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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 1109/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL ZO, con domicilio eletto in Vicenza, Corso San Felice 232,
RICORRENTE
e
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LI TO, con domicilio eletto in Vicenza, Galleria Crispi n. 8
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI:
Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1)
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi nata a [...]
Alessandria il 31.5.1973, residente in [...], C.F.
, e nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
Murano n. 19 i.1, contratto il 7.8.2010 in Vicenza, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
predetto Comune al n. 92, parte I, anno 2010, ordinando le annotazioni di legge.
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in Vicenza, Via Murano n. 19 interno 1, unitamente a tutto
l'arredo (su arredo v. anche specifica dell'accordo di separazione per l'ipotesi di trasferimento
della Sig.ra in altra sede. Con divieto quindi da parte di costei di asportare dalla CP_1
casa coniugale arredo, elettrodomestici e apparecchiature ivi presenti, di proprietà del marito).
Casa che l'abiterà con la figlia;
Per_1
3) Disporre a carico del Sig. assegno divorzile una tantum nella misura Parte_1
omnicomprensiva pari a € 6.000,00. Somma da corrispondersi in due rate di pari importo.
Prima tranche da corrispondersi entro e non oltre la data del 29.10.2025.
Seconda tranche da corrispondersi entro e non oltre la data dell'8.1.2025.
4) Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia corrispondendo direttamente a lei l'importo di € 600,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, o diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre
al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia quali quelle mediche, scolastiche e
ricreative secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Con riferimento alle spese straordinarie, si precisa che il padre si farà carico di metà delle
spese della locazione a Milano della figlia , metà delle spese del trasporto Per_1
2 (metropolitana); metà delle spese per il conseguimento della patente di , escluse le spese Per_1
accessorie collegate all'auto.
6) Spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni riportate in calce al ricorso.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 7.8.2010, con regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione sia nata in data [...] la figlia (C.F. ); 3) come Persona_2 C.F._3
l'Intestato Tribunale, con decreto del 17.7.2020, abbia omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
4) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui al proprio scritto difensivo.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce al proprio scritto difensivo.
Nel corso dell'udienza del 23.5.2024, spirata la possibilità di componimento bonario della controversia, il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., con concessione a favore delle parti dei termini di cui all'art. 417 bis.17 c.p.c.
Seguiva quindi appendice di trattazione scritta della causa tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
3 Inizialmente, e precisamente nel corso dell'udienza del 17.10.2024, si procedeva all'audizione della figlia minore.
Successivamente la causa veniva istruita mediante assunzione delle prove ammesse con ordinanza del 28.10.2024.
Spirata l'ulteriore ipotesi di bonaria definizione della controversia, previa concessione dei termini contemplati dall'art. 473 bis.28 c.p.c., il Giudice ha fissato udienza di discussione della causa per il giorno 21.10.2025.
Nelle more, parte convenuta depositava in data 2.7.2025: “ricorso per modifica delle condizioni
ex art. 473 bis.29 e/o nuova domanda ex art. 473bis.19 c.p.c.”. Con decreto del 3.7.2025 il
Giudice ha fissato udienza di discussione di tale istanza sempre nel corso dell'udienza del
21.10.2025.
In quella sede, le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo per una definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe. Con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere, con riferimento al sub-procedimento instaurato da parte resistente con la propria iniziativa del luglio 2025.
Per completezza, deve darsi atto della presenza di due errori materiali nel verbale di udienza.
In particolare, si precisa come parte ricorrente sia residente in [...] e non già in Vicenza, via Murano 19: circostanza evincibile dall'intestazione del ricorso e dalla procura rilasciata in atti.
Il secondo errore materiale si annida in sede di individuazione della data di corresponsione della seconda tranche di corresponsione dell'assegno divorzile una tantum. Là dove è scritto
8.1.2025 dovrà intendersi, senz'altro, la data dell'8.1.2026.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 22.10.2025.
4 L'accordo così raggiunto è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto si sono verificate, in concreto, le condizioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e non si ravvisano preminenti ragioni ostative all'assetto di interessi delineato in sede conciliativa.
La documentazione rifluita in atti nonché le dichiarazioni rese dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Non vi è, poi, motivo di disattendere la determinazione del contributo a carico del padre al mantenimento della prole, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli, soprattutto là dove si consideri che si verte in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore di parte resistente, quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica tra coniugi, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Si pronuncia, pertanto, lo scioglimento del matrimonio tra le parti contendenti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 1) Alle condizioni riportate in epigrafe così come emendate in motivazione, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti contendenti;
2) Dichiara equa la somma di euro 6.000,00 riconosciuta da parte ricorrente in favore di parte resistente a titolo di assegno divorzile una tantum;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
4) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 1109/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL ZO, con domicilio eletto in Vicenza, Corso San Felice 232,
RICORRENTE
e
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LI TO, con domicilio eletto in Vicenza, Galleria Crispi n. 8
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI:
Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1)
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi nata a [...]
Alessandria il 31.5.1973, residente in [...], C.F.
, e nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
Murano n. 19 i.1, contratto il 7.8.2010 in Vicenza, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
predetto Comune al n. 92, parte I, anno 2010, ordinando le annotazioni di legge.
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in Vicenza, Via Murano n. 19 interno 1, unitamente a tutto
l'arredo (su arredo v. anche specifica dell'accordo di separazione per l'ipotesi di trasferimento
della Sig.ra in altra sede. Con divieto quindi da parte di costei di asportare dalla CP_1
casa coniugale arredo, elettrodomestici e apparecchiature ivi presenti, di proprietà del marito).
Casa che l'abiterà con la figlia;
Per_1
3) Disporre a carico del Sig. assegno divorzile una tantum nella misura Parte_1
omnicomprensiva pari a € 6.000,00. Somma da corrispondersi in due rate di pari importo.
Prima tranche da corrispondersi entro e non oltre la data del 29.10.2025.
Seconda tranche da corrispondersi entro e non oltre la data dell'8.1.2025.
4) Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia corrispondendo direttamente a lei l'importo di € 600,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, o diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre
al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia quali quelle mediche, scolastiche e
ricreative secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Con riferimento alle spese straordinarie, si precisa che il padre si farà carico di metà delle
spese della locazione a Milano della figlia , metà delle spese del trasporto Per_1
2 (metropolitana); metà delle spese per il conseguimento della patente di , escluse le spese Per_1
accessorie collegate all'auto.
6) Spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni riportate in calce al ricorso.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 7.8.2010, con regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione sia nata in data [...] la figlia (C.F. ); 3) come Persona_2 C.F._3
l'Intestato Tribunale, con decreto del 17.7.2020, abbia omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
4) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui al proprio scritto difensivo.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce al proprio scritto difensivo.
Nel corso dell'udienza del 23.5.2024, spirata la possibilità di componimento bonario della controversia, il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., con concessione a favore delle parti dei termini di cui all'art. 417 bis.17 c.p.c.
Seguiva quindi appendice di trattazione scritta della causa tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
3 Inizialmente, e precisamente nel corso dell'udienza del 17.10.2024, si procedeva all'audizione della figlia minore.
Successivamente la causa veniva istruita mediante assunzione delle prove ammesse con ordinanza del 28.10.2024.
Spirata l'ulteriore ipotesi di bonaria definizione della controversia, previa concessione dei termini contemplati dall'art. 473 bis.28 c.p.c., il Giudice ha fissato udienza di discussione della causa per il giorno 21.10.2025.
Nelle more, parte convenuta depositava in data 2.7.2025: “ricorso per modifica delle condizioni
ex art. 473 bis.29 e/o nuova domanda ex art. 473bis.19 c.p.c.”. Con decreto del 3.7.2025 il
Giudice ha fissato udienza di discussione di tale istanza sempre nel corso dell'udienza del
21.10.2025.
In quella sede, le parti comparivano personalmente e raggiungevano un accordo per una definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe. Con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere, con riferimento al sub-procedimento instaurato da parte resistente con la propria iniziativa del luglio 2025.
Per completezza, deve darsi atto della presenza di due errori materiali nel verbale di udienza.
In particolare, si precisa come parte ricorrente sia residente in [...] e non già in Vicenza, via Murano 19: circostanza evincibile dall'intestazione del ricorso e dalla procura rilasciata in atti.
Il secondo errore materiale si annida in sede di individuazione della data di corresponsione della seconda tranche di corresponsione dell'assegno divorzile una tantum. Là dove è scritto
8.1.2025 dovrà intendersi, senz'altro, la data dell'8.1.2026.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 22.10.2025.
4 L'accordo così raggiunto è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto si sono verificate, in concreto, le condizioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e non si ravvisano preminenti ragioni ostative all'assetto di interessi delineato in sede conciliativa.
La documentazione rifluita in atti nonché le dichiarazioni rese dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Non vi è, poi, motivo di disattendere la determinazione del contributo a carico del padre al mantenimento della prole, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli, soprattutto là dove si consideri che si verte in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore di parte resistente, quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica tra coniugi, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Si pronuncia, pertanto, lo scioglimento del matrimonio tra le parti contendenti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 1) Alle condizioni riportate in epigrafe così come emendate in motivazione, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti contendenti;
2) Dichiara equa la somma di euro 6.000,00 riconosciuta da parte ricorrente in favore di parte resistente a titolo di assegno divorzile una tantum;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
4) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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