.c. relativo all'usucapione breve o decennale, che recita: "colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione". La previsione dell'usucapione breve parla espressamente di un titolo capace a trasferire un immobile che sia stato debitamente trascritto, potendo essere trascritto l'atto pubblico e le scritture private autenticate (oltre ovviamente alle sentenze di domande giudiziali), quindi chiaro è il riferimento all'atto notarile mediante il quale viene trasferita la proprietà da parte di chi non è proprietario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2485 del 5.02.2007, ammette esplicitamente il trasferimento di proprietà per possesso, e nega la responsabilità per negligenza professionale del notaio, nell' ipotesi che abbia stipulato una vendita di terreni per i quali l'alienante assumeva solo di aver acquistato la proprietà per usucapione senza relativo accertamento giudiziale, quando risulti che l'acquirente fosse stato ben conscio dei rischi relativi, come in specie avvenuto , ove all'art. 2 dell'atto pubblico del 19/06/2019, viene specificamente riportato che "le parti nonostante siano state avvertite da me notaio dei rischi connessi all'incertezza sulla titolarità effettiva del diritto di proprietà, all'impossibilità di verificare la veridicità della soprariportata dichiarazione del venditore, ed alla possibile evizione rivendicatoria da parte di terzi o di loro aventi causa, mi richiedono di ricevere ugualmente il presente atto ai sensi del comma 1 dell'art.27 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo.”
Le spese di lite del presente giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle attività defensionali espletate e della tariffa vigente e ciò prescindendo dalla circostanza che parte convenuta Controparte_1 sia stata ammessa in via provvisioria al patrocinio a spese dello Stato.
Non si dimentichi, infatti, a tal riguardo, che, per come pacificamente riconosciuto dal Supremo
Consesso " Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 del citato D.P.R., sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare, senza che si possa considerare estesa tale assistenza fino a ricomprendere anche le spese conseguenti alla soccombenza".
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa civile tra e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e respinta od assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, Controparte_2 così provvede:
1) accoglie la domanda proposta in via principale da parte attrice , per quanto in parte motiva, e per l'effetto:
-dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per notaio di Pescara, del Persona_1
19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 intercorso tra i convenuti e Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...] e per Controparte_1
l'effetto ordina ai convenuti , ai sensi Controparte_13 dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29; 2)ordina ai predetti convenuti, e , ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entro-stante sempre il
“Palazzo TO” di EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio 105,
p.lle 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 .
3) Condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.712,00, oltre € 759,00 per contributo unificato, oltre accessori come per Legge.
Così deciso in Potenza il 22.12.2025 Il GOP
Dott.ssa Rosa Maria URGA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico GOP Dott.ssa Rosa Maria
URGA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n 2165 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021
avente ad OGGETTO: rivendicazione - usucapione;
Tra
E rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Domenico dell'Aere del Foro di Trani e dall'Avv. Giuseppe Iacoviello del foro di Potenza giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
attori
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dichirico M. Donata del Controparte_1
Foro di Potenza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
[...]
rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. entrambi Controparte_2 elettivamente domiciliati in Venosa alla via Abruzzo, 24/A presso e nello studio dell'avv. Dichirico
M. Donata.
convenuti-attori in riconvenzionale
Conclusioni come da verbale di udienza dell' 11.07.2025 Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano azione di rivendica ex art. 948 c.c. , chiedendo al Tribunale adito di : “1) accogliere
l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto: 2) dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di
[...] compravendita per notaio di Pescara, del 19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 Persona_1 intercorso tra i convenuti e , nato a [...]_2 Controparte_1 il 24/01/1986 ivi residente a[...]: 3) ordinare ai convenuti Controparte_2
e , ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio
[...] Controparte_1 dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio
105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29; 4) ordinare ai predetti convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entro-stante sempre il
“Palazzo TO” di EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio
105, p.lle 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 .. 5) Condannare i convenuti al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.”
Deducevano a sostegno:
- di essere comproprietari dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso principale subito a destra dall'androne principale del palazzo, esteso su due piani, piano terra o appena rialzato ed il piano seminterrato, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380 sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29 e sottoposto al vincolo di particolare interesse storico e archeologico di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, trascritto in data
21/10/1998 ai nn. 13769/11677 a favore del contro Controparte_3 Parte_3 nonché vincolo legale trascritto in data 21/10/1998 ai nn. 13771/11679 a favore del CP_3
contro
Precisavano che esso era di proprietà di nata a
[...] Parte_3 Persona_2
EL il 30/08/1916 , fino al 12/10/1992 e alla sua morte diveniva in usufrutto al marito Parte_3
nato a [...] il [...], e in nuda comproprietà per 5/8 al di loro figlio
[...] CP_4
nato a [...] il [...], e per 3/8 alla figlia , nata a [...] il
[...] Parte_1
23/05/1945. Alla morte di avvenuta il 20/01/2000, i figli e Parte_3 Controparte_4 [...]
divenivano pieni proprietari. In data 8/12/2016 decedeva , senza prole, ed Pt_1 Controparte_4
i suoi 5/8 di comproprietà si trasferivano per i 2/3 alla moglie nata a [...] il Controparte_5
13/06/1946, , quindi per 5/12 dell'intero, e per 1/3 alla sorella che, da quel momento Parte_1 conseguiva in toto 7/12 dell'intera proprietà. In data 17/02/2017 decedeva e per testamento i suoi 5/12 di intera piena Controparte_5 proprietà si trasferivano al di lei fratello nato a [...] il [...]. Parte_2
Tutte le fasi dei trasferimenti dei diritti sono sempre state puntualmente eseguite e rese pubbliche con denunce di successione e volture catastali ed anche in conservatoria dei registri immobiliari, come dimostrato dalla “visura storica per immobile” n. T323149 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 04/01/2021 . In precedenza alla sig.ra la proprietà dell'immobile in questione era Persona_2 pervenuta per successione paterna. Dopo la morte del genitore usufruttuario Parte_3
(20/01/2000) i germani e provvidero a chiudere con un catenaccio CP_4 Parte_1 Parte_3
l'immobile in questione, dovendo iniziare l'esecuzione di una serie di importanti lavori di restauro e manutenzioni straordinarie. All'interno del Palazzo TO tra il 1999 e il 2003 si tennero svariate sedute condominiali proprio presso quel palazzo, esattamente nell'unità immobiliare posta frontalmente all'appartamento oggetto di causa, nello studio del commercialista dott. Panico.
-Recentemente i proprietari sono venuti a conoscenza che qualcuno ha messo in atto azioni di spoglio del possesso sull'immobile, addirittura con modeste ed invisibili all'esterno opere di edilizia interna.
Sicché i proprietari hanno effettuato verifiche presso gli uffici della Conservatoria Immobiliare di
Potenza, scoprendo che addirittura in data 19/6/2019, tale nato a [...] Controparte_2 il 22/03/1954 ivi residente in contrada Giaconelli s.n.c. vendeva al di lui figlio di CP_2 CP_1
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...], l'appartamento in
[...] oggetto, con atto per notaio di Pescara, del 19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 Persona_1 al prezzo vile di € 55.000,00(cinquantacinquemila).
-Negli ultimi vent'anni gli odierni proprietari e loro danti causa, tra il 2000 e il 2003, hanno infatti sopportato notevolissime spese per il recupero e la manutenzione straordinaria dell'intero palazzo storico cui l'appartamento in questione fa parte, hanno sempre pagato le imposte anche sull'appartamento, sopportato spese di successione, come rilevabile pacificamente dalla documentazione prodotta dagli stessi attori.
-Il condominio di “Palazzo TO” ha approvato anche tabelle millesimali datate 26/04/2002 per il riparto tra i condomini , , , Parte_3 Controparte_4 Parte_1 CP_6
, e delle spese per il lavori di restauro e manutenzione Parte_4 Parte_5 Parte_6 straordinaria eseguiti nel predetto lasso temporale dalla con sede in Controparte_7
Matera alla via Stigliano ed anche per le competenze tecniche professionali: versò Controparte_4 al Condominio la somma complessiva di Lire 105.789.249 per i suddetti lavori, per l'IVA lire
10.578.925, Lire 15.408.000 per le competenze tecniche spettanti all'Ing. con studio in Per_3
EL al c.so Garibaldi n. 11, per una somma complessiva effettivamente pagata di lire 131.776.174 equivalenti ad € 68.056,71; pagò, per le medesime causali, al Condominio Parte_1 la somma complessiva di € 46.855,24 corrispondenti a vecchie lire 90.724.405, di cui lire 72.833.096 per i lavori di restauro e manutenzione straordinaria, oltre lire 7.283,309 per l'IVA, e Lire 10.508.000 per competenze tecniche .
-In precedenza, la sig.ra con contratto sottoscritto in data 15 ottobre 1981 aveva Persona_2 concesso in locazione il detto appartamento alla sig.ra per l'esercizio di attività Controparte_8 commerciale al dettaglio.
-Gli attori sono, altresì, comproprietari del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entrostante sempre il “Palazzo TO” di EL, esattamente con accesso dalla corte interna, a destra dopo aver attraversato tutto l'androne principale del palazzo, posto al piano terra e censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 , che i germani e CP_4 [...]
provvidero a chiudere con catenaccio con lucchetto almeno fino al giorno Parte_1
3/02/2021. Infatti, in tale data il comproprietario in compagnia di suo figlio Parte_2
, con il dott. e l'avv. Giuseppe Colucci di EL, ed altre persone, aprivano Per_4 Controparte_9 il locale onde farlo osservare allo stesso avvocato Colucci che l'avrebbe potuto utilizzare come locale di appoggio di cose scomode anche e soprattutto perché in quella stessa data l'avvocato stava promettendo l'acquisto dell'appartamento del secondo e terzo piano sovrastante il locale e nello stesso palazzo. Il locale in oggetto risultava completamente libero da oggetti e mobili. L'attore Parte_2
nella sua qualità di comproprietario dell'immobile, in quella circostanza lasciava all'avv.
[...]
Colucci le chiavi del lucchetto del locale in questione. Il giorno 19/04/2021, intorno alle ore 13,00,
l'avv. Giuseppe Colucci si è portato ad aprire il locale e si è subito reso conto che catena e lucchetto risultavano rotti e nell'interno erano stati introdotti, nel lasso di tempo dal 3/02/2021 vecchissimi mobili, scatoloni, uno scaffale e vecchi faldoni di carte ed anche una vecchia insegna con scritta
“Novostil uomo-donna” che pubblicizzava un vecchio esercizio commerciale di abbigliamento che si era svolto all'interno dell'appartamento oggetto di compravendita.Anche questo locale risulta occupato sine titolo dai convenuti.
Con comparsa di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale depositata in data 02/02/2022 si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali Controparte_2 Controparte_1 impugnando, contestando e disconoscendo in toto la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, ne chiedevano il rigetto e spiegavano domanda riconvenzionale affinchè
l'Ill.mo Tribunale : “1) accertasse e dichiarasse l'acquisto ad usucapionem ex art. 1158 c.c. in capo all'avv. dell'immobile sito in EL alla Via dell'Armonia n. 32, con Controparte_2 accesso subito a destra nell'androne del c.d. “Palazzo TO”,immobile costituito da 3,5 vani su due piani - piano terra e piano seminterrato – e censito in catasto fabbricati al foglio 105 p.lla 3380 sub3; di conseguenza 2) dichiarasse la validità dell'atto di compravendita per Notaio
[...]
[...] [...]
di Pescara Rep 125208 racc. 34867 del 19/06/2019 intercorso tra i comparenti Per_1 [...]
e . Con condanna degli attori al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1 spese ed onorari di causa a favore del convenuto ed a favore dello Controparte_2
Stato per il convenuto , essendo stato quest'ultimo ammesso al Patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato ai sensi del D.p.r. 115/2002 con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza del 25/11/202.”
Espletata in data 8 aprile 2022 con esito negativo la mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, esaurita la fase di assunzione delle prove orali ammesse all'udienza dell'11.7.2025 , celebrata in modalità cartolare, la causa è stata rimessa alla fase decisoria assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
NEL MERITO.
Va prioritariamente decisa la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti.
I convenuti formulando domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile sito in EL alla Via dell'Armonia n. 32, con accesso subito a destra nell'androne del c.d. “Palazzo TO”, immobile costituito da 3,5 vani su due piani - piano terra e piano seminterrato – e censito in catasto fabbricati al foglio 105 p.lla 3380 sub3 hanno inteso invocare l'applicazione al caso di specie dell'art. 1158
c.c., assumendo che , quale dante causa alienante, fosse proprietario Controparte_2 dello stesso per maturata usucapione ovvero per aver posseduto l' immobile da oltre un ventennio antecedente all'atto di compravendita immobiliare per notaio di Pescara, del Persona_1
19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 intercorso tra i convenuti e Controparte_2 [...]
. Controparte_1
Va evidenziato che il convenuto colloca l' inizio del possesso nell'anno Controparte_2
1989, quando l'attività commerciale di cui era socia la moglie, sig.ra dopo essersi Parte_7 trasformata da “Charme” a trasferiva la sede da Via dell'Armonia 32, (l'immobile CP_10 oggetto di causa) alla Via Ronca Battista n.81. Il continuava ad usare CP_2 Controparte_2 il locale in modo esclusivo e personale, oltre che indisturbato;
ma la documentazione che ha depositato a sostegno della pretesa è del tutto insufficiente: non vi è traccia documentale di attività di manutenzione verificabile;
non vi è prova di pagamento di oneri condominiali.
Occorre sottolineare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento in forza del possesso durato per un certo tempo. Pertanto la prova del possesso ad usucapionem (come anche quella del tempo), dev'essere seria ed inequivoca, mentre nella fattispecie il possesso dei convenuti non ha tali caratteristiche. Conseguentemente, la incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico
- deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in
Leggi d'Italia - repertorio di giurisprudenza).
La Suprema Corte ha statuito che: "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili,
l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l' intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 4444 del 27/02/2007).
Nella fattispecie, non sembra contestabile che il persistente pagamento da parte dei proprietari intestatari del bene che si pretende usucapire, dei relativi oneri condominiali costituisca - al contrario di quanto ritiene parte convenuta - un indice univoco e sicuro del loro comportamento dominicale.
Trattandosi poi di una circostanza che riguarda la proprietà dell'immobile , ben nota non solo ai convenuti , ma anche ai testi da loro dedotti, la stessa non può non incidere sull'elemento soggettivo del possesso, (rem sibi habendi) traducendosi inevitabilmente sulla consapevolezza del possessore circa l'impossibilità di disporre del bene uti dominus. Pertanto è inadeguata la prova del possesso ad usucapionem costituita esclusivamente dalla deposizione dei testi escussi in corso di causa, i quali avrebbero riferito soltanto di aver visto utilizzare l'immobile, Controparte_2 null'altro aggiungendo, a fronte , invece, della documentazione prodotta da parte attrice, allegata alle memorie 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. da cui si evince che :
- lo stesso immobile si trovasse in un più ampio contesto condominiale, denominato “ condominio
Palazzo TO ", dotato di regolamento con relative tabelle millesimali e di un organo di rappresentanza e gestione anche attraverso periodiche assemblee condominiali;
-nel periodo corrispondente a quello durante il quale sarebbe stato esercitato il dedotto possesso ad usucapionem gli attori hanno comprovato l'adempimento degli oneri fiscali relativi all'immobile per cui è causa, la partecipazione "con pienezza di poteri alle assemblee condominiali", il pagamento d gli oneri condominiali, "anche di natura straordinaria" e le "spese di manutenzione e riparazione dell' immobile , " e di messa in sicurezza del “palazzo TO” e dell'appartamento oggetto di causa .Ciò rappresenta sicuro indice di comportamento dei medesimi come proprietari .
Tanto precisato, in relazione alla domanda in disamina, si ritiene, in applicazione dei su esposti principi in materia, che gli attori in riconvenzionale non abbiano fornito sufficiente e idonea prova circa l'aver posseduto il bene immobile oggetto di causa in modo esclusivo per tutto lo statutum tempus richiesto dalla Legge.
Invero, con riguardo alle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria si osserva quanto segue.
Il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 23 giugno 2023 ha dichiarato Testimone_1
“Mi sono rivolto tramite mio cigino all'amico che mi ha dato la Persona_5 disponibilità dell'appartamento di palazzo TO posto al piano rialzato precisamente a destra entrando dal portone principale per deposito di porte e finestre di mia proprietà.Prima risiedevo a
Brescia e dal 2016 sono a EL.gli oggetti erano in detto locale dal 2016.IM mi aveva dato gratuitamente il locale a cui si accedeva aprendo uno dei due lucchetti.Io avevo le chiavi di un lucchettoi e MM aveva le chiavi dell'altro e entrambi potevamo entrare. Nel 2019, “quando dovevo riprendere una caldaia” (non più dunque porte e finestre) ho notato che era stata sostituita la catena ed era stato apposto un nuovo lucchetto.MM avvisava immediatamente i carabinieri.La roba non era stata toccata.Nulla so da chi era posseduto l'immobile perché sono arrivato a EL a metà del 2015”
Il teste di parte attrice di parte attrice escusso all'udienza del 10.11.2023 Parte_8 dichiara: “confermo che e hanno partecipato alle spese di Controparte_11 Parte_1 riparazione del fabbricato “palazzo TO” di EL via dell'Armonia 32 con 0767 millesimi di proprietà nel periodo 2000-2003.Tanto so in quanto all'epoca ricoprivo la carica di amministratore del condominio (1-7-1992 al 12.2.1998).Dopo di me è subentrato l'ing nella duplice veste Per_3 di amministratore e progettista.Ho visto più di una volta aprire e chiudere il locale CP_2 perché si trovava di fronte al mio.non ricordo il periodo.”
Il teste di parte convenuta escusso alla stessa udienza ha dichiarato: “Conosco i fatti Testimone_2 di causa perché collaboravo all'epoca come avvocato nello studio dell'Avv.to . Confermo che CP_2 nel mese di maggio 2019 mi recavo presso l'immobile di via dell'armonia,32 con accesso a destra nell'androne do palazzo TO perché l'avv. aveva lì un secondo studio dove vi erano CP_2 fascicoli e l'avvocato riceveva anche dei clienti. Vi era posizionata l'insegna. Non ricordo se CP_2 era riportato lo studio o solo il nominativo dell'avvocato”
Il teste di parte convenuta escusso alla stessa udienza ha dichiarato: “conosco i fatti Testimone_3 di causa perché il sig. mi ha fatto poggiare gli attrezzi del mio lavoro di idraulico” “e CP_2 precisamente nel locale con accesso a destra entrando nel palazzo. I materiali li ho tenuti fino al
2004 quando ho acquistato magazzino. Ciò è avvenuto a fine anno 98..Ricordo che in detto locale ho sostituito un rubinetto a fine anni 90”. Il teste di parte convenuta escusso all'udienza del 16.02.2024 : “Confermo di Testimone_4 aver visto il sig. dal 1989 al mese di agosto 2003 perché io passavo spesso. preciso Controparte_2 che all'interno del locale perché all'interno vi erano manufatti in legno realizzati da mio padre quando ha fatto il negozio della mia ex ID . Confermo di avere continuato a vedere il sig.
utilizzare l'immobile..nel mese di gennaio 2010 quando sono rientrato dalla Controparte_2
Romania definitivamente in Italia ”.
Ed ancora: “ Confermo di aver visto utilizzare l'immobile di cui è causa dal 1992 al maggio
2000 dal sig. ” Controparte_2
Il teste di parte convenuta residente in [...], dichiara :”ho conosciuto Testimone_5
l'ispettore Nigro che lavorava in questura a Potenza, il quale mi ha chiesto un preventivo di infissi da installare nel palazzo di EL precisamente nel locale boutique. Ho conosciuto nell'anno CP_2
1987.Se ben ricordo negli anni 1987-1988 ho fatto il preventivo per l'infisso. Era una vetrina. Fono al 1993-1994 ho lavorato nella zona di EL ed ho chiesto a ho chiesto al sig. di farmi CP_2 depositare gli attrezzi del lavoro in un locale posto subito dopo la boutique. Mi ricordo che detto locale era adibito a deposito ed era nell'androne del palazzo più avanti a destra. Mi ricordo che aveva 2 camere sul lato destro con un bagno .Ricordo di aver smontato la vetrina della boutique intorno al 1997. Preciso che per montare e smontare la vetrina ho utilizzato le prese di corrente del locale adibito da me a deposito .
Confermo che dal 1992 al maggio 2000 ho visto utilizzare l'immobile di cui è causa dal . CP_2
Il teste di parte convenuta , cognata del , ha dichiarato: “sono stata Testimone_6 CP_2 amministratore del negozio novo stil gestito dalla società composta da me e mia sorella Per_6
.Confermo che il sig. nell'anno 1989 possedeva l'immobile in via Controparte_2 dell'Armonia a piano terra come si entra a destra utilizzato da lui come deposito di cose sue personali e come negozio novostyl fino al trasferimento alla via laura Battista 81.Preciso che dopo il trasferimento del negozio ha continuato a possedere l'immobile. Tanto so perché tutte le CP_2 volte che mi sono recata nell'immobile ho trovato sempre lui….confermo di aver visto utilizzare
l'immobile per cui è causa dal 1992 al maggio 2000 dal sig. ” Controparte_2
Il teste di parte convenuta ha dichiarato : “Conosco i fatti di causa Testimone_7 perché di fronte all'immobile oggetto del giudizio si trovava la sede della di cui ero Controparte_12 socio e le assemblee si svolgevano nella sede sociale e spesso, nell'attesa dell'inizio, mi intrattenevo nel locale detenuto dal sig. . Non ricordo le date. posso dire che nel dicembre 1994 Controparte_2
a titolo esemplificativo il locale era detenuto dal perché in quella data era stata calendarizzata CP_2
l'assemblea. si intratteneva saltuariamente…avevo accesso al locale oggetto di causa perché mi chiedevano consigli come ingegnere”. Le deposizioni rese sono, a parere del Tribunale, irrilevanti ai fini della prova dei fatti costitutivi del possesso utile all'usucapione, dal momento che essi si limitano a confermare capitoli di prova articolati in modo non specifico né concernenti episodi determinati e collocati in maniera precisa nello spazio e nel tempo ed inerenti altresì valutazioni di carattere giuridico- quale quella relativa al possesso - non demandabili ad un teste . Per le motivazioni sopra esposte, le testimonianze rese, indipendentemente dalla valutazione di attendibilità dei testi, non sono rilevanti ai fini della prova del possesso in capo all'odierna parte convenuta. Infatti, in primo luogo, i testi escussi non descrivono dettagliatamente gli immobili oggetto di causa, specificando, ad esempio, in maniera dettagliata le caratteristiche, le dimensioni e i confini degli immobili ,in secondo luogo, e in via assorbente, non sono in grado di determinare in modo preciso la collocazione temporale delle attività dedotte. Sotto il profilo temporale, poi, i testi riferiscono in modo generico del possesso " ma non chiariscono la precisa collocazione temporale di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere il possesso della convenuta;
pertanto, sotto tale profilo, le deposizioni rese sono inidonee a provare la continuità e la non transitorietà dei contatti con il bene. Né viene riferito - già sotto il profilo assertivo - il dies a quo del tempus usucapionis, né il momento in cui è stato acquistato dai convenuti il potere di fatto sulla cosa in via esclusiva con tutti i requisiti del possesso ad usucapionem, considerato che il locale è stato detenuto per l'esercizio di attività commerciale Novostil di cui era socia la moglie di
[...]
sig.ra Controparte_2 Parte_7
Né è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sul convenuto l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto - di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato.
Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno della convenuta idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo.
Le prove testimoniali devono essere concordanti nei loro esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità, e quando i testimoni di una parte si esprimono in modo generico e impreciso, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni della controparte, senza elementi di riscontro univoci, non sussiste la prova rigorosa richiesta per l'usucapione”. Sulla domanda attorea
Sulla base delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo dagli attori, nonché dal tenore complessivo dell'atto di citazione, la formulata domanda deve essere qualificata come azione di rivendicazione in quanto, previo accertamento del suo diritto di proprietà, la domanda recuperatoria risulta formulata sulla base di un asserito impossessamento, ex se abusivo, da parte dei convenuti, degli immobili in contestazione.
Passando ad esaminare il profilo probatorio dell'azione di rivendicazione, si rammenta che chi agisce in rivendicazione deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
Tuttavia, è stato precisato che " in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto" (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 19.1.2022, n. 1569).
È stato -altresì- puntualizzato: "In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa),
l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il
"thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell' invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore" (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
22.4.2016, n. 8215).
I su riportati principi del Giudice della nomofilachia risultano applicabili al caso di specie, sicché la domanda di rivendicazione merita accoglimento avendo gli attori fornito la prova di un acquisto a titolo derivativo che risale ad un atto di acquisto che copre abbondantemente il ventennio: il titolo di acquisto della dante causa risale, come visto, all'anno 1939 e quindi ben oltre il Persona_2 ventennio necessario per la maturazione anche dell'acquisto a titolo originario.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e motivato va accolta la domanda proposta da parte attrice essendo stata dimostrata la proprietà esclusiva dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia
n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani,
R.C.168,29; e del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entro-stante sempre il “Palazzo TO” di
EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lle 3380, sub 4,
C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti per non aver dato prova del possesso uti dominus degli immobili in contestazione.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità dell'atto pubblico per notaio
[...]
di Pescara, del 19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 intercorso tra i convenuti Per_1 [...]
e , nato a [...] il [...] ivi residente a[...] Controparte_1
Floriano del Zio n. 32 e per l'effetto ordinato ai convenuti e Controparte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio sia dell'appartamento sito in EL Controparte_1 alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29 oggetto della compravendita sia del locale sito in via dell'Armonia n.
32, entro-stante sempre il “Palazzo TO” di EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lle 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 occupato senza titolo dai convenuti.
Va doverosamente evidenziato che l'immobile sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29, oggetto di azione di rivendicazione è stato trasferito mediante "vendita per possesso".
La vendita per possesso è il trasferimento della proprietà di un bene immobile ad un terzo da parte di chi non risulta effettivo intestatario del bene nei Pubblici Registri, ma che dichiara apertis verbis sotto la propria responsabilità di esserne il vero ed effettivo proprietario per aver esercitato sul bene il possesso ad usucapionem richiesto dalla legge.
Tale forma di vendita è da ritenersi legittima ed ammissibile e nel nostro ordinamento si trovano riferimenti normativi chiari e specifici, anche se indiretti, come, l'art. 1159 c.c. relativo all'usucapione breve o decennale, che recita: "colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione". La previsione dell'usucapione breve parla espressamente di un titolo capace a trasferire un immobile che sia stato debitamente trascritto, potendo essere trascritto l'atto pubblico e le scritture private autenticate (oltre ovviamente alle sentenze di domande giudiziali), quindi chiaro è il riferimento all'atto notarile mediante il quale viene trasferita la proprietà da parte di chi non è proprietario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2485 del 5.02.2007, ammette esplicitamente il trasferimento di proprietà per possesso, e nega la responsabilità per negligenza professionale del notaio, nell' ipotesi che abbia stipulato una vendita di terreni per i quali l'alienante assumeva solo di aver acquistato la proprietà per usucapione senza relativo accertamento giudiziale, quando risulti che l'acquirente fosse stato ben conscio dei rischi relativi, come in specie avvenuto , ove all'art. 2 dell'atto pubblico del 19/06/2019, viene specificamente riportato che "le parti nonostante siano state avvertite da me notaio dei rischi connessi all'incertezza sulla titolarità effettiva del diritto di proprietà, all'impossibilità di verificare la veridicità della soprariportata dichiarazione del venditore, ed alla possibile evizione rivendicatoria da parte di terzi o di loro aventi causa, mi richiedono di ricevere ugualmente il presente atto ai sensi del comma 1 dell'art.27 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo.”
Le spese di lite del presente giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle attività defensionali espletate e della tariffa vigente e ciò prescindendo dalla circostanza che parte convenuta Controparte_1 sia stata ammessa in via provvisioria al patrocinio a spese dello Stato.
Non si dimentichi, infatti, a tal riguardo, che, per come pacificamente riconosciuto dal Supremo
Consesso " Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 del citato D.P.R., sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare, senza che si possa considerare estesa tale assistenza fino a ricomprendere anche le spese conseguenti alla soccombenza".
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa civile tra e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e respinta od assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, Controparte_2 così provvede:
1) accoglie la domanda proposta in via principale da parte attrice , per quanto in parte motiva, e per l'effetto:
-dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per notaio di Pescara, del Persona_1
19/6/2019, rep. 125208 racc. 34867 intercorso tra i convenuti e Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...] e per Controparte_1
l'effetto ordina ai convenuti , ai sensi Controparte_13 dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'appartamento sito in EL alla via dell'Armonia n. 32, entro-stante il cd. “Palazzo TO”, con accesso subito a destra dall'androne principale del palazzo, censito in catasto fabbricati al foglio 105, p.lla 3380, sub 3, A/4, classe 7, 3,5 vani, R.C.168,29; 2)ordina ai predetti convenuti, e , ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del locale sito in via dell'Armonia n. 32, entro-stante sempre il
“Palazzo TO” di EL, con accesso dalla corte interna, censito in catasto fabbricati al foglio 105,
p.lle 3380, sub 4, C/6,classe 7, mq 35, R.C. € 121,11 .
3) Condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.712,00, oltre € 759,00 per contributo unificato, oltre accessori come per Legge.
Così deciso in Potenza il 22.12.2025 Il GOP
Dott.ssa Rosa Maria URGA