Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14766/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato il [...], a [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Pellestrina, località S. Pietro in Volta, n. 414/A, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Irene
Ceolin del Foro di Venezia (pec: e Gianluca Righetti del Email_1
Foro di Venezia (pec: nel cui studio – sito in Email_2
Marcon, P.zza IV Novembre 8 – è elettivamente domiciliato;
contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente _1 C.F._2
a Marcon (Ve) in via San Giuseppe n. 39 int. 13, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto
Palese del Foro di Venezia (p.e.c.: e Paolo Vianello del Email_3
Foro di Venezia (p.e.c. presso il cui studio - sito in Email_4
Venezia-Mestre, Corso del Popolo n. 133/b, int.1 – è elettivamente domiciliata e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 17.12.2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024 – premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , e che da tale unione era nata la figlia _1 [...]
(nata a [...], il [...]) – ha chiesto la modifica della regolamentazione del Per_1
regime di frequentazione della figlia minore stabilito con decreto del Tribunale di Venezia del
17.09.2019 (depositato in data 23.9.2019).
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.11.2024 si è costituita _1
che si è opposta alle richieste avversarie, prevedendo un diverso regime.
[...]
All'udienza del 17.12.2024, a seguito di discussione dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- SETTIMANA A (in cui il padre tien l week end): la bambina starà con il padre la Per_1
giornata di mercoledì (con pernotto compreso) e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando il papà la riaccompagnerà a scuola.
- SETTIMANA B (in cui la mamma tiene il week end): starà con il papà la Per_1 Per_1
giornata di lunedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 quando il papà riaccompagnerà la bambina a casa e il mercoledì (con pernotto compreso). Le parti si dichiarano disponibili – previo accordo tra le stesse – a sostituire il pomeriggio del lunedì con qualche altro pomeriggio della settimana.”
Il Giudice rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. intervenuto concludeva come in epigrafe.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore on entrambi i genitori ex art. 337-ter c.c. Per_1 N. R.G. 14766/2024
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, Sezione seconda civile, a modifica delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Venezia del 17.09.2019 (dep. il
23.09.2019) nel proc. n. 1751/2019, così provvede:
- dispone che il regime di visita del genitore non collocatario con la figlia minore Per_1
(nata a [...] il [...]) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi
[...]
tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero