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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13858/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13858/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1 [...]
, rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele Ferrara, come da procura in atti C.F._1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Controparte_1
Severino Nappi, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento orale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2025 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente della società convenuta, dal 01.09.2016 e sino al 28.05.2024; che il Controparte_1 rapporto di lavoro veniva regolarizzato sotto il profilo previdenziale ed assistenziale solo a partire dal
11.02.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time; di aver svolto mansioni di operaio magazziniere addetto alla gestione delle spedizioni ed alla manutenzione della fabbrica, con inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. Calzature PMI, presso l'unità locale della convenuta sita in UM AN alla via Berlinguer n.22 sotto le direttive impartitegli dal SI. Parte_2
quale socio ed amministratore unico della società, al quale si riferiva per le autorizzazioni e le
[...] comunicazioni in caso di assenza dal lavoro per ferie o per qualsiasi altro titolo, sottostando al potere direttivo e disciplinare dello stesso;
di aver prestato servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 con un'ora di pausa per un totale di 190 ore mensili di cui 21 ore di lavoro straordinario;
di aver percepito per tutto il periodo dedotto una retribuzione mensile di € 1.200,00 in contanti nel periodo non regolarizzato;
di essere stato costretto a restituire l'eventuale ammontare eccedente tale somma risultante dalla busta paga;
di aver percepito la sola somma di € 600,00 a titolo di 13esima mensilità e di aver goduto di sole due settimane di ferie ad agosto retribuite in proporzione, nulla percependo a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
di essere stato collocato in Cassa Integrazione nel mese di ottobre 2023 e sino alla data del 21 aprile 2024; di non essere stato richiamato a lavoro in data 22 aprile 2024 e di non aver percepito alcuna retribuzione mensile, né ricevuto alcun provvedimento ulteriore di sospensione dal lavoro;
di essere stato contattato telefonicamente in data 28.05.2024 dall'Amministratore NI della società convenuta il SI.
[...] che comunicava oralmente la volontà aziendale di procedere al licenziamento, inviando Pt_2 contestualmente a mezzo Whatsapp copia del modulo UniLav di licenziamento, nel quale era riportato il motivo della risoluzione del contratto quale giustificato motivo oggettivo;
di aver impugnato il licenziamento intimato in assenza di forma scritta in data 26.06.2024 a mezzo PEC, offrendo la propria prestazione lavorativa nulla avendo come riscontro;
di non aver percepito alcunché a titolo di
TFR o indennità di fine lavoro.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord competente in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo: “Dichiarare il licenziamento orale intimato in data 28.05.2024 nullo ed inefficace per i motivi suindicati;
2. Condannare, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, la Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore NI SI.ra , P.IVA_1 Parte_2
C.F.: , res.te in UM AN (NA) alla Via Roma n. 69 e dom.to per la CodiceFiscale_2 qualità presso la sede legale della stessa sita in UM AN (NA) alla Via Giovanni Amendola n.
7, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (28.05.2024) e fino alla data dell'emananda sentenza, nonché dell'indennità sostitutiva ex art. 2, co. 3, D.Lgs. 23/2015 pari a quindici mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari ad €. 26.537,85 [€.
1.769,19 (come da tabelle retributive in atti, compreso lo scatto di anzianità) x 15], oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3. In ogni caso, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, condannare la (C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore NI SI.ra , C.F.: Parte_2 C.F._2
, res.te in UM AN (NA) alla Via Roma n. 69 e dom.to per la qualità presso la sede
[...] legale della stessa sita in UM AN (NA) alla Via Giovanni Amendola n. 7, a pagare all'istante le seguenti somme […] e complessivamente la somma di €. 92.722,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
” il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Il Giudice con ordinanza del 12.05.2025, rilevata la contestuale impugnazione del licenziamento intimato oralmente e la richiesta del pagamento delle differenze retributive, letto l'articolo 441 bis c.p.c. e, stante la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio per la decisione della domanda riguardante le differenze retributive, ha disposto la separazione della stessa da quella inerente al licenziamento, divenuto unica domanda oggetto della presente decisione.
All'esito delle note disposte ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio, come residuato dalla disposta separazione delle domande presentate, ha ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto intimato, secondo la prospettazione attorea, oralmente.
Ritiene la scrivente di condividere le motivazioni già espresse da altri magistrati della sezione lavoro del Tribunale adito, qui richiamate nel rispetto dei doveri di concisione e sintesi ex artt. 118 disp. att.
c.p.c. e 132 c.p.c. (cfr. sentt. nn. 1758/2025 e 1916/2025).
Circostanze pacifiche tra le parti, perché non contestate, sono la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso (cfr. buste paga), con cessazione a seguito di licenziamento intervenuto in data 28.05.2024; che il licenziamento veniva comunicato al Centro per l'Impiego come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che al ricorrente veniva inviato con messaggio WhatsApp il Modello Unilav da cui risultava il predetto licenziamento alla data del
28.05.2024.
Parte ricorrente ha dedotto l'inefficacia del licenziamento impugnato perché intimato in assenza di forma scritta, in violazione dell'articolo 2 commi 1 e 3 della legge n. 604/1966, mentre nulla è stato allegato in ricorso circa l'illegittimità dello stesso per difetto di motivazione e/o insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, l'oggetto del contendere è esclusivamente l'impugnativa del licenziamento intimato in violazione dell'art. 2, commi 1 e 3, L. 604/66, che prescrive per il licenziamento la forma scritta ad substantiam.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955, Cassazione Civile, sezione lavoro,
19.9.2012 n.15106, Cassazione Civile, sezione lavoro, 4.10.2019 n.24874, Cassazione Civile, sezione lavoro, 10.6.2021 n.16377)
Inoltre secondo condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'eSIenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cc, relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte;
sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta “ex lege” a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 cc (cfr. Cass. 18087/07; nello stesso senso, Cass. 21604/11 e Cass. 610/15).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata in atti è provata la cessazione del rapporto di lavoro in questione con decorrenza dal 28.05.2024 e, dunque, l'estromissione del lavoratore dalla compagine aziendale, per giustificato motivo oggettivo (Cfr. comunicazione Unilav allegata).
È, poi, incontestato tra le parti che la società datrice ha inoltrato al ricorrente il modello Unilav recante l'indicazione del recesso tramite messaggio Whatsapp contestualmente alla comunicazione telefonica, a conferma della volontà datoriale di interrompere il rapporto lavorativo.
Detta circostanza di fatto riportata nel ricorso introduttivo e confermata nella memoria di costituzione della società convenuta che, quindi, può ritenersi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. viene contestata dal ricorrente in ordine però all'idoneità del mezzo adoperato per l'integrazione della forma scritta richiesta dalla normativa citata.
In particolare, secondo la difesa attorea non avendo l'istante ricevuto alcuna lettera di licenziamento il recesso doveva considerarsi avvenuto oralmente e, quindi, in violazione dell'art.2, commi 1 e 3
L.604/66, così come modificato dalla L.108/90 e dalla L.92/12 che prescrive per il licenziamento la forma scritta ad substantiam.
Tanto premesso nella vicenda che ci occupa emerge, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, la prova della sussistenza di un licenziamento scritto. A tale conclusione è agevole pervenire sulla scorta della lettura del modello UNILAV, pacificamente inviato dalla parte datoriale al lavoratore a mezzo messaggio WhatsApp, col quale veniva espressamente indicato un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” nonché la data di decorrenza dello stesso (cfr. doc.5 fascicolo di parte convenuta).
Ebbene l'onere di intimare il licenziamento in forma scritta ex art. 2, comma 1, l. 15 luglio 1966, n.
604 a pena di nullità dello stesso può essere assolto tramite qualsiasi mezzo, anche informatico, che permetta al lavoratore di imputare con certezza la comunicazione al datore di lavoro (in tale caso era stato intimato il licenziamento a mezzo comunicazione telefonica e contestualmente trasmissione
WhatsApp) (cfr. Tribunale, Catania, sez. lav., 27/06/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il requisito di forma scritta prescritto per il licenziamento a pena di inefficacia dello stesso non richiede l'impiego di formule sacramentali (Cass.
6900/1995) ma risulta integrato ogniqualvolta al lavoratore venga trasmesso il documento nella sua materialità (Cass. 23061/2007 e, più recentemente, Cass. 29753/2017 in cui è stata affermata la legittimità dell'atto di licenziamento inviato via mail) e la volontà di recedere, ancorché comunicata in forma indiretta, risulti chiara (si veda, ad esempio, Cass. 17652/2007). In particolare, in una fattispecie in cui il licenziamento era stato intimato via email, la Suprema Corte ha precisato quanto segue “questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità” ( in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n.
23061 Cassa n. 29753/2017 ).
In aggiunta, con espresso riferimento all'idoneità della comunicazione Unilav, la Suprema Corte con pronuncia n. 14090 del 2006 ha affermato: “la comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previste per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto”.
In altri termini, la comunicazione datoriale al Centro per l'Impiego del licenziamento assurge ad inequivocabile manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro ed è efficace purché sia portata a conoscenza anche del lavoratore.
Nel medesimo solco, gli stessi Giudici di legittimità hanno statuito che “È integrato il requisito della forma scritta, che condiziona la validità del licenziamento (ex art. 2 l. n. 604 del 1966) nel caso in cui il datore di lavoro invii al lavoratore copia della comunicazione del licenziamento inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (Cass n.11310/97) e che “il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta, purché chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono in realtà indispensabili tre elementi;
la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore
e la forma scritta. Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione;
invio che assume forma scritta e costituisce inequivocabile manifestazione della volontà del datore di lavoro” (Cass. n.12529/2002). Per come è evidente, dunque, la giurisprudenza
è univoca nel ritenere che la comunicazione di risoluzione del rapporto inviata all'Ufficio del Lavoro
(equipollente alla comunicazione obbligatoria versata in atti) può soddisfare il requisito della forma scritta, purché, ed è questo il punto decisivo, tale comunicazione venga (anche) portata a conoscenza del lavoratore interessato (v. sul punto, Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1055 del 21.5.2024, in Banca Dati).
Pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto, rileva il Giudicante che la comunicazione del licenziamento, via WhatsApp, per ritenersi valida, deve contenere le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data del recesso ed indicare le motivazioni dello stesso.
Ancora, come precisato nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, affinché possa essere considerato valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp o altro strumento informatico è necessario accertare non solo la sussistenza della conferma della ricezione del messaggio e della lettera di licenziamento nella sua materialità ma anche che vi sia stata una risposta da parte del lavoratore o la persistenza di altri elementi (quali ad esempio l'impugnazione del licenziamento, con offerta della propria prestazione) che confermino la effettiva ricezione e conoscenza di tale atto di recesso.
Dunque, stante la non contestazione dell'avvenuta trasmissione tramite Whatsapp della Certificazione
Unilav e della comunicazione telefonica, entrambe avvenute in data 28.05.2024, i fatti dedotti integrano pienamente i requisiti di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, stante la sussistenza nel modello Unilav delle generalità delle parti in rapporto, della ragione del recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo, la data del licenziamento e degli estremi del rapporto lavorativo. Inoltre, la certa riferibilità della comunicazione alla società datrice e l'univocità e la chiarezza della determinazione datoriale di recedere dal rapporto lavorativo sono confermate dal fatto che il lavoratore ha provveduto tempestivamente ad impugnare il licenziamento offrendo la propria prestazione lavorativa. Per tali ragioni il licenziamento intimato da parte datoriale non integra la violazione dell'obbligo della forma scritta ed il ricorso non può che essere rigettato nei limiti delle ragioni di cui in motivazioni e della domanda di impugnativa del licenziamento. A ciò si aggiunga che il ricorso non contiene alcuna contestazione in ordine all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, mancanza di motivazione, omessa ricezione della certificazione Unilav, non potendo questo giudice pronunciarsi se non nei limiti della domanda attorea come formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
Iva e CPA come per legge.
Si comunichi
Aversa, 23.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13858/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...] C.F.: Parte_1 [...]
, rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele Ferrara, come da procura in atti C.F._1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Controparte_1
Severino Nappi, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento orale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2025 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente della società convenuta, dal 01.09.2016 e sino al 28.05.2024; che il Controparte_1 rapporto di lavoro veniva regolarizzato sotto il profilo previdenziale ed assistenziale solo a partire dal
11.02.2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time; di aver svolto mansioni di operaio magazziniere addetto alla gestione delle spedizioni ed alla manutenzione della fabbrica, con inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. Calzature PMI, presso l'unità locale della convenuta sita in UM AN alla via Berlinguer n.22 sotto le direttive impartitegli dal SI. Parte_2
quale socio ed amministratore unico della società, al quale si riferiva per le autorizzazioni e le
[...] comunicazioni in caso di assenza dal lavoro per ferie o per qualsiasi altro titolo, sottostando al potere direttivo e disciplinare dello stesso;
di aver prestato servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 con un'ora di pausa per un totale di 190 ore mensili di cui 21 ore di lavoro straordinario;
di aver percepito per tutto il periodo dedotto una retribuzione mensile di € 1.200,00 in contanti nel periodo non regolarizzato;
di essere stato costretto a restituire l'eventuale ammontare eccedente tale somma risultante dalla busta paga;
di aver percepito la sola somma di € 600,00 a titolo di 13esima mensilità e di aver goduto di sole due settimane di ferie ad agosto retribuite in proporzione, nulla percependo a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
di essere stato collocato in Cassa Integrazione nel mese di ottobre 2023 e sino alla data del 21 aprile 2024; di non essere stato richiamato a lavoro in data 22 aprile 2024 e di non aver percepito alcuna retribuzione mensile, né ricevuto alcun provvedimento ulteriore di sospensione dal lavoro;
di essere stato contattato telefonicamente in data 28.05.2024 dall'Amministratore NI della società convenuta il SI.
[...] che comunicava oralmente la volontà aziendale di procedere al licenziamento, inviando Pt_2 contestualmente a mezzo Whatsapp copia del modulo UniLav di licenziamento, nel quale era riportato il motivo della risoluzione del contratto quale giustificato motivo oggettivo;
di aver impugnato il licenziamento intimato in assenza di forma scritta in data 26.06.2024 a mezzo PEC, offrendo la propria prestazione lavorativa nulla avendo come riscontro;
di non aver percepito alcunché a titolo di
TFR o indennità di fine lavoro.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord competente in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo: “Dichiarare il licenziamento orale intimato in data 28.05.2024 nullo ed inefficace per i motivi suindicati;
2. Condannare, ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, la Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore NI SI.ra , P.IVA_1 Parte_2
C.F.: , res.te in UM AN (NA) alla Via Roma n. 69 e dom.to per la CodiceFiscale_2 qualità presso la sede legale della stessa sita in UM AN (NA) alla Via Giovanni Amendola n.
7, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (28.05.2024) e fino alla data dell'emananda sentenza, nonché dell'indennità sostitutiva ex art. 2, co. 3, D.Lgs. 23/2015 pari a quindici mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è pari ad €. 26.537,85 [€.
1.769,19 (come da tabelle retributive in atti, compreso lo scatto di anzianità) x 15], oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3. In ogni caso, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, condannare la (C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore NI SI.ra , C.F.: Parte_2 C.F._2
, res.te in UM AN (NA) alla Via Roma n. 69 e dom.to per la qualità presso la sede
[...] legale della stessa sita in UM AN (NA) alla Via Giovanni Amendola n. 7, a pagare all'istante le seguenti somme […] e complessivamente la somma di €. 92.722,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
” il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Il Giudice con ordinanza del 12.05.2025, rilevata la contestuale impugnazione del licenziamento intimato oralmente e la richiesta del pagamento delle differenze retributive, letto l'articolo 441 bis c.p.c. e, stante la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio per la decisione della domanda riguardante le differenze retributive, ha disposto la separazione della stessa da quella inerente al licenziamento, divenuto unica domanda oggetto della presente decisione.
All'esito delle note disposte ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio, come residuato dalla disposta separazione delle domande presentate, ha ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto intimato, secondo la prospettazione attorea, oralmente.
Ritiene la scrivente di condividere le motivazioni già espresse da altri magistrati della sezione lavoro del Tribunale adito, qui richiamate nel rispetto dei doveri di concisione e sintesi ex artt. 118 disp. att.
c.p.c. e 132 c.p.c. (cfr. sentt. nn. 1758/2025 e 1916/2025).
Circostanze pacifiche tra le parti, perché non contestate, sono la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso (cfr. buste paga), con cessazione a seguito di licenziamento intervenuto in data 28.05.2024; che il licenziamento veniva comunicato al Centro per l'Impiego come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che al ricorrente veniva inviato con messaggio WhatsApp il Modello Unilav da cui risultava il predetto licenziamento alla data del
28.05.2024.
Parte ricorrente ha dedotto l'inefficacia del licenziamento impugnato perché intimato in assenza di forma scritta, in violazione dell'articolo 2 commi 1 e 3 della legge n. 604/1966, mentre nulla è stato allegato in ricorso circa l'illegittimità dello stesso per difetto di motivazione e/o insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, l'oggetto del contendere è esclusivamente l'impugnativa del licenziamento intimato in violazione dell'art. 2, commi 1 e 3, L. 604/66, che prescrive per il licenziamento la forma scritta ad substantiam.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955, Cassazione Civile, sezione lavoro,
19.9.2012 n.15106, Cassazione Civile, sezione lavoro, 4.10.2019 n.24874, Cassazione Civile, sezione lavoro, 10.6.2021 n.16377)
Inoltre secondo condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'eSIenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cc, relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte;
sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta “ex lege” a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 cc (cfr. Cass. 18087/07; nello stesso senso, Cass. 21604/11 e Cass. 610/15).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata in atti è provata la cessazione del rapporto di lavoro in questione con decorrenza dal 28.05.2024 e, dunque, l'estromissione del lavoratore dalla compagine aziendale, per giustificato motivo oggettivo (Cfr. comunicazione Unilav allegata).
È, poi, incontestato tra le parti che la società datrice ha inoltrato al ricorrente il modello Unilav recante l'indicazione del recesso tramite messaggio Whatsapp contestualmente alla comunicazione telefonica, a conferma della volontà datoriale di interrompere il rapporto lavorativo.
Detta circostanza di fatto riportata nel ricorso introduttivo e confermata nella memoria di costituzione della società convenuta che, quindi, può ritenersi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. viene contestata dal ricorrente in ordine però all'idoneità del mezzo adoperato per l'integrazione della forma scritta richiesta dalla normativa citata.
In particolare, secondo la difesa attorea non avendo l'istante ricevuto alcuna lettera di licenziamento il recesso doveva considerarsi avvenuto oralmente e, quindi, in violazione dell'art.2, commi 1 e 3
L.604/66, così come modificato dalla L.108/90 e dalla L.92/12 che prescrive per il licenziamento la forma scritta ad substantiam.
Tanto premesso nella vicenda che ci occupa emerge, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, la prova della sussistenza di un licenziamento scritto. A tale conclusione è agevole pervenire sulla scorta della lettura del modello UNILAV, pacificamente inviato dalla parte datoriale al lavoratore a mezzo messaggio WhatsApp, col quale veniva espressamente indicato un “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” nonché la data di decorrenza dello stesso (cfr. doc.5 fascicolo di parte convenuta).
Ebbene l'onere di intimare il licenziamento in forma scritta ex art. 2, comma 1, l. 15 luglio 1966, n.
604 a pena di nullità dello stesso può essere assolto tramite qualsiasi mezzo, anche informatico, che permetta al lavoratore di imputare con certezza la comunicazione al datore di lavoro (in tale caso era stato intimato il licenziamento a mezzo comunicazione telefonica e contestualmente trasmissione
WhatsApp) (cfr. Tribunale, Catania, sez. lav., 27/06/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il requisito di forma scritta prescritto per il licenziamento a pena di inefficacia dello stesso non richiede l'impiego di formule sacramentali (Cass.
6900/1995) ma risulta integrato ogniqualvolta al lavoratore venga trasmesso il documento nella sua materialità (Cass. 23061/2007 e, più recentemente, Cass. 29753/2017 in cui è stata affermata la legittimità dell'atto di licenziamento inviato via mail) e la volontà di recedere, ancorché comunicata in forma indiretta, risulti chiara (si veda, ad esempio, Cass. 17652/2007). In particolare, in una fattispecie in cui il licenziamento era stato intimato via email, la Suprema Corte ha precisato quanto segue “questa Corte ha già chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità” ( in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n.
23061 Cassa n. 29753/2017 ).
In aggiunta, con espresso riferimento all'idoneità della comunicazione Unilav, la Suprema Corte con pronuncia n. 14090 del 2006 ha affermato: “la comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previste per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto”.
In altri termini, la comunicazione datoriale al Centro per l'Impiego del licenziamento assurge ad inequivocabile manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro ed è efficace purché sia portata a conoscenza anche del lavoratore.
Nel medesimo solco, gli stessi Giudici di legittimità hanno statuito che “È integrato il requisito della forma scritta, che condiziona la validità del licenziamento (ex art. 2 l. n. 604 del 1966) nel caso in cui il datore di lavoro invii al lavoratore copia della comunicazione del licenziamento inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (Cass n.11310/97) e che “il licenziamento individuale può essere comunicato anche in forma indiretta, purché chiara, atteso che, ai fini della sua validità formale, sono in realtà indispensabili tre elementi;
la manifestazione della volontà del datore di lavoro di porre fine al rapporto, la comunicazione di tale volontà al lavoratore
e la forma scritta. Pertanto, è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione;
invio che assume forma scritta e costituisce inequivocabile manifestazione della volontà del datore di lavoro” (Cass. n.12529/2002). Per come è evidente, dunque, la giurisprudenza
è univoca nel ritenere che la comunicazione di risoluzione del rapporto inviata all'Ufficio del Lavoro
(equipollente alla comunicazione obbligatoria versata in atti) può soddisfare il requisito della forma scritta, purché, ed è questo il punto decisivo, tale comunicazione venga (anche) portata a conoscenza del lavoratore interessato (v. sul punto, Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1055 del 21.5.2024, in Banca Dati).
Pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto, rileva il Giudicante che la comunicazione del licenziamento, via WhatsApp, per ritenersi valida, deve contenere le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data del recesso ed indicare le motivazioni dello stesso.
Ancora, come precisato nella pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, affinché possa essere considerato valido il licenziamento comunicato tramite WhatsApp o altro strumento informatico è necessario accertare non solo la sussistenza della conferma della ricezione del messaggio e della lettera di licenziamento nella sua materialità ma anche che vi sia stata una risposta da parte del lavoratore o la persistenza di altri elementi (quali ad esempio l'impugnazione del licenziamento, con offerta della propria prestazione) che confermino la effettiva ricezione e conoscenza di tale atto di recesso.
Dunque, stante la non contestazione dell'avvenuta trasmissione tramite Whatsapp della Certificazione
Unilav e della comunicazione telefonica, entrambe avvenute in data 28.05.2024, i fatti dedotti integrano pienamente i requisiti di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, stante la sussistenza nel modello Unilav delle generalità delle parti in rapporto, della ragione del recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo, la data del licenziamento e degli estremi del rapporto lavorativo. Inoltre, la certa riferibilità della comunicazione alla società datrice e l'univocità e la chiarezza della determinazione datoriale di recedere dal rapporto lavorativo sono confermate dal fatto che il lavoratore ha provveduto tempestivamente ad impugnare il licenziamento offrendo la propria prestazione lavorativa. Per tali ragioni il licenziamento intimato da parte datoriale non integra la violazione dell'obbligo della forma scritta ed il ricorso non può che essere rigettato nei limiti delle ragioni di cui in motivazioni e della domanda di impugnativa del licenziamento. A ciò si aggiunga che il ricorso non contiene alcuna contestazione in ordine all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, mancanza di motivazione, omessa ricezione della certificazione Unilav, non potendo questo giudice pronunciarsi se non nei limiti della domanda attorea come formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
Iva e CPA come per legge.
Si comunichi
Aversa, 23.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano