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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG 30/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/11/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL LI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams,il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. D'Agostino, in sostituzione dell'avv. Scafetta, e, per l'Amministrazione, l'Avvocato dello Stato Favero. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Michela Scafetta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Trieste ed elettivamente domiciliato a Trieste, Piazza Dalmazia 3
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025, il finanziere scelto Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione affinché venga accertato il suo status di vittima del dovere e per ottenere il pagamento della speciale elargizione ex art. 5, co. 5, legge n. 206 del 2004, dell'assegno vitalizio ex art. 2, legge n. 407 del 1998, dello speciale assegno vitalizio ex art 5, co. 3 e 4, legge n. 206 del 2004, nonché di tutte le provvidenze assistenti, previdenziali e pensionistiche previste dalle legge n. 206 del 2004. A sostegno della sua pretesa, ha indicato di essere stato vittima d'un incidente stradale allorché il 12.12.2004 era impegnato in un'operazione di perlustrazione anticontrabbando;
nello specifico, alle 17.20 di quella giornata, nel contesto d'un intervento d'emergenza, svolto con l'impiego congiunto di sistemi di allarme visivi ed acustici, il conducente del mezzo su cui era trasportato fu costretto ad una brusca manovra per evitare l'impatto con un capriolo presente sulla strada. Persa l'aderenza, il veicolo impattò contro un muro di contenimento e fu ricoverato per undici giorni, cui seguirono quaranta giorni di licenza Pt_1 straordinaria e altri trenta d'aspettativa per motivi di salute. Conseguenze immediate dell'evento furono la “Frattura emipiatto tibiale esterno ginocchio sx – distorsione del rachide cervicale – FLC fronto – temporale sn – trauma cranico con perdita di coscienza”. A seguito di sua istanza, il 05.02.2008 intervenne la determinazione dirigenziale con cui le infermità derivate dall'incidente sarebbe riconducibili a
“causa di servizio”. Di seguito, formulata l'istanza per il riconoscimento dei benefici derivanti dallo status di vittima del dovere datata 11.01.2018, il , con CP_1 provvedimento del 25.03.2019, avrebbe respinto la richiesta in ragione del presunto intervento della prescrizione decennale del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere. Censurando l'operato dell'amministrazione, ha quindi agito in Pt_1 giudizio formulando le conclusioni sopra riportate.
* 2. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. Ha in primo luogo eccepito la prescrizione della domanda tesa all'accertamento dello status, nonché la prescrizione decennale delle prestazioni invocate. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda.
* 3. Istruita mediante c.t.u. medico-legale, la causa è stata di seguito discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. In merito allo status di vittima del dovere di la sua domanda è Pt_1 fondata in quanto l'incidente stradale in cui è stato coinvolto si è verificato in operazioni di contrasto alla criminalità, durante uno spostamento per intervento in emergenza a seguito di attivazione della Sala Operative e con l'utilizzo congiunto di sistemi di allarme visivi ed acustici. Deve allora convenirsi con la Corte di cassazione, solita affermare che, per i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari [Cass., n. 29769/2018]. Trattasi di presupposti integrati nel caso di specie.
* 5. La c.t.u. senza incontrare osservazioni da parte dei c.t.p., ha osservato che «sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, nonché delle tabelle di riferimento legislativo a quanto previsto dalla normativa per le vittime del dovere, si conclude: applicando la formula sopra indicata IC= DB+DM+ (IP-DB), si ottiene: danno biologico (15) + danno morale (8) +
[invalidità permanente (15) - danno biologico (15)] = Invalidità complessiva. Il Sig. a causa delle menomazioni occorsegli per causa di servizio, ha riportato una Pt_1 invalidità complessiva nella misura del 23% (ventitré). Quanto alla data di stabilizzazione, questa può essere definita franca approssimativamente dopo 2 anni dall'evento». Si tratta di valutazioni metodologicamente corrette dalle quali non v'è motivo di discostarsi.
* 6. Ciò posto, va ricordato che, quanto alla prescrizione, è orientamento ormai consolidato, da cui non v'è motivo per discostarsi, quello per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»
[Cass., n. 17440/2022]. Nella specie, dunque, non è dato ravvisare alcun ritardo nella formulazione dell'istanza.
* 7. Quanto alle prestazioni oggetto del ricorso, a fronte del fatto verificatosi nel 2004, e dell'istanza del ricorrente dell'11.01.2018 va ricordato che «il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006)» [Cass., n. 19410/2025]. Quanto alle ulteriori prestazioni, soggette alla prescrizione decennale in mancanza della liquidità della somma richiesta [cfr., tra le altre, Cass., n. 18309/2020], restano impregiudicati dal fatto estintivo i ratei maturati dall'11.01.2018. 7.1. Va dunque respinta la pretesa volta ad ottenere la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206 del 2004, prescritta.
7.2. Sono invece da accogliere le domande volte ad ottenere il versamento, con decorrenza dall'11.01.2008, dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge n. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004. 7.3. Il ricorrente, senza ulteriori precisazioni, ha poi chiesto il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206 del 2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Il ha eccepito trattarsi di misure competenti solo alle vittime del CP_1 terrorismo. In proposito, va evidenziato che, cercando d'interpretare l'oscura prospettazione del ricorrente, l'estensione nei confronti delle vittime del dovere di tali misure, riferibili originariamente ad altre categorie, rimonterebbe all'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, che avrebbe previsto la progressiva estensione dei benefici attribuiti alle vittime del terrorismo a favore delle vittime del dovere. Orbene, il predetto art. 1, comma 562, si limita ad autorizzare la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, «al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564». Contrariamente a quanto pare opinare il ricorrente, l'auspicata estensione delle provvidenze già previste per le vittime del terrorismo, per la quale è indicato nella legge di bilancio il limite di spesa, non consente in via interpretativa di attribuire benefici che allo stato la legge espressamente limita alle vittime del terrorismo. L'esame delle norme, che si sono susseguite nei corso degli anni, evidenzia che l'estensione alle vittime del dovere di benefici previsti per le vittime del terrorismo è sempre avvenuta in virtù di una norma espressa. Così per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 e 3 bis della legge n. 206/2004, estesi alle Vittime del dovere dall'art. 2, comma 105 della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali). D'altra parte lo stesso art. 1, comma 562, cit. rileva la necessità di “una progressiva estensione” dei benefici, demandando i termini e i modi dell'estensione al legislatore ordinario, a cui è lasciata ampia discrezionalità, anche ai fini della valutazione della spesa, nell'attuazione della piena parità di trattamento tra “Vittime del terrorismo” e “Vittime del dovere”. In questo senso, allora, va riconosciuta l'esenzione dall'Irpef della pensione, beneficio previsto dall'art. 3, co. 2, legge n. 204 del 2006, ed esteso alla vittime del dovere dall'art. 1, co. 211, legge n. 232 del 2016, nonché l'assistenza psicologica ex art. 6, co. 2, legge n. 206 del 2004, l'esenzione dal bollo ex art. 8 legge cit. e dai ticket ex art. 9 legge cit.. In mancanza di norme d'estensione, va invece esclusa la spettanza dell'incremento della quota del 7,5% della retribuzione pensionabile (art. 2), l'adeguamento costante delle pensioni ai pari grado di servizio (art. 7).
7.4. Sugli importi riconosciuti spettano interessi e rivalutazione monetaria. Come chiarito recentemente dalla Corte di cassazione, l'art. 8, legge n. 302 del 1990, stabilisce, per quanto qui rileva, che «gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT» (comma 1) e che «le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione» (comma 2). Le norme testé enunciate si riferiscono alla determinazione della misura dell'importo dovuto, anno per anno, a titolo di vitalizi ed elargizioni e nulla hanno perciò a che fare con la disciplina di cui all'art. 22, co. 36, legge n. 724 del 1994, che è prevista viceversa per il caso di inadempimento di quanto dovuto (anche) a titolo di assegni vitalizi e/o elargizioni;
il principio di specialità, che è espressamente sancito dall'art. 15 c.p. ma opera nell'intero ordinamento per il suo carattere generale, è destinato a risolvere il concorso tra norme che siano apparentemente chiamate a disciplinare la stessa classe di accadimenti e non può venire in rilievo allorché, viceversa, le norme considerate abbiano – come nella specie – diversi presupposti applicativi, operando l'una per determinare il dovuto in caso di adempimento tempestivo e l'altra per determinare il dovuto [cfr. Cass., n. 16197/2025]
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento della Parte_1 condizione di «vittima del dovere» e condanna l'amministrazione ad inserirlo nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243 del 2006; condanna il alla liquidazione dell'assegno di cui all'art. Controparte_1
2, legge n. 407 del 1998, nella misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'11.01.2008; dichiara altresì il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art 6, comma 2, legge n. 206 del 2004, all'esenzione dal bollo ex art. 8, legge n. 204 del 2006, e all'esenzione dal ticket ex art. 9, legge n. 204 del 2006; respinge le ulteriori domande;
condanna il a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 4.638,00, oltre 15% per spese generali, , oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
. Controparte_1
Gorizia, 26 novembre 2025
Il Giudice
EL LI
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/11/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL LI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams,il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. D'Agostino, in sostituzione dell'avv. Scafetta, e, per l'Amministrazione, l'Avvocato dello Stato Favero. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Michela Scafetta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Trieste ed elettivamente domiciliato a Trieste, Piazza Dalmazia 3
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025, il finanziere scelto Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione affinché venga accertato il suo status di vittima del dovere e per ottenere il pagamento della speciale elargizione ex art. 5, co. 5, legge n. 206 del 2004, dell'assegno vitalizio ex art. 2, legge n. 407 del 1998, dello speciale assegno vitalizio ex art 5, co. 3 e 4, legge n. 206 del 2004, nonché di tutte le provvidenze assistenti, previdenziali e pensionistiche previste dalle legge n. 206 del 2004. A sostegno della sua pretesa, ha indicato di essere stato vittima d'un incidente stradale allorché il 12.12.2004 era impegnato in un'operazione di perlustrazione anticontrabbando;
nello specifico, alle 17.20 di quella giornata, nel contesto d'un intervento d'emergenza, svolto con l'impiego congiunto di sistemi di allarme visivi ed acustici, il conducente del mezzo su cui era trasportato fu costretto ad una brusca manovra per evitare l'impatto con un capriolo presente sulla strada. Persa l'aderenza, il veicolo impattò contro un muro di contenimento e fu ricoverato per undici giorni, cui seguirono quaranta giorni di licenza Pt_1 straordinaria e altri trenta d'aspettativa per motivi di salute. Conseguenze immediate dell'evento furono la “Frattura emipiatto tibiale esterno ginocchio sx – distorsione del rachide cervicale – FLC fronto – temporale sn – trauma cranico con perdita di coscienza”. A seguito di sua istanza, il 05.02.2008 intervenne la determinazione dirigenziale con cui le infermità derivate dall'incidente sarebbe riconducibili a
“causa di servizio”. Di seguito, formulata l'istanza per il riconoscimento dei benefici derivanti dallo status di vittima del dovere datata 11.01.2018, il , con CP_1 provvedimento del 25.03.2019, avrebbe respinto la richiesta in ragione del presunto intervento della prescrizione decennale del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere. Censurando l'operato dell'amministrazione, ha quindi agito in Pt_1 giudizio formulando le conclusioni sopra riportate.
* 2. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. Ha in primo luogo eccepito la prescrizione della domanda tesa all'accertamento dello status, nonché la prescrizione decennale delle prestazioni invocate. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda.
* 3. Istruita mediante c.t.u. medico-legale, la causa è stata di seguito discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. In merito allo status di vittima del dovere di la sua domanda è Pt_1 fondata in quanto l'incidente stradale in cui è stato coinvolto si è verificato in operazioni di contrasto alla criminalità, durante uno spostamento per intervento in emergenza a seguito di attivazione della Sala Operative e con l'utilizzo congiunto di sistemi di allarme visivi ed acustici. Deve allora convenirsi con la Corte di cassazione, solita affermare che, per i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari [Cass., n. 29769/2018]. Trattasi di presupposti integrati nel caso di specie.
* 5. La c.t.u. senza incontrare osservazioni da parte dei c.t.p., ha osservato che «sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, nonché delle tabelle di riferimento legislativo a quanto previsto dalla normativa per le vittime del dovere, si conclude: applicando la formula sopra indicata IC= DB+DM+ (IP-DB), si ottiene: danno biologico (15) + danno morale (8) +
[invalidità permanente (15) - danno biologico (15)] = Invalidità complessiva. Il Sig. a causa delle menomazioni occorsegli per causa di servizio, ha riportato una Pt_1 invalidità complessiva nella misura del 23% (ventitré). Quanto alla data di stabilizzazione, questa può essere definita franca approssimativamente dopo 2 anni dall'evento». Si tratta di valutazioni metodologicamente corrette dalle quali non v'è motivo di discostarsi.
* 6. Ciò posto, va ricordato che, quanto alla prescrizione, è orientamento ormai consolidato, da cui non v'è motivo per discostarsi, quello per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»
[Cass., n. 17440/2022]. Nella specie, dunque, non è dato ravvisare alcun ritardo nella formulazione dell'istanza.
* 7. Quanto alle prestazioni oggetto del ricorso, a fronte del fatto verificatosi nel 2004, e dell'istanza del ricorrente dell'11.01.2018 va ricordato che «il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006)» [Cass., n. 19410/2025]. Quanto alle ulteriori prestazioni, soggette alla prescrizione decennale in mancanza della liquidità della somma richiesta [cfr., tra le altre, Cass., n. 18309/2020], restano impregiudicati dal fatto estintivo i ratei maturati dall'11.01.2018. 7.1. Va dunque respinta la pretesa volta ad ottenere la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206 del 2004, prescritta.
7.2. Sono invece da accogliere le domande volte ad ottenere il versamento, con decorrenza dall'11.01.2008, dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge n. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004. 7.3. Il ricorrente, senza ulteriori precisazioni, ha poi chiesto il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206 del 2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Il ha eccepito trattarsi di misure competenti solo alle vittime del CP_1 terrorismo. In proposito, va evidenziato che, cercando d'interpretare l'oscura prospettazione del ricorrente, l'estensione nei confronti delle vittime del dovere di tali misure, riferibili originariamente ad altre categorie, rimonterebbe all'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, che avrebbe previsto la progressiva estensione dei benefici attribuiti alle vittime del terrorismo a favore delle vittime del dovere. Orbene, il predetto art. 1, comma 562, si limita ad autorizzare la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006, «al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564». Contrariamente a quanto pare opinare il ricorrente, l'auspicata estensione delle provvidenze già previste per le vittime del terrorismo, per la quale è indicato nella legge di bilancio il limite di spesa, non consente in via interpretativa di attribuire benefici che allo stato la legge espressamente limita alle vittime del terrorismo. L'esame delle norme, che si sono susseguite nei corso degli anni, evidenzia che l'estensione alle vittime del dovere di benefici previsti per le vittime del terrorismo è sempre avvenuta in virtù di una norma espressa. Così per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 e 3 bis della legge n. 206/2004, estesi alle Vittime del dovere dall'art. 2, comma 105 della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali). D'altra parte lo stesso art. 1, comma 562, cit. rileva la necessità di “una progressiva estensione” dei benefici, demandando i termini e i modi dell'estensione al legislatore ordinario, a cui è lasciata ampia discrezionalità, anche ai fini della valutazione della spesa, nell'attuazione della piena parità di trattamento tra “Vittime del terrorismo” e “Vittime del dovere”. In questo senso, allora, va riconosciuta l'esenzione dall'Irpef della pensione, beneficio previsto dall'art. 3, co. 2, legge n. 204 del 2006, ed esteso alla vittime del dovere dall'art. 1, co. 211, legge n. 232 del 2016, nonché l'assistenza psicologica ex art. 6, co. 2, legge n. 206 del 2004, l'esenzione dal bollo ex art. 8 legge cit. e dai ticket ex art. 9 legge cit.. In mancanza di norme d'estensione, va invece esclusa la spettanza dell'incremento della quota del 7,5% della retribuzione pensionabile (art. 2), l'adeguamento costante delle pensioni ai pari grado di servizio (art. 7).
7.4. Sugli importi riconosciuti spettano interessi e rivalutazione monetaria. Come chiarito recentemente dalla Corte di cassazione, l'art. 8, legge n. 302 del 1990, stabilisce, per quanto qui rileva, che «gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT» (comma 1) e che «le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione» (comma 2). Le norme testé enunciate si riferiscono alla determinazione della misura dell'importo dovuto, anno per anno, a titolo di vitalizi ed elargizioni e nulla hanno perciò a che fare con la disciplina di cui all'art. 22, co. 36, legge n. 724 del 1994, che è prevista viceversa per il caso di inadempimento di quanto dovuto (anche) a titolo di assegni vitalizi e/o elargizioni;
il principio di specialità, che è espressamente sancito dall'art. 15 c.p. ma opera nell'intero ordinamento per il suo carattere generale, è destinato a risolvere il concorso tra norme che siano apparentemente chiamate a disciplinare la stessa classe di accadimenti e non può venire in rilievo allorché, viceversa, le norme considerate abbiano – come nella specie – diversi presupposti applicativi, operando l'una per determinare il dovuto in caso di adempimento tempestivo e l'altra per determinare il dovuto [cfr. Cass., n. 16197/2025]
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento della Parte_1 condizione di «vittima del dovere» e condanna l'amministrazione ad inserirlo nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243 del 2006; condanna il alla liquidazione dell'assegno di cui all'art. Controparte_1
2, legge n. 407 del 1998, nella misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'11.01.2008; dichiara altresì il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art 6, comma 2, legge n. 206 del 2004, all'esenzione dal bollo ex art. 8, legge n. 204 del 2006, e all'esenzione dal ticket ex art. 9, legge n. 204 del 2006; respinge le ulteriori domande;
condanna il a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 4.638,00, oltre 15% per spese generali, , oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
. Controparte_1
Gorizia, 26 novembre 2025
Il Giudice
EL LI