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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/02/2023, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2023
N. 02934/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10968/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10968 del 2021, proposto da
EN IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1506 del 3 settembre 2020 (doc.1), notificata ai sottoscritti difensori in pari data, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento su posto comune, per asserita non coerenza della documentazione prodotta rispetto alla classe di concorso richiesta;
- per quanto di ragione, ancorché non richiamata dal provvedimento impugnato, dalla nota del Ministero dell'Università del 17 agosto 2021 prot. n. 25348;
- di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato ai ricorrenti, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità di Docente conseguita all'estero;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento su materia, acquisite in ROMANIA, per non coerenza della documentazione prodotta rispetto alla classe di concorso richiesta.
All’esito della camera di consiglio del 7 dicembre 2021 l’istanza cautelare è stata rigettata.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato alla luce della recente Adunanza Plenaria n. 21/2022 che ha affermato il seguente principio di diritto:
« spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ».
Il riconoscimento della professione docente, ai sensi della direttiva comunitaria, non rientra nel regime automatico, ma rientra nel regime generale dei riconoscimenti, che richiede una valutazione comparativa dei percorsi formativi, previa acquisizione dell’attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della direttiva europea da parte dell’autorità competente del Paese di origine del titolo
Il Ministero resistente deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno», dandone conto nella motivazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto diniego impugnato.
In considerazione dell’andamento del giudizio le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
AN EL, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO