Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 12/02/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18040/2022 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. ITRI GIANCARLO come Parte_1 da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
CAIAZZO GIOVANNI come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12/10/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo determinato part-time al 50%, dal 29/08/2016 al 14/06/2018, data di scadenza contrattuale, profilo professionale di conducente di autobus, livello C2, CCNL Noleggio autobus con conducente;
che in tutto questo periodo il ricorrente svolgeva 8 ore di guida effettiva giornaliera circa, per sei giorni a settimana su sette, per complessive 48 ore settimanali. Assumeva di aver ricevuto, per questo periodo, una retribuzione inferiore a quella spettante, non determinata in relazione alla qualità e soprattutto alla quantità del lavoro effettivamente svolto dal ricorrente;
lamentava, inoltre, di non aver ricevuto alcuna somma per il lavoro svolto a tempo pieno, straordinario, per l'indennità di maneggio contante, per le differenze retributive sulle ferie, sui permessi, sulla tredicesima, sulla quattordicesima, e sul TFR. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito a) Accertare e dichiarare che tra il Sig e la società in Parte_2 Controparte_1 persona del l.r.p.t., con sede legale alla Via Giovanni Bausan n. 16, 80121 –
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario scaturenti dal ricalcolo dei prospetti paga depositati agli atti del presente giudizio e che formano parte integrante del presente ricorso;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la differenza sul Trattamento di Fine Rapporto relativo alla prestazione lavorativa decorrente dal 29/08/2016 sino al 14/06/2018; d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la differenza a titolo di 13° e 14° mensilità, indennità di maneggio contante, le differenze sull'indennità per ferie e festività non godute, e per l'effetto e) condannare la in persona del l.r.p.t., Controparte_2 con sede legale alla Via Giovanni Bausan n. 16, 80121 – Napoli (NA), p. Iva: , alla corresponsione, in favore dell'odierno ricorrente, P.IVA_1 della complessiva somma di € 27.675,53, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, ovvero alla corresponsione della diversa somma maggiore o minore risultante dall'attività istruttoria del presente giudizio, nonché f) condannare parte resistente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente la soc. che, con Controparte_1 articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, eccepiva la prescrizione dei crediti richiesti dal ricorrente, poiché l'atto di messa in mora inviato a mezzo pec era riferito ad altro rapporto di lavoro intercorso tra un altro soggetto e la società resistente;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda. Istruita la causa, all'udienza del 14.2.2024 il teste Testimone_1 riferiva: “Ho conosciuto il ricorrente nel mese di aprile 2018 in
[...] azienda. Siamo stati colleghi nella azienda convenuta. Ho iniziato a lavorare nel mese di aprile 2018 come autista. L'azienda si occupa di trasporto persone sia noleggio che di linea sia regionale che interregionale. Anche il ricorrente era autista. Il ricorrente faceva la tratta Parte_3
base Nato scuola americana. La sede dell'azienda è sita in Calata
[...]
Capodichino. Ci alternavamo io e il ricorrente. Nel periodo aprile-giugno 2018 il ricorrente andava la mattina alle 6,00 presso la sede dell'azienda, preso l'autobus andava alla base Nato sita in Gricignano di Aversa dove prelevava gli studenti americani e li portava presso le varie scuole site in Napoli. Non sempre facevamo la stessa tratta ci alternavamo tra la base
Nato e la tratta Fiumicino express. Quando i ragazzi erano a scuola il ricorrente era in pausa o svolgeva altra tipologia di servizi. Li riprendeva intorno alle 16,00-16,30, dipendeva dall'istituto e li riportava alla base Nato e terminava intorno alle ore 18,00. Lavorava 6 gg su sette. In quel periodo ha lavorato per la base americana. Nel mese di giugno il ricorrente ha terminato di lavorare. I ragazzi venivano prelevati dalla base Nato intorno alle 7,00 e il primo giro terminava intorno alle 8,30. Il ricorrente a volte era assegnato alla base americana a volte alla tratta fiumicino express. La distanza da a fiumicino è di 250 Km a tratta con CP_3 limite orario di 90 Km”. Veniva poi escusso il teste di parte resistente, , il quale Testimone_2 dichiarava: “lavoro per la convenuta da 8 anni con mansioni di gestione del personale e rapporto clienti esteri. Ho conosciuto il ricorrente che ha fatto il colloquio con me. È stato assunto in seguito alla nuova aggiudicazione del contratto di appalto per il servizio di trasporto degli alunni della scuola americana di Napoli. Questo servizio prevede il trasporto casa-scuola-casa dei figli dei militari che abitano all'esterno della base americana e questo trasporto è svolto da noi mediante autobus di varie dimensioni. Il trasporto si svolge dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico americano;
prevede una corsa del mattino della durata di 45 minuti e precisamente dalle 6,45 alle 7,45 e una corsa del pomeriggio dalle 14,15 alle ore 15,30. Sono figli di americani che frequentano la scuola americana hanno dai 6 ai 17 anni. Le zone in cui abitano sono le seguenti: etc. ha Persona_1 iniziato a lavorare alla fine del mese di agosto del 2016 la scuola americana inizia prima di quella italiana in genere l'ultima settimana di agosto. Finisce intorno al 7 giugno. Durante il periodo invernale si occupava solo del servizio di trasporto scolastico. Durante il periodo estivo mesi di luglio ed agosto compatibilmente con le sue ferie il ricorrente occasionalmente faceva da supporto al servizio di linea denominato Fiumicino express.com soprattutto nel mese di agosto. Il ricorrente ha lavorato per due anni scolastici alla fine del 2018 il ricorrente ha lasciato il lavoro. La tratta Fiumicino la esercitiamo per conto della regione Campania linea giornaliera che parte da Napoli e arriva all'aeroporto di Fiumicino funziona tutti i giorni. Un turno tipo prevede partenza da Napoli alle ore 7,45 si arriva a Fiumicino dopo tre ore, la corsa successiva abbinata alla corsa di andata parte da fiumicino alle 14,00 con arrivo alle 17,00 durante il periodo di attesa tra arrivo e ripartenza autista deve attendere presso il parcheggio di lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino e svolge il riposo giornaliero di tre ore necessario. L'autobus arriva alla scuola americana alle 7,45 la campanella suona alle 7,55 e gli autobus devono far scendere i ragazzi;
una volta scesi i ragazzi alle 7,55, gli autisti si raggruppano in un solo autobus e alle ore 8,00 partono alla volta della nostra rimessa fino alle ore 13,00 sono liberi di fare ciò che vogliono fino alle 13,00. Alle 13,30 l'autobus deve stare davanti alla scuola. Mettiamo 25 autobus a disposizione ognuno con il suo autista e il suo accompagnatore. Alle 14,00 suona la campanella i ragazzi salgano sull'autobus e ognuno torna a destinazione per cui grosso modo intorno alle 15,00-15,15 il bambino torna a casa;
in autorimessa l'autista torna intorno alle 16,00. La distanza tra autorimessa e base Nato è di 15 km per cui ci vogliono intorno ai 25 minuti. Tutti i bimbi frequentano la scuola alla base Nato. Gli autisti nel periodo in cui il bambino è a scuola sono liberi di fare quello che vogliono. La scuola è frequentata da 2500 bambini. La corsa in media dura 45-50 minuti per cui autista guida nell'arco della giornata tre ore al giorno il resto della giornata non è a disposizione. Sono il figlio del legale rappresentante della società”. All'udienza del 23.5.2024 il teste riferiva: “Conosco il Testimone_3 ricorrente;
sono stato assunto nel maggio del 2017 dalla CP_1
e ho lavorato fino al mese di febbraio 2019 con due
[...] contratti part time al 90% a tempo determinato. Ero autista. Conducevo un autobus di 12 metri;
la mattina ci trovavamo, alle 5,30-5,40 presso il deposito sito in Calata Capodichino. Preciso, sul punto, che eravamo circa 15 autisti. Io e il ricorrente partivamo dal deposito di Capodichino. Preciso sul punto che sia il mio autobus che quello del ricorrente erano siti presso il deposito dell'azienda. Ci mettevamo alla guida dell'autobus di dimensioni notevoli in quanto ognuno era di 54 posti. Ci recavamo a Gricignano di Aversa. Partivamo alle 6,00 e arrivavamo intorno alle 6,30 del mattino presso la base NATO sita in Gricignano di Aversa. Ognuno seguiva la sua destinazione, cioè, preciso che unitamente agli assistenti di bordo americani che si trovavano presso la base NATO ci recavamo nelle zone limitrofe sempre in Gricignano presso le abitazioni degli ufficiali americani che lavoravano presso la base NATO e prelevavamo i figli degli ufficiali. Il giro finiva alle ore 8,00. Presso la base NATO c'è la scuola americano frequentata dai figli degli ufficiali. Ritornavamo al deposito sito in Capodichino intorno alle ore 8,30 circa, quindi eravamo a disposizione dell'azienda. L'azienda ci dava commissioni.Presso il deposito c'erano sia pulmini che autobus dell'azienda. Eravamo a disposizione fino alle 12,00 allorquando tornavamo a Gricignano di Aversa aspettavamo l'uscita degli alunni tra le ore 13,00 e le 13,00 li accompagnavamo a casa. A volte tornavamo al deposito quando l'azienda lo chiedeva perché occorreva fare qualche servizio sempre di trasporto turisti;
quindi, ritornavamo nella base Nato per riprendere i ragazzi che facevano attività sportiva intorno alle 17,00 e poi li aspettavamo presso la base Nato quindi li riaccompagnavamo a casa e rientravamo al deposito per le ore 19,00 -19,30 per 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato con gli orari indicati. Il ricorrente ha lavorato fino al mese di giugno 2018. La sera lasciavamo gli autobus e andavamo presso l'ufficio della società sito sempre in Capodichino proprio all'interno del deposito c'era o la segretaria o la guardia giurata che ci davano le indicazioni sui servizi da espletare. Quando finivano le scuole nei mesi di luglio ed agosto ci mettevano sulla tratta definita FIUMICINO EXPRESS che partiva da Napoli Metropark ed era su tre turni, fermata Caserta Ciampino e Fiumicino. In genere portavamo i turisti da Napoli centrale e facevano Caserta Ciampino fiumicino. Preciso che partivamo da Napoli con gli autobus di 12 mt caricavamo i turisti che andavano ali aeroporti di Ciampino e Fiumicino con fermata a Caserta ove caricavamo altri turisti diretti sempre presso gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Preciso che era servizio su tre turni: mattina dalle ore 3,45 e rientro alle 16,00, pomeriggio e sera ogni turno durava mediamente 8 ore per 6 giorni su sette. Ho fatto causa alla società ed è stata conciliata. Percepivo sui 1500,00-1600,00, penso che il ricorrente percepisse lo stesso stipendio.
Percepivo la 13a ma non la 14a. Le ferie a richiesta se non c'era lavoro ce le dava. Il titolare della società era il sig. . Tutti i giorni incontravo Tes_2 il ricorrente presso il deposito, sia all'andata che al ritorno, per cui grosso modo iniziavamo insieme e terminavamo il lavoro alla stessa ora. Ognuno raggiungeva il deposito con il proprio mezzo. Sulla tratta Fiumicino express non ci incontravamo perché ognuno aveva un turno diverso. La società all'epoca aveva assegnato sulla tratta Fiumicino 10-15 persone. Altrettante sulla tratta BASE NATO”. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Alla luce dell'istruttoria il ricorso va respinto. Va preliminarmente rigettata la preliminare eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte resistente. Ed invero, nella denuncia di controversia di lavoro, inviata alla
[...]
con pec del 15.04.2021, nell'oggetto della posta Controparte_1 certificata, era espressamente indicato il nominativo del sig. : Parte_1
“Denuncia di controversia di lavoro sig. ”, permettendo Parte_1
l'individuazione esplicita della parte ricorrente;
anche nel testo della posta certificata inviata, era esplicitamente indicato: “in nome e per conto del mio assistito sig. nato a [...] il [...], residente a [...]
Casoria (NA) alla Via G. Pascoli Traversa n. 2 Is. 4 C.F.
, permettendo l'individuazione esplicita, anche con C.F._1 indicazione del codice fiscale della parte ricorrente”; risulta poi, anche dal file allegato alla pec inviata in data 15.04.2021, la dicitura “denuncia di controversia di lavoro sig. ”, non lasciando alcun dubbio in Parte_1 merito alla provenienza da parte ricorrente della stessa missiva. Venendo al merito, appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Orbene, dalle risultanze testimoniali non emerge una piena e completa prova delle circostanze narrate dal ricorrente e che proverebbero lo svolgimento di un'attività lavorativa oltre gli orari di lavoro fissati dal contratto stipulato dalle parti, né il mancato godimento di ferie, permessi, riposi, e nemmeno la mancata percezione delle altre voci lamentate dall'istante. Ed invero, il primo teste di parte ricorrente, sig. Testimone_1 ha riferito di circostanze di cui ha avuto cognizione diretta, ma
[...] riferite ad un limitato e breve arco temporale, ovvero solo due mesi circa, essendo egli stato assunto solo nell'aprile 2018 ed avendo il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente, sig. , avuto termine nel giugno 2018. Pt_1
Il teste non ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui, tra le 08:40 e le 12:00, sarebbe rimasto a disposizione dell'azienda per essere impiegato nelle gite scolastiche (pag. 2 del ricorso). Egli si è limitato a dichiarare che il ricorrente era "in pausa o svolgeva altri tipi di servizi", senza però specificarne la natura né il tempo necessario per lo svolgimento degli stessi. L'altro testimone intimato dal ricorrente, il sig. , escusso Testimone_3 all'udienza del 23/05/2024, ha rilasciato dichiarazioni discordanti rispetto a quelle del primo teste, sia in merito all'orario che alle modalità di svolgimento del servizio. Egli ha infatti riferito che “eravamo a disposizione fino alle ore 12:00, allorquando tornavamo a Gricignano di Aversa e aspettavamo l'uscita degli alunni alle ore 13:00 per accompagnarli a casa”. Ha poi aggiunto “a volte tornavamo in deposito quando l'azienda lo chiedeva, perché occorreva svolgere qualche servizio di trasporto turisti, per poi tornare alla base Nato a riprendere i ragazzi che facevano attività sportiva intorno alle 17…”. Tali affermazioni risultano contraddittorie, in quanto, se gli alunni venivano riaccompagnati a casa alle 13:00, non sarebbe stato possibile andarli a riprendere alla base Nato alle 17:00. Infatti, dopo averli lasciati nelle rispettive abitazioni, l'autobus avrebbe dovuto prelevarli nuovamente da lì per portarli a svolgere le attività sportive. Infine, quanto dichiarato dal sig. in merito al servizio “Fiumicino Tes_3
Express” appare generico e lacunoso, poiché egli stesso ha ammesso di non aver incontrato il ricorrente “…perché ognuno aveva un turno diverso…”. In definitiva, la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente risulta priva di qualsiasi riscontro probatorio, poiché egli non ha fornito alcun elemento concreto a supporto della propria tesi. Inoltre, neppure dalle dichiarazioni rese dai testimoni è possibile trarre elementi utili a confermarla. Anche con riferimento alla richiesta di indennità maneggio di denaro, l'istante non ha fornito alcuna prova riguardo alla gestione di denaro, né ha dimostrato la continuità e la non occasionalità di tale attività. Inoltre, non ha mai affermato di aver svolto tale mansione durante il rapporto di lavoro.
Pertanto, anche sotto questo aspetto, la domanda avversaria risulta infondata e deve essere respinta. Nessuna prova è stata poi raggiunta circa lo svolgimento di lavoro straordinario, essendosi il ricorrente limitato a dedurre di aver prestato un certo numero di ore di lavoro straordinario ogni settimana senza alcuna ulteriore indicazione nello specifico delle ore di straordinario per ciascuna tratta. Giova, a tal fine, precisare che la giurisprudenza ha evidenziato come al difetto di prova in tal senso non possa supplire la valutazione equitativa del giudice il quale, in difetto della suindicata prova rigorosa e non certa, non può riconoscere alcun compenso per lavoro straordinario (Cass. civ., sez. lav., sent. 09/02/2019, n. 3194; Tribunale di Napoli, sez. lav., sent. 04/12/2023, n. 7304). Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato. Le spese sono compensate in ragione della esistenza di un principio di prova da solo non sufficiente per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso b) Compensa le spese di giudizio c) Si comunichi.
Così deciso in data 12/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori