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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 635/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06/12/1976, residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nata a [...], il [...] ivi residente a[...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lamezia Terme (CZ), piazza 5 Dicembre n.1
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 16/10/1999 contraevano matrimonio in Lamezia Terme (CZ), con rito concordatario, trascritto con atto n. 116, parte 2, serie A, anno 1999; - che dalla loro unione nascevano i figli , nata il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato il [...], oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi avevano presentato istanza di separazione;
- che in data 23/01/2014, con sentenza n. 234/2014, veniva pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, la separazione dei coniugi, all'esito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al n.
2892/2006 R.G.;
- che dalla predetta data sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che la sentenza di separazione prevedeva a carico del sig. , l'obbligo di Parte_1 mantenimento dei figli, oggi venuto meno, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica degli stessi, nonché la rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento del coniuge;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“quanto al regolamento degli obblighi economici, i coniugi confermano la rinuncia a qualsiasi forma di reciproco mantenimento e/o assegno divorzile”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini di legge dalla data della sentenza di separazione giudiziale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 16/10/1999, tra e registrato negli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del predetto Comune, con atto 116, parte 2, serie A, anno 1999, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 635/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06/12/1976, residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nata a [...], il [...] ivi residente a[...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lamezia Terme (CZ), piazza 5 Dicembre n.1
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 16/10/1999 contraevano matrimonio in Lamezia Terme (CZ), con rito concordatario, trascritto con atto n. 116, parte 2, serie A, anno 1999; - che dalla loro unione nascevano i figli , nata il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato il [...], oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi avevano presentato istanza di separazione;
- che in data 23/01/2014, con sentenza n. 234/2014, veniva pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, la separazione dei coniugi, all'esito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al n.
2892/2006 R.G.;
- che dalla predetta data sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che la sentenza di separazione prevedeva a carico del sig. , l'obbligo di Parte_1 mantenimento dei figli, oggi venuto meno, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica degli stessi, nonché la rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento del coniuge;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“quanto al regolamento degli obblighi economici, i coniugi confermano la rinuncia a qualsiasi forma di reciproco mantenimento e/o assegno divorzile”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini di legge dalla data della sentenza di separazione giudiziale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lamezia Terme (CZ) in data 16/10/1999, tra e registrato negli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del predetto Comune, con atto 116, parte 2, serie A, anno 1999, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo