Articolo 1 della Legge 7 agosto 1982, n. 530
Articolo 2
Versione
14 agosto 1982
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350 , recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell' articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544 , con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Le disposizioni agevolative contenute nell' articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 , devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata".
"Art. 4-ter. - Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le societa' concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall' articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ".
L'articolo 5 e' soppresso.
Entrata in vigore il 14 agosto 1982