Parere interlocutorio 15 marzo 2023
Parere interlocutorio 13 luglio 2023
Parere definitivo 14 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02873/2025REG.PROV.COLL.
N. 00035/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2023, proposto dal Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
RA LL di RA IC & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 612/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RA LL di RA IC & C. S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune appellante di Ruvo di Puglia e l’appellata società hanno stipulato una Convenzione (n. 2633 del 27 aprile 2004) per la realizzazione di un Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) con cui la società ha ceduto al Comune, al prezzo di euro 10.33 al mq, un suolo di 19.407 mq, compreso nel richiamato P.I.P., approvato con delibera della G.R n. 282 del 15 aprile 1999; ai fini della realizzazione del PIP la società appellata ha ottenuto la riassegnazione del terreno, per il corrispettivo provvisorio di euro 39.19 al mq, salvo liquidazione definitiva da calcolarsi, ai sensi dell’art.3 della Convenzione, sulla base dell’effettivo costo finale di acquisizione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione.
In particolare detto articolo art. 3 della Convenzione del 15 aprile 2004 disponeva:
“ Il prezzo provvisorio della presente cessione è pari ad € 39,19 a mq. comprensivo del costo di acquisizione del terreno, determinato provvisoriamente in base ai valori di esproprio ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359, in € 10,33 al mq. e sarà comunque pari all’effettivo costo finale di acquisizione delle aree e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria aggiornati saranno versati al momento del rilascio del permesso di costruire come per legge. Il costo di cessione del suolo costituente il lotto n. 17 è pari ad € 749.303,36 così corrisposto: quanto ad € 200.544,66 (duecentomilacinquecentoquarantaquattro, 66) per effetto della cessione volontaria del suolo esteso per mq. 19.407, cessione effettuata da parte della ditta RA LL s.a.s. e per la rimanente parte pari ad € 548.758,70 con versamenti effettuati dalla stessa impresa a mezzo di bonifici bancari con beneficiario la Tesoreria del Comune di Ruvo di Puglia. La ditta concessionaria si impegna a rifondere all’A.C. ogni maggior costo sostenuto dalla stessa, relativamente a quanto disposto al primo punto del presente articolo ”.
La società appellata ha pertanto versato al Comune un corrispettivo provvisorio di euro 749.303,36 (mediante cessione volontaria di 19.407 mq, e euro 548.758,70 con pagamenti) per l’assegnazione del lotto n. 17 dell’estensione di 19.118 mq.
2. Il Comune appellante, durante l’iter descritto ha beneficiato di un contributo regionale pari a € 949.747,49 per la realizzazione del P.I.P., per cui le spese inizialmente preventivate si sono ridotte.
Con successiva istanza, l’appellata società ha chiesto al Comune di liquidare in via definitiva il corrispettivo dovuto e di procedere al conseguente conguaglio. Il Comune, con nota prot. n. 13048 del 26 giugno 2008, ha però comunicato di non poter procedere alla liquidazione richiesta e l’odierna appellata ha impugnato tale nota dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che, con sentenza n. 885 del 10 marzo 2010, l’ha annullata per difetto di motivazione.
2.1 Conseguentemente, l’appellata società ha agito per l’ottemperanza a tale decisione, chiedendo, previa nomina di un commissario ad acta , il calcolo dell’ammontare definitivo dell’importo dovuto.
Nello stesso giudizio ha impugnato, con motivi aggiunti, un nuovo provvedimento comunale (prot. n. 10064 del 20 maggio 2011) di riconoscimento, a conguaglio fra quanto versato e l’importo effettivamente dovuto, di un credito della Società di soli euro 92.151,03.
2.2 Con sentenza n. 615 del 22 marzo 2012, il Tar ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta che, in esecuzione della sentenza n. 885 del 10 marzo 2010 ed all’esito delle verifiche condotte, ha riconosciuto alla ricorrente un credito di euro 326.713,84.
2.3 Avverso la richiamata sentenza n. 615 del 22 marzo 2012, il Comune di Ruvo di Puglia ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con decisione n. 3450 del 25 giugno 2013, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza (a seguito del sopravvenuto provvedimento del Comune n. 10064 del 20.5.2011) e dichiarando la nullità della sentenza ha rinviato la causa al primo giudice perché resa con il rito camerale anziché ordinario.
2.4 Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado, con sentenza n. 58 del 15 gennaio 2015, veniva annullato il citato provvedimento comunale n. 10064 del 20 maggio 2011; in quella sede si accertava che il costo definitivo di cessione del lotto n. 17, al netto dei contributi regionali, era pari a € 200.544,66, sicché veniva condannato il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento di € 340.783,21 (euro 432.934.34 meno euro 92.151,13 già riconosciti dal Comune qui appellante).
2.5 Contro la detta sentenza T.a.r. n. 58/2015 il Comune ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2259 del 15 luglio 2017, ha confermato la sentenza appellata, con diverso calcolo della somma dovuta in € 310.843,53 (euro 402.994,66 meno la somma già restituita dal Comune di euro 92.151,13).
Ai fini della determinazione del costo definitivo di cessione del lotto n. 17 dovuto dalla società ricorrente, il Consiglio di Stato nella richiamata decisione 2259/2017 ha disposto una verificazione con ordinanza collegiale n. 5173/2015, “ avente ad oggetto la determinazione dell’importo definitivamente dovuto dal signor RA IC (RA LL di RA IC & C. s.a.s.) per la cessione dell’area P.I.P. oggetto della convenzione rep. n. 2633 del 14-2-2004, quindi dell’esatta somma da restituire allo stesso da parte del Comune di Ruvo di Puglia ”.
Nello specifico il verificatore ha accertato che il costo definitivo di acquisizione del lotto n. 17 ammonta a € 145.764,04 (oltre ai mq. 19.407 ceduti), prendendo in considerazione tutti i contributi ricevuti dal Comune di Ruvo di Puglia e, in particolare, anche le somme corrisposte per gli espropri; la citata decisione (sub capo 22.1, sentenza Consiglio di Stato n. 2259/2017) ha ritenuto che tra le somme spese dal Comune non andavano computati “per altri oneri consistenti nella avvenuta acquisizione delle aree destinate a standard nonché le spese sostenute per le pratiche amministrative inerenti gli espropri, essendo tali importi già ricompresi nel Quadro economico del progetto (QTE) dell’opera e coperti proporzionalmente dal finanziamento regionale”. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione rep. n. 2633 del 15 aprile 2004, il costo di cessione del lotto n. 17 era pari alle spese per opere di urbanizzazione primaria e per i costi di acquisizione dei suoli, sicché il costo definitivo di cessione del suolo era stato determinato sulla base dei due parametri.
2.6 Il Comune di Ruvo di Puglia ha quindi provveduto, a febbraio 2018, alla restituzione delle somme acquisite in eccedenza rispetto all'effettivo costo di cessione dell'area P.I.P., oggetto della Convenzione rep. n. 2633 del 14 febbraio 2004.
2.7 Successivamente il Comune di Ruvo di Puglia ha trasmesso all’appellata società una nota (prot. n. 13800 del 22 giugno 2020), avente ad oggetto il “costo definitivo di cessione in diritto di proprietà dei lotti in zona P.I.P.” nella quale, sulla base della delibera della Giunta comunale n. 117 dell’8 giugno 2020, ha invitato l’appellata società RA LL “a versare il saldo dovuto al Comune… sulla base della 'Tabella di ripartizione dei costi definitivi di assegnazione dei lotti PIP, allegata sub A alla deliberazione”.
In tale tabella erano riportate le ripartizioni, suddivise tra tutti i lotti della zona P.I.P., dei costi di esproprio e dei costi di esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Con diffida del 4 agosto 2020, l’appellata società ha invitato l’Amministrazione a voler prendere atto del giudicato esistente, nonché a prendere atto che trattasi di diritti quesiti, avendo la Società medesima integralmente corrisposto le somme, e a voler attestare che nessuna ulteriore somma sia dovuta dalla RA LL quale costo di acquisizione del lotto n. 17.
Con la nota prot. n. 19601 del 14 settembre 2020, l'Amministrazione ha comunicato che l’appellata società sarebbe tenuta a corrispondere i maggiori costi dovuti all'esproprio che “incidono anche sul lotto della RA LL, sia pure limitatamente alle porzioni espropriate come strade e aree per servizi”.
Con l'ordinanza ingiunzione n. 6 del 2 luglio 2021 il Comune appellante ha ingiunto il pagamento della somma di € 154.899,33
3. Avverso i richiamati provvedimenti l’appellata società ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo per la Puglia che con la sentenza qui gravata lo ha accolto.
3.1 In particolare, quanto alla giurisdizione la decisione appellata ha rilevato che:
- la questione verte sulla portata del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2259/2017, che ha determinato in € 310.843,53 l’importo dovuto dall’appellata società, ossia circa la possibilità di procedere ad una nuova determinazione del costo definitivo di cessione del suolo, dopo la verificazione espletata in quella sede;
- ha ritenuto sussistente la giurisdizione in quanto ha ritenuto si tratti di violazione del giudicato, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett . a ) n. 5), c.p.a.;
- la questione rientra comunque nella giurisdizione esclusiva del giudice ammnistrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a ) n. 2 e lett. b ), c.p.a. vertendosi in materia afferente l’esecuzione di una Convenzione intercorsa tra pubblico e privato e la concessione di un bene pubblico;
- l'ordinanza ingiunzione n. 6 del 2 luglio 2021 rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione della natura dei rapporti dedotti e della disciplina ad essi relativa, in tal senso richiamando giurisprudenza di questo Consiglio sul punto ( cfr. Cons. Stato Sez. IV, 16 marzo 2021, n. 2250).
3.2 Quanto al merito il giudice di primo grado ha rilevato che:
- è stato accertato giudizialmente che alla società RA LL spettasse la restituzione di € 310.843,53 (€ 402.994,66 meno € 92.151,13), avendo pagato un importo superiore ai costi effettivamente sostenuti dal Comune;
- tale importo è stato determinato considerando anche gli “altri oneri consistenti nella avvenuta acquisizione delle aree destinate a standard nonché le spese sostenute per le pratiche amministrative inerenti gli espropri, essendo tali importi già ricompresi nel Quadro economico del progetto (QTE) dell’opera e coperti proporzionalmente dal finanziamento regionale”;
- la verificazione disposta (ord. n. 5173/2015) nell’ambito del giudizio definito con la sentenza 2259/2017 ha avuto inizio in data 3 dicembre 2015 e termine in data 1° febbraio 2016, mentre le sentenze di Corte di Appello di Bari - che ad avviso dell’odierno appellante avrebbero giustificato i nuovi conteggi dei costi di esproprio - cui fa riferimento il Comune (n. 907/07, 763/08, 1124/2012, 1090/2013 e 473/2012) sono tutte anteriori alla sentenza del Consiglio di Stato n.2259/2017 ed alla citata verificazione, e quindi già valutate;
- la richiamata ordinanza ingiunzione consiste in un procedimento speciale per la tempestiva riscossione delle entrate tributarie che poi nella prassi è stato esteso alle entrate di diritto privato; si tratta, sostanzialmente, di un atto di precetto il cui presupposto è che il credito sia certo, liquido ed esigibile;
- nello specifico l’ordinanza ingiunzione non sarebbe stata adottabile in quanto i maggiori costi derivanti dall'esproprio dei suoli ricadenti nelle aree P.I.P. e conseguente ripartizione tra tutti gli assegnatari dei suoli, avverrebbe secondo criteri e parametri che non sono predeterminati (non essendo indicati in Convenzione), né obiettivi, né previamente comunicati, considerato che dalla Tabella allegata alla delibera della Giunta Comunale n. 117/2020 non si comprende come si sia giunti alla ripartizione dei costi.
4. Avverso la decisione del Tar il Comune di Ruvo di Puglia propone ora appello per un unico motivo:
I- Erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 612/2022 per mancato rilievo del difetto di giurisdizione, per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria, nonché per insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione.
Al riguardo l’appellante:
a) quanto all’ingiunzione di pagamento:
- ritiene che sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in riferimento all'ingiunzione di pagamento richiamando in tal senso la giurisprudenza della Cassazione Sezioni Unite n. 11258 del 6 aprile 2022 che ritiene operi la giurisdizione ordinaria indipendentemente "dallo strumento prescelto dall'Amministrazione per il recupero;
- non ritiene appropriato il richiamo alla sentenza di questo Consiglio (sez. IV, n. 2250 del 16 marzo 2021) cui si fa riferimento nella decisione appellata in quanto ritiene che dalla richiamata decisione si possa sostenere che ai fini della giurisdizione vale il criterio del petitum sostanziale e quindi la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria trattandosi di atti emessi in forza di un rapporto paritetico;
b) quanto alla giurisdizione censura che la medesima si fondi sull’art. 133, comma 1 lett. b) cpa sulla base di quanto deciso dal giudice di primo grado;
c) rileva che
-la delibera della Giunta Comunale 117/2020 (a fondamento della richiesta del Comune di rideterminazione dei costi) tiene conto delle pronunce emesse dalla Corte di Appello di Bari dal 2008 al 2014 che avevano comportato la maggiorazione dei costi inizialmente sostenuti dal Comune per l'esproprio delle superfici destinate a strade e a standards, essendosi stabilita una somma superiore a quella di € 10,33/mq, prevista nei decreti di esproprio risalenti al 2004 ed al 2005;
- successivamente, la Corte di Cassazione adita dallo stesso Comune di Ruvo di Puglia, si è espressa in via definitiva sulla questione con l'ordinanza n. 12970/2018, anch'essa depositata nel giudizio di primo grado;
- l’articolo 3 della convenzione rinviava la determinazione definitiva di tale corrispettivo al momento in cui i dati relativi al costo delle opere di urbanizzazione primaria, nonché i dati relativi al costo di acquisizione delle aree non fossero più soggetti a modificazioni.
5. Si è costituita l’appellata la quale in sede di costituzione, con memoria depositata agli atti di causa il 16 gennaio 2023, ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado aventi ad oggetto:
II. Violazione dell'art. 2934 c.c. - Prescrizione del diritto – Riconoscimento del debito – Eccesso di potere.
Con questo motivo l’appellante Comune di Ruvo di Puglia rileva che nel 2018 ha provveduto a liquidare alla RA LL la somma dovuta di € 310.843,53 (euro 402.994,66 - euro 92.151,13) prestando acquiescenza;
IV. Violazione dell'art. 35 Legge n. 865/71 – Eccesso di potere – erroneità dei presupposti – difetto di motivazione – sviamento.
Con il quarto motivo in primo grado l’appellante ha rilevato che l’Amministrazione intenderebbe far richiamo al principio di pareggio dei costi di cui all’art.35, comma 12, l. n. 865/71 che è un principio di stretta applicazione, limitata ai costi di acquisizione dei suoli e alle spese per le opere di urbanizzazione.
5.1 In sede di memoria depositata agli atti di causa in data 9 dicembre 2024, l’appellata società ha sollevato eccezione di inammissibilità in quanto la sentenza di primo grado è plurimotivata, per cui l'appello che non sia rivolto avverso tutti i motivi si manifesterebbe inammissibile in quanto verte su un unico motivo in diritto, ossia sul fatto che in ipotesi di prestazioni patrimoniali civilistiche sussiste la Giurisdizione Ordinaria.
6. Si prescinde dalle eccezioni di rito sollevate dall’appellato in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Al riguardo quanto alla giurisdizione esse riguardano l’ordinanza ingiunzione e in genere la giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, quanto alla giurisdizione in materia di ordinanza ingiunzione occorre rilevare che come già rilevato dal giudice di primo grado questa sussiste in capo al giudice amministrativo.
Come già rilevato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, in materia di opposizione all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico, e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice ( cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 30 gennaio 2002, n. 1238)
Analogo orientamento è stato assunto da questo Consiglio ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI – 29 novembre 2005, n. 6748); peraltro è stato anche precisato che la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria è ravvisabile soltanto ove la controversia attenga ai vizi formali dell'ingiunzione e del relativo procedimento o al diritto dell'ente pubblico di procedere all'esecuzione forzata. ( cfr. Consiglio di Stato sez. V, 10 gennaio 2005, n. 19).
6.2 Quanto alla giurisprudenza richiamata dall’appellante (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 6 aprile 2022, n. 11258) essa conferma la giurisprudenza consolidata sul punto.
Infatti nella decisione richiamata si rileva che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia (recupero delle spese per l'effettuazione d'ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità) indipendentemente dallo strumento prescelto dall'amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento ex R.D. n. 639 del 1910); al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione a essere rimborsata, per rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento (v. Cass. Sez. U. n. 22756-18 e già Cass. Sez. Un. 15611-06; più di recente Cass. Sez. U. n. 21640-21).
E si precisa che la controversia innanzi al giudice ordinario involge esclusivamente l'atto diretto a far valere la pretesa creditoria dell’amministrazione e non anche i provvedimenti amministrativi a monte di quella pretesa.
Nel caso in questione si verte proprio sul concetto di costo definitivo, ossia se questo debba essere ulteriormente parametrato a quanto emerso dalla sentenza della Cassazione n.12970/2018 sopra richiamata; quindi non viene in rilievo un vizio formale dell’ordinanza ingiunzione ma la quantificazione dei costi e quindi il provvedimento a monte della pretesa creditoria azionata per il tramite dell’ordinanza medesima.
Detta quantificazione è intervenuta mediante la verificazione di cui alla sentenza di questo Consiglio 2259/2017 che aveva ad oggetto l’individuazione definitiva degli importi di cui all’art 3 della Convenzione; la verificazione aveva ad oggetto la definizione:
della “ somma effettivamente e definitivamente spesa dal Comune quale costo delle opere di urbanizzazione primaria”;
del quantum effettivamente coperto dal contributo versato dalla Regione e quello invece sostenuto dal Comune con fondi propri
se trovi giustificazione l’importo calcolato dal Comune per altri oneri consistenti “nella avvenuta acquisizione delle aree destinate a standard nonché le spese sostenute per le pratiche amministrative inerenti gli espropri”.
A questi quesiti la verificazione ha dato una risposta chiara che è stata assunta a fondamento della sentenza di questo Consiglio 2259/2017 ed è quindi coperta dal giudicato; in particolare citata decisione ha rilevato che:
la somma effettivamente e definitivamente spesa dal Comune quale costo delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad euro 1.539.947,77 di cui euro 590.200,28 quello sostenuto dal Comune con fondi propri;
non sarebbe giustificato l’importo calcolato dal Comune per altri oneri consistenti “ nella avvenuta acquisizione delle aree destinate a standard nonché le spese sostenute per le pratiche amministrative inerenti gli espropri ”, essendo tali importi già ricompresi nel Quadro economico del progetto (QTE) dell’opera e coperti proporzionalmente dal finanziamento regionale;
considerando che la ditta RA aveva versato al Comune di Ruvo di Puglia l’importo di euro 548.758,70, l’Amministrazione, deve restituire alla ditta RA euro 402.994,66 dalla quale andrà dedotta la somma di euro 92.151,13 già restituita dal Comune.
Si tratta quindi di una determinazione definitiva come richiesto in sede di verificazione alla quale il Comune, in sede di accertamento istruttorio, non si è opposto, come rileva l’appellato in questo non contestato; quantificazione che è comunque coperta dal giudicato.
6.3 Quanto poi alla giurisprudenza della Corte di appello di Bari che giustificherebbe il nuovo calcolo dei costi, questa era già intervenuta prima della decisione di cui alla sent. 2259/2017; ne può rilevare la richiamata ordinanza della Cassazione n.12970/2018 anche essa depositata in primo grado come dichiara lo stesso appellante.
6.4 Va comunque rilevato, per completezza, che le questioni relative ai maggiori costi derivanti dall’esproprio non rilevano nella fattispecie in esame per il terreno assegnato dal Comune alla società appellata che proviene da una precedente cessione del medesimo dalla stessa società al Comune.
Pertanto, nel caso in questione non vi è stata alcuna incidenza dei costi dell’esproprio sul terreno assegnato come peraltro espressamente fa riferimento la delibera della Giunta Comunale 117/2020 che costituisce il presupposto della rideterminazione dei costi qui impugnata; la delibera 117/2020 infatti fa riferimento al fatto che ”in particolare per il lotto n. 17 RA LL l’assegnazione delle ulteriori due particelle 507 e 509 rispetto alle superficie già in proprietà del RA non è oggetto delle citate sentenze della Corte di Appello, in quanto le particelle sono state espropriate a Pagano Fiori con decreto di esproprio n.33/2004 e non oggetto di impugnazione; tale considerazione è conforme a quanto disposto dalle Sentenze Tar n. 885/2010, Tar n.58/2015, Consiglio di Stato n. 2259/2017, che prescrivono di prendere in considerazione ai fini della quantificazione definitiva del corrispettivo della cessione i costi di acquisizione delle sole aree incluse nel lotto 17”.
La questione riguarderebbe come la stessa comunicazione del Comune qui impugnata rileva (prot. 19601/2020) il lotto 17 “sia pure limitatamente alle porzioni espropriate come strade e aree per servizi”.
Ma come si è sopra rilevato la verificazione svolge un accertamento definitivo sui costi che è coperto dal giudicato con la sentenza 2259/2017 che ne ha recepito gli esiti.
In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso è da respingere.
7. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di primo grado qui riproposti e tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello.
Condanna l’appellante Comune di Ruvo di Puglia al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO