TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.sssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3690/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA TARZANA', 22, presso lo studio dell'Avv. ASARO VITA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, PIAZZA TARZANA', 22, presso lo studio dell'Avv. ASARO VITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 agosto 2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/07/1985 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell' 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di notificarsi eventuali variazioni di residenza e ciò ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie.
2. Il SI. unico percettore di reddito, si obbliga a Parte_1 versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, in favore della SI.ra
[...]
, casalinga, l'importo mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento CP_1 di quest'ultima.
3. La casa familiare, sita in Palermo, Via Generale Bergonzoli n.17, a tutt'oggi in locazione ai coniugi, resterà abitata esclusivamente dal SI.
. All'uopo, quest'ultimo si obbliga a sottoscrivere a suo Parte_1 nome, con il proprietario del succitato immobile, un nuovo contratto di locazione.
La SI.ra , invece, abiterà, provvisoriamente, presso la CP_1 propria famiglia di origine, obbligandosi, comunque, a trasferire la propria residenza presso altro indirizzo.
4. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
5. I coniugi dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi raggiunti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 370 P. 2, S. A, Anno 1985) per
2 le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.sssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3690/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA TARZANA', 22, presso lo studio dell'Avv. ASARO VITA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, PIAZZA TARZANA', 22, presso lo studio dell'Avv. ASARO VITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 agosto 2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/07/1985 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell' 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi
1 riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di notificarsi eventuali variazioni di residenza e ciò ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie.
2. Il SI. unico percettore di reddito, si obbliga a Parte_1 versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, in favore della SI.ra
[...]
, casalinga, l'importo mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento CP_1 di quest'ultima.
3. La casa familiare, sita in Palermo, Via Generale Bergonzoli n.17, a tutt'oggi in locazione ai coniugi, resterà abitata esclusivamente dal SI.
. All'uopo, quest'ultimo si obbliga a sottoscrivere a suo Parte_1 nome, con il proprietario del succitato immobile, un nuovo contratto di locazione.
La SI.ra , invece, abiterà, provvisoriamente, presso la CP_1 propria famiglia di origine, obbligandosi, comunque, a trasferire la propria residenza presso altro indirizzo.
4. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
5. I coniugi dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi raggiunti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 370 P. 2, S. A, Anno 1985) per
2 le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3