CA
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/05/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Donatella Aru CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 44 di RACL dell'anno 2019, proposta da
in proprio nonché nella qualità di allora presidente e legale Parte_1 rappresentante dell'associazione “Villa del Mas” in forza di procura speciale apposta nella memoria di costituzione in primo grado, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Macciotta (C.F. , pec: C.F._1
telefax: 0706404701) e Sonia Ciampi Email_1
domiciliato ai fini della presente procedura presso lo studio dei predetti procuratori, in
Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29.
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) rappresentata e difesa dall''Avv. Luigi Pateri C.F._2
( ), per mandato a margine del CodiceFiscale_3 Email_2
1 ricorso introduttivo di grado e presso il cui studio in Cagliari, nella via Alghero 29, è pure elettivamente domiciliata
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari, la signora ha CP_1 convenuto in giudizio la e il suo presidente, per dedurre TR
di avere prestato attività lavorativa alle sue dipendenze dal 31 gennaio 2009 al 20 gennaio 2010, in qualità di quadro, di livello QB, del C.C.N.L. pubblici esercizi, previ accordi in tal senso con il legale rappresentante dell'associazione, , Parte_1
con il quale aveva concordato, nel mese di gennaio 2009, in particolare lo svolgimento di una serie di compiti relativi all'organizzazione e selezione del personale, comprensivi di ricerca e di acquisto del relativo arredamento, nonché della direzione della struttura ricettiva in corso di realizzazione e del relativo personale, in vista dell'apertura di un ristorante a Elmas, pattuendo con il medesimo un corrispettivo.
Si era, perciò, occupata, a far data dal 31 gennaio 2009 e fino al 9 ottobre 2009, di tutte le attività descritte a pagina 1 e 2 del ricorso, finalizzate all'organizzazione della struttura in corso di apertura, compresi gli adempimenti amministrativi, tra i quali in particolare la predisposizione dei documenti necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni sanitarie e per la dichiarazione di inizio attività.
Il 10 ottobre 2009 era stato poi inaugurato il ristorante e da tale data aveva svolto quotidianamente compiti di direzione generale dell'associazione e del locale, assumendo la responsabilità di tutte le scelte organizzative, che aveva effettuato in piena autonomia.
Aveva, in particolare, seguito tutti gli acquisti necessari, utilizzando una tessera a suo nome presso il punto vendita organizzato e coordinato il personale CP_3
dipendente, che aveva anche il potere di licenziare, predisposto il menu e tenuto i contatti con i clienti per concordare con loro richieste e relativi costi, praticando in autonomia gli sconti ritenuti opportuni, e si era inoltre occupata della redazione della prima nota cassa giornaliera, mentre in qualità di responsabile di cassa aveva ricevuto i
2 corrispettivi ed emesso gli scontrini fiscali per poi consegnare, il giorno successivo, le somme incassate al titolare.
Era suo compito occuparsi delle prenotazioni, restando perciò sempre reperibile telefonicamente e, infine, predisporre e spedire e-mail pubblicitarie con riferimento ai menù fissi.
Il suo orario, che dal 31 gennaio al 9 ottobre 2009 era stato 9.00-18.00, dal lunedì al venerdì, era mutato in coincidenza con l'apertura del locale, quando aveva operato negli stessi orari solo fino al giovedì, mentre di venerdì dalle 9.00 alle 01.00 e di sabato dalle 18.30 alle 01.00, senza mai godere di ferie, festività o permessi e senza percepire alcuna retribuzione, non essendole stato corrisposto neppure il TFR maturato alla cessazione del rapporto, a seguito di licenziamento verbale del 20 gennaio 2010.
Ritenendo, perciò, di essere rimasta creditrice di una serie di competenze in ragione del rapporto di lavoro subordinato a suo dire intercorso con l'associazione convenuta nell'intero periodo allegato, calcolate sulla base del C.C.N.L. invocato, di cui
€ 34.919,28 a titolo di omesse retribuzioni e € 2.149,75 a titolo di TFR, ha concluso domandando l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di quadro e la condanna in solido, ai sensi dell'art. 36 c.c., dell'associazione convenuta e del suo presidente, al pagamento dell'importo complessivo di € 36.569,03 per le causali sopra evidenziate, eventualmente anche ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione, qualora l'invocato C.C.N.L. fosse stato ritenuto inapplicabile.
L in persona del suo Presidente, si è costituita in TR
giudizio per resistere alle avverse pretese, deducendo che la ricorrente non aveva mai lavorato alle sue dipendenze, come poteva ben evincersi dalla circostanza che non avesse allegato alcun elemento utile ad identificare nel rapporto gli indici della subordinazione.
Nel periodo in contestazione, infatti, aveva prestato un'attività occasionale e sporadica in favore dell'associazione, di mero supporto, a titolo gratuito, durante la fase di avvio del ristorante, mentre nel periodo successivo, divenuta nel frattempo socia, sempre a titolo gratuito, aveva fornito il proprio apporto personale in funzione degli scopi sociali perseguiti.
E ciò in quanto, all'epoca dei fatti, era legata da un contratto di collaborazione a progetto alla società I.S.C. S.r.l., che faceva sempre capo a , che aveva Parte_1
3 comportato per lei un impegno in attività di formazione per circa 40 ore settimanali, retribuito peraltro con i compensi pattuiti.
Più precisamente aveva sottoscritto un contratto a progetto con ISC S.r.l., cui si era vincolata dal 1 febbraio 2008 al 31 dicembre 2009 in ragione della necessità, inizialmente, di sostituire nel progetto formativo dei lavoratori del parco Geominerario la dottoressa , assente per maternità da gennaio a maggio 2008 e, Per_1
successivamente, a partire da giugno 2008 fino a dicembre 2009, di proseguire la collaborazione in tale attività, di fatto continuando a svolgere nei due periodi le stesse incombenze a tempo pieno, con conseguente materiale impossibilità di svolgere contemporaneamente, nel medesimo periodo, attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'associazione convenuta.
Il 31 dicembre 2009, alla scadenza del contratto a progetto, le era stato proposto l'incarico di direttore del ristorante di Elmas, ma lei lo aveva rifiutato in quanto all'epoca viveva e difficilmente avrebbe potuto garantire la propria presenza quotidiana, Per_2
in ragione degli orari che tale incarico le avrebbe imposto.
Di conseguenza, nel periodo da febbraio 2009 a gennaio 2010, si era limitata a partecipare alla realizzazione delle attività necessarie per l'apertura del ristorante, ma in via meramente occasionale e a titolo gratuito, al pari degli altri partecipanti, senza vincolo di orario, con conseguente insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in ragione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività, che non corrispondeva affatto a quella descritta nel ricorso.
Non rispondeva a verità neppure la circostanza che dal 10 ottobre 2009, quando la struttura era stata aperta al pubblico, ne avesse assunto la direzione generale, competenza riservata al titolare, che veniva interpellato per qualsiasi decisione, mentre del corretto funzionamento del ristorante si occupavano tutti i soci, ciascuno sulla base delle competenze possedute.
In tale periodo, quindi, si era limitata ad una collaborazione all'interno del ristorante, presenziando in sala e ricevendo le prenotazioni, sebbene non quotidianamente, senza alcuna funzione direttiva, avendo offerto esclusivamente un mero supporto pratico, privo peraltro di continuità, dato che operava nel tempo lasciato libero dall'attività lavorativa principale e in assenza di autonomia sia decisionale che operativa.
4 Pertanto, previa contestazione dei conteggi per i parametri di riferimento,
l'associazione convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha emesso la sentenza n. 1240 del 9-10-
2018, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a parziale accoglimento del ricorso proposto da condanna CP_1
l' in persona del suo presidente e il suo presidente TR _1
, in solido tra loro, al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.167,77, di cui
[...]
€ 7.262,47 a titolo di omesse retribuzioni per il rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'associazione convenuta nel periodo da ottobre 2009 al 20 gennaio 2010
e € 905,30 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo definitivo.
Condanna l' convenuta e il suo presidente TR _1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di
[...] lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore.”
Propone appello in proprio nonché nella qualità di allora Parte_1 presidente e legale rappresentante dell'associazione “Villa del Mas”, cui resiste la ricorrente con memoria. La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da atto d'appello, depositato in formato cartaceo e non disponibile in formato informatico.
Per l'appellato:
Si conclude perchè la Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattese e reiette, voglia rigettare gli appelli proposti dalla e da in proprio, siccome inammissibili, TR Parte_1
improponibili e, comunque, destituiti di fondamento.
5 Con ogni consequenziale pronuncia sulle spese del presente grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che le ha anticipate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante è sostanzialmente l'unica parte esistente in causa, Parte_1 poiché l'associazione Villa del Mas non più esistente, non ha proposto appello.
Il ricorso in appello inizia con una parte formalmente destinata alla descrizione del primo grado di giudizio, anche se essa appare contenere valutazioni di merito riguardo alla correttezza di alcune fasi processuali. Non è però in grado di costituire una critica specifica ad alcuna parte della sentenza, per cui l'esame dei motivi d'appello deve partire dal 2° e 3° paragrafo, destinati ad impugnare la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante in proprio a pagare gli importi di cui alla sentenza, in solido con l'associazione.
1° motivo di appello
Si afferma che la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dell'appellante sarebbe inesistente, col risultato che la pronuncia emessa nei suoi confronti sarebbe affetta da nullità.
Il motivo si basa con evidenza su quanto contenuto in alcuni verbali di udienza, in cui la difesa della stessa ricorrente afferma che la notificazione alla persona dell'appellante non sarebbe andata a buon fine e chiede un termine per rinnovarla.
Inizialmente il Tribunale ha concesso un termine per la rinnovazione, ma nelle udienze successive la stessa difesa ha dichiarato di non aver potuto notificare (i punti dei verbali d'udienza e le parti degli atti in cui sono contenute queste dichiarazioni sono puntualmente riportati nell'atto d'appello, purtroppo non disponibile in formato elettronico).
A seguito di queste attività il processo ha comunque proseguito nel suo corso, fino all'emissione della sentenza. Da ciò l'affermazione dell'appellante che la notifica nei confronti del sarebbe inesistente. Il motivo d'appello, come detto, si basa _1 sull'estrapolazione delle circostanze suddette dal complesso degli atti, ma non sull'esame di quanto complessivamente risultante. Dagli atti, infatti, risulta che all'udienza del 19-4-2013 il difensore della ricorrente ha prodotto l'originale “non notificato” del ricorso introduttivo, chiedendo termine per il rinnovo della notifica, cui
6 in seguito non avrebbe provveduto. Tra gli atti prodotti risulta sì una copia del ricorso introduttivo non potuta notificare all'appellante, con relata del 12-2-2013, ma risulta anche una copia dell'atto introduttivo notificata in precedenza alla sede della società ed all'appellante, quale suo legale rappresentante. La notifica a quest'ultimo risulta effettuata nel suo domicilio in Cagliari ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La relativa raccomandata è stata inviata il 25-9-2012 e, per quanto rileva, ritirata il 1-10-2012. (vedi produzioni allegate alla memoria di costituzione in questo grado).
Ritiene questa Corte che la chiamata in causa dell'appellante con la generica formulazione di “quale legale rappresentante”, come evidentemente implicitamente ritenuto dal Tribunale in primo grado, sia idonea a stabilire il contraddittorio sia nei confronti della società, che del suo rappresentante personalmente. Esiste infatti un unico
“titolo” in base al quale al quale un soggetto può essere chiamato a rispondere personalmente, ed è quello previsto dall'art. 38 c.c., ovvero aver agito in nome e per conto dell'associazione, sia che ciò sia avvenuto in via “normale”, in applicazione degli originari accordi tra gli associati, sia in via eccezionale, anche per un unico atto. In entrambe le situazioni chi agisce in nome e per conto assume la “rappresentanza” della società, per cui, in definitiva, la definizione di “rappresentante legale”, adottata dal difensore della ricorrente, come per prassi, nella chiamata in giudizio sia della società che del , vale a fondare la sua responsabilità anche a titolo personale e non solo _1
a produrre effetti nei confronti della società.
Da ciò deriva la correttezza della prima notifica, originariamente non ritenuta dallo stesso difensore della ricorrente, e la regolare prosecuzione del giudizio nei confronti di entrambi gli originari convenuti, come successivamente implicitamente ritenuto dallo stesso Tribunale. Il motivo d'appello è, pertanto, infondato.
2° motivo di appello: omesso esame dell'attività svolta in concreto dal
_1
Il motivo di basa sulla considerazione che non esisterebbe prova dello svolgimento di attività personale da parte del , tale da obbligarlo solidalmente _1
unitamente alla società da lui fondata. Si afferma inoltre che anche il contratto a progetto sottoscritto dalla ricorrente con “l'associazione Villa del Mas” (?) non sarebbe sottoscritto dall'appellante personalmente, quale rappresentante della società.
7 Questa Corte rileva, al contrario, che tutto il corpo della motivazione della sentenza è rivolto all'esame della differenza esistente tra l'attuazione concreta del rapporto e la sua apparenza formale, contrariamente a quanto fa l'appellante, che a quest'ultima fa esclusivo riferimento, con la precisazione che, pacificamente, nessun contratto a progetto è stato mai sottoscritto con l'associazione Villa del Mas, perché l'unico rapporto formale è intercorso con società I.S.C. S.r.l., che faceva sempre capo a
, con la quale era stato sottoscritto il contratto di collaborazione a Parte_1 progetto di cui parla l'appello, che aveva comportato per lei un impegno in attività di formazione per circa 40 ore settimanali, retribuito peraltro con i compensi pattuiti.
Nel corpo della estesa motivazione viene esaminato specificamente e minuziosamente l'operato dell'appellante, sulla base delle risultanze testimoniali, dalle quali risulta che il interpellò verbalmente le varie persone interessate a _1 collaborare all'apertura del ristorante, tra cui la ricorrente, e con la stessa rimase d'accordo che tale attività sarebbe stata “gratuita”, in quanto compensata di fatto da quanto percepito per effetto del contratto di collaborazione con la che continuava Pt_2
a rimanere l'unico rapporto formalmente risultante, ma di fatto diventata inoperativo quanto all'effettuazione della prestazione da parte dell'appellata. Il motivo è, pertanto, infondato.
3° motivo d'appello: difetto di legittimazione passiva della società
L'appellante afferma che l'associazione originariamente convenuta assieme a lui, e di cui era il legale rappresentante, aveva cessata l'attività il 22-8-2011, nel corso del giudizio di primo grado, per cui il processo avrebbe dovuto essere interrotto. Da quel momento in poi afferma che la stessa era diventata priva di legittimazione passiva rispetto al proseguire del processo stesso.
Il motivo d'appello è innanzi tutto inammissibile, in quanto vede come legittimata attiva l'associazione stessa e non l'appellante personalmente.
L'associazione, in quanto non più esistente, non è parte del processo ed è l'appellante ad essere privo di legittimazione attiva alla sua proposizione.
In ogni caso il motivo è anche infondato: la produzione del documento da cui ciò risulta è tardivamente effettuata in questo grado ed in primo grado il processo ha proseguito fino al termine senza che il difensore della società ne dichiarasse la cessazione. Anche prendendo in considerazione il documento inammissibilmente
8 prodotto, i fatti di causa sono tutti ricadenti nel periodo in cui la società era esistente e le loro conseguenze economiche inevitabilmente ricadono sul , unico appellante in _1
causa, il che conferma la sua assoluta mancanza di interesse alla proposizione della questione.
4° motivo di appello: inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed erroneo inquadramento nella categoria QB come quadro.
Con questo motivo si censura l'accertamento effettuato dal Tribunale riguardo all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo riconosciuto, ovvero sia dall'ottobre 2009 al gennaio 2010. La motivazione viene frammentata formalmente e logicamente in diversi paragrafi, tutti riguardanti l'accertamento complessivo.
I motivi addotti nel paragrafo VI-1 sono che fino al 31-12-2009 esisteva ed era operativo il contratto di collaborazione a progetto con la società ICS s.r.l. e che in sua esecuzione era stata effettuata la prestazione lavorativa, come risulterebbe dai fogli presenza agli atti. Si aggiunge che la prestazione effettuata in favore della società Villa del Mas era stata saltuaria e priva dei connotati della subordinazione.
Gli argomenti portati a fondamento del motivo non sono fondati: l'appellante insiste nel richiamare l'elemento del regime formale del rapporto, mentre già nel corso dell'esame dei precedenti motivi si è messo in evidenza che l'accertamento compiuto dal Tribunale riguarda proprio lo scostamento tra il regime formale e la sostanziale attuazione del rapporto, accertando che il contratto a progetto di cui sopra era stato lo strumento formale utilizzato per compensare la prestazione effettuata, invece, in favore della società Villa del Mas, che tra l'altro aveva caratteristiche totalmente diverse da quella oggetto del contratto a progetto.
Le critiche alla valutazione compiuta dal Tribunale sono affette da genericità e non analizzano la minuziosa ricostruzione effettuata dal Tribunale sulla base delle molteplici risultanze testimoniali, che pertanto si deve ritenere confermata. L'unica affermazione specifica riguarda la teste , che avrebbe riferito di aver collaborato Per_1 con la ricorrente in virtù di un “ulteriore contratto con scadenza 31-12-2009”. Ciò non vale affatto ad affermare, come vorrebbe l'appellante, che l'attività di esecuzione del contratto suddetto si fosse mantenuta costante fino alla scadenza, ma soltanto che si aveva memoria precisa della scadenza contrattuale prevista, mentre sull'effettuazione
9 Part concreta della prestazione in favore della anche nei due mesi in contestazione nulla di preciso viene riferito.
Nel paragrafo VI-2 si effettua ulteriormente la critica alle valutazioni del
Tribunale, esaminando i risultati dell'istruttoria ed affermando che non erano stati valutati alcuni testimoni che avrebbero reso dichiarazioni contrastanti con quelle dei testi cui la sentenza faceva riferimento. In particolare, si richiamano le testimonianze di
, e che avrebbero reso dichiarazioni Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
contrastanti con quelle valutate dal Tribunale.
L'argomento non è fondato: anzitutto, già il Tribunale, con valutazione che si condivide, ha rilevata la concordanza tra loro delle dichiarazioni della stragrande maggioranza dei testimoni, che ha giustamente valorizzato. Si tratta di quanto dichiarato da ex colleghi di lavoro della ricorrente, addetti appunto al ristorante che era in fase di avviamento, disinteressati all'esito della controversia e sulla cui attendibilità nessun dubbio è stato sollevato.
Quanto ai pochi testimoni indicati nell'appello, si può osservare anzitutto che sia che si accomunano nella qualità di soci fondatori della società Villa del Tes_1 Tes_2
Mas ed hanno mantenuto tale condizione fino alla sua cessazione (vedi dichiarazioni testimoniali degli stessi), operando anche attivamente riguardo all'attività sociale.
Entrambi, inoltre, anche al tempo della loro deposizione erano ancora dipendenti della
FR (il come direttore tecnico), società di cui era amministratore l'attuale Tes_1
appellante, del cui gruppo faceva parte la e che era titolare della proprietà del Pt_2
locale in cui era ubicato il ristorante in questione (vedi sempre dichiarazioni testimoniali degli stessi). In tale groviglio di relazioni economiche: dipendenti di una società, soci fondatori di un'altra sempre facente capo al , collegati all'attività anche della _1
sempre facente capo al , questa Corte non ritiene che essi possano essere Pt_2 _1 definiti sostanzialmente disinteressati all'esito della controversia, e che, pertanto, non possano essere ritenuti attendibili.
Quanto al teste chiarito che quando lo stesso o altri parlano di Testimone_3 prestazione a “titolo gratuito”, questa Corte ritiene che si debba intendere come
“prestazione compensata in modo indiretto e dissimulato”, egli riferisce testualmente
“…ritengo che le persone indicare abbiano collaborato a titolo gratuito (tra cui la ricorrente n.d.est.)…”. Il Tribunale ha correttamente e non casualmente verbalizzato
10 testualmente, mettendo in luce il contenuto esclusivamente valutativo e privo di riscontri oggettivi dell'affermazione effettuata.
Tutti gli elementi addotti nell'appello, pertanto, non sono fondati e non modificano in alcun punto l'accertamento effettuato dal Tribunale riguardo all'esistenza di un rapporto caratterizzato dal vincolo della subordinazione e dalla messa a disposizione delle energie lavorative pressoché con orario pieno. Il motivo d'appello, per la parte relativa al riconoscimento della natura subordinata, è infondato.
Per quanto riguarda la contestazione circa il riconoscimento della qualifica di quadro, livello QB del CCNL pubblici esercizi, l'appello contesta principalmente in modo generico che sussistano la continuità dell'adibizione alle suddette mansioni, ed afferma che le decisioni venivano prese dal e che la ricorrente era priva di _1
autonomia. Riportiamo il passo della sentenza di primo grado relativo:
“Tali mansioni corrispondono alla descrizione di quelle di livello QB C.C.N.L.
Pubblici Esercizi, utilizzabile quale parametro di riferimento, trattandosi di rapporto in scopertura assicurativa, considerando che appartengono a tale livello quei lavoratori
“con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali, correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali, la cui struttura organizzativa non sia particolarmente complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa”, tra le cui figure rientrano quella del capo del personale, ovvero tutte le funzioni descritte dai testi come proprie della ricorrente, che nei mesi da ottobre 2009 a gennaio 2010 ha dimostrato di avere svolto mansioni di direttore del ristorante gestito da Villa del Mas, rapportandosi continuamente e direttamente al .” _1
Qui la critica dell'appello appare improntata, principalmente, ad un presupposto fuorviante, ovvero sia che la ricorrente pretenda di essere una dirigente aziendale ed accorpare nelle proprie mani tutto il potere gestionale ed occuparsi di tutto, mentre la stessa ha sempre affermato di avere goduto, sì, di ampia autonomia, ma riconosce di aver sempre fatto riferimento appunto alla direzione societaria.
Per quanto riguarda invece la contestazione specifica, si afferma che non vi sarebbe stata autonomia dato che, ad esempio, era il cuoco a Persona_3
verificare le necessità di approvvigionamento e ad effettuare gli ordini. Non è ben chiaro quale sia la fonte di tale affermazione, dato che lo stesso escusso Per_3
11 come teste, afferma esattamente il contrario, ovvero sia che era la ricorrente ad essere la direttrice del ristorante, che con la stessa decideva il menu e che era quest'ultima a curare i rapporti con i fornitori. L'appello richiama sul punto il teste di cui si è Tes_3
già dubitato riguardo alla tendenza a fornire proprie valutazioni, invece che fatti, ed è probabilmente riferibile all'esperienza diretta del teste stesso, che Tes_3 evidentemente non si occupava del menu e dell'approvvigionamento ed era estraneo a tale attività. Ciò è anche verosimile, poiché egli si alternava con la ricorrente nel pomeriggio-sera, quando in realtà le scelte erano già state effettuate da quest'ultima nella mattina, come riferito dal teste stesso e da tutti gli altri valutati dal Per_3
Tribunale.
In conclusione, in causa è stato ampiamente dimostrato in primo grado che la ricorrente, nel pur breve periodo, abbia avuto la responsabilità dell'organizzazione dell'unità produttiva ed abbia compiuto scelte gestionali adeguate all'autonomia prevista dalla classificazione contrattuale, come sopra riportata. Nessuna delle critiche contenute nell'appello supera questa constatazione o contiene un fondamento.
In definitiva, l'appello proposto è infondato e va rigettato. La sentenza appellata deve essere confermata. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore dell'appellato.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 5-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
12