Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 4.2.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1866/2022 R.G.L. TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elet miciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RICORRENTE E
, nato in [...] il [...], c.f. rapp.to e CP_1 C.F._1 in calce alla memoria di costituzione, dall'a rrara, con la quale elett.te domicilia, come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 127 ter cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , già beneficiario di assegno mensile di assistenza a seguito di procedimento CP_1 pe all'intestato Tribunale al n. R.G. 585/2017 (CTU dott. , Persona_1 ritenendo mutato il quadro clinico in precedenza esaminato, proponeva i domanda di aggravamento all A seguito di visita espletata il 12.03.2021, la commissione Pt_1 medico-legale di Potenza form iudizio negativo, non ritenendo permanenti le condizioni che diedero luogo al riconoscimento, e revocava la prestazione assistenziale goduta. Quindi, l'odierno resistente, a mezzo del suo procuratore, ha proposto davanti al Tribunale di un nuovo giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis CP_2 c.p.c. (R.G. 560/2021); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott.
[...]
, con relazione depositata il 19.10.2022, ha ritenuto sussistente una invalidi Per_2 permanente della capacità lavorativa pari al 79%, con decorrenza dal 31.07.2017, epoca di svolgimento delle operazioni peritali espletate dal dott. Per_1 1.1. Dopo aver formulato le controdeduzioni previst 195 cpc, l' ha depositato nei Pt_1 termini dichiarazione di dissenso e proposto tempestivamente ricorso ai se l'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo e chiedendo al giudice del lavoro di , previa rinnovazione della ctu, di CP_2 dichiarare privo di effetti giuridici l'accertamento effettuato e di respingere la domanda proposta da controparte, in quanto infondata, con condanna alle spese di lite. 1.2. Parte resistente si è costituita sostenendo, a contrario, l'esattezza delle conclusioni rese dal consulente incaricato in fase di atp e chiedendo la conferma delle risultanze emerse in quella sede, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione proposto dall e condanna all'erogazione in Pt_1 suo favore dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivaluta
2. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento. L'assegno mensile di assistenza per invalidi civili con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico è una prestazione economica a carattere assistenziale, prevista dall' art. 13 L. n. 118/1971, come sostituito dall' art. 1, co 35, L. n. 247/2007, concessa agli invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 67 anni di età, che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, con percentuale d'invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. 3. Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del procedimento per Persona_2 l'accertamento tecnico preventivo, ha nti i requisiti medico legali necessari al riconoscimento della prestazione ambita. Ha descritto nei seguenti termini il criterio adottato per giungere alle formulate conclusioni: “1. sistematizzazione nosologica delle patologie documentate.
2. analisi comparativa tra quanto dichiarato dal certificato introduttivo e supportato dalla documentazione specialistica e la diagnosi formulata dalla valutazione medico legale 3. Codifica delle minorazioni accertate mediante il sistema Pt_1 ICD-9 transcodifica per l'attribuzione del punte alidante mediante l'utilizzo delle classificazioni in elenco secondo la seguente priorità: a. DM 05/02/1992 b. Linee guida c. tabelle INAIL d. valutazione Pt_1 personale;
4. Nel caso la classificazione non indichi una percentuale in e con punteggio fisso e stabilisca un punteggio minimo e massimo adotto il punteggio minimo, nel caso la mia valutazione richieda l'attribuzione di un punteggio superiore al minimo cercherò di darne circostanziata motivazione al magistrato.
5. Dopo la opportuna ponderazione tra patologie concorrenti e coesistenti per la valutazione percentuale complessiva adotto il calcolo riduzionistico come previsto dal DM 05/02/1992 6. Riservandomi di utilizzare, se necessario, i 5 punti percentuali. Dall'esame dell'intera documentazione prodotta e dai rilievi obbiettivi rilevati durante la visita della parte ricorrente posso affermare che per il sig. ha diritto al riconoscimento del 79%”. Ha ritenuto, inoltre, CP_1 che la diagnosi effettuata in se ioni peritali (Coronaropatia moderata, malattia polmonare cronica (sindrome delle apnee notturne) a prevalente enfisema, obesità senza complicanze artrosiche) sia riferibile ad un complesso patologico già esistente all'atto della visita medico-legale espletata a seguito della domanda di aggravamento proposta. 3.1 A fronte di tale valutazione, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l' ha Pt_1 contestato preliminarmente l'omessa considerazione delle osservazioni critiche for nei termini ex art. 195 c.p.c. a seguito dell'invio della prima redazione dell'elaborato. Nel merito, alla luce della relazione medica di parte redatta dalla dott.ssa , ha ribadito la non Persona_3 condivisibilità della percentuale attribuita alla minorazion diagnosticata, attesa l'assenza di documentazione medica a supporto e la necessità di rimodulare la percentuale invalidante applicata analogicamente dal CTU al caso concreto. Riteneva, altresì, errata la retrodatazione a tre anni rispetto alla domanda di aggravamento oggetto di causa. 3.2. All'esito dell'udienza del 02.05.2023, stante l'assenza di riscontri alle osservazioni medico-legali redatte dall il Giudice adito invitava il CTU a depositare breve relazione integrativa tenendo Pt_1 conto dell estazioni contenute nel ricorso introduttivo, con particolare riferimento alla patologia a carico dell'apparato respiratorio. 3.3. Con relazione depositata il 22.11.2023, il Dott. confermava il giudizio già espresso Per_2 insistendo per la correttezza delle sue conclusioni. S gia pneumologica valutata (malattia polmonare cronica -sindrome delle apnee notturne – a prevalente enfisema) precisava che tale menomazione, sebbene non valutata dall era stata già in precedenza riconosciuta dal dott. Pt_1 e riportata dal medico curante nel modello C, oltre che nel verbale impugnato, e che le Per_1 ni sulle attività quotidiane, sulla sfera sociale e lavorativa del periziato non potevano che condurre, nella valutazione complessiva del quadro morboso riscontrato, ad un giudizio di meritevolezza del beneficio. 3.4. Acquisito il decreto di omologa emesso all'esito del giudizio rubricato al R.G. 585/2017, all'esito dell'udienza del 10.04.2024, ritenuto di dover fugare ogni dubbio circa la spettanza del beneficio richiesto, il GdL disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando all'uopo
Pag. 2 di 4 il dott. il quale veniva autorizzato, altresì, alla disamina della documentazione di Persona_4 formazi a alla costituzione dell'odierna resistente. 3.5. Con relazione depositata il 27.12.2024, il CTU incaricato, non concordando con le precedenti valutazioni, riteneva non sussistente il requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, attestandosi, sulla base del calcolo riduzionistico effettuato, ad una percentuale invalidante pari al 68%. Ritenuta esaustiva la sua valutazione e acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 3.6. Alla luce delle considerazioni esposte, le censure mosse dall nella presente fase devono Pt_1 ritenersi fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento. L'ist icorrente nel proprio atto introduttivo ha essenzialmente ritenuto non condivisibili le considerazioni del dott. in Per_2 relazione alla diagnosticata malattia polmonare, caratterizzata da apnee notturne, on supportata da idonea certificazione, e alla percentuale applicata nel calcolo riduzionistico effettuato. L'odierno ricorrente ha dedotto quanto segue: “Il dato documentale riportato in estratto in bozza, difatti, rende contezza unicamente di n. 3 certificazioni, di cui alcuna di carattere clinico e di pertinenza pneumologica;
è presente un esame radiografico del torace del 22.12.21, negativo per lesioni pleuroparenchimali, così come per note di enfisema. Non è pertanto condivisibile l'attribuzione nella sua interezza della percentuale invalidante prevista per entità nosologica cui ci si riferisca unicamente in via analogico-proporzionale, tenuto conto che il tasso individuato va necessariamente rimodulato in funzione del caso concreto e non della fattispecie tabellata che si utilizza come riferimento. Pertanto, appare opportuno attribuire un tasso proporzionalmente diminuito alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno patita dal periziato, riconoscendo una percentuale che - avuto riguardo dell'ulteriore minorazione individuata (Coronaropatia moderata – 6446 con tasso individuato del 41%), applicando il calcolo a scalare - non può che condurre al 67% già riconosciuto dalla competente Commissione INPS”. Conformemente a quanto rilevato, nella propria relazione di consulenza il dott. ha precisato in merito che la “OSAS di Per_4 grado medio”, riportata nel verbale impugnato in ede, non viene documentata da alcun accertamento pneumologico, il cui riferimento manca anche nella relazione a firma del dott.
e che l'unico esame clinico condotto (Rx torace del 22.12.2021) ha restituito esito Per_2 così come l'osservazione analitica effettuata in fase di visita peritale. L'esame pneumologico con spirometria del 23.07.2024 dà conto di una sindrome disventilatoria di grado lieve. Trattasi pertanto, verosimilmente, di una patologia che aveva quella connotazione di gravità allorquando era stato riconosciuto l'assegno mensile, mentre gli attuali esami depositati restituiscono la diagnosi formulata dal CTU. In riferimento alle altre patologie riscontrate ha affermato: “Il signor nel marzo del 2016, per angina instabile causata da coronaropatia bivasale fu CP_1 sottoposto ad angiopla DES su cx. Successivamente ha eseguito periodici controlli cardiologici che hanno sempre dimostrato una buona funzione di pompa cardiaca, con una FE sempre nel range di normalità, come confermato anche dalla recente visita cardiologica del 20/6/2024, sopra riportata, in cui è stato riportato un valore di FE pari 60% ed in conclusione un quadro clinico stabile. Si valuta tale patologia in riferimento alla voce 6442 delle tabelle ministeriali del 5/2/1992, assumendo il valore del 45%. Il periziato inoltre è in una condizione attuale di obesità II classe, con un BMI pari a 38 (altezza 1,68 x 108 kg) e sono presenti complicanze artrosiche, riscontrate negli esami radiografici riportati agli atti (24/5/2023 e 5/7/2023), anche se con modeste ricadute funzionali: si attribuisce un valore pari al 35% in riferimento alla voce 7105 delle citate tabelle. Nella citata radiografia del 24/5/2023 viene riportata la spondilolistesi di L5 su S1, con discopatia, a cui si attribuisce un valore pari al 12%, considerando la voce 7008 delle tabelle. Infine la sindrome depressiva, di modesta entità, come rilevato in sede di visita medica per la ctu, da valutare al valore del 10% secondo la voce 2204 delle tabelle e che pertanto non entra nel calcolo complessivo (<11%). Le minorazioni sopra riportate e descritte sono coesistenti tra loro ed il calcolo riduzionistico con i valori parziali sopra espressi indicano una riduzione complessiva Numer_1 permanente della capacità lavorativa pari al 68%, insufficient a concessione del beneficio economico richiesto”. 3.7. Pertanto, il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del CTU incaricato nella presente fase, non può che condurre ad escludere il requisito sanitario per la conferma dell'assegno mensile di assistenza, non configurandosi il presupposto sanitario utile all'accoglimento della
Pag. 3 di 4 domanda. Questo giudice ritiene non condivisibili le considerazioni medico legali del CTU nominato in fase di ATP poiché non adeguatamente motivate e non esaustive. Il dott. ha Per_2 ritenuto corrette le proprie conclusioni essenzialmente sulla base della diagnosi dal medico curante, dott.ssa e dal dott. nel giudizio che ha condotto al Persona_5 Per_1 riconoscimento della misura de qua, senza effettuare un riscontro obiettivo e senza verificare la reale corrispondenza con le attuali condizioni di salute del resistente, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dal riconoscimento della prestazione e sebbene il referto richiamato (Rx torace del 22.12.2021) evidenziasse l'assenza di lesioni pleuroparenchimali. Il calcolo riduzionistico applicato, pertanto, non può ritenersi corretto, dovendosi avallare, viceversa, la contestazione dell sul Pt_1 punto, risultata fondata.
3.8. Pertanto, sulla base dei risultati della consulenza esperita nella presente fase, non può essere riconosciuto alla parte resistente l'assegno mensile di assistenza, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta. Le considerazioni dell'istante, che ha contestato gli esiti della relazione depositata nel presente giudizio solo nelle note di udienza, sono risultate prive di fondamento.
4. La parte resistente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali tenuto conto della documentazione reddituale allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nella presente fase, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. accoglie il ricorso proposto dall ed accerta l'insussistenza del requisito sanitario per Pt_1 beneficiare dell'assegno mensile tenza in capo a;
CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già Pt_1 provvisoriamente liquidate con separati d Lagonegro, 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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