Art. 1. Soggetti beneficiari
Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all' art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, e' concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonche' alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attivita' nei relativi territori.
Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. ((Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia))
Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300.
Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi.
Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non piu' di 100 addetti.
Il capitale investito e' quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti e' quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda.
Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.
((I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda))
Il contributo per l'acquisizione dei servizi reali di cui all' art. 12, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e delle delibere CIPI 8 maggio e 16 luglio 1986 e CIPE 31 luglio 1986, indicate nelle premesse, emanate ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo, e' concedibile alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, nonche' alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, che hanno stabile sede nel Mezzogiorno e svolgono l'attivita' nei relativi territori.
Agli effetti del presente decreto si considerano piccole e medie imprese industriali le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti) non superiore a 50 miliardi di lire e con meno di 300 dipendenti, o di 200 dipendenti nel caso di imprese edili. ((Tali imprese devono operare rispettivamente nei settori di cui al punto 2 della citata delibera CIPI 16 luglio 1986 o nel ramo delle industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia))
Sono da considerare piccole e medie imprese commerciali quelle che impiegano complessivamente, anche al di fuori dei territori meridionali, un numero complessivo di addetti inferiore a 300.
Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi.
Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi quelle che presentano un fatturato non superiore a 50 miliardi e impiegano non piu' di 100 addetti.
Il capitale investito e' quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; il numero dei dipendenti e' quello medio impiegato stabilmente, riscontrato nell'esercizio precedente la presentazione della domanda.
Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.
((I soggetti beneficiari e le imprese che forniscono i servizi devono essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, se trattasi di imprese agricole, al Servizio dei contributi agricoli unificati, da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda))