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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice rel. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5324/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Bellini, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. TO Caracciolo, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 29.9.1990, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Lecce atto n. 425 parte II Serie A Anno 1990, dal quale nasceva un figlio, attualmente economicamente autosufficiente. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.12.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente rimessa al
Collegio per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
2) Le parti continueranno a vivere separate con reciproco rispetto.
3) La casa coniugale sita in Lecce alla via Oslavia n.5 rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra AR Verifica.
4) Alcun assegno di mantenimento sarà corrisposto per il figlio EC TO, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
5) I coniugi non intendono avanzare reciproche richieste economiche in relazione all'assegno di mantenimento.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 29.9.1990 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 425 parte II Serie A anno 1990, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.2025 Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Caputo)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice rel. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5324/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Bellini, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. TO Caracciolo, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 29.9.1990, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Lecce atto n. 425 parte II Serie A Anno 1990, dal quale nasceva un figlio, attualmente economicamente autosufficiente. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.12.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente rimessa al
Collegio per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
2) Le parti continueranno a vivere separate con reciproco rispetto.
3) La casa coniugale sita in Lecce alla via Oslavia n.5 rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra AR Verifica.
4) Alcun assegno di mantenimento sarà corrisposto per il figlio EC TO, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
5) I coniugi non intendono avanzare reciproche richieste economiche in relazione all'assegno di mantenimento.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 29.9.1990 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 425 parte II Serie A anno 1990, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.2025 Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Caputo)
La Presidente
(dott.ssa Cinzia Mondatore)