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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 309/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n. 202/2025 pubblicata in data 20 febbraio
2025 promossa con ricorso depositato in data 14 maggio 2025 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Modena via Ganaceto n.123 presso e nello studio dell'avv. Pietro Puliatti che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Chiarello come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1 elettivamente domiciliata a Reggio Emilia largo Marco Gerra n.9 presso e nello studio dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1 annullando il licenziamento intimato alla stessa e condannando la società
[...] alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto fino ad un massimo di dodici mensilità.
In tale ricorso l'appellata già dipendente della Controparte_2 dal 02.12.2014 assunta da in data 01.01.2022 in conseguenza di Parte_1 cessione di ramo d'azienda con qualifica di operaia di V livello e con orario part time e successivamente nominata come R.S.A., premettendo di essere stata licenziata per giusta causa con comunicazione ricevuta il 24.02.2024, sosteneva l'illegittimità del provvedimento espulsivo.
In particolare deduceva che in data 12.02.2024 la società le aveva contestato un addebito disciplinare per essere addivenuta ad un violento diverbio con la collega e, cioè, in particolare che: “Il giorno 10.02.2024, verso le ore 10.00, CP_3 mentre si trovava a lavoro in linea 3 reparto farcitura, Lei addiveniva a diverbio litigioso con l'aggravante di conseguenti vie di fatto, nei confronti della collega sig.ra In particolare, ci è stato riferito che Lei ha inveito nei CP_3 confronti della suddetta collega, mettendole le mani addosso, prendendola dal collo e strattonandola, cagionandole un visibile graffio al volto. I suddetti fatti sono stati confermati da Lei stessa, ammettendo le Sue responsabilità, dalla
Sig.ra e dalla sig.ra che ha assistito ai fatti” ed CP_3 Parte_2 affermava che la contestazione così come formulata fosse infondata.
Si costituiva deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del Parte_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Modena sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello affermava che il giudice di primo grado avesse errato nell'escludere la sussistenza di una rissa e nell'interpretare gli artt. 69 e
70 del CCNL giungendo a ritenere illegittimo il licenziamento.
Con il secondo motivo di appello contestava la decisione del giudice di primo grado per non aver ammesso la prova testimoniale di Parte_2 [...]
e sui capitoli richiesti dalla stessa. Tes_1 Controparte_4
2 Con il terzo motivo di appello sosteneva l'errata applicazione dell'art. 18 comma
4 della legge n.300/1970.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'appellata ed, in subordine, l'applicazione della tutela indennitaria ex art. 18 comma 5 della legge n. 300/1970.
Si costituiva con memoria depositata in data 10 luglio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 24 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “In primo luogo, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018)…Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, sia emerso come effettivamente tra la ricorrente e la sig.ra CP_3 sia intercorso un alterco con vie di fatto.
[...]
Per “vie di fatto”, si deve intendere un ricorso alla violenza intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico anche tentato verso una persona (Cass. n. 22636/19).
Ciò è confermato, in primo luogo, dalla dichiarazione confessoria sul punto resa dalla ricorrente in sede di giustificazioni, in cui si fa riferimento – appunto – a Con un diverbio. Non colgono nel segno le eccezioni sollevate in merito da , secondo cui ella si sarebbe limitata “a sottoscrivere detto testo, certa di essersi rivolta a una persona, in grado di comprendere il reale svolgimento dei fatti e di descriverlo nei termini corretti”.
La confessione (stragiudiziale) può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, non allegate né provate nell'odierna controversia.
L'alterco è stato confermato da stessa, la cui testimonianza – pur non CP_3 pienamente attendibile, avendo interesse di fatto minimizzare la propria responsabilità e a massimizzare quella altrui – non è inammissibile, giusta l'insussistenza di un'ipotesi di incapacità…Anima ha dichiarato: “Il 10.02.2024 ero a lavorare dalle 7.30. Stavo lavorando alla macchina dei salami. A un certo
3 punto mi sono trovata vicino la signora e la sig.ra ; mi ha CP_5 CP_1 CP_1 chiesto di scendere un attimo dalla scala perché mi doveva parlare;
io le ho risposto che avremmo potuto parlare alla fine dell'orario di lavoro;
ha CP_1 insistito;
indossavo una sciarpa in quel momento, perché faceva freddo;
CP_1 mi ha chiesto se fossi stata io a riferire qualcosa a poi subito mi ha CP_5 afferrata per la sciarpa e mi ha tirato giù dalla scala;
indossavo anche la mascherina, me l'ha strappata dal viso, graffiandomi nell'azione; ho CP_1 iniziato a sanguinare;
ADR nessuna delle due doveva darmi il cambio;
dopo il fatto, è andata in ufficio, io l'ho seguita;
ADR in ufficio c'era , CP_1 Per_1 il quale ha convocato per telefono quando eravamo lì, io ho Testimone_1 capito che ha chiesto a cosa fosse successo, e lei ha confermato Per_1 CP_1 di avermi strappato la mascherina e graffiato;
io ho raccontato la mia versione, che è la stessa che ho raccontato prima;
ho cercato di spiegarmi un po' in italiano un po' a gesti;
dopo sono andata a medicarmi;
mi ha chiesto Per_1 se volessi tornare a lavorare o andare a casa;
siccome per tornare a casa avrei dovuto aspettare a lungo l'autobus, ho deciso di rimanere a lavoro;
ADR anche
è tornata a lavorare;
ADR ci sono delle telecamere in quella zona, credo CP_1 che siano in grado di riprendere anche il punto in cui è avvenuto il fatto;
ADR il giorno dopo, ho riscontrato del gonfiore nel punto in cui ero stata graffiata e perciò sono andata al Pronto Soccorso;
nessuno mi ha suggerito di presentare la querela;
ADR a presentare la querela mi ha accompagnato una conoscente di nome , di cui non ricordo il cognome”. Pt_3
Il verificarsi dell'alterco è stato confermato anche dal teste , il quale Tes_2 ha raccolto la confessione (resa a un terzo) della ricorrente sul punto: “Il
10.2.2024 sono entrato a lavoro intorno alle 9-9.30; ho un ufficio nell'area amministrativa ma svolgo principalmente la mia attività in produzione;
non ero presente al momento dell'episodio; intorno alle 10-10.30, mentre mi vestivo per andare in produzione, mi sono venute incontro , CP_1 CP_3 [...]
scortate dalla Capo turno ci siamo recati nella sala Per_2 Testimone_1 cristallo;
ho congedato e la perché pacificamente non Persona_2 Tes_1
c'entravano nulla con quanto accaduto;
ADR l'evento mi è stato riferito da entrambe ( e ); aveva un'evidente CP_3 CP_1 CP_3
Con escoriazione sul volto;
la sig.ra mi ha raccontato di questa colluttazione;
in particolare mi ha raccontato di aver afferrato la sig.ra per lo CP_3
4 scaldacollo e per la mascherina per tirarla giù da una scaletta trepiedi da dove si trovava;
ADR non ricordo se mi abbia riferito il motivo del gesto;
entrambe mi hanno riferito la loro versione;
entrambe hanno confermato l'avvenuta colluttazione;
la situazione in quel momento era concitata;
una volta che le due sono tornate in reparto, ho cercato di raccogliere altre informazioni;
la sig.ra mi ha confermato l'avvenuta colluttazione;
ADR mi ha Persona_3 riferito di aver assistito da lontano;
mi ha confermato che fosse CP_3
Con sulla scaletta e che la sig.ra l'avesse afferrata per lo scaldacollo e per la mascherina, trascinandola giù; mi ha altresì confermato che l'episodio si sia verificato sulla linea 3; mi ha detto di non aver ascoltato cosa si siano dette le due in quanto era lontana e a causa del forte rumore presente in quell'ambiente;
ADR la sig.ra si trovava a un paio di nastri di differenza, quindi a 4- Parte_2
5 metri di distanza;
non posso dire se la sig.ra avesse la lacerazione già CP_3 al momento del suo ingresso a lavoro, non avendola vista;
ADR era un taglio di due-tre centimetri, c'era del sangue che sembrava fresco;
ADR quella parte della linea non è ripresa dalle telecamere”.
Sulla dinamica, giova riportare la deposizione della teste : “Quella Persona_2 mattina io lavoravo sulla linea B, mentre e sulla linea 3; io ho CP_1 CP_3 lavorato dalle 7.30 alle 13.30, mentre le altre due dalle 6.30 fino alle 14.30. I lavoratori erano divisi in due gruppi. Dopo due ore dall'inizio è venuta a Per_4 dirci che saremmo dovute andare a lavorare alla linea 3; Io avrei dovuto dare il cambio ad affinché potesse andare in bagno. Lei era sulle scale e stava CP_3 infilando i salami nella macchina. Quando sono arrivata ho visto venire CP_1 verso di noi (cioè io ed;
dopo avermi salutato, si è rivolta ad CP_3 CP_1
e le ha chiesto perché avesse detto delle bugie su di lei;
ADR non ho idea CP_3
a cosa si riferisse. A quel punto si è arrabbiata e ha iniziato a insultare CP_3
; stava gesticolando, aveva il salame in mano e con questo ha colpito CP_1 sulle labbra e sul naso;
secondo me l'ha colpita intenzionalmente;
a quel CP_1 punto è scesa dalle scale, l'ho vista spingere , la quale, a quel CP_3 CP_1 punto, le ha chiesto di andare in ufficio;
anche io sono andata in un ufficio, ma non ho detto niente;
ne ho parlato per la prima volta una o due settimane dopo con , e Luca;
quando il giorno stesso e hanno Per_5 Per_1 Per_1 Tes_1 parlato con e non ero presente, ero già stata mandata via;
al CP_3 CP_1 momento del fatto c'erano altre persone sulla linea, ma vicino alla macchina
5 del salame c'eravamo solo noi tre, nessun altro può aver visto quanto accaduto;
Testi e sono tornate a lavorare quel giorno;
ADR il posto dove CP_3 CP_1 eravamo è vicino alla cucina;
c'è una camera lì vicino, secondo me è in grado di riprendere anche la macchina dei salami;
ADR le persone indicate nella lettera di giustificazione della ricorrente erano sulla linea 3, ma so se abbiano visto, erano dall'altra parte della macchina;
sicuramente non hanno capito, perché parlavamo la lingua TWI”.
Secondo Teye, la ricorrente non avrebbe avuto parte nella genesi dell'alterco, avendo di fatto subìto l'aggressione da parte di Senonché, nemmeno tale CP_3 teste pare pienamente attendibile, giacché non ha fatto alcun riferimento all'escoriazione (anche qualora fosse stata cagionata solo per difesa) riportata da riferita da e risultante anche dal certificato del PS (doc. 25 CP_3 Tes_2 resistente). Inoltre, questi ha dichiarato che la ricorrente avrebbe confermato di aver tirato per la sciarpa l'altra contendente, di averle strappato la mascherina e graffiato il volto e che la collega gli avrebbe riferito di aver Parte_2 assistito alla medesima scena, seppur da lontano.
Tali circostanze apprese dai testi, complessivamente valutate, inducono a Con ritenere che, nello scontro, l'escoriazione sia stata provocata da e il fatto Per_ che la teste non ne abbia parlato, ne inficia la piena attendibilità.
Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, si può affermare inoltre che:
a) la ricorrente abbia iniziato la discussione (per questioni non attinenti al lavoro da svolgere), mentre si trovava nella propria postazione (cfr. testi CP_3
Per_
b) abbia inasprito i toni e iniziato l'aggressione con il CP_3 CP_3
Per_ Con salame che teneva in mano (teste ; c) abbia reagito afferrando lo scaldacollo, la mascherina e graffiando l'altra lavoratrice (cfr. testi e CP_3
). Tes_2
Con Da questa descrizione non appare che si sia limitata a difendersi da un'aggressione in atto, bensì vi abbia partecipato, alimentandolo.
Se ciò è vero, il fatto sussiste e ha rilievo disciplinare.
Tuttavia, è opinione del Giudicante che esso sia sussumibile nell'ambito di una sanzione conservativa specifica prevista dal contratto collettivo.
L'articolo 69, rubricato “Ammonizione - Multa – Sospensione”, prevede che
“Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza. La multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di
6 recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che: (…) 9) che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa (…)”.
L'art. 70, invece, rubricato “Licenziamento per cause disciplinari”, prevede il licenziamento immediato nel caso di “1) rissa o vie di fatto nello stabilimento”.
A parere dello scrivente, la differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che la rissa esclude l'operatività della fattispecie più tenue, mentre, nel caso di passaggio alle vie di fatto, il discrimine è rappresentato dal consenso prestato all'evoluzione della lite. Difatti, il verbo “prestarsi”, utilizzato dall'art. 69 sembra evocare il caso in cui il passaggio alle vie di fatto non sia scaturito dall'azione dell'incolpato, ma questi non vi sia comunque sottratto.
Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quell'orientamento di legittimità, a mente del quale, ai fini dell'integrazione della giusta causa del licenziamento dovuto ad una rissa tra colleghi, diventa importante stabilire se vi è stato consensuale passaggio alle vie di fatto, oppure se una parte è stata responsabile del litigio e dello sbocco violento dello stesso (Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2017, n.8710).
Nel caso di specie, può escludersi che l'alterco sopra descritto costituisca una rissa ai sensi della disciplina collettiva.
In accordo con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta espressione, inserita all'interno di vari contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone
(Cass. 7 settembre 2023 n. 26043).
Più specificamente, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione
7 di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l'incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell'azione e l'eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell'espressione “rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull'equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall'autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari”.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria, l'alterco ha interessato due sole persone, è rimasto contenuto a quanto accaduto sulla scala in cui si trovava non aveva la potenzialità di estendersi ad altre persone, né di creare CP_3 pericolo a queste, ha inciso limitatamente sull'organizzazione aziendale, tanto che entrambe le contendenti sono rientrate a lavoro poco dopo.
Quanto alle escoriazioni riportate da esse non costituisco certo un CP_3 serio pericolo per l'incolumità fisica della medesima ovvero una seria menomazione della stessa.
Quanto alla genesi del passaggio alle vie di fatto, in base alla testimonianza di Per_
non smentita da ulteriori elementi probatori, che non sono stati forniti dalla resistente, come sarebbe stato suo onere, esso sarebbe imputabile ad mentre – in base alle ulteriori emergenze sopra compendiate – CP_3
vi sarebbe solo “prestata”. CP_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, risulta integrata l'ipotesi meno grave di cui al citato art. 69 CCNL, con conseguenze illegittimità del licenziamento…”
Orbene si ritiene che la decisione del primo giudice in ordine all'illegittimità del licenziamento e la motivazione, seppure con le precisazioni di cui infra, sia condivisibile.
Innanzitutto deve escludersi che, nel caso di specie, vi sia stata una rissa dal
8 momento che l'alterco con vie di fatto non solo ha interessato unicamente le due lavoratrici, ma è rimasto confinato alle stesse, non ha creato pericolo e ha inciso in maniera estremamente limitata sull'organizzazione aziendale come risulta dalla deposizione dei testi.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 26043/2023) “La nozione “civilistica” di rissa, prevista da numerosi contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone”
Occorre, quindi, verificare se la presente fattispecie rientri nella previsione dell'art. 69 CCNL che prevede una sanzione conservativa per il lavoratore che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa o nell'art. 70 del CCNL che contempla l'ipotesi della rissa o vie di fatto nello stabilimento.
Orbene anche a prescindere dall'esegesi del verbo “prestare” e anche ad opinare diversamente dall'interpretazione data a tale verbo dal giudice di prime cure risulta evidente che la differenza tra le due fattispecie previste nell'art. 69 e nell'art. 70 del CCNL consiste nella minore o maggiore gravità dell'episodio in cui vi siano state vie di fatto.
Nel primo caso si tratta di diverbio litigioso a cui sono seguite vie di fatto e, quindi, di un episodio di entità limitata, nel secondo caso, come risulta anche dalla circostanza che le vie di fatto sono indicate in alternativa alla rissa, ai fini della sanzione disciplinare del licenziamento è evidente che deve trattarsi di episodio in cui sono state usate vie di fatto di una certa gravità.
Nel caso di specie dalle deposizioni considerate complessivamente risulta che le vie di fatto sono consistite sostanzialmente nel tirare la sciarpa alla collega e nello strappare alla medesima la mascherina provocandole in tale frangente un graffio sulle labbra.
Seppure sia un episodio senz'altro censurabile e meritevole di sanzione, tuttavia, lo stesso deve essere contestualizzato e considerato quanto riferito dai testi si
9 può ragionevolmente ritenere che l'appellata abbia tirato la sciarpa alla collega per indurla a scendere dalla scala per poterle parlare, ma senza particolare veemenza in quanto altrimenti avrebbe perso l'equilibrio, e che non avesse intenzione di graffiare la collega, ma semplicemente di toglierle la mascherina probabilmente per poter meglio discutere con lei.
Considerata la dinamica della vicenda e la limitata portata dell'episodio si deve ritenere che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto l'episodio sussumibile nell'art. 69 CCNL e non nell'art. 70 CCNL e, quindi, sanzionabile con sanzione conservativa.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
Si ritiene che sia parimenti infondato il secondo motivo di appello considerato che in primo grado vi è stata, comunque, un'ampia istruttoria che ha permesso di ricostruire la vicenda nei suoi tratti essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti.
Inoltre, tenuto conto dell'interpretazione sopra data del disposto dell'art. 69
CCNL, non è dirimente ai fini della presente decisione che abbia colpito CP_3
o meno l'appellata con un pezzo di salame e, quindi, le suddette prove testimoniali sarebbero, comunque, superflue.
Risulta, infine, infondato il terzo motivo di appello.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'art. 18 comma 4 della legge n.300/1970 considerato che la fattispecie, tenuto conto di quanto sopra detto, rientra nell'ambito dei fatti sanzionati con sanzione conservativa.
Né si attaglia al caso di specie la giurisprudenza richiamata da parte appellante, peraltro superata da successiva giurisprudenza della Suprema Corte.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. lav n. 20780/2022) “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
10 (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inapplicabile la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, senza tuttavia verificare se le condotte contestate al lavoratore, pur non tipizzate dalla contrattazione collettiva, potessero o meno configurare, in relazione alle clausole generali del c.c.n.l. - gravità o recidività della mancanza o grado della colpa - un comportamento punibile con una sanzione conservativa).” e ( Cass. lav n. 11665/2022) “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.”
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata
Stante la peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche e di fatto affrontante devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.309/2025 R.G.A così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
11 115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 24/07/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
12
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 309/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n. 202/2025 pubblicata in data 20 febbraio
2025 promossa con ricorso depositato in data 14 maggio 2025 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Modena via Ganaceto n.123 presso e nello studio dell'avv. Pietro Puliatti che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Chiarello come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1 elettivamente domiciliata a Reggio Emilia largo Marco Gerra n.9 presso e nello studio dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 24 luglio 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1 annullando il licenziamento intimato alla stessa e condannando la società
[...] alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto fino ad un massimo di dodici mensilità.
In tale ricorso l'appellata già dipendente della Controparte_2 dal 02.12.2014 assunta da in data 01.01.2022 in conseguenza di Parte_1 cessione di ramo d'azienda con qualifica di operaia di V livello e con orario part time e successivamente nominata come R.S.A., premettendo di essere stata licenziata per giusta causa con comunicazione ricevuta il 24.02.2024, sosteneva l'illegittimità del provvedimento espulsivo.
In particolare deduceva che in data 12.02.2024 la società le aveva contestato un addebito disciplinare per essere addivenuta ad un violento diverbio con la collega e, cioè, in particolare che: “Il giorno 10.02.2024, verso le ore 10.00, CP_3 mentre si trovava a lavoro in linea 3 reparto farcitura, Lei addiveniva a diverbio litigioso con l'aggravante di conseguenti vie di fatto, nei confronti della collega sig.ra In particolare, ci è stato riferito che Lei ha inveito nei CP_3 confronti della suddetta collega, mettendole le mani addosso, prendendola dal collo e strattonandola, cagionandole un visibile graffio al volto. I suddetti fatti sono stati confermati da Lei stessa, ammettendo le Sue responsabilità, dalla
Sig.ra e dalla sig.ra che ha assistito ai fatti” ed CP_3 Parte_2 affermava che la contestazione così come formulata fosse infondata.
Si costituiva deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del Parte_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Modena sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello affermava che il giudice di primo grado avesse errato nell'escludere la sussistenza di una rissa e nell'interpretare gli artt. 69 e
70 del CCNL giungendo a ritenere illegittimo il licenziamento.
Con il secondo motivo di appello contestava la decisione del giudice di primo grado per non aver ammesso la prova testimoniale di Parte_2 [...]
e sui capitoli richiesti dalla stessa. Tes_1 Controparte_4
2 Con il terzo motivo di appello sosteneva l'errata applicazione dell'art. 18 comma
4 della legge n.300/1970.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'appellata ed, in subordine, l'applicazione della tutela indennitaria ex art. 18 comma 5 della legge n. 300/1970.
Si costituiva con memoria depositata in data 10 luglio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 24 luglio 2025 mediante lettura del dispositivo.
In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “In primo luogo, appare necessario scrutinare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento della contestazione disciplinare e della giusta causa o giustificato motivo di recesso, il cui onere probatorio grava sulla datrice di lavoro (Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018)…Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, sia emerso come effettivamente tra la ricorrente e la sig.ra CP_3 sia intercorso un alterco con vie di fatto.
[...]
Per “vie di fatto”, si deve intendere un ricorso alla violenza intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico anche tentato verso una persona (Cass. n. 22636/19).
Ciò è confermato, in primo luogo, dalla dichiarazione confessoria sul punto resa dalla ricorrente in sede di giustificazioni, in cui si fa riferimento – appunto – a Con un diverbio. Non colgono nel segno le eccezioni sollevate in merito da , secondo cui ella si sarebbe limitata “a sottoscrivere detto testo, certa di essersi rivolta a una persona, in grado di comprendere il reale svolgimento dei fatti e di descriverlo nei termini corretti”.
La confessione (stragiudiziale) può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, non allegate né provate nell'odierna controversia.
L'alterco è stato confermato da stessa, la cui testimonianza – pur non CP_3 pienamente attendibile, avendo interesse di fatto minimizzare la propria responsabilità e a massimizzare quella altrui – non è inammissibile, giusta l'insussistenza di un'ipotesi di incapacità…Anima ha dichiarato: “Il 10.02.2024 ero a lavorare dalle 7.30. Stavo lavorando alla macchina dei salami. A un certo
3 punto mi sono trovata vicino la signora e la sig.ra ; mi ha CP_5 CP_1 CP_1 chiesto di scendere un attimo dalla scala perché mi doveva parlare;
io le ho risposto che avremmo potuto parlare alla fine dell'orario di lavoro;
ha CP_1 insistito;
indossavo una sciarpa in quel momento, perché faceva freddo;
CP_1 mi ha chiesto se fossi stata io a riferire qualcosa a poi subito mi ha CP_5 afferrata per la sciarpa e mi ha tirato giù dalla scala;
indossavo anche la mascherina, me l'ha strappata dal viso, graffiandomi nell'azione; ho CP_1 iniziato a sanguinare;
ADR nessuna delle due doveva darmi il cambio;
dopo il fatto, è andata in ufficio, io l'ho seguita;
ADR in ufficio c'era , CP_1 Per_1 il quale ha convocato per telefono quando eravamo lì, io ho Testimone_1 capito che ha chiesto a cosa fosse successo, e lei ha confermato Per_1 CP_1 di avermi strappato la mascherina e graffiato;
io ho raccontato la mia versione, che è la stessa che ho raccontato prima;
ho cercato di spiegarmi un po' in italiano un po' a gesti;
dopo sono andata a medicarmi;
mi ha chiesto Per_1 se volessi tornare a lavorare o andare a casa;
siccome per tornare a casa avrei dovuto aspettare a lungo l'autobus, ho deciso di rimanere a lavoro;
ADR anche
è tornata a lavorare;
ADR ci sono delle telecamere in quella zona, credo CP_1 che siano in grado di riprendere anche il punto in cui è avvenuto il fatto;
ADR il giorno dopo, ho riscontrato del gonfiore nel punto in cui ero stata graffiata e perciò sono andata al Pronto Soccorso;
nessuno mi ha suggerito di presentare la querela;
ADR a presentare la querela mi ha accompagnato una conoscente di nome , di cui non ricordo il cognome”. Pt_3
Il verificarsi dell'alterco è stato confermato anche dal teste , il quale Tes_2 ha raccolto la confessione (resa a un terzo) della ricorrente sul punto: “Il
10.2.2024 sono entrato a lavoro intorno alle 9-9.30; ho un ufficio nell'area amministrativa ma svolgo principalmente la mia attività in produzione;
non ero presente al momento dell'episodio; intorno alle 10-10.30, mentre mi vestivo per andare in produzione, mi sono venute incontro , CP_1 CP_3 [...]
scortate dalla Capo turno ci siamo recati nella sala Per_2 Testimone_1 cristallo;
ho congedato e la perché pacificamente non Persona_2 Tes_1
c'entravano nulla con quanto accaduto;
ADR l'evento mi è stato riferito da entrambe ( e ); aveva un'evidente CP_3 CP_1 CP_3
Con escoriazione sul volto;
la sig.ra mi ha raccontato di questa colluttazione;
in particolare mi ha raccontato di aver afferrato la sig.ra per lo CP_3
4 scaldacollo e per la mascherina per tirarla giù da una scaletta trepiedi da dove si trovava;
ADR non ricordo se mi abbia riferito il motivo del gesto;
entrambe mi hanno riferito la loro versione;
entrambe hanno confermato l'avvenuta colluttazione;
la situazione in quel momento era concitata;
una volta che le due sono tornate in reparto, ho cercato di raccogliere altre informazioni;
la sig.ra mi ha confermato l'avvenuta colluttazione;
ADR mi ha Persona_3 riferito di aver assistito da lontano;
mi ha confermato che fosse CP_3
Con sulla scaletta e che la sig.ra l'avesse afferrata per lo scaldacollo e per la mascherina, trascinandola giù; mi ha altresì confermato che l'episodio si sia verificato sulla linea 3; mi ha detto di non aver ascoltato cosa si siano dette le due in quanto era lontana e a causa del forte rumore presente in quell'ambiente;
ADR la sig.ra si trovava a un paio di nastri di differenza, quindi a 4- Parte_2
5 metri di distanza;
non posso dire se la sig.ra avesse la lacerazione già CP_3 al momento del suo ingresso a lavoro, non avendola vista;
ADR era un taglio di due-tre centimetri, c'era del sangue che sembrava fresco;
ADR quella parte della linea non è ripresa dalle telecamere”.
Sulla dinamica, giova riportare la deposizione della teste : “Quella Persona_2 mattina io lavoravo sulla linea B, mentre e sulla linea 3; io ho CP_1 CP_3 lavorato dalle 7.30 alle 13.30, mentre le altre due dalle 6.30 fino alle 14.30. I lavoratori erano divisi in due gruppi. Dopo due ore dall'inizio è venuta a Per_4 dirci che saremmo dovute andare a lavorare alla linea 3; Io avrei dovuto dare il cambio ad affinché potesse andare in bagno. Lei era sulle scale e stava CP_3 infilando i salami nella macchina. Quando sono arrivata ho visto venire CP_1 verso di noi (cioè io ed;
dopo avermi salutato, si è rivolta ad CP_3 CP_1
e le ha chiesto perché avesse detto delle bugie su di lei;
ADR non ho idea CP_3
a cosa si riferisse. A quel punto si è arrabbiata e ha iniziato a insultare CP_3
; stava gesticolando, aveva il salame in mano e con questo ha colpito CP_1 sulle labbra e sul naso;
secondo me l'ha colpita intenzionalmente;
a quel CP_1 punto è scesa dalle scale, l'ho vista spingere , la quale, a quel CP_3 CP_1 punto, le ha chiesto di andare in ufficio;
anche io sono andata in un ufficio, ma non ho detto niente;
ne ho parlato per la prima volta una o due settimane dopo con , e Luca;
quando il giorno stesso e hanno Per_5 Per_1 Per_1 Tes_1 parlato con e non ero presente, ero già stata mandata via;
al CP_3 CP_1 momento del fatto c'erano altre persone sulla linea, ma vicino alla macchina
5 del salame c'eravamo solo noi tre, nessun altro può aver visto quanto accaduto;
Testi e sono tornate a lavorare quel giorno;
ADR il posto dove CP_3 CP_1 eravamo è vicino alla cucina;
c'è una camera lì vicino, secondo me è in grado di riprendere anche la macchina dei salami;
ADR le persone indicate nella lettera di giustificazione della ricorrente erano sulla linea 3, ma so se abbiano visto, erano dall'altra parte della macchina;
sicuramente non hanno capito, perché parlavamo la lingua TWI”.
Secondo Teye, la ricorrente non avrebbe avuto parte nella genesi dell'alterco, avendo di fatto subìto l'aggressione da parte di Senonché, nemmeno tale CP_3 teste pare pienamente attendibile, giacché non ha fatto alcun riferimento all'escoriazione (anche qualora fosse stata cagionata solo per difesa) riportata da riferita da e risultante anche dal certificato del PS (doc. 25 CP_3 Tes_2 resistente). Inoltre, questi ha dichiarato che la ricorrente avrebbe confermato di aver tirato per la sciarpa l'altra contendente, di averle strappato la mascherina e graffiato il volto e che la collega gli avrebbe riferito di aver Parte_2 assistito alla medesima scena, seppur da lontano.
Tali circostanze apprese dai testi, complessivamente valutate, inducono a Con ritenere che, nello scontro, l'escoriazione sia stata provocata da e il fatto Per_ che la teste non ne abbia parlato, ne inficia la piena attendibilità.
Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, si può affermare inoltre che:
a) la ricorrente abbia iniziato la discussione (per questioni non attinenti al lavoro da svolgere), mentre si trovava nella propria postazione (cfr. testi CP_3
Per_
b) abbia inasprito i toni e iniziato l'aggressione con il CP_3 CP_3
Per_ Con salame che teneva in mano (teste ; c) abbia reagito afferrando lo scaldacollo, la mascherina e graffiando l'altra lavoratrice (cfr. testi e CP_3
). Tes_2
Con Da questa descrizione non appare che si sia limitata a difendersi da un'aggressione in atto, bensì vi abbia partecipato, alimentandolo.
Se ciò è vero, il fatto sussiste e ha rilievo disciplinare.
Tuttavia, è opinione del Giudicante che esso sia sussumibile nell'ambito di una sanzione conservativa specifica prevista dal contratto collettivo.
L'articolo 69, rubricato “Ammonizione - Multa – Sospensione”, prevede che
“Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza. La multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di
6 recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che: (…) 9) che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa (…)”.
L'art. 70, invece, rubricato “Licenziamento per cause disciplinari”, prevede il licenziamento immediato nel caso di “1) rissa o vie di fatto nello stabilimento”.
A parere dello scrivente, la differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che la rissa esclude l'operatività della fattispecie più tenue, mentre, nel caso di passaggio alle vie di fatto, il discrimine è rappresentato dal consenso prestato all'evoluzione della lite. Difatti, il verbo “prestarsi”, utilizzato dall'art. 69 sembra evocare il caso in cui il passaggio alle vie di fatto non sia scaturito dall'azione dell'incolpato, ma questi non vi sia comunque sottratto.
Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quell'orientamento di legittimità, a mente del quale, ai fini dell'integrazione della giusta causa del licenziamento dovuto ad una rissa tra colleghi, diventa importante stabilire se vi è stato consensuale passaggio alle vie di fatto, oppure se una parte è stata responsabile del litigio e dello sbocco violento dello stesso (Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2017, n.8710).
Nel caso di specie, può escludersi che l'alterco sopra descritto costituisca una rissa ai sensi della disciplina collettiva.
In accordo con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta espressione, inserita all'interno di vari contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone
(Cass. 7 settembre 2023 n. 26043).
Più specificamente, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione
7 di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l'incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell'azione e l'eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell'espressione “rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull'equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall'autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari”.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria, l'alterco ha interessato due sole persone, è rimasto contenuto a quanto accaduto sulla scala in cui si trovava non aveva la potenzialità di estendersi ad altre persone, né di creare CP_3 pericolo a queste, ha inciso limitatamente sull'organizzazione aziendale, tanto che entrambe le contendenti sono rientrate a lavoro poco dopo.
Quanto alle escoriazioni riportate da esse non costituisco certo un CP_3 serio pericolo per l'incolumità fisica della medesima ovvero una seria menomazione della stessa.
Quanto alla genesi del passaggio alle vie di fatto, in base alla testimonianza di Per_
non smentita da ulteriori elementi probatori, che non sono stati forniti dalla resistente, come sarebbe stato suo onere, esso sarebbe imputabile ad mentre – in base alle ulteriori emergenze sopra compendiate – CP_3
vi sarebbe solo “prestata”. CP_1
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, risulta integrata l'ipotesi meno grave di cui al citato art. 69 CCNL, con conseguenze illegittimità del licenziamento…”
Orbene si ritiene che la decisione del primo giudice in ordine all'illegittimità del licenziamento e la motivazione, seppure con le precisazioni di cui infra, sia condivisibile.
Innanzitutto deve escludersi che, nel caso di specie, vi sia stata una rissa dal
8 momento che l'alterco con vie di fatto non solo ha interessato unicamente le due lavoratrici, ma è rimasto confinato alle stesse, non ha creato pericolo e ha inciso in maniera estremamente limitata sull'organizzazione aziendale come risulta dalla deposizione dei testi.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 26043/2023) “La nozione “civilistica” di rissa, prevista da numerosi contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone”
Occorre, quindi, verificare se la presente fattispecie rientri nella previsione dell'art. 69 CCNL che prevede una sanzione conservativa per il lavoratore che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa o nell'art. 70 del CCNL che contempla l'ipotesi della rissa o vie di fatto nello stabilimento.
Orbene anche a prescindere dall'esegesi del verbo “prestare” e anche ad opinare diversamente dall'interpretazione data a tale verbo dal giudice di prime cure risulta evidente che la differenza tra le due fattispecie previste nell'art. 69 e nell'art. 70 del CCNL consiste nella minore o maggiore gravità dell'episodio in cui vi siano state vie di fatto.
Nel primo caso si tratta di diverbio litigioso a cui sono seguite vie di fatto e, quindi, di un episodio di entità limitata, nel secondo caso, come risulta anche dalla circostanza che le vie di fatto sono indicate in alternativa alla rissa, ai fini della sanzione disciplinare del licenziamento è evidente che deve trattarsi di episodio in cui sono state usate vie di fatto di una certa gravità.
Nel caso di specie dalle deposizioni considerate complessivamente risulta che le vie di fatto sono consistite sostanzialmente nel tirare la sciarpa alla collega e nello strappare alla medesima la mascherina provocandole in tale frangente un graffio sulle labbra.
Seppure sia un episodio senz'altro censurabile e meritevole di sanzione, tuttavia, lo stesso deve essere contestualizzato e considerato quanto riferito dai testi si
9 può ragionevolmente ritenere che l'appellata abbia tirato la sciarpa alla collega per indurla a scendere dalla scala per poterle parlare, ma senza particolare veemenza in quanto altrimenti avrebbe perso l'equilibrio, e che non avesse intenzione di graffiare la collega, ma semplicemente di toglierle la mascherina probabilmente per poter meglio discutere con lei.
Considerata la dinamica della vicenda e la limitata portata dell'episodio si deve ritenere che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto l'episodio sussumibile nell'art. 69 CCNL e non nell'art. 70 CCNL e, quindi, sanzionabile con sanzione conservativa.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
Si ritiene che sia parimenti infondato il secondo motivo di appello considerato che in primo grado vi è stata, comunque, un'ampia istruttoria che ha permesso di ricostruire la vicenda nei suoi tratti essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti.
Inoltre, tenuto conto dell'interpretazione sopra data del disposto dell'art. 69
CCNL, non è dirimente ai fini della presente decisione che abbia colpito CP_3
o meno l'appellata con un pezzo di salame e, quindi, le suddette prove testimoniali sarebbero, comunque, superflue.
Risulta, infine, infondato il terzo motivo di appello.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'art. 18 comma 4 della legge n.300/1970 considerato che la fattispecie, tenuto conto di quanto sopra detto, rientra nell'ambito dei fatti sanzionati con sanzione conservativa.
Né si attaglia al caso di specie la giurisprudenza richiamata da parte appellante, peraltro superata da successiva giurisprudenza della Suprema Corte.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. lav n. 20780/2022) “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
10 (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inapplicabile la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, senza tuttavia verificare se le condotte contestate al lavoratore, pur non tipizzate dalla contrattazione collettiva, potessero o meno configurare, in relazione alle clausole generali del c.c.n.l. - gravità o recidività della mancanza o grado della colpa - un comportamento punibile con una sanzione conservativa).” e ( Cass. lav n. 11665/2022) “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.”
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata
Stante la peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche e di fatto affrontante devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.309/2025 R.G.A così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
11 115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 24/07/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
12
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini