Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 29/12/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2025, proposto da
El HD SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del provvedimento del 29 agosto 2025, prot. n. 121262: revoca del nulla osta al lavoro stagionale prot. n. PSA/L/Q/2023/121262 del 14 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, SS El HD (in appresso, F. E. M.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del 29 agosto 2025, prot. n. 121262, col quale il Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Salerno aveva revocato il nulla osta al lavoro stagionale prot. n. PSA/L/Q/2023/121262 del 14 settembre 2023.
2. Alla stregua delle allegazioni attoree, la vicenda a monte dell’instaurazione del presente giudizio era la seguente.
2.1. A seguito di richiesta nominativa rassegnata dalla Società Agricola F.lli. Maiorino s.r.l.s. (in appresso, M.) in data 5 aprile 2023 (prot. n. PSA/L/Q/2023/121262), il F. aveva conseguito il nulla osta al lavoro stagionale prot. n. PSA/L/Q/2023/121262 del 14 settembre 2023 in relazione al “decreto flussi” 2022 (d.p.c.m. 29 dicembre 2022).
2.2. In data 12 gennaio 2024, il F. otteneva il visto di ingresso in Italia.
2.3. Successivamente, con nota del 29 luglio 2025, prot. n. 117472, il SUI di Salerno comunicava l’avvio del procedimento di revoca del suindicato nulla osta al lavoro subordinato in ragione dei seguenti rilievi: «la documentazione prodotta a corredo dell’istanza P-SA/L/Q/2023/121262 è risultata carente dell’autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio corredata di documento di identità del datore di lavoro M. N.; dell’autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, completa di data e posizione fiscale; del passaporto del lavoratore, con particolare riferimento alla prima pagina, contenente i dati anagrafici, ed alle pagine relative al rilascio del visto ed all’apposizione del timbro di ingresso in Italia; della ricevuta della richiesta/certificato di idoneità alloggiativa riguardante l’alloggio del lavoratore in corso di validità; della cessione fabbricato (dichiarazione di ospitalità ex art. 7 d.lgs. n.286/1998)».
2.4. In esito al riscontro fornitole dall’interessato, il SUI di Salerno, col qui gravato provvedimento del 29 agosto 2025, prot. n. 121262, si pronunciava definitivamente nel senso della revoca del nulla osta al lavoro stagionale prot. n. PSA/L/Q/2023/121262 del 14 settembre 2023, avendo ravvisato la perdurante carenza «delle autocertificazioni relative all’iscrizione alla Camera di Commercio ed alla posizione previdenziale e fiscale del datore di lavoro M. N.», nonché «delle pagine del passaporto relative al visto ed all’ingresso in Italia», ed avendo verificato che la «dichiarazione di ospitalità ex art. 7 d.lgs. n. 286/1998» risultava «non corredata di documento di identità del dichiarante e priva di prova di deposito presso l’ufficio competente».
3. Nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che, a fronte della sopravvenuta indisponibilità datoriale, a sé non imputabile, ed a dispetto dell’immotivato pronunciamento negativo dell’amministrazione, avrebbe potuto, comunque, ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendosi procurato, nelle more della propria permanenza sul territorio nazionale, una chance lavorativa alternativa rispetto a quella originaria.
4. Costituitosi in resistenza, l’intimato Ministero dell’Interno eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
5. Il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’11 novembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare.
Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.
6. Nel merito, l’ordine di doglianze compendiato retro, sub n. 3, si rivela privo di pregio.
6.1. In materia, giova, in primis, richiamare il quadro normativo di riferimento.
D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Art. 3 (Politiche migratorie): «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2 bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto (…)».
Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato): «2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il Centro per l’Impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d bis) asseverazione di cui all'articolo 24 bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; d ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6 bis e 6 quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2 bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il Centro per l’Impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. (…). 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta … (…). 5 quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno».
Art. 24 bis (Verifiche): «1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30 bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. (…)».
D.l. n. 73/2022 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), conv. in l. n. 122/2022.
Art. 42 (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro): «1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. 2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. 3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (…)».
Art. 44 (Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394): «1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. (…)».
6.2. Ciò premesso, osserva il Collegio, a ripudio delle proposizioni attoree, che il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al F. si è rivelato irrimediabilmente sprovvisto della comprovata idoneità datoriale all’assunzione (difettando addirittura l’attestazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché della posizione previdenziale e fiscale della richiedente M., ai fini della necessaria verifica della relativa capacità reddituale), nonché della rituale comunicazione da parte del soggetto ospitante lo straniero ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, ossia della documentazione necessaria a dimostrare e, quindi, a controllare la sussistenza delle condizioni per la regolare costituzione del rapporto di lavoro dello straniero e, in via consequenziale, per il legittimo ingresso dello stesso nel territorio nazionale.
La riscontrata carenza documentale ha impedito in radice all’amministrazione di accertare se il titolo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale – e cioè la richiesta nominativa della M. – fosse o meno ab origine validamente formato in presenza dei requisiti all’uopo prescritti dalla normativa di settore (in primis, la capacità economico-finanziaria datoriale minima ai fini assunzionali, ritualmente asseverata ai sensi degli artt. 22, comma 2, lett. d bis, 24 bis, comma 2, del d.lgs. n. 186/1998 e 44, comma 2, del d.l. n. 73/2002), così inducendola a determinarsi negativamente – senza, d’altronde, trovare sostanziale smentita per tabulas sul punto da parte ricorrente – e, quindi, a ravvisare correttamente i presupposti per la revoca dell’ex ante rilasciato nulla osta al lavoro subordinato (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; 4 giugno 2025, n. 4839; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 22 novembre 2024, n. 1337 e n. 1338; TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 gennaio 2025, n. 131; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 marzo 2025, n. 281; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 agosto 2025, n. 1349).
In questo senso, si è condivisibilmente statuito che «la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2024, n. 65; TAR Marche, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 634), lo svolgimento dell’attività nei settori produttivi contemplati dal decreto flussi (TAR Valle d’Aosta, 29 dicembre 2023, n. 57), o, se necessaria, l’asseverazione del consulente del lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 novembre 2023, n. 1538).
La revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo.
Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni.
Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi che il ricorrente abbia maturato un affidamento incolpevole sul positivo esito del procedimento, perché l’amministrazione non ha creato una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale di ammissione, che attribuisce stabilmente il bene della vita all’interessato. Infatti, la legge stabilisce chiaramente che i controlli possono essere svolti successivamente al rilascio del titolo per lavorare in Italia, il quale è soggetto a revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti» (TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2024, n. 261; 14 maggio 2024, n. 350; 11 giugno 2024, n. 428; cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8025).
Né vale a menomare il superiore approdo il richiamo alla circolare ministeriale del 20 agosto 2007, prot. n. 3836, atteso che quest’ultima fa, bensì, «riferimento al caso della mancata stipula del contratto di lavoro per sopravvenuta impossibilità del datore di lavoro ma presuppone l’esito positivo delle procedure che, a monte, legittimano l’ingresso del lavoratore in Italia, cosa che, invece, non è nel caso di specie (essendo stato revocato il nulla osta)» (TAR Toscana, Firenze, sez. II, 22 novembre 2024, n. 1336; 21 febbraio 2025, n. 286).
6.3. Neppure soccorre la tesi attorea l’invocata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2550 dell’11 luglio 2025, il cui sommario pronunciamento favorevole fa leva sulla circostanza che lo straniero, nel periodo di permanenza ‘precaria’ e ‘interinale’ sul territorio nazionale (ossia nelle more del perfezionamento del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno) si era procurato – come, appunto, il F. – una chance occupazionale alternativa rispetto a quella offerta dall’impresa richiedente il nulla osta al lavoro subordinato.
Ed invero, nella fattispecie esaminata in appello cautelare non viene in rilievo, o, comunque, non risulta venire in rilievo la questione della sussistenza o meno ab origine, in capo al datore di lavoro richiedente, dei requisiti assunzionali richiesti dalla normativa di settore, mentre viene unicamente enfatizzata la circostanza che il soggetto in parola si fosse reso ex post indisponibile a reclutare lo straniero senza colpa di quest’ultimo.
Peraltro, proprio uno degli arresti richiamati nella citata ordinanza cautelare n. 2550 dell’11 luglio 2025 (e cioè Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2025, n. 5653) così recita, a suffragio della dianzi argomentata irrimediabilità ex post del vizio genetico di carenza dei presupposti costitutivi del rapporto di lavoro col soggetto richiedente il relativo nulla osta: «- da un lato, la circostanza che “Nel caso che occupa non vi è alcuna contestazione circa l’insussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, non essendo contestata nel ricorso la valutazione effettuata dall’ITL, cui era rimessa, in presenza di una richiesta di emersione per più lavoratori, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020, la valutazione della congruità della capacità economica del datore di lavoro rispetto al numero delle richieste presentate all’Ispettorato territoriale”; va anzi rilevato che nemmeno in appello l’appellante deduce alcunché in ordine alla insufficienza reddituale del datore di lavoro limitandosi a rivendicare la “effettività” in punto di fatto del rapporto di lavoro instaurato senza considerare detto elemento reddituale come integrativo della fattispecie; - d’altro lato la conseguente circostanza che “la giurisprudenza si è consolidata nell’affermare che il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. III, n. 2472/2023, n. 8576/2022 e n. 8006/2022)».
6.4. A indebolire ulteriormente la posizione attorea milita anche il fatto che quello rilasciato e poi revocato al F. è un nulla osta al lavoro non già subordinato, bensì stagionale, in relazione al quale nemmeno risulta configurabile il prospettato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In argomento, questa Sezione, nella sentenza n. 2004 del 25 ottobre 2024, ha evidenziato la sussistenza di «una testuale differenziazione tra il permesso di soggiorno rilasciato per “lavoro subordinato”, a tempo determinato o indeterminato, e quello concesso per lo svolgimento di “lavoro stagionale”, la quale si riflette sul cd. permesso per “attesa occupazione”».
«Una differenza, quella sin qui tracciata, – prosegue la decisione richiamata – che non riposa tanto sull’astratta classificazione del contratto di lavoro stagionale – d’altronde è proprio l’art. 24 TUI a qualificare l’attività stagionale quale species del lavoro subordinato (“il datore di lavoro o le associazioni (…) che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale”) – ma sulla peculiarità di un siffatto rapporto, la quale ha spinto il Legislatore, all’art. 24, comma 1, del TUI, ad escludere, agli ingressi per lavoro stagionale, l’applicabilità del disposto di cui dall’art. 22, comma 11, TUI (“si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis”). Invero, in tal modo, è stato attuato un delicato bilanciamento tra i vari interessi coinvolti: l’esigenza di fornire al tessuto economico nazionale la possibilità di reperire celermente manodopera in circoscritti periodi dell’anno di maggiore domanda, nei soli settori agricoli e turistico-alberghieri, e, nello stesso tempo, la necessità di assicurare una corretta gestione dei relativi flussi migratori e, quindi, di tutelare l’ordine pubblico, evitando l’utilizzo distorto dello strumento normativo in questione. In linea con quanto appena osservato, il comma 8 dell’art. 24 stabilisce che “al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale”. Evidentemente, il diverso permesso può essere generato dalla c.d. “conversione”, che però non può avvenire se non è stata concretamente espletata un’attività lavorativa per almeno tre mesi. Al riguardo, come efficacemente osservato in giurisprudenza, si discorre di un requisito temporale correlato all’esigenza “di evitare che la stipulazione di un contratto di lavoro stagionale diventi un espediente per soggiornare sul territorio dello Stato e successivamente conseguire, più facilmente rispetto agli extracomunitari non soggiornanti, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Solo quando il rapporto di lavoro stagionale abbia avuto una durata superiore a tre mesi la suddetta esigenza viene soddisfatta, risultando comprovato il carattere non strumentale del relativo permesso di soggiorno” (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. II, 26 febbraio 2024, n. 228).
D’altronde, anche l’eccezione introdotta con la circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, che consente il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo nei casi di assenza ab origine di un rapporto lavorativo per sopravvenuta indisponibilità del promittente datore di lavoro, è testualmente circoscritta al nulla osta per lavoro subordinato e, dunque, pacificamente ammessa solo quando il soggetto interessato sia giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro e non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità del datore (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. III, 9 gennaio 2024, n. 119)».
7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va respinto.
8. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
OL Di LO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di LO | PI RU |
IL SEGRETARIO