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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1143\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
28.02.2024 e promossa
DA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Parte_1
Chiulli, giusto mandato in calceall'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Ippoliti e Pasqualino Mastrilli, giusta CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1006\2022, depositata in data 13.10.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“- in via principale rigettare la domanda attorea, poiché non provata, sia nell'an, sia nel quantum e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, altresì, la responsabilità esclusiva del sig. CP_1 nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c. per il gravame in narrativa;
- in
1 via subordinata, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Attore nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenere la stessa alla reale ed effettiva entità dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa (contusione ginocchio sinistro); - in via di ultimo subordine, contenere la pretesa risarcitoria e le relative richieste alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dal sig. in conseguenza diretta dei fatti di causa CP_1
(contusione al ginocchio sinistro); - sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. dal CP_1
. Parte_1
Per l'appellato:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'atto di appello notificato dal
, in quanto completamente infondato sia in fatto che in diritto;
2) Per Parte_1
l'effetto, voglia confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1006/2022 del Tribunale di
Teramo; 3) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata ha accolto, ritenendola fondata, la domanda proposta da , CP_1 volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni subiti in Parte_1 conseguenza della caduta verificatasi in data 02.02.2015 alle ore 20,00 circa, allorché egli, transitando a piedi sulla via del Castello, giunto in prossimità del Bar Mont Blanc, cadeva a terra inciampando in una non visibile buca presente sulla sede stradale, riportando gravi lesioni personali.
Il giudicante, ricordati i principi giurisprudenziali propri della materia e ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ha affermato la responsabilità del quale custode del Pt_1 bene demaniale per i danni occorsi all'attore, ritenendo provato - all'esito dell'istruttoria documentale ed orale ed espresso specifico giudizio di attendibilità dei testi escussi, escludendo profili di contraddittorietà nelle rese deposizioni - il verificarsi dell'evento in nesso causale con la res, il diffuso dissesto del tratto stradale oggetto di sistemazione successiva al sinistro, la carente illuminazione e la omessa apposizione di opportuna segnaletica di pericolo.
Ha viepiù respinto l'eccezione proposta dall'Ente convenuto per cui l'attore non avrebbe provato la sussistenza del nesso eziologico tra la caduta e le lesioni riportate, in ragione della differente diagnosi contenuta nel verbale di primo Pronto Soccorso dell'Ospedale di in termini di Pt_1 mera “contusione” riportata dall'attore al ginocchio e quella di frattura effettuata, quindici giorni dopo, presso l'Unità radiologica dell'Ospedale Malpighi di Bologna, non emergendo – anche in questo caso – contraddittorietà di sorta, considerato che la compatibilità tra le due diagnosi è stata confermata dalla Consulenza tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa.
2 Ha altresì escluso, respingendo la tesi in tal senso prospettata dal e valutati gli emersi Pt_1 elementi di cui sopra in riferimento allo stato dei luoghi, potersi attribuire alla condotta del danneggiato rilievo ex art. 1227 c.c..
Richiamati anche in tal caso i principi giurisprudenziali vigenti ed applicabili, ha anzitutto osservato come il danneggiato procedesse in zona non interdetta al passaggio pedonale e come la caduta si sia verificata proprio per evitare inciampi nelle sporgenti radici di alberi, sì da non potersi richiedere cautele ulteriori rispetto a quelle adottate;
ha, inoltre, reputato provato che l'attore, pur residente a poca distanza dal luogo del sinistro e potendo astrattamente prevedere la situazione di dissesto, tuttavia non fosse a conoscenza del concreto stato dei luoghi, giacché dimorante spesso e per lunghi periodi, ed in particolare anche nella stagione invernale dell'anno del sinistro, fuori città ospite dei figli e che la situazione del manto stradale si fosse aggravata proprio nel corso dell'ultimo inverno.
La quantificazione dei danni, nella complessiva misura di € 42.997,98 all'attualità e comprensiva del danno patrimoniale, è stata dal decidente operata sulla scorta delle condivise conclusioni della
CTU che ha valutato la sussistenza di un danno biologico permanente del 14%, di una inabilità assoluta di giorni 45 e relativa di giorni 110, oltre al riconoscimento del danno morale.
Infine, ha posto le spese di lite e quelle di espletata CTU a carico del convenuto.
2. La sentenza è stata appellata dal soccombente, il quale ne ha chiesto la riforma Pt_1 integrale (come da conclusioni in epigrafe riportate) censurandola:
a) per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla inattendibilità dei testimoni ed alla contraddittorietà delle deposizioni, rilevanti in termini di carenza di prova dell'an sotto il profilo dell'effettivo, e contestato, verificarsi dei fatti di causa, come addotti;
b) per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per carenza di prova dell'an sotto il profilo dell'effettivo verificarsi del danno lamentato e con riferimento alla differente diagnosi resa dai sanitari che hanno avuto in cura l'attore, rilevante in termini di mancanza del nesso causale tra la caduta e le lesioni riportate;
contesta l'erronea valutazione ed interpretazione dell'espletato accertamento d'ufficio che ha limitato il campo d'indagine alla mera compatibilità della caduta con le lesioni diagnosticate presso l'Ospedale di Bologna, dopo oltre 15 gg. dal sinistro;
c) erroneità quanto alla negata sussistenza del caso fortuito tale da elidere il nesso causale tra l'evento ed il danno o, in subordine, della responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, pertanto, in erronea valutazione del compendio istruttorio orale e documentale, travisato e\o non considerato;
d) vizio di determinazione del quantum debeatur, dovendo quantificarsi e liquidarsi solo le lesioni oggetto di accertamento presso il nosocomio di e solo ove superato il dubbio sulla Pt_1
3 (contestata) sussistenza dell'an in ordine alla verificazione del fatto cui quelle lesioni possono porsi in nesso causale.
3. Si è costituito insistendo per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
4. All'udienza del 28.02.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
5. L'appello è infondato e va respinto.
6. Anzitutto vi è da dire che la sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., come operata dal Tribunale, non è in tale sede disputata, né la Corte ha motivo di contrastare tale riconduzione sul piano qualificatorio.
7. Nella stessa sentenza impugnata sono ricordati i principi affermati, in materia di responsabilità da cose in custodia che anche la Corte, per completezza di trattazione ed espositiva, intende brevemente ribadire.
In tema, i suddetti consolidati principi (si vedano, in particolare, Cass.n. 2480 e 2481 del 2018, richiamate da numerosi successi i arresti), di recente confermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 20943\2022, sono i seguenti:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, così incombendo al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la res e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c.;
c) il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
d) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
4 e) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
f) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado dì incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
7.1 La responsabilità da cose in custodia si atteggia, pertanto, quale responsabilità oggettiva, con possibilità per il custode della prova liberatoria e nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, si è precisato che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando esso si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Con la conseguenza che quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso.
Quindi, quando il comportamento del danneggiato può essere ritenuto ragionevolmente incauto, allora è necessario stabilire ed accertare se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori, con una valutazione che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre
5 un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. In tal senso, il nesso causale tra la res
e l'evento viene meno quando la condotta del danneggiato si ponga quale causa esclusiva dell'evento di cui la res abbia costituito la mera occasione.
8. Ciò posto, la valutazione delle circostanze del caso concreto e della condotta tenuta dal danneggiato, come emergente dal compendio istruttorio documentale e testimoniale, è stata compiuta in modo sostanzialmente corretto dal primo giudice, secondo i suesposti principi, sicché la sentenza si sottrae alle censure che l'appellante ha mosso con i motivi di impugnazione al cui scrutinio si procede.
9. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta (con il supporto di lunghe, pur apprezzabili, citazioni giurisprudenziali che connotano, per la verità, tutto il gravame) essere stato provato, dal danneggiato di ciò onerato, il nesso causale tra l'evento ed il danno e, nello specifico, contesta essere stato provato il sinistro nella dinamica dedotta.
Lamenta l'erronea valutazione delle prove orali e, specificamente, l'attribuita attendibilità ai testimoni , le cui deposizioni sarebbero contraddittorie sotto più profili: a) non Tes_1 Tes_2 avendo alcuno di essi effettivamente visto l'attore in primo grado cadere a causa dell'inciampo in una buca, neppure identificata al momento dei prestati soccorsi;
b) avendo affermato di trovarsi insieme al momento del sinistro, benché poi precisato da di trovarsi nei pressi del bar Tes_1 dove è caduto, e di essere all'interno del bar;
c) avendo dichiarato della scarsa CP_1 Tes_2 illuminazione del luogo, sebbene pacifica la presenza di esercizi commerciali che davano luce alla strada, sì da doversi pertanto ritenere espresse mere personali e soggettive convinzioni non utili, né idonee ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato.
9.1 Le argomentazioni spese a sostegno della censura non meritano positivo vaglio.
9.2 Anzitutto, vi è da dire che tutti i profili di contraddittorietà delle deposizioni testimoniali sono già stati oggetto di denuncia, da parte dell'appellante, in primo grado ed oggetto di specifica e rigorosa valutazione da parte del primo giudice.
Ciò che, pertanto, in tale sede la Corte è chiamata a verificare è se tale valutazione sia stata congrua e coerente, ovvero se il compendio istruttorio orale meriti una diversa lettura nel senso invocato dall'Ente locale.
Ebbene, a tale differente interpretazione il Collegio ritiene di non poter pervenire, condividendo le ragioni espresse nella gravata sentenza in ordine alla attendibilità e concludenza delle prove orali.
9.3 In primo luogo, deve escludersi quanto prospettato dall'appellante in ordine al fatto che i testi, sulla scarsa illuminazione dei luoghi, possano avere espresso personali e soggettive convinzioni e valutazioni, diversamente avendo essi rappresentato quanto chiaramente osservato nell'occorso.
6 Del tutto irrilevante, poi, è la presenza, nel tratto di strada interessato, di esercizi commerciali le cui insegne luminose erano, a dire dell'appellante, idonee a dare luce ai luoghi, ciò costituendo mera asserzione da un lato priva di riscontro alcuno e, dall'altro, inidonea a ridimensionare, contraddire o smentire non solo il dichiarato, dai testi, non funzionamento del sistema di illuminazione pubblica, ma anche il fatto di aver visto, il teste “nell'oscurità la sagoma del Tes_1 cadere a terra”, secondo affermazioni credibili e più che verosimili proprio tenuto conto CP_1 dello stato dei luoghi.
9.4 Nessuno spazio diversamente interpretativo può essere dato alle pur dotte disquisizioni in ordine al “senso letterale” proprio delle rese dichiarazioni dei testi, con riguardo al luogo in cui effettivamente ciascuno di loro si trovava al momento del sinistro (se insieme, o se fuori o dentro il bar).
Tanto più che la Corte ritiene avere espresso il giudice di prime cure una valutazione completa e coerente delle deposizioni sul punto, procedendo ad una loro lettura non atomistica o parcellizzata, ma unitaria e complessiva, senza attribuire alle deposizioni altro significato se non quello proprio espresso dai testi.
Solo all'esito di una interpretazione, questa sì, soggettiva (come espressa in gravame), può ritenersi che allorché il teste ha affermato di trovarsi, al momento del sinistro, “al bar”, Tes_2 dovesse intendersi che egli fosse “dentro al bar” e non fuori, così obiettivamente smentendo l'ipotesi di essere insieme al teste e ciò minando la attendibilità, giacché una dichiarazione Tes_1 di tal genere e nei precisi termini dedotti dall'Ente appellante, non è stata resa dal teste.
La questione è stata affrontata e risolta nei suddetti termini dal decidente con argomentazioni precise e congruenti ed affatto scalfite dalla articolata censura sul punto.
9.5 Infine, l'appellante contesta che nessuno dei testi avrebbe visto inciampare nella buca il ma il fatto storico della caduta non è opinabile, attese le precise affermazioni rese dal teste CP_1
“io ero nei pressi del bar e ho visto nell'oscurità la sagoma del sig. cadere a terra. Dalla dinamica Tes_1 CP_1 sembrava come se avesse inciampato”; in via ulteriore, contesta che i testi presenti siano stati in grado di riferire che il cadeva per lo stato di pericolo arrecato dalla buca, sostenendo, anzi, che CP_1 nessuno di loro abbia individuato la precisa buca in cui sarebbe inciampato il danneggiato.
Su tale ultimo rilievo censorio, la Corte osserva come l'obiettiva ed estesa degradata condizione del manto stradale, nello specifico punto in cui si è verificata la caduta, ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello stesso teste e tanto consente di ritenere superata la denunciata lacuna Tes_1 in ordine alla dinamica ed alla sua precisa eziologia riconducibile alla presenza delle buche.
9.5.1 Del resto, ancorché suggestiva la tesi espressa in gravame per cui non può escludersi che il danneggiato sia caduto per cause completamente estranee allo stato dei luoghi, quale un malore o un inciampo “sui suoi piedi”, essa non solo è rimasta priva di riscontro alcuno, tenuto conto delle
7 condizioni psico-fisiche del danneggiato nell'immediatezza, non deponenti per uno stato confusionale, ma anche perché contraddette dal complesso degli elementi e delle circostanze oggetto di deposizione testimoniale, idonee in termini di affidabile prova rappresentativa diretta della dinamica del sinistro e viepiù in limine rilevanti anche nei recessivi termini di gravità, precisione e concordanza in ossequio al principio del più probabile che non.
9.6. In definitiva, la censura va respinta.
10. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
Obietta il appellante l'erroneità della sentenza sotto il profilo della carente prova dell'an Pt_1 sull'effettiva verificazione del sinistro quanto alle lesioni riportate dal danneggiato, non essendosi tenuto conto della differente diagnosi posta dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale teramano, in termini di “contusione” riportata da al ginocchio sinistro, e CP_1 dell'Ospedale di Bologna, a distanza di quindici giorni dall'evento, in termini di frattura dell'epifisi tibiale prossimale.
Il nesso causale tra la più grave lesione e l'evento neppure sarebbe stato affermato dal Consulente tecnico d'Ufficio, il quale si sarebbe limitato ad accertare la compatibilità tra la caduta e le lesioni diagnosticate al nosocomio bolognese, senza svolgere alcun tipo di indagine circa la possibilità di manifestazione ritardata rispetto al mero trauma riscontrato nell'immediatezza.
10.1 La censura non coglie nel segno sotto diversi aspetti.
10.2 Anzitutto, deve osservarsi come il danneggiato, senza prendere alcuna personale iniziativa, si sia sottoposto, presso l'Ospedale S. Orsola Malpighi di Bologna, agli approfondimenti diagnostici su specifica prescrizione data dai sanitari del Pronto Soccorso di con la seguente Pt_1 indicazione “dai radiogrammi ottenuti, allo stato attuale, non segni di frattura radiograficamente apprezzabili”
(e, pertanto, neppure aprioristicamente da escludersi), nonché dal medico curante nei giorni successivi al sinistro.
10.3 Ciò detto, e contrariamente a quanto asserito in gravame, il CTU ha posto in riferibilità diretta e conseguente la frattura e la contusione originariamente diagnosticata (“le lesioni subite da in connessione causale con l'evento per cui è causa (sinistro riportato il 02.02.2015) sono CP_1 costituite da quanto posto in diagnosi, indicate in forma di esiti”) e di tanto è stato dato atto nella sentenza impugnata con richiamo specifico a quella parte di elaborato in cui l'ausiliario ha dato conto dell'accertamento del nesso causale (pag. 7 e pag. 10), senza che sul punto i consulenti di parte abbiano sentito la necessità di osservare alcunché.
10.3.1 Ora, sebbene le parti possano sollevare rilievi critici alla CTU per la prima volta anche in appello senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 5624\2022), in specie è opportuno comunque chiarire come l'articolata censura riveli la sua sostanziale parzialità, siccome limitata alla contestazione della relazione tecnica d'ufficio solo nella parte in cui
8 l'ausiliario ha affermato la compatibilità tra la lesione riscontrata presso l'Ospedale di Bologna e l'evento (richiamo a pag 6), ma non ha affatto attinto, con idonee e tecniche osservazioni volte ad offrire una diversa lettura degli accertamenti peritali, l'ulteriore correlazione accertata tra la più grave lesione e la prima diagnosticata, cui il primo giudice ha fatto riferimento.
10.4 In conclusione, il motivo va respinto e la reiezione assorbe l'esame della quarta censura con cui l'appellante si duole della erronea quantificazione del danno risarcibile, chiedendone una eventuale rimodulazione con riferimento alla sola lesione (la contusione) di cui ritiene
(infondatamente) essere stato accertato il nesso causale con l'evento.
11. Con il terzo mezzo di gravame, il denuncia l'erroneità della sentenza che ha negato Pt_1 sussistere caso fortuito o, in subordine, responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c..
11.1 A tal proposito e con riferimento alle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'evento,
l'appellante, in buona sostanza, lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie, essendo – a suo dire – pacificamente emerso che il danneggiato stesse camminando in spazio stradale deputato al transito delle vetture e non ai pedoni, così in aperta violazione del disposto di cui all'art. 190 c.d.s. che a questi impone di circolare su marciapiedi, banchine, viali e spazi per essi predisposti.
11.1.1 Tuttavia, tale asserzione non corrisponde al vero, tenuto conto delle emergenze documentali: il compendio fotografico in atti, invero, consente di definire la zona teatro del sinistro come una banchina asfaltata laterale esterna alla sede stradale percorribile dagli automezzi, rispetto alla quale non può ritenersi alcun divieto di transito pedonale e ciò anche indipendentemente dall'esistenza (o dalle condizioni dissestate o meno, provate o meno che siano state) sul lato opposto, di un marciapiede.
11.2 L'Ente contesta altresì non essersi tenuta in considerazione la conoscenza, da parte dell'appellato, dello stato dei luoghi, risiedendo egli a pochi metri dal luogo della caduta, sicché le conseguenze eventualmente riconducibili al rilevante (quanto pacifico) degrado del manto stradale e la presenza (a questo punto, non contestata) di buche e radici affioranti dal terreno, avrebbero dovuto ricadere sull'appellato stesso, attesa la prevedibilità delle reali condizioni della res e l'evitabilità della situazione di pericolo, tale per cui la condotta dallo stesso danneggiato tenuta sarebbe stata caratterizzata da una scarsa diligenza.
11.2.1 Tale profilo di censura può essere dichiarato inammissibile, giacché non attinge la specifica ratio con cui il primo giudice ha escluso che la conoscenza dei luoghi fosse dirimente ai fini della responsabilità da attribuirsi al tenuto conto delle più rilevanti circostanze emerse in ordine CP_1
a) al fatto che egli non fosse abituale frequentatore dei luoghi per domiciliare altrove per lunghi periodi durante l'anno ed anche, in particolare, durante la stagione invernale in corso (ovverosia
2014-2015); b) al comprovato (per testi) aggravamento della condizione del manto stradale proprio nell'ultimo periodo.
9 Nessuna di queste due affermazioni, fondate sugli esiti della prova orale, è stata investita con le argomentazioni spese a sostegno del motivo.
11.3 Quanto alla presenza di illuminazione è sufficiente per la Corte richiamare gli esiti della prova orale, ritenuti ben attendibili, con riferimento alla inadeguatezza strutturale dell'impianto, sicché di alcun rilievo appare essere il mero riferimento – in gravame – all'esistenza di un palo della luce nelle immediate vicinanze del luogo della caduta.
11.4 Alla stregua di quanto sopra, e pur all'esito, pertanto, della rinnovata valutazione dell'agire dell'appellato, se imprudente, negligente od incauto e tale da aver assunto efficacia causale autonoma o sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, deve necessariamente escludersi la ricorrenza del fortuito c.d. incidentale che possa aver eliso il rapporto causale tra res e danno o anche la residuale possibilità di configurazione di un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Non si rinviene, infatti, alcun uso improprio della res da parte del danneggiato, ossia un uso diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione, né la condotta tenuta, rispetto alla situazione specifica, può essere valutata sotto un profilo di inadeguatezza;
invero, fosse pure stata pure posta in essere una condotta non improntata alla più assoluta attenzione (tesi, comunque, difficilmente sostenibile alla stregua del compendio istruttorio in atti)
è evidente come un'evenienza di tal genere non sia sufficiente, di per sé, ad escludere secondo un criterio probabilistico di regolarità causale la responsabilità custodiale;
peraltro, anche ove percepita una situazione di pericolo – pur esclusa tale evenienza per il rilievo attribuito a tutte le circostanze del caso concreto che hanno caratterizzato la fattispecie - unica soluzione alternativa adottabile dal nell'immediato sarebbe stata quella di impegnare la sede stradale, fosse pure CP_1 per recarsi sul lato opposto, così però esponendosi, quale pedone, al rischio connesso alla circolazione degli automezzi, in assenza di attraversamento deputato in quel tratto di strada ed attesa l'assenza di illuminazione: rischio non necessariamente meno significativo rispetto alla permanenza ed al transito sulla banchina dissestata, sicché il suo utilizzo non può certo stimarsi causalmente prevalente rispetto all'anomalia della res.
In definitiva, nessun rimprovero di negligenza, disattenzione o imprudenza può muoversi all'appellato che è caduto per il dissesto stradale, transitando in ora serale su un tratto riservato o su cui era comunque consentito il passaggio pedonale, la cui inadeguata illuminazione è stata viepiù dimostrata.
11.5 Il motivo, pertanto, va respinto.
12. Al rigetto integrale del gravame consegue la condanna dell'appellante , Parte_1 soccombente, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della
10 controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione del compenso per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
13. Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ì dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Teramo n. 1006\2022, depositata in data 13.10.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, facendo delle stesse liquidazione in € 6.950,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
11