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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 547/2023 promossa da:
C.F.:( – P. IV ) in persona Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
del titolare sig. , rappresentata e difesa dagli Avv. Ti Antonio Marascia (c.f. CP_1 C.F._2
) e Lino De Leonibus (c.f. ), domiciliata come da procura in atti presso
[...] CodiceFiscale_3
e nello studio degli Avv.ti Antonio Marascia e Lino De Leonibus, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: fax: 0871-
348988- indirizzo di posto elettronica certificata: – Email_1
Email_2
ATTRICE/OPPONENTE contro la ET p.iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Liquidatore Giudiziale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Spinaci del Controparte_3
foro di ES ( , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello Email_3
stesso in ES (PE) alla Via G. Misticoni n.15 come da procura in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la TA ha proposto opposizione a decreto CP_1
ingiuntivo n. 206/2023 emesso in data 20.09.2023 in favore della Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
pagina 1 di 5 “In via principale: 1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 206/2023 del Tribunale di Chieti –
Sezione Distaccata di Ortona- emesso in seno al procedimento n.444/2023 RG e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società Controparte_1 opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, CP_2 Controparte_2
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, in quanto inammissibili, illegittime e comunque infondate e non provate.
2) dichiarare che la parte opposta non è creditrice nei confronti della D. Individuale Savem di CP_1
della somma ingiunta per tutti i motivi ed eccezioni esposti in narrativae, conseguentemente,
[...]
dichiarare non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse provato l'eventuale credito della TA opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
2.A sostegno delle richieste l'attrice ha dedotto l'insussistenza del credito azionato per l'inesistenza della commessa sottesa alle fatture mancandone la prova.
3.Si è costituita in giudizio la in liquidazione giudiziale al fine di chiedere le Controparte_2 seguenti conclusion: “1) Decida il Sig. Giudice in merito alla spiegata opposizione secondo giustizia 2)
Con compensazione delle spese di lite”.
4. Parte convenuta ha esposto che le fatture in questione sono state regolarmente consegnate nel cassetto fiscale della TA opponente e, non essendo state contestate, il Curatore si è trovato obbligato a procedere con il recupero del credito. Solo in data successiva al D.I. opposto, la procedura concorsuale
è venuta a conoscenza della dichiarazione del leg. rappr. pro tempore della di negazione CP_2 dell'esistenza del credito nei confronti della poichè, in sede di verifiche preliminari, il Sig. CP_1
non aveva mai rappresentato l'inesistenza del credito al curatore anzi aveva confermato la sua Per_1
esistenza.
5.Con ordinanza del 30.11.2023 il Giudice, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 25/3/2024, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.
6.Con note scritte in sostituzione di udienza del 18.3.24 l'opponente, riportandosi a tuttel e eccezioni e deduzioni dei propri scritti difensivi, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
7.Parte convenuta opposta con note depositate il 20.3.24, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito con la comparsa di costituzione e risposta, ne ha chiesto l'accoglimento.
8.All'udienza del 25.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante ha fissato ex art 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 1.07.2024 per la remissione della causa in decisione, udienza sostituita ex pagina 2 di 5 art 127 ter cp. con il deposito di note scritte e sintetiche entro il termine perentorio della detta udienza;
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione trae origine dal ricorso monitorio per ottenere il pagamento della somma di € 24.909,72 dovuta, secondo parte opposta, per le seguenti fatture: - n.13/19 del 31.12.2019 di euro 13.041,80; - n.14/19 del 31.12.2019 di euro 11.867,92 per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 206/2023 in favore della . Controparte_2
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(Cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 13240/2019; Cass. Civ. n. 2421/2006). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto, come nella vicenda per cui è causa, il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto, ovvero al creditore, convenuto opposto, fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la sola fattura, già costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa;
la fattura commerciale, infatti, pur essendo prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documento formato dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione non integra di per sé la piena prova del credito in esso indicato né comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass. Civ. n. 14473/2019).
Ebbene, si osserva che l'opponente ha appurato l'esistenza di tale debito solo a seguito di nota del
17.7.2023, allegata in atti, a firma del dott. , curatore della procedura di liquidazione Controparte_3
giudiziale della società Legno Service srls;
tale nota è stata da subito contestata, con pec del
21.07.2023, offerta in atti, indirizzata alla stessa procedura ed è stata contestata ache l'esistenza della commessa sottesa alle fatture oggi avversate. La TA , con la sopra richiamata pec, ha chiesto di CP_1
avere copia della documentazione attestante la predetta fornitura ma non ha ricevuto alcun riscontro se non la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, con pedissequo decreto. Ha precisato che non risulta esservi stata –come già eccepito con la nota del 21.7.2023- alcuna fornitura e, a riprova di quanto pagina 3 di 5 dedotto, si è attivata ottendendo la dichiarazione datata 7.10.2023 dell'allora leg.rappr.p.t. della società opposta, sig. che ha depositato in atti e laddove risulta che le due fatture poste alla Parte_1
base del decreto ingiuntivo opposto sono state emesse per mero errore.
Alla luce di tutta la documentazione fornita da parte opponente, che costituisce pacificamente piena prova della inesistenza del credito vantato, l'opposizione va accolta e va revocato il D.I. n. 206/2023 emesso a danno della TA . CP_1
Parte opposta, dopo aver appreso dalla documentazione fornita dall'opponente che il credito è inesistente, si è rimessa alla decisione del giudicante con spese compensate ma ben avrebbe potuto, prima di iniziare il giudizio monitorio, interfacciarsi con l'allora leg.rappr.pt. della società.
Per le spese di lite si tiene conto del principio di soccombenza e della circostanza dedotta da parte opponente del comportamento extraprocessuale di parte opposta, che, anzichè attivarsi per dare riscontro alla richiesta avanzata dall'opponente con pec del 21.7.2023 di avere copia della documentazione attestante la fornitura inerente il pagamento del credito ingiunto, ha attivato il giudizio monitorio in questione. Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico della in CP_2
liquidazione giudiziale e sono determinate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, aggiornato ed assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 per le tre fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria posto che non è stata svolta e nè sono state depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 206/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
2) condanna giudiziale in persona del curatore Dott. Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € CP_3 Controparte_1
3.397,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Sentenza resa in base al combinato disposto degli art. 127 ter e 281-sexies c.p.c., in assenza di discussion orale e lettura alle parti.
Ortona 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 4 di 5 .
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 547/2023 promossa da:
C.F.:( – P. IV ) in persona Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
del titolare sig. , rappresentata e difesa dagli Avv. Ti Antonio Marascia (c.f. CP_1 C.F._2
) e Lino De Leonibus (c.f. ), domiciliata come da procura in atti presso
[...] CodiceFiscale_3
e nello studio degli Avv.ti Antonio Marascia e Lino De Leonibus, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: fax: 0871-
348988- indirizzo di posto elettronica certificata: – Email_1
Email_2
ATTRICE/OPPONENTE contro la ET p.iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Liquidatore Giudiziale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Spinaci del Controparte_3
foro di ES ( , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello Email_3
stesso in ES (PE) alla Via G. Misticoni n.15 come da procura in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la TA ha proposto opposizione a decreto CP_1
ingiuntivo n. 206/2023 emesso in data 20.09.2023 in favore della Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
pagina 1 di 5 “In via principale: 1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 206/2023 del Tribunale di Chieti –
Sezione Distaccata di Ortona- emesso in seno al procedimento n.444/2023 RG e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società Controparte_1 opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, CP_2 Controparte_2
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, in quanto inammissibili, illegittime e comunque infondate e non provate.
2) dichiarare che la parte opposta non è creditrice nei confronti della D. Individuale Savem di CP_1
della somma ingiunta per tutti i motivi ed eccezioni esposti in narrativae, conseguentemente,
[...]
dichiarare non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse provato l'eventuale credito della TA opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
2.A sostegno delle richieste l'attrice ha dedotto l'insussistenza del credito azionato per l'inesistenza della commessa sottesa alle fatture mancandone la prova.
3.Si è costituita in giudizio la in liquidazione giudiziale al fine di chiedere le Controparte_2 seguenti conclusion: “1) Decida il Sig. Giudice in merito alla spiegata opposizione secondo giustizia 2)
Con compensazione delle spese di lite”.
4. Parte convenuta ha esposto che le fatture in questione sono state regolarmente consegnate nel cassetto fiscale della TA opponente e, non essendo state contestate, il Curatore si è trovato obbligato a procedere con il recupero del credito. Solo in data successiva al D.I. opposto, la procedura concorsuale
è venuta a conoscenza della dichiarazione del leg. rappr. pro tempore della di negazione CP_2 dell'esistenza del credito nei confronti della poichè, in sede di verifiche preliminari, il Sig. CP_1
non aveva mai rappresentato l'inesistenza del credito al curatore anzi aveva confermato la sua Per_1
esistenza.
5.Con ordinanza del 30.11.2023 il Giudice, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 25/3/2024, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.
6.Con note scritte in sostituzione di udienza del 18.3.24 l'opponente, riportandosi a tuttel e eccezioni e deduzioni dei propri scritti difensivi, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
7.Parte convenuta opposta con note depositate il 20.3.24, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito con la comparsa di costituzione e risposta, ne ha chiesto l'accoglimento.
8.All'udienza del 25.3.24, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante ha fissato ex art 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 1.07.2024 per la remissione della causa in decisione, udienza sostituita ex pagina 2 di 5 art 127 ter cp. con il deposito di note scritte e sintetiche entro il termine perentorio della detta udienza;
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione trae origine dal ricorso monitorio per ottenere il pagamento della somma di € 24.909,72 dovuta, secondo parte opposta, per le seguenti fatture: - n.13/19 del 31.12.2019 di euro 13.041,80; - n.14/19 del 31.12.2019 di euro 11.867,92 per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 206/2023 in favore della . Controparte_2
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(Cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 13240/2019; Cass. Civ. n. 2421/2006). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto, come nella vicenda per cui è causa, il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto, ovvero al creditore, convenuto opposto, fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la sola fattura, già costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa;
la fattura commerciale, infatti, pur essendo prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documento formato dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione non integra di per sé la piena prova del credito in esso indicato né comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass. Civ. n. 14473/2019).
Ebbene, si osserva che l'opponente ha appurato l'esistenza di tale debito solo a seguito di nota del
17.7.2023, allegata in atti, a firma del dott. , curatore della procedura di liquidazione Controparte_3
giudiziale della società Legno Service srls;
tale nota è stata da subito contestata, con pec del
21.07.2023, offerta in atti, indirizzata alla stessa procedura ed è stata contestata ache l'esistenza della commessa sottesa alle fatture oggi avversate. La TA , con la sopra richiamata pec, ha chiesto di CP_1
avere copia della documentazione attestante la predetta fornitura ma non ha ricevuto alcun riscontro se non la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, con pedissequo decreto. Ha precisato che non risulta esservi stata –come già eccepito con la nota del 21.7.2023- alcuna fornitura e, a riprova di quanto pagina 3 di 5 dedotto, si è attivata ottendendo la dichiarazione datata 7.10.2023 dell'allora leg.rappr.p.t. della società opposta, sig. che ha depositato in atti e laddove risulta che le due fatture poste alla Parte_1
base del decreto ingiuntivo opposto sono state emesse per mero errore.
Alla luce di tutta la documentazione fornita da parte opponente, che costituisce pacificamente piena prova della inesistenza del credito vantato, l'opposizione va accolta e va revocato il D.I. n. 206/2023 emesso a danno della TA . CP_1
Parte opposta, dopo aver appreso dalla documentazione fornita dall'opponente che il credito è inesistente, si è rimessa alla decisione del giudicante con spese compensate ma ben avrebbe potuto, prima di iniziare il giudizio monitorio, interfacciarsi con l'allora leg.rappr.pt. della società.
Per le spese di lite si tiene conto del principio di soccombenza e della circostanza dedotta da parte opponente del comportamento extraprocessuale di parte opposta, che, anzichè attivarsi per dare riscontro alla richiesta avanzata dall'opponente con pec del 21.7.2023 di avere copia della documentazione attestante la fornitura inerente il pagamento del credito ingiunto, ha attivato il giudizio monitorio in questione. Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico della in CP_2
liquidazione giudiziale e sono determinate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, aggiornato ed assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 per le tre fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria posto che non è stata svolta e nè sono state depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 206/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
2) condanna giudiziale in persona del curatore Dott. Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € CP_3 Controparte_1
3.397,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Sentenza resa in base al combinato disposto degli art. 127 ter e 281-sexies c.p.c., in assenza di discussion orale e lettura alle parti.
Ortona 28.3.2025
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