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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/03/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. N. 1359/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2023
promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Argonne 131 (Cod. fisc.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Luca POLDA miciliato presso il suo studio sito in Cascina, Via Tosco Romagnola n. 191, come da procura estesa in calce all'atto introduttivo;
Fax 050-701134 e-mail: Email_1
Ricorrente
Contro
:
nata a [...] l'[...] (c.f. CP_1
) e residente in [...]1, C.F._2 cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Elena GIUNTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in AT alla via della Romita n. 117, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/057972 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“…affinché l'Ecc.mo Tribunale di AT voglia dichiarare, previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. e successiva fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi con adozione dei necessari provvedimenti necessari ed urgenti, la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni 1- I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2- La IG.ra rimarrà ad abitare all'interno della casa coniugale, CP_1 così come a AT, Via Argonne n. 131. Il pagamento del canone locatizio rimarrà a carico della IG.ra essendo lei l'intestataria del CP_1 contratto di locazione;
3- Il IG. oggi domiciliato in AT, Via Strozzi presso un amico, Parte_1 trasferirà la propria residenza sempre in AT, reperendo una nuova abitazione;
4- I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ma rimarranno collocati presso la residenza della madre;
5- Per quanto riguarda le frequentazioni tra padre e figli, il padre starà con i minori a week end alternati, dal venerdì (dalle ore 16.30 o diverso orario di uscita) al lunedì mattina (pernotti compresi) quando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni infrasettimanali, considerati gli impegni lavorativi del ricorrente (ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00-18.00, 18.00-6.00, 6-14.00, 14-22.00) e considerato che il padre spesso svolge turni di lavoro notturni, questi terrà i bambini con sé nella seguente modalità:
- per almeno n. 2 giorni a settimana, da concordare con la madre secondo le esigenze dei figli e quelle lavorative dei genitori (ad esempio il mercoledì ed il giovedì), con possibilità di pernotto, nelle settimane in cui i bambini staranno nel weekend con la madre. Il pernotto presso il padre sarà previsto soltanto quando il medesimo svolgerà turni di lavoro compatibili con tale evenienza (ad esempio quando il ricorrente svolgerà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00); negli altri casi il pernotto non sarà previsto ed i figli verranno riaccompagnati a casa dal padre entro le ore 22.00. - per almeno n. 1 giorno a settimana, da concordare con la madre secondo le esigenze dei figli e quelle lavorative dei genitori (ad esempio il giorno del mercoledì), con possibilità di pernotto, nelle settimane in cui i bambini staranno nel weekend con il padre. Il pernotto presso il padre sarà previsto soltanto quando il medesimo svolgerà turni di lavoro compatibili con tale evenienza (ad esempio quando il ricorrente svolgerà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00); negli altri casi il pernotto non sarà previsto ed i figli verranno riaccompagnati a casa dal padre entro le ore 22.00 Nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per un periodio anche continuativo di 15 giorni da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, pasquali ed altre festività annuali, le frequentazioni genitori-figli seguiranno la regola dell'alternanza come da piano genitoriale che si allega.
6- il padre corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Euro 400,00 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ciascun Org_ figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie di volta lta sostenute per i
2 figli, così come individuate secondo i parametri dettati dal CNF da concordarsi preventivamente;
7- i coniugi si dichiarano indipendenti tra di loro dal punto di vista economico e di aver risolto ogni eventuale pendenza patrimoniale;
il ricorrente, in particolare, non possiede proprietà immobiliari né quote societarie, ma è proprietario di un'autovettura Opel Meriva del 2011.
8- I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge. …”
Per la resistente:
“ adottare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, da confermarsi con sentenza definitiva: 1) disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e Per_3 Persona_4 con collocamento esclusivo presso la madre;
[...] orre l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, sita in AT CP_1 alla via Argonne n. 131/1, ove la stessa continuerà a risiedere unitamente ai figli;
3) disporre che il diritto/dovere di visita del padre nei confronti dei figli venga esercitato in forma protetta, così come stabilito dall'Ecc.mo Tribunale di AT nell'ambito del procedimento n. 565/2023 R.G. V.G. di adozione dell'ordine di protezione ex artt. 473 bis.69 c.p.c., emesso in data 16.6.2023, confermando l'incarico già affidato al Servizio Tutela Minori del Comune di AT per l'organizzazione degli incontri padre/figli;
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 CP_1 euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , Per_3 Per_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, c l
5) disporre che i genitori contribuiscano alle c.d. spese straordinarie inerenti i figli nella misura del 50% ciascuno;
le c.d. spese straordinarie dovranno essere previamente concordate dai genitori e rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione del documento attestante la spesa;
con riferimento alle c.d. spese straordinarie, per quanto non espressamente previsto e con riferimento all'individuazione delle singole voci di spesa, dovrà farsi richiamo a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di AT in data 13.3.2019.
6) disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 CP_1 euro 200,00 a titolo di mantenime o favore, laddove il contratto a tempo determinato in scadenza al 9.9.2023 non le venga rinnovato;
7) disporre che l'autovettura familiare Opel Meriva targata EH235XF venga volturata alla sig.ra affinché la stessa possa utilizzarla per i bisogni CP_1 dei figli, ovvero, in subordine, disporre che il sig. restituisca alla Parte_1 moglie la metà del valore della predetta autovettura
8) disporre che l'assegno unico relativo ai figli venga interamente corrisposto alla sig.ra CP_1
Per il P.M. Visto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con ricorso depositato il 30 maggio 2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale da con la CP_2
quale aveva contratto matrimonio civile celebrato Albania.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto :
- che dall' unione coniugale erano nati i figli minori , in data Per_1
12.03.2016 e in data 03.01.2020 e la famiglia aveva posto la Per_2
propria residenza in AT, Via Argonne n. 131;
- che la convivenza coniugale, da sempre difficoltosa per problematiche legate all'instabilità mentale della era divenuta inattuabile CP_1
in quanto ella, pur sottoposta a terapia psichica da tempo, continuava ad accusarlo falsamente di essere o autore di svariate aggressioni a suo sfavore, tanto da presentare una denuncia che ne aveva comportato l'allontanamento dalla casa coniugale;
- di avere tentato più volte di aiutare la moglie a risolvere detta problematica ma ogni tentativo si era rivelato inutile tanto da decidere di ricorrere alla separazione;
- che, oltre ad averlo denunciato ingiustamente, la gli CP_2
impediva di vedere i figli, i quali non vedono e non sentono da oramai mesi il padre il quale, nonostante l'ostruzionismo versava tutti i mesi la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli minori (Euro 200,00 cadauno al mese).
Su tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi con affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso la madre e precisando le ulteriori condizioni di visita e di mantenimento, con il favore delle spese.
Instaurato il procedimento si costituiva deducendo: CP_1
- Che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata dal progressivo inasprimento delle condotte violente ed aggressive che il ricorrente poneva nei suoi riguardi costringendola a far ricorso all'aiuto di psicoterapeuta e terapie farmacologiche anche per fronteggiare il forte stato di ansia e malessere;
Che a seguito
4 dell'ennesima aggressione a carico del ricorrente era stato iscritto il procedimento penale n. 1115/2023 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica di AT, nell'ambito del quale, in data 28.4.2023, il G.I.P. del
Tribunale di AT aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché ai luoghi dalla stessa frequentati;
- che in realtà tali episodi scaturivano da una serie di condotte minacciose ed aggressive risalenti già al lontano 2015, prima ancora della nascita del primogenito , indirizzate anche nei confronti dei propri genitori che avevano difeso la figlia;
- che dopo un periodo di allontanamento e un breve periodo di serenità, le aggressioni erano riprese costringendola anche a far ricorso al Pronto Soccorso, e si erano intensificati nel corso del tempo ed anche alla presenza dei figli.
Segnalava che il Tribunale di AT , con l'adozione dell'ordine di protezione del 16 giugno 2023, aveva disposto che il padre potesse vedere i figli solo “attraverso incontri periodici da svolgersi in spazi neutri e alla presenza del Servizio Sociale territorialmente competente”, incaricando il Servizio Tutela Minori del Comune di AT di organizzare gli incontri protetti padre/figli ed un primo colloquio conoscitivo si era svolto in data 19.7.2023, sicché era necessario attenersi a quanto stabilito dal Tribunale.
Soggiungeva, ancora, che con il medesimo provvedimento il
Tribunale aveva posto a carico del l'importo di € 400,00 mensili, Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici , a titolo di contributo Org_1
al mantenimento dei minori.
Sentite separatamente le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 novembre 2023, le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni limitatamente alla pronuncia di separazione, previa rinunzia ai termini di cui all'art 190 cpc, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni precisate dalle parti limitatamente alla domanda principale di separazione meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta, nonché effettuata direttamente dalle parti alle udienze di comparizione, conforta l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che non intendono riconciliarsi.
D'altra parte, parte resistente nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta, mentre in presenza dei provvedimenti assunti appena in data
16 giugno 2023, anche in ordine al contributo di mantenimento, non ricorrono i presupposti per adottare differenti provvedimenti interinali ed urgenti, riservando ogni ulteriore disposizione all'esito di approfondita istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_2
(matrimonio civile celebrato in data 29.1.2010 in Albania,
[...] ssivamente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AT, al n. 371. p. 2 , S. C, anno 2018); Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AT di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, riservando al definitivo la pronuncia sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 svoltasi mediante applicativo Microsoft Teams ai sensi del d.l. 128/21.
Il Presidente.
dott. Michele Sirgiovanni
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2023
promossa da:
nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Argonne 131 (Cod. fisc.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Luca POLDA miciliato presso il suo studio sito in Cascina, Via Tosco Romagnola n. 191, come da procura estesa in calce all'atto introduttivo;
Fax 050-701134 e-mail: Email_1
Ricorrente
Contro
:
nata a [...] l'[...] (c.f. CP_1
) e residente in [...]1, C.F._2 cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Elena GIUNTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in AT alla via della Romita n. 117, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/057972 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“…affinché l'Ecc.mo Tribunale di AT voglia dichiarare, previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. e successiva fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi con adozione dei necessari provvedimenti necessari ed urgenti, la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni 1- I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2- La IG.ra rimarrà ad abitare all'interno della casa coniugale, CP_1 così come a AT, Via Argonne n. 131. Il pagamento del canone locatizio rimarrà a carico della IG.ra essendo lei l'intestataria del CP_1 contratto di locazione;
3- Il IG. oggi domiciliato in AT, Via Strozzi presso un amico, Parte_1 trasferirà la propria residenza sempre in AT, reperendo una nuova abitazione;
4- I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ma rimarranno collocati presso la residenza della madre;
5- Per quanto riguarda le frequentazioni tra padre e figli, il padre starà con i minori a week end alternati, dal venerdì (dalle ore 16.30 o diverso orario di uscita) al lunedì mattina (pernotti compresi) quando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni infrasettimanali, considerati gli impegni lavorativi del ricorrente (ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00-18.00, 18.00-6.00, 6-14.00, 14-22.00) e considerato che il padre spesso svolge turni di lavoro notturni, questi terrà i bambini con sé nella seguente modalità:
- per almeno n. 2 giorni a settimana, da concordare con la madre secondo le esigenze dei figli e quelle lavorative dei genitori (ad esempio il mercoledì ed il giovedì), con possibilità di pernotto, nelle settimane in cui i bambini staranno nel weekend con la madre. Il pernotto presso il padre sarà previsto soltanto quando il medesimo svolgerà turni di lavoro compatibili con tale evenienza (ad esempio quando il ricorrente svolgerà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00); negli altri casi il pernotto non sarà previsto ed i figli verranno riaccompagnati a casa dal padre entro le ore 22.00. - per almeno n. 1 giorno a settimana, da concordare con la madre secondo le esigenze dei figli e quelle lavorative dei genitori (ad esempio il giorno del mercoledì), con possibilità di pernotto, nelle settimane in cui i bambini staranno nel weekend con il padre. Il pernotto presso il padre sarà previsto soltanto quando il medesimo svolgerà turni di lavoro compatibili con tale evenienza (ad esempio quando il ricorrente svolgerà il turno di lavoro dalle 14.00 alle 22.00); negli altri casi il pernotto non sarà previsto ed i figli verranno riaccompagnati a casa dal padre entro le ore 22.00 Nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per un periodio anche continuativo di 15 giorni da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, pasquali ed altre festività annuali, le frequentazioni genitori-figli seguiranno la regola dell'alternanza come da piano genitoriale che si allega.
6- il padre corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Euro 400,00 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ciascun Org_ figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie di volta lta sostenute per i
2 figli, così come individuate secondo i parametri dettati dal CNF da concordarsi preventivamente;
7- i coniugi si dichiarano indipendenti tra di loro dal punto di vista economico e di aver risolto ogni eventuale pendenza patrimoniale;
il ricorrente, in particolare, non possiede proprietà immobiliari né quote societarie, ma è proprietario di un'autovettura Opel Meriva del 2011.
8- I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge. …”
Per la resistente:
“ adottare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, da confermarsi con sentenza definitiva: 1) disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e Per_3 Persona_4 con collocamento esclusivo presso la madre;
[...] orre l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, sita in AT CP_1 alla via Argonne n. 131/1, ove la stessa continuerà a risiedere unitamente ai figli;
3) disporre che il diritto/dovere di visita del padre nei confronti dei figli venga esercitato in forma protetta, così come stabilito dall'Ecc.mo Tribunale di AT nell'ambito del procedimento n. 565/2023 R.G. V.G. di adozione dell'ordine di protezione ex artt. 473 bis.69 c.p.c., emesso in data 16.6.2023, confermando l'incarico già affidato al Servizio Tutela Minori del Comune di AT per l'organizzazione degli incontri padre/figli;
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 CP_1 euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , Per_3 Per_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, c l
5) disporre che i genitori contribuiscano alle c.d. spese straordinarie inerenti i figli nella misura del 50% ciascuno;
le c.d. spese straordinarie dovranno essere previamente concordate dai genitori e rimborsate al genitore che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione del documento attestante la spesa;
con riferimento alle c.d. spese straordinarie, per quanto non espressamente previsto e con riferimento all'individuazione delle singole voci di spesa, dovrà farsi richiamo a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di AT in data 13.3.2019.
6) disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 CP_1 euro 200,00 a titolo di mantenime o favore, laddove il contratto a tempo determinato in scadenza al 9.9.2023 non le venga rinnovato;
7) disporre che l'autovettura familiare Opel Meriva targata EH235XF venga volturata alla sig.ra affinché la stessa possa utilizzarla per i bisogni CP_1 dei figli, ovvero, in subordine, disporre che il sig. restituisca alla Parte_1 moglie la metà del valore della predetta autovettura
8) disporre che l'assegno unico relativo ai figli venga interamente corrisposto alla sig.ra CP_1
Per il P.M. Visto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con ricorso depositato il 30 maggio 2023, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale da con la CP_2
quale aveva contratto matrimonio civile celebrato Albania.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto :
- che dall' unione coniugale erano nati i figli minori , in data Per_1
12.03.2016 e in data 03.01.2020 e la famiglia aveva posto la Per_2
propria residenza in AT, Via Argonne n. 131;
- che la convivenza coniugale, da sempre difficoltosa per problematiche legate all'instabilità mentale della era divenuta inattuabile CP_1
in quanto ella, pur sottoposta a terapia psichica da tempo, continuava ad accusarlo falsamente di essere o autore di svariate aggressioni a suo sfavore, tanto da presentare una denuncia che ne aveva comportato l'allontanamento dalla casa coniugale;
- di avere tentato più volte di aiutare la moglie a risolvere detta problematica ma ogni tentativo si era rivelato inutile tanto da decidere di ricorrere alla separazione;
- che, oltre ad averlo denunciato ingiustamente, la gli CP_2
impediva di vedere i figli, i quali non vedono e non sentono da oramai mesi il padre il quale, nonostante l'ostruzionismo versava tutti i mesi la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli minori (Euro 200,00 cadauno al mese).
Su tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi con affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso la madre e precisando le ulteriori condizioni di visita e di mantenimento, con il favore delle spese.
Instaurato il procedimento si costituiva deducendo: CP_1
- Che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata dal progressivo inasprimento delle condotte violente ed aggressive che il ricorrente poneva nei suoi riguardi costringendola a far ricorso all'aiuto di psicoterapeuta e terapie farmacologiche anche per fronteggiare il forte stato di ansia e malessere;
Che a seguito
4 dell'ennesima aggressione a carico del ricorrente era stato iscritto il procedimento penale n. 1115/2023 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica di AT, nell'ambito del quale, in data 28.4.2023, il G.I.P. del
Tribunale di AT aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché ai luoghi dalla stessa frequentati;
- che in realtà tali episodi scaturivano da una serie di condotte minacciose ed aggressive risalenti già al lontano 2015, prima ancora della nascita del primogenito , indirizzate anche nei confronti dei propri genitori che avevano difeso la figlia;
- che dopo un periodo di allontanamento e un breve periodo di serenità, le aggressioni erano riprese costringendola anche a far ricorso al Pronto Soccorso, e si erano intensificati nel corso del tempo ed anche alla presenza dei figli.
Segnalava che il Tribunale di AT , con l'adozione dell'ordine di protezione del 16 giugno 2023, aveva disposto che il padre potesse vedere i figli solo “attraverso incontri periodici da svolgersi in spazi neutri e alla presenza del Servizio Sociale territorialmente competente”, incaricando il Servizio Tutela Minori del Comune di AT di organizzare gli incontri protetti padre/figli ed un primo colloquio conoscitivo si era svolto in data 19.7.2023, sicché era necessario attenersi a quanto stabilito dal Tribunale.
Soggiungeva, ancora, che con il medesimo provvedimento il
Tribunale aveva posto a carico del l'importo di € 400,00 mensili, Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici , a titolo di contributo Org_1
al mantenimento dei minori.
Sentite separatamente le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 novembre 2023, le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni limitatamente alla pronuncia di separazione, previa rinunzia ai termini di cui all'art 190 cpc, nulla opponendo il Pubblico Ministero.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni precisate dalle parti limitatamente alla domanda principale di separazione meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta, nonché effettuata direttamente dalle parti alle udienze di comparizione, conforta l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che non intendono riconciliarsi.
D'altra parte, parte resistente nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta, mentre in presenza dei provvedimenti assunti appena in data
16 giugno 2023, anche in ordine al contributo di mantenimento, non ricorrono i presupposti per adottare differenti provvedimenti interinali ed urgenti, riservando ogni ulteriore disposizione all'esito di approfondita istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_2
(matrimonio civile celebrato in data 29.1.2010 in Albania,
[...] ssivamente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AT, al n. 371. p. 2 , S. C, anno 2018); Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AT di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, riservando al definitivo la pronuncia sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 svoltasi mediante applicativo Microsoft Teams ai sensi del d.l. 128/21.
Il Presidente.
dott. Michele Sirgiovanni
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