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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 530/2023 promossa in grado d'appello
DA
“ Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REGINA
[...] P.IVA_1
MARGHERITA 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRARI LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIANNONE
ANTONIO ( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in PIAZZALE ARCHINTO, 6 20159 MILANO presso lo pagina 1 di 14 studio dell'avv. NICOLELLA GABRIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per “ Parte_1
[...]
CORTE D'APPELLO ADITA Parte_2
reiectis adversis, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, riformare e/o revocare la sentenza impugnata n. 9335/2022 emessa in data 25.11.2022 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. 31910/2020 R.G., comunicata dalla competente
Cancelleria a mezzo pec del 28.11.2022 e non notificata (cfr. docc.
1-2 in atti), e per
l'effetto:
- in via preliminare, siccome eccepito dall'appellante all'udienza del 28.06.2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività, oltre alla inutilizzabilità ai fini della decisione, della documentazione introdotta per la prima volta nel presente giudizio di appello da controparte (e, segnatamente, comunicato Ufficiale 108 CFA del
29.05.2019 allegato al Doc 5 della comparsa avversaria;
sentenza Corte d'Appello
Palermo n. 1174 del 11.08.2020 allegata al Doc 8 della comparsa avversaria), disponendone l'espunzione dal fascicolo in quanto non si tratta di documentazione sopravvenuta, bensì di documentazione che controparte avrebbe dovuto eventualmente allegare nell'ambito del giudizio di primo grado ed entro i termini preclusivi previsti dalla legge (art. 183 c.p.c.) per le allegazioni documentali e per le adduzioni assertive;
sempre in via preliminare, siccome eccepito dall'appellante all'udienza del 28.06.2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività, oltre alla inutilizzabilità ai fini della decisione, della documentazione introdotta per la prima volta nel presente giudizio
pagina 2 di 14 di appello da controparte (e, segnatamente, le ordinanze allegate da controparte quali doc. 6 e 7 della comparsa avversaria), disponendone l'espunzione dal fascicolo in quanto non si tratta di documentazione sopravvenuta, bensì di documentazione che controparte avrebbe dovuto eventualmente allegare nell'ambito del giudizio di primo grado ed entro i termini preclusivi previsti dalla legge (art. 183 c.p.c.) per le allegazioni documentali e per le adduzioni assertive e, in ogni caso, in quanto non si attagliano al caso di specie;
- ed ancora in via preliminare, per le motivazioni di cui all'atto di appello, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado nell'ambito del citato giudizio di opposizione n. 31910/2020 del Tribunale di Milano per violazione degli artt. 633 e ss c.p.c. e, per l'effetto, confermare la revoca
e/o revocare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve
l'appellante in favore della parte appellata;
- nel merito, per le motivazioni di cui all'atto di appello, accogliere l'opposizione svolta in primo grado (nell'ambito del citato giudizio n. 31910/2020 del Tribunale di Milano) e confermare la revoca e/o revocare e/o annullare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per
l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve l'odierna appellante in favore di parte appellata;
in caso di accoglimento totale o parziale della opposizione svolta in primo grado (nell'ambito del citato giudizio n. 31910/2020 del Tribunale di
Milano) e di revoca o modifica totale o parziale sella sentenza impugnata, si chiede di condannare controparte alla restituzione dell'importo di € 927.982,74 (comprensivo di interessi convenzionali alla data di pagamento) già versato dall'odierna appellante, in favore di , successivamente alla concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto (con riserva di ripetizione all'esito del giudizio), a mezzo bonifici bancari del 18.03.2021 e del 23.03.2021 già allegati agli pagina 3 di 14 atti del citato giudizio di primo grado (cfr. all.ti 1 e 2 delle note di udienza datate
26.09.2022, depositate in vista dell'udienza del 05.10.2022, allegate nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado), al netto dell'importo di € 232.332,03 già restituito dalla in favore dell'odierna appellante in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado n. 9335/2022 ed oltre interessi dalla data di versamento dell'indebito e sino alla restituzione;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa richiesta, difesa ed eccezione, nonché l'avverso appello incidentale, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
- con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio e con condanna di controparte alla restituzione dell'importo di € 21.886,80 (al lordo della ritenuta d'acconto) già versato, dall'odierna deducente a titolo di spese e compensi di lite in favore del procuratore distrattario avv. Gabriele Nicolella in esecuzione della sentenza di primo grado e senza acquiescenza alla stessa.
Per la denegata ipotesi di rigetto totale o parziale dei motivi di gravame di cui all'atto di appello, si chiede la revoca/modifica dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese nella misura di un terzo e ha condannato
l'odierna appellante al pagamento -in favore di controparte- dei due terzi delle spese di giudizio liquidate in 15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione all'avv. Gabriele Nicolella ai sensi dell'art. 93 c.p.c., chiedendo che venga disposta -per i motivi di cui all'atto di appello- la totale compensazione delle spese e dei compensi di lite del giudizio di primo grado, oltre che la totale compensazione delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio di appello, con condanna di controparte alla restituzione dell'importo di € 21.886,80 già versato, al lordo della ritenuta d'acconto, dall'odierna deducente (a titolo di spese e compensi di lite) in favore del procuratore distrattario avv. Gabriele Nicolella in esecuzione della sentenza di primo grado e senza acquiescenza alla stessa.
pagina 4 di 14 Per Controparte_1
Piaccia a Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accertata la fondatezza dei motivi addotti nel presente atto:
- rigettare nel merito il gravame proposto da Parte_3
perchè infondato in fatto e in diritto;
[...]
- riformare la sentenza di primo grado n. n. 9335/2022 del Tribunale di Milano, Sezione
Sesta Civile, Repertorio n. 11918/2022 del 28.11.2022, nella parte in cui (i) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. Pt_1
8554/2020 del 3 luglio 2020, (ii) condanna la Lega alla restituzione dell'importo di euro
194.462,87 e dei relativi interessi, corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo, (iii) non accoglie la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare
di collettiva dei fidi: Parte_3 Pt_1
(i) alla restituzione in favore di dell'importo pari ad € 232.332,03, di cui € CP_1
194.462,87 quale sorte capitale, € 28.974,00 quali interessi moratori e € 8.895,16 quale importo per spese e compensi del decreto ingiuntivo revocato, oltre gli interessi di mora sulla quota capitale in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dal 31 gennaio 2023 sino all'effettivo saldo;
(ii) al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., determinati in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
(iii) al pagamento delle spese e compenso professionale di entrambi i giudizi e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (da qui anche o la Lega), associazione Controparte_1 CP_1
di diritto privato non riconosciuta, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un pagina 5 di 14 decreto ingiuntivo di pagamento (n. 8554/20 pubblicato il 3.7.2020 e recante condanna al pagamento di euro 800.000,00 oltre interessi e spese) contro
[...]
(da qui anche ). Parte_3 Pt_1
A sostegno della richiesta, l'associazione ricorrente aveva dedotto, in sintesi:
-di essere il soggetto al quale la AZ NA OC AL (FI) demandava l'organizzazione della competizione professionistica di calcio delle proprie associate e cioè delle società di calcio professionistiche in possesso del titolo sportivo di serie B;
-che (da qui anche ), società sportiva Controparte_2 CP_3
professionistica affiliata alla FI e, sino alla s.s. 2018/2019, associata alla , era CP_1
stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 18.10.2019;
-che aveva prestato garanzia in favore di per le obbligazioni della società Pt_1 CP_1
sportiva sino alla concorrenza di euro 800.000,00; CP_2
-che, a seguito della dichiarazione di fallimento, la società sportiva non era CP_2
stata ammessa al campionato di serie B 2019/2020 e la FI aveva deliberato di revocare l'affiliazione;
-che risultava una esposizione debitoria della società sportiva di euro CP_2
8.368.587,00 nei confronti dei tesserati, di euro 105.537,13 nei confronti della e CP_1
di euro 500.000,00 nei confronti della FI per un'ammenda irrogata dalla Corte
Federale d'Appello;
-che era stato richiesto a di provvedere al pagamento dei suddetti importi in Pt_1
forza della garanzia prestata;
-che non aveva provveduto al pagamento ed aveva promosso un ricorso ex art. Pt_1
700 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano per ottenere l'inibitoria all'escussione della garanzia;
-che il ricorso era stato respinto ma non aveva comunque provveduto al Pt_1
pagamento.
pagina 6 di 14 si era opposta al decreto eccependo l'inidoneità dei documenti prodotti a Pt_1
provare l'asserito credito e la nullità e/o annullabilità dell'atto fideiussorio “stante la sostanziale ed incontestabile consapevolezza dei soggetti garantiti dello stato di dissesto in cui versava la già antecedentemente alla citata richiesta Controparte_2
di garanzia a la quale, come ben noto a controparte, ai fini della valutazione Pt_1
del merito creditizio / solvibilità in capo alla predetta società calcistica ha fatto fede su quanto ufficialmente attestato e certificato da soggetto collegato/controllato alla FI
e, quindi, alla stessa opposta ” (v. citazione in opposizione introduttiva del primo CP_1
grado, doglianza non reiterata in appello con riferimento all'invalidità della garanzia).
Nel giudizio davanti al Tribunale di Milano si era costituita e aveva chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, facendo rilevare, in sintesi, che la garanzia prestata era a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni, e che la valutazione del merito creditizio della debitrice principale era stata effettuata dalla stessa garante, che si era munita di una controgaranzia prestata da un terzo.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9335/22, ha accolto parzialmente l'opposizione e, previa revoca del decreto, ha condannato al pagamento in Pt_1
favore della Lega della somma di euro 605.537,13, oltre interessi, compensando le spese di lite per un terzo e condannando l'opponente al pagamento dei residui due terzi.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la Lega non avesse fornito la prova del credito di cui al doc. 10 prodotto e denominato “Comunicazione proveniente dalla Commissione di
Vigilanza sulle Società Professionistiche (Covisoc) e indirizzata alla Controparte_1
di serie B del 20.09.2019”.
[...]
Secondo il Tribunale gli altri crediti posti a fondamento della domanda potevano, invece, ritenersi accertati poiché “l'estratto dei partitari contabili prodotto quale 11 di parte opposta costituisce documentazione idonea ai fini della prova del credito di €
105.537,13 avanzato dall'opposta. Il suddetto allegato, in effetti, integra un estratto delle scritture contabili della da cui risulta a carico del un debito di € CP_4 CP_2
pagina 7 di 14 105.537,13 per n. 4 fatture impagate” e “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2710 c.c. le scritture contabili fanno prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Anche il credito di cui al doc. 12 è stato ritenuto accertato poiché “trattasi di lettera con richiesta di pagamento della AZ italiana OC calco - FI (e non del
CONI come erroneamente indicato dall'opponente) per mancato versamento di un'ammenda pari ad € 500.000,00. Tale credito rientra senza dubbio tra quelli garantiti sub lett. a) della polizza fideiussoria, ove, come appena rilevato, si fa riferimento anche alle somme dovute: “[…] in dipendenza di qualsiasi rapporto economico connesso alla posizione di affiliato alla FI”.
Il Tribunale ha ritenuto tali documenti idonei ai fini dell'escussione della garanzia, mentre ha considerato irrilevanti “gli ulteriori profili contestati dall'opponente, in considerazione dell'autonomia della garanzia e dell'espressa rinuncia della a Pt_1
sollevare qualunque eccezione che sarebbe spettata al debitore principale”.
Il Tribunale ha poi ritenuto priva di fondamento l'eccezione di invalidità della fideiussione, per la mancata prova dei fatti dedotti.
La sentenza è stata appellata da che, in estrema sintesi, contesta il valore Pt_1
probatorio attribuito dal Tribunale ai documenti 11 e 12 prodotti dalla Lega, che, secondo la sua prospettazione, sarebbero inidonei a provare i crediti per i quali è stata escussa la garanzia.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale, svolgendo appello CP_1
incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di condanna per il credito di cui al doc. 10 cit.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi. pagina 8 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che i documenti da 5 a 8 prodotti dalla parte appellata in appello e non depositati in primo grado entro i termini delle preclusioni istruttorie
(documenti per i quali l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della produzione per tardività, eccezione cui l'appellata si è opposta, deducendo che trattasi di precedenti giurisprudenziali), non potranno essere utilizzati ai fini della decisione, poiché:
-uno di essi (doc. 5) non è un precedente giurisprudenziale,
-un altro (doc. 8), seppure sia un provvedimento giudiziale, non viene invocato per i principi di diritto enunciati, bensì per i fatti in esso accertati
-altri due (6 e7) riguardano parti diverse.
Nel merito, ritiene la Corte che sia fondato l'appello incidentale svolto dalla parte appellata e che, per le stesse ragioni, risulti infondato l'appello principale svolto dalla parte appellante.
Risulta dirimente, ai fini del decidere, la qualificazione della garanzia oggetto di causa, che, ad avviso della Corte, va ricondotta, a differenza di quanto ritiene l'appellante principale e come correttamente è stato fatto dal primo giudice, alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
ha, infatti, assunto l'impegno irrevocabile di pagare immediatamente alla prima Pt_1
richiesta ed ha accettato la previsione negoziale che consentiva alla Lega di esigere il pagamento immediato “senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito” (doc. 6 appellata).
Tale previsione risulta idonea a far presumere il carattere autonomo della garanzia (v.
Cass. 27619/20 “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il pagina 9 di 14 principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”; v. anche Cass. 30181/18).
Dalla lettura dell'intero testo negoziale non si evincono previsioni incompatibili con la suddetta qualificazione, ed anzi vi sono ulteriori indici che confortano la ricostruzione della volontà delle parti di adottare uno strumento di garanzia non connotato dall'accessorietà: nel cit. doc. 6 si legge, infatti, che la garanzia viene prestata con
“espressa volontà di deroga, se e in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale) 1945 e 1955 c.c.….”.
La qualificazione come garanzia autonoma ha importanti riflessi sulle contestazioni che il garante può rivolgere al creditore garantito.
Come noto, è sempre consentito al garante autonomo sollevare nei confronti del creditore l'exceptio doli “che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Cass. 16345/18).
Nessuna doglianza in tal senso è stata, tuttavia, formulata in questo giudizio da . Pt_1
Il garante autonomo potrebbe altresì contestare la validità del contratto di garanzia (v.
Cass. 31956/18) e una contestazione in tal senso era stata svolta da , come si è Pt_1
accennato, nel primo grado di giudizio, ma non risulta impugnata in questo grado la pagina 10 di 14 statuizione del Tribunale che ha respinto la doglianza, sicchè anche sotto questo profilo non vi sono contestazioni.
Non è invece consentito al garante autonomo sollevare nei confronti del creditore contestazioni che riguardino il debito principale (v. Cass. 30509/19 “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”).
Anche ove si volesse ampliare la tutela del garante autonomo alle contestazioni riguardanti l'inesistenza del credito fatto valere senza mala fede e quindi oltre l'exceptio doli (v. ad es. Cass. 23434/24, per l'ipotesi dell'estinzione dell'obbligazione garantita, azionata senza mala fede dal creditore) sarebbe comunque onere del garante offrire la prova di tale inesistenza e una prova in tal senso non può dirsi raggiunta, essendovi, anzi, agli atti la prova, desumibile dalla pluralità di indizi offerti dalla Lega, di una situazione debitoria del idonea a giustificare l'escussione della garanzia CP_3
per l'intero ammontare.
Risulta, infatti, dal doc. 7 appellata che il non è stato ammesso dal CP_3
Consiglio Federale della FGCI al Campionato di serie B 2019/2020 a causa di una pluralità di inadempimenti fra i quali, per quanto qui rileva:
-omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
-omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio
2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
pagina 11 di 14 -omesso pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019.
Risulta, inoltre, dal doc. 12 appellata che il Presidente della FI ha comunicato alla
Lega in data 1.7.2019 che il non aveva pagato l'ammenda di 500.000, 00 CP_3
euro, irrogata con “CU n. 108 CFA del 29.5.2019”.
Risulta, inoltre, dal doc. 10 appellata che il Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società Professionistiche istituita ai sensi dell'art. 78 co. 1 NOIF - Norme
Organizzative Interne della FI) in data 20.9.2019 ha inviato alla Lega la “situazione debitoria residua” attestata da Deloitte & Touche S.p.A., relativa ad alcuna società sportive, fra le quali il . CP_3
Risulta, ancora, da un estratto di scritture contabili della l'annotazione di quattro CP_1
fatture a carico del e di un debito residuo complessivo di euro CP_3
105.537,13.
A fronte di questi elementi indiziari, che nel loro complesso risultano idonei a provare l'esistenza di un debito del superiore all'importo oggetto di ingiunzione, CP_3
nessuna prova è stata offerta da per dimostrare l'inesistenza originaria o Pt_1
sopravvenuta dell'obbligazione.
Deve, quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, essere riformata la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda della Lega per la parte riguardante i debiti verso i tesserati e, per le stesse ragioni, deve essere respinto l'appello principale.
La domanda della Lega risulta, pertanto, fondata per l'intero importo di euro 800.000,00 oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
pagina 12 di 14 L'odierna appellante ha versato l'importo complessivo di euro 927.982,74 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto nel corso del giudizio di primo grado (v. allegati depositati con le note di trattazione scritta in data 26.9.2022).
Dopo la pronuncia della sentenza appellata la Lega ha restituito a euro Pt_1
232.332,03 (Doc. 3 appello), così imputati:
- € 194.462,87 quale sorte capitale a restituirsi;
- € 28.974,00 quali interessi moratori a restituirsi;
- € 8.895,16 quale importo per spese e compensi del decreto ingiuntivo revocato.
Il suddetto importo di euro 232.332,03 deve, quindi, essere nuovamente versato da a . Pt_1 CP_1
L'accoglimento dell'appello incidentale impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo vede la totale soccombenza di , alla quale devono, quindi, Pt_1
essere addossate le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene, infine, la Corte che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c. non ravvisandosi abuso del diritto nelle difese espletate da . Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 13 di 14 -respinge l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta il credito di in euro 800.000,00 oltre interessi e spese come liquidati in decreto, CP_1
dando atto che è stato versato da l'importo complessivo di euro 927.982,74 in Pt_1
data 18/23.3.2021 e che ha restituito l'importo di euro 232.332,03 in data CP_1
31.1.223;
-condanna a versare a il suddetto importo di euro 232.332,03 oltre Pt_1 CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284 co.4 c.c. sul capitale di euro 194.462,87 dal
31.1.2023;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 29.123,00 per Pt_1
compensi per il primo grado ed in euro 18.511,00 per compensi per il grado d'appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gabriele Nicolella, dando atto che la minor somma di euro 21.886,80 è già stata versata;
- dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater Pt_1
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 31.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 530/2023 promossa in grado d'appello
DA
“ Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REGINA
[...] P.IVA_1
MARGHERITA 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRARI LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIANNONE
ANTONIO ( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in PIAZZALE ARCHINTO, 6 20159 MILANO presso lo pagina 1 di 14 studio dell'avv. NICOLELLA GABRIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per “ Parte_1
[...]
CORTE D'APPELLO ADITA Parte_2
reiectis adversis, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, riformare e/o revocare la sentenza impugnata n. 9335/2022 emessa in data 25.11.2022 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. 31910/2020 R.G., comunicata dalla competente
Cancelleria a mezzo pec del 28.11.2022 e non notificata (cfr. docc.
1-2 in atti), e per
l'effetto:
- in via preliminare, siccome eccepito dall'appellante all'udienza del 28.06.2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività, oltre alla inutilizzabilità ai fini della decisione, della documentazione introdotta per la prima volta nel presente giudizio di appello da controparte (e, segnatamente, comunicato Ufficiale 108 CFA del
29.05.2019 allegato al Doc 5 della comparsa avversaria;
sentenza Corte d'Appello
Palermo n. 1174 del 11.08.2020 allegata al Doc 8 della comparsa avversaria), disponendone l'espunzione dal fascicolo in quanto non si tratta di documentazione sopravvenuta, bensì di documentazione che controparte avrebbe dovuto eventualmente allegare nell'ambito del giudizio di primo grado ed entro i termini preclusivi previsti dalla legge (art. 183 c.p.c.) per le allegazioni documentali e per le adduzioni assertive;
sempre in via preliminare, siccome eccepito dall'appellante all'udienza del 28.06.2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità e la tardività, oltre alla inutilizzabilità ai fini della decisione, della documentazione introdotta per la prima volta nel presente giudizio
pagina 2 di 14 di appello da controparte (e, segnatamente, le ordinanze allegate da controparte quali doc. 6 e 7 della comparsa avversaria), disponendone l'espunzione dal fascicolo in quanto non si tratta di documentazione sopravvenuta, bensì di documentazione che controparte avrebbe dovuto eventualmente allegare nell'ambito del giudizio di primo grado ed entro i termini preclusivi previsti dalla legge (art. 183 c.p.c.) per le allegazioni documentali e per le adduzioni assertive e, in ogni caso, in quanto non si attagliano al caso di specie;
- ed ancora in via preliminare, per le motivazioni di cui all'atto di appello, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado nell'ambito del citato giudizio di opposizione n. 31910/2020 del Tribunale di Milano per violazione degli artt. 633 e ss c.p.c. e, per l'effetto, confermare la revoca
e/o revocare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve
l'appellante in favore della parte appellata;
- nel merito, per le motivazioni di cui all'atto di appello, accogliere l'opposizione svolta in primo grado (nell'ambito del citato giudizio n. 31910/2020 del Tribunale di Milano) e confermare la revoca e/o revocare e/o annullare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per
l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve l'odierna appellante in favore di parte appellata;
in caso di accoglimento totale o parziale della opposizione svolta in primo grado (nell'ambito del citato giudizio n. 31910/2020 del Tribunale di
Milano) e di revoca o modifica totale o parziale sella sentenza impugnata, si chiede di condannare controparte alla restituzione dell'importo di € 927.982,74 (comprensivo di interessi convenzionali alla data di pagamento) già versato dall'odierna appellante, in favore di , successivamente alla concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto (con riserva di ripetizione all'esito del giudizio), a mezzo bonifici bancari del 18.03.2021 e del 23.03.2021 già allegati agli pagina 3 di 14 atti del citato giudizio di primo grado (cfr. all.ti 1 e 2 delle note di udienza datate
26.09.2022, depositate in vista dell'udienza del 05.10.2022, allegate nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado), al netto dell'importo di € 232.332,03 già restituito dalla in favore dell'odierna appellante in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado n. 9335/2022 ed oltre interessi dalla data di versamento dell'indebito e sino alla restituzione;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa richiesta, difesa ed eccezione, nonché l'avverso appello incidentale, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
- con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio e con condanna di controparte alla restituzione dell'importo di € 21.886,80 (al lordo della ritenuta d'acconto) già versato, dall'odierna deducente a titolo di spese e compensi di lite in favore del procuratore distrattario avv. Gabriele Nicolella in esecuzione della sentenza di primo grado e senza acquiescenza alla stessa.
Per la denegata ipotesi di rigetto totale o parziale dei motivi di gravame di cui all'atto di appello, si chiede la revoca/modifica dei capi della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese nella misura di un terzo e ha condannato
l'odierna appellante al pagamento -in favore di controparte- dei due terzi delle spese di giudizio liquidate in 15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione all'avv. Gabriele Nicolella ai sensi dell'art. 93 c.p.c., chiedendo che venga disposta -per i motivi di cui all'atto di appello- la totale compensazione delle spese e dei compensi di lite del giudizio di primo grado, oltre che la totale compensazione delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio di appello, con condanna di controparte alla restituzione dell'importo di € 21.886,80 già versato, al lordo della ritenuta d'acconto, dall'odierna deducente (a titolo di spese e compensi di lite) in favore del procuratore distrattario avv. Gabriele Nicolella in esecuzione della sentenza di primo grado e senza acquiescenza alla stessa.
pagina 4 di 14 Per Controparte_1
Piaccia a Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accertata la fondatezza dei motivi addotti nel presente atto:
- rigettare nel merito il gravame proposto da Parte_3
perchè infondato in fatto e in diritto;
[...]
- riformare la sentenza di primo grado n. n. 9335/2022 del Tribunale di Milano, Sezione
Sesta Civile, Repertorio n. 11918/2022 del 28.11.2022, nella parte in cui (i) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. Pt_1
8554/2020 del 3 luglio 2020, (ii) condanna la Lega alla restituzione dell'importo di euro
194.462,87 e dei relativi interessi, corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo, (iii) non accoglie la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannare
di collettiva dei fidi: Parte_3 Pt_1
(i) alla restituzione in favore di dell'importo pari ad € 232.332,03, di cui € CP_1
194.462,87 quale sorte capitale, € 28.974,00 quali interessi moratori e € 8.895,16 quale importo per spese e compensi del decreto ingiuntivo revocato, oltre gli interessi di mora sulla quota capitale in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dal 31 gennaio 2023 sino all'effettivo saldo;
(ii) al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., determinati in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
(iii) al pagamento delle spese e compenso professionale di entrambi i giudizi e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (da qui anche o la Lega), associazione Controparte_1 CP_1
di diritto privato non riconosciuta, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un pagina 5 di 14 decreto ingiuntivo di pagamento (n. 8554/20 pubblicato il 3.7.2020 e recante condanna al pagamento di euro 800.000,00 oltre interessi e spese) contro
[...]
(da qui anche ). Parte_3 Pt_1
A sostegno della richiesta, l'associazione ricorrente aveva dedotto, in sintesi:
-di essere il soggetto al quale la AZ NA OC AL (FI) demandava l'organizzazione della competizione professionistica di calcio delle proprie associate e cioè delle società di calcio professionistiche in possesso del titolo sportivo di serie B;
-che (da qui anche ), società sportiva Controparte_2 CP_3
professionistica affiliata alla FI e, sino alla s.s. 2018/2019, associata alla , era CP_1
stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 18.10.2019;
-che aveva prestato garanzia in favore di per le obbligazioni della società Pt_1 CP_1
sportiva sino alla concorrenza di euro 800.000,00; CP_2
-che, a seguito della dichiarazione di fallimento, la società sportiva non era CP_2
stata ammessa al campionato di serie B 2019/2020 e la FI aveva deliberato di revocare l'affiliazione;
-che risultava una esposizione debitoria della società sportiva di euro CP_2
8.368.587,00 nei confronti dei tesserati, di euro 105.537,13 nei confronti della e CP_1
di euro 500.000,00 nei confronti della FI per un'ammenda irrogata dalla Corte
Federale d'Appello;
-che era stato richiesto a di provvedere al pagamento dei suddetti importi in Pt_1
forza della garanzia prestata;
-che non aveva provveduto al pagamento ed aveva promosso un ricorso ex art. Pt_1
700 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano per ottenere l'inibitoria all'escussione della garanzia;
-che il ricorso era stato respinto ma non aveva comunque provveduto al Pt_1
pagamento.
pagina 6 di 14 si era opposta al decreto eccependo l'inidoneità dei documenti prodotti a Pt_1
provare l'asserito credito e la nullità e/o annullabilità dell'atto fideiussorio “stante la sostanziale ed incontestabile consapevolezza dei soggetti garantiti dello stato di dissesto in cui versava la già antecedentemente alla citata richiesta Controparte_2
di garanzia a la quale, come ben noto a controparte, ai fini della valutazione Pt_1
del merito creditizio / solvibilità in capo alla predetta società calcistica ha fatto fede su quanto ufficialmente attestato e certificato da soggetto collegato/controllato alla FI
e, quindi, alla stessa opposta ” (v. citazione in opposizione introduttiva del primo CP_1
grado, doglianza non reiterata in appello con riferimento all'invalidità della garanzia).
Nel giudizio davanti al Tribunale di Milano si era costituita e aveva chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione, facendo rilevare, in sintesi, che la garanzia prestata era a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni, e che la valutazione del merito creditizio della debitrice principale era stata effettuata dalla stessa garante, che si era munita di una controgaranzia prestata da un terzo.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9335/22, ha accolto parzialmente l'opposizione e, previa revoca del decreto, ha condannato al pagamento in Pt_1
favore della Lega della somma di euro 605.537,13, oltre interessi, compensando le spese di lite per un terzo e condannando l'opponente al pagamento dei residui due terzi.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la Lega non avesse fornito la prova del credito di cui al doc. 10 prodotto e denominato “Comunicazione proveniente dalla Commissione di
Vigilanza sulle Società Professionistiche (Covisoc) e indirizzata alla Controparte_1
di serie B del 20.09.2019”.
[...]
Secondo il Tribunale gli altri crediti posti a fondamento della domanda potevano, invece, ritenersi accertati poiché “l'estratto dei partitari contabili prodotto quale 11 di parte opposta costituisce documentazione idonea ai fini della prova del credito di €
105.537,13 avanzato dall'opposta. Il suddetto allegato, in effetti, integra un estratto delle scritture contabili della da cui risulta a carico del un debito di € CP_4 CP_2
pagina 7 di 14 105.537,13 per n. 4 fatture impagate” e “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2710 c.c. le scritture contabili fanno prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.
Anche il credito di cui al doc. 12 è stato ritenuto accertato poiché “trattasi di lettera con richiesta di pagamento della AZ italiana OC calco - FI (e non del
CONI come erroneamente indicato dall'opponente) per mancato versamento di un'ammenda pari ad € 500.000,00. Tale credito rientra senza dubbio tra quelli garantiti sub lett. a) della polizza fideiussoria, ove, come appena rilevato, si fa riferimento anche alle somme dovute: “[…] in dipendenza di qualsiasi rapporto economico connesso alla posizione di affiliato alla FI”.
Il Tribunale ha ritenuto tali documenti idonei ai fini dell'escussione della garanzia, mentre ha considerato irrilevanti “gli ulteriori profili contestati dall'opponente, in considerazione dell'autonomia della garanzia e dell'espressa rinuncia della a Pt_1
sollevare qualunque eccezione che sarebbe spettata al debitore principale”.
Il Tribunale ha poi ritenuto priva di fondamento l'eccezione di invalidità della fideiussione, per la mancata prova dei fatti dedotti.
La sentenza è stata appellata da che, in estrema sintesi, contesta il valore Pt_1
probatorio attribuito dal Tribunale ai documenti 11 e 12 prodotti dalla Lega, che, secondo la sua prospettazione, sarebbero inidonei a provare i crediti per i quali è stata escussa la garanzia.
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale, svolgendo appello CP_1
incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di condanna per il credito di cui al doc. 10 cit.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi. pagina 8 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che i documenti da 5 a 8 prodotti dalla parte appellata in appello e non depositati in primo grado entro i termini delle preclusioni istruttorie
(documenti per i quali l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della produzione per tardività, eccezione cui l'appellata si è opposta, deducendo che trattasi di precedenti giurisprudenziali), non potranno essere utilizzati ai fini della decisione, poiché:
-uno di essi (doc. 5) non è un precedente giurisprudenziale,
-un altro (doc. 8), seppure sia un provvedimento giudiziale, non viene invocato per i principi di diritto enunciati, bensì per i fatti in esso accertati
-altri due (6 e7) riguardano parti diverse.
Nel merito, ritiene la Corte che sia fondato l'appello incidentale svolto dalla parte appellata e che, per le stesse ragioni, risulti infondato l'appello principale svolto dalla parte appellante.
Risulta dirimente, ai fini del decidere, la qualificazione della garanzia oggetto di causa, che, ad avviso della Corte, va ricondotta, a differenza di quanto ritiene l'appellante principale e come correttamente è stato fatto dal primo giudice, alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
ha, infatti, assunto l'impegno irrevocabile di pagare immediatamente alla prima Pt_1
richiesta ed ha accettato la previsione negoziale che consentiva alla Lega di esigere il pagamento immediato “senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito” (doc. 6 appellata).
Tale previsione risulta idonea a far presumere il carattere autonomo della garanzia (v.
Cass. 27619/20 “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il pagina 9 di 14 principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”; v. anche Cass. 30181/18).
Dalla lettura dell'intero testo negoziale non si evincono previsioni incompatibili con la suddetta qualificazione, ed anzi vi sono ulteriori indici che confortano la ricostruzione della volontà delle parti di adottare uno strumento di garanzia non connotato dall'accessorietà: nel cit. doc. 6 si legge, infatti, che la garanzia viene prestata con
“espressa volontà di deroga, se e in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale) 1945 e 1955 c.c.….”.
La qualificazione come garanzia autonoma ha importanti riflessi sulle contestazioni che il garante può rivolgere al creditore garantito.
Come noto, è sempre consentito al garante autonomo sollevare nei confronti del creditore l'exceptio doli “che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Cass. 16345/18).
Nessuna doglianza in tal senso è stata, tuttavia, formulata in questo giudizio da . Pt_1
Il garante autonomo potrebbe altresì contestare la validità del contratto di garanzia (v.
Cass. 31956/18) e una contestazione in tal senso era stata svolta da , come si è Pt_1
accennato, nel primo grado di giudizio, ma non risulta impugnata in questo grado la pagina 10 di 14 statuizione del Tribunale che ha respinto la doglianza, sicchè anche sotto questo profilo non vi sono contestazioni.
Non è invece consentito al garante autonomo sollevare nei confronti del creditore contestazioni che riguardino il debito principale (v. Cass. 30509/19 “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”).
Anche ove si volesse ampliare la tutela del garante autonomo alle contestazioni riguardanti l'inesistenza del credito fatto valere senza mala fede e quindi oltre l'exceptio doli (v. ad es. Cass. 23434/24, per l'ipotesi dell'estinzione dell'obbligazione garantita, azionata senza mala fede dal creditore) sarebbe comunque onere del garante offrire la prova di tale inesistenza e una prova in tal senso non può dirsi raggiunta, essendovi, anzi, agli atti la prova, desumibile dalla pluralità di indizi offerti dalla Lega, di una situazione debitoria del idonea a giustificare l'escussione della garanzia CP_3
per l'intero ammontare.
Risulta, infatti, dal doc. 7 appellata che il non è stato ammesso dal CP_3
Consiglio Federale della FGCI al Campionato di serie B 2019/2020 a causa di una pluralità di inadempimenti fra i quali, per quanto qui rileva:
-omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
-omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio
2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
pagina 11 di 14 -omesso pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019.
Risulta, inoltre, dal doc. 12 appellata che il Presidente della FI ha comunicato alla
Lega in data 1.7.2019 che il non aveva pagato l'ammenda di 500.000, 00 CP_3
euro, irrogata con “CU n. 108 CFA del 29.5.2019”.
Risulta, inoltre, dal doc. 10 appellata che il Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società Professionistiche istituita ai sensi dell'art. 78 co. 1 NOIF - Norme
Organizzative Interne della FI) in data 20.9.2019 ha inviato alla Lega la “situazione debitoria residua” attestata da Deloitte & Touche S.p.A., relativa ad alcuna società sportive, fra le quali il . CP_3
Risulta, ancora, da un estratto di scritture contabili della l'annotazione di quattro CP_1
fatture a carico del e di un debito residuo complessivo di euro CP_3
105.537,13.
A fronte di questi elementi indiziari, che nel loro complesso risultano idonei a provare l'esistenza di un debito del superiore all'importo oggetto di ingiunzione, CP_3
nessuna prova è stata offerta da per dimostrare l'inesistenza originaria o Pt_1
sopravvenuta dell'obbligazione.
Deve, quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, essere riformata la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda della Lega per la parte riguardante i debiti verso i tesserati e, per le stesse ragioni, deve essere respinto l'appello principale.
La domanda della Lega risulta, pertanto, fondata per l'intero importo di euro 800.000,00 oltre interessi come da decreto ingiuntivo.
pagina 12 di 14 L'odierna appellante ha versato l'importo complessivo di euro 927.982,74 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto nel corso del giudizio di primo grado (v. allegati depositati con le note di trattazione scritta in data 26.9.2022).
Dopo la pronuncia della sentenza appellata la Lega ha restituito a euro Pt_1
232.332,03 (Doc. 3 appello), così imputati:
- € 194.462,87 quale sorte capitale a restituirsi;
- € 28.974,00 quali interessi moratori a restituirsi;
- € 8.895,16 quale importo per spese e compensi del decreto ingiuntivo revocato.
Il suddetto importo di euro 232.332,03 deve, quindi, essere nuovamente versato da a . Pt_1 CP_1
L'accoglimento dell'appello incidentale impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo vede la totale soccombenza di , alla quale devono, quindi, Pt_1
essere addossate le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene, infine, la Corte che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c. non ravvisandosi abuso del diritto nelle difese espletate da . Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 13 di 14 -respinge l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta il credito di in euro 800.000,00 oltre interessi e spese come liquidati in decreto, CP_1
dando atto che è stato versato da l'importo complessivo di euro 927.982,74 in Pt_1
data 18/23.3.2021 e che ha restituito l'importo di euro 232.332,03 in data CP_1
31.1.223;
-condanna a versare a il suddetto importo di euro 232.332,03 oltre Pt_1 CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284 co.4 c.c. sul capitale di euro 194.462,87 dal
31.1.2023;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 29.123,00 per Pt_1
compensi per il primo grado ed in euro 18.511,00 per compensi per il grado d'appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gabriele Nicolella, dando atto che la minor somma di euro 21.886,80 è già stata versata;
- dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater Pt_1
D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 31.10.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
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