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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8962 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 32292/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. RIBECCO PASQUALE) Parte_1
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappr.to ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo, di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria di € 3.810,68 avanzata dal difesa con Controparte_1 la nota del 11.07.2023 prot. nr. 0072712 e la illegittimità della C.F._1 decurtazione operata dal ai sensi dell'art. 23 ter comma 2 del d.l n.201 del 2011, CP_1 con conseguente diritto a percepire, per il periodo lavorativo prestato in favore del difesa (dal 01.05.2022 al 30.06.2022 e dal 02.10.2022 al 28.10.2022), quale Controparte_1 ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 674 del d.lgs. n. 66 del 2010, con il grado di Sottotenente di , l'intero trattamento economico previsto per il grado rivestito in Per_1 aggiunta a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art 1799 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010, senza il limite retributivo del 25%. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), inquadrato nella categoria D – profilo economico D1 ( oggi area dei funzionari e della elevata qualificazione) come da vigente comparto del personale non dirigenziale;
che, con ordine di servizio n.59966/N/GG-CC del 21.04.2022, era stato richiamato in servizio temporaneo dal 01.05.2022 al 30.06.2022 dal con impiego presso il MARISTAT 5° REPARTO di Roma, quale Controparte_1 ufficiale di complemento, con il grado di Sottotenente di CE e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 990 del d.lgs. n. 66/2010; che con successivo con ordine del 17.08.2022, era stato richiamato in servizio temporaneo dal 02.10.2022 al 28.10.2022, con il grado di Sottotenente di CE e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 990 del d.lgs. n. 66/2010, con impiego presso MARISTAT 5° Reparto – in missione in Taranto presso Sommergibile Gazzana, per lo svolgimento di attività amministrativo –contabile di bordo;
il tutto, per un totale di 86 giorni. Rappresentava che le mansioni svolte per tutto il periodo di richiamo, erano state di supporto tecnico amministrativo al 5° reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare (MARISTAT), senza alcun ruolo dirigenziale o equipollente, con conseguente diritto alla retribuzione delle forze di complemento, ex art. 1799 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010, per intero, per il grado rivestito in aggiunta a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza (Comune di Isola di Capo Rizzuto). Eccepiva l'illegittimità della diffida con cui il aveva chiesto di restituire entro 30 giorni dal ricevimento della diffida la CP_1 somma di € 3.810,68, equivalente al 75% della retribuzione percepita, atteso che la norma di cui all'art. 23 ter comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (la cui fattispecie normativa imponeva la riduzione della retribuzione fino al 25%), si applicava solo al personale della pubblica amministrazione richiamato a svolgere funzioni direttive o dirigenziali o equiparate. Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (TUPI), essendo la posizione del ricorrente riconducibile alla categoria del “personale militare”, escluso dalla privatizzazione del pubblico impiego. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, attesa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'estensione operata dall'art. 1, comma 471, legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che aveva eliminato il riferimento selettivo alla qualità delle mansioni idonee a determinare la decurtazione di cui alla normativa precedente (“a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati”). La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione con autorizzazione al deposito di note conclusive, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice adito. Difatti, a mente dell'art. 3, comma 1, TUPI “1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: […] il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, […]”; mentre il successivo art. 63, comma 4, TUPI dispone che: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo […] in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
pagina 2 di 6 Ebbene, deve ritenersi che non ricorrano nel caso di specie, le condizioni per invocare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che il ricorrente è pacificamente titolare di un rapporto di pubblico impiego civile con il comune di Capo Rizzuto, presso il quale ha conservato il diritto al mantenimento del posto, anche nell'arco temporale in cui ha svolto anche attività di Ufficiale di Completamento ai sensi dell'art. 986 e 987 d.lgs. 15/03/10 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare). Egli pertanto, nonostante abbia incardinato il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere la giusta misura degli emolumenti maturati, quale ufficiale di completamento ex d.lgs. 66/2010, non può essere considerato un appartenente al personale militare, per il quale solo opera la speciale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
piuttosto, il rapporto di pubblico impiego con l'ente locale, rappresenta l'imprescindibile presupposto per lo svolgimento dell'attività di ufficiale di complemento, richiamato in servizio ex art. 987 COM, con conseguente individuazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Nel merito, la domanda è fondata. Secondo quanto sostenuto dalla convenuta nelle proprie difese, nel caso di specie, non rileva la tipologia delle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di servizio incardinato con il , quale discrimine per la verifica del diritto a percepire il trattamento economico CP_1 per intero, o in misura ridotta, ma semplicemente l'aver percepito emolumenti di qualunque natura, a carico delle finanze pubbliche. E difatti, parte convenuta non assume, nei presupposti delle proprie rivendicazioni, che il ricorrente abbia svolto mansioni di tipo direttivo o equivalenti, ai sensi dell'art.23 ter co.2 del decreto legge 201\2011, ma invoca semplicemente l'applicabilità tout court dell'art.1 co.471 della l.147\2013, che ha esteso il limite del cumulo retributivo a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni;
e ciò, senza distinzione di attività svolta\mansioni. Ebbene, giova ricordare che il decreto legge n.201\2011, all'art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici), prevede testualmente: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del pagina 3 di 6 medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.” Precisa poi il successivo comma 2 che: “Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può CP_2 ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.” Successivamente, nell'ottica di un contenimento delle finanze pubbliche, e al dichiarato scopo di perseguire obiettivi generali di razionalizzazione dell'intero comparto pubblico, viene individuato, per tutti coloro che ricevano emolumenti pubblici, il termine di decorrenza del limite del tetto stipendiale nel 10 gennaio 2014; e ciò si conferma ai commi 471 e 472 dell'art. 1 legge n. 147 del 2013 che estendono espressamente il limite retributivo previsto dall'art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011 alle retribuzioni ed emolumenti corrisposti in ragione di rapporti di lavoro subordinato e autonomo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001. Rimane tuttavia immodificata la specificità del secondo comma dell'art23 ter citato, che disciplina la distinta ipotesi del cumulo di emolumenti per i dipendenti pubblici che, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, siano chiamati all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Ad essi, oltre al tetto massimo della retribuzione, di cui al comma 1, si applica il limite del 25%; ma solo qualora svolgano mansioni direttive\dirigenziali o equivalenti. Si legge, infatti testualmente all'art.1 comma 471, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo". In assenza di qualunque modifica o integrazione per la specifica ipotesi di cui al comma 2 dell'art.23 ter, la norma deve ritenersi ancora applicabile nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi che, in mancanza di prova in senso contrario, non sussistono nel caso di specie, non essendo in discussione che il ricorrente abbia svolto funzioni direttive o equivalenti. Si richiama, a tale proposito, la recente giurisprudenza di legittimità, indicata anche dal ricorrente (cfr. Cass. 19852\2025), a mente della quale "non può non cogliersi il chiaro raccordo fra il primo e il secondo comma dell'art. 23-ter, quali disposizioni complessivamente convergenti nell'introdurre limitazioni al trattamento economico funzionali al contenimento della spesa pubblica, da assumere quale pagina 4 di 6 criterio ermeneutico che valga a ricondurre il senso delle espressioni utilizzate in coerenza con la finalità perseguita dalla previsione normativa. In proposito, per la giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 124 del 2017), il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva – secondo il giudice di legittimità delle leggi – non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. Ne consegue che, per corrispondere alla finalità di contenimento della spesa cui è chiaramente preordinata la norma, occorre approdare ad un'interpretazione che non faccia riferimento alle qualifiche funzionali previste dalla contrattazione collettiva bensì ad una nozione ampia di funzioni direttive, atte a ricomprendere posizioni apicali di enti o istituti, cui, anche secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, nel senso sopra evidenziato, può principalmente indirizzarsi una limitazione del compenso previsto per il secondo incarico, avuto pure riguardo alla conservazione del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, nell'ottica del bilanciamento e contemperamento degli interessi contrapposti”. Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto, non sussistendo nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art.23 ter comma 2 citato. La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della decurtazione di € 3.810,68 disposta dal difesa con la nota del 11.07.2023 prot. nr. 0072712 Controparte_1 [...]
sul trattamento economico maturato dal ricorrente per il periodo lavorativo CP_3 prestato quale ufficiale di complemento (dal 01.05.2022 al 30.06.2022 e dal 02.10.2022 al 28.10.2022), con conseguente diritto a percepire l'intero trattamento economico previsto per il grado rivestito, in aggiunta a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €1.184,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 17 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 32292/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. RIBECCO PASQUALE) Parte_1
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappr.to ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo, di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria di € 3.810,68 avanzata dal difesa con Controparte_1 la nota del 11.07.2023 prot. nr. 0072712 e la illegittimità della C.F._1 decurtazione operata dal ai sensi dell'art. 23 ter comma 2 del d.l n.201 del 2011, CP_1 con conseguente diritto a percepire, per il periodo lavorativo prestato in favore del difesa (dal 01.05.2022 al 30.06.2022 e dal 02.10.2022 al 28.10.2022), quale Controparte_1 ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 674 del d.lgs. n. 66 del 2010, con il grado di Sottotenente di , l'intero trattamento economico previsto per il grado rivestito in Per_1 aggiunta a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art 1799 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010, senza il limite retributivo del 25%. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), inquadrato nella categoria D – profilo economico D1 ( oggi area dei funzionari e della elevata qualificazione) come da vigente comparto del personale non dirigenziale;
che, con ordine di servizio n.59966/N/GG-CC del 21.04.2022, era stato richiamato in servizio temporaneo dal 01.05.2022 al 30.06.2022 dal con impiego presso il MARISTAT 5° REPARTO di Roma, quale Controparte_1 ufficiale di complemento, con il grado di Sottotenente di CE e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 990 del d.lgs. n. 66/2010; che con successivo con ordine del 17.08.2022, era stato richiamato in servizio temporaneo dal 02.10.2022 al 28.10.2022, con il grado di Sottotenente di CE e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 990 del d.lgs. n. 66/2010, con impiego presso MARISTAT 5° Reparto – in missione in Taranto presso Sommergibile Gazzana, per lo svolgimento di attività amministrativo –contabile di bordo;
il tutto, per un totale di 86 giorni. Rappresentava che le mansioni svolte per tutto il periodo di richiamo, erano state di supporto tecnico amministrativo al 5° reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare (MARISTAT), senza alcun ruolo dirigenziale o equipollente, con conseguente diritto alla retribuzione delle forze di complemento, ex art. 1799 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010, per intero, per il grado rivestito in aggiunta a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza (Comune di Isola di Capo Rizzuto). Eccepiva l'illegittimità della diffida con cui il aveva chiesto di restituire entro 30 giorni dal ricevimento della diffida la CP_1 somma di € 3.810,68, equivalente al 75% della retribuzione percepita, atteso che la norma di cui all'art. 23 ter comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 (la cui fattispecie normativa imponeva la riduzione della retribuzione fino al 25%), si applicava solo al personale della pubblica amministrazione richiamato a svolgere funzioni direttive o dirigenziali o equiparate. Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (TUPI), essendo la posizione del ricorrente riconducibile alla categoria del “personale militare”, escluso dalla privatizzazione del pubblico impiego. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, attesa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'estensione operata dall'art. 1, comma 471, legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che aveva eliminato il riferimento selettivo alla qualità delle mansioni idonee a determinare la decurtazione di cui alla normativa precedente (“a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati”). La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione con autorizzazione al deposito di note conclusive, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice adito. Difatti, a mente dell'art. 3, comma 1, TUPI “1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: […] il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, […]”; mentre il successivo art. 63, comma 4, TUPI dispone che: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo […] in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
pagina 2 di 6 Ebbene, deve ritenersi che non ricorrano nel caso di specie, le condizioni per invocare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che il ricorrente è pacificamente titolare di un rapporto di pubblico impiego civile con il comune di Capo Rizzuto, presso il quale ha conservato il diritto al mantenimento del posto, anche nell'arco temporale in cui ha svolto anche attività di Ufficiale di Completamento ai sensi dell'art. 986 e 987 d.lgs. 15/03/10 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare). Egli pertanto, nonostante abbia incardinato il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere la giusta misura degli emolumenti maturati, quale ufficiale di completamento ex d.lgs. 66/2010, non può essere considerato un appartenente al personale militare, per il quale solo opera la speciale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
piuttosto, il rapporto di pubblico impiego con l'ente locale, rappresenta l'imprescindibile presupposto per lo svolgimento dell'attività di ufficiale di complemento, richiamato in servizio ex art. 987 COM, con conseguente individuazione della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Nel merito, la domanda è fondata. Secondo quanto sostenuto dalla convenuta nelle proprie difese, nel caso di specie, non rileva la tipologia delle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di servizio incardinato con il , quale discrimine per la verifica del diritto a percepire il trattamento economico CP_1 per intero, o in misura ridotta, ma semplicemente l'aver percepito emolumenti di qualunque natura, a carico delle finanze pubbliche. E difatti, parte convenuta non assume, nei presupposti delle proprie rivendicazioni, che il ricorrente abbia svolto mansioni di tipo direttivo o equivalenti, ai sensi dell'art.23 ter co.2 del decreto legge 201\2011, ma invoca semplicemente l'applicabilità tout court dell'art.1 co.471 della l.147\2013, che ha esteso il limite del cumulo retributivo a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni;
e ciò, senza distinzione di attività svolta\mansioni. Ebbene, giova ricordare che il decreto legge n.201\2011, all'art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici), prevede testualmente: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del pagina 3 di 6 medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.” Precisa poi il successivo comma 2 che: “Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può CP_2 ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.” Successivamente, nell'ottica di un contenimento delle finanze pubbliche, e al dichiarato scopo di perseguire obiettivi generali di razionalizzazione dell'intero comparto pubblico, viene individuato, per tutti coloro che ricevano emolumenti pubblici, il termine di decorrenza del limite del tetto stipendiale nel 10 gennaio 2014; e ciò si conferma ai commi 471 e 472 dell'art. 1 legge n. 147 del 2013 che estendono espressamente il limite retributivo previsto dall'art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011 alle retribuzioni ed emolumenti corrisposti in ragione di rapporti di lavoro subordinato e autonomo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001. Rimane tuttavia immodificata la specificità del secondo comma dell'art23 ter citato, che disciplina la distinta ipotesi del cumulo di emolumenti per i dipendenti pubblici che, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, siano chiamati all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Ad essi, oltre al tetto massimo della retribuzione, di cui al comma 1, si applica il limite del 25%; ma solo qualora svolgano mansioni direttive\dirigenziali o equivalenti. Si legge, infatti testualmente all'art.1 comma 471, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo". In assenza di qualunque modifica o integrazione per la specifica ipotesi di cui al comma 2 dell'art.23 ter, la norma deve ritenersi ancora applicabile nei suoi presupposti oggettivi e soggettivi che, in mancanza di prova in senso contrario, non sussistono nel caso di specie, non essendo in discussione che il ricorrente abbia svolto funzioni direttive o equivalenti. Si richiama, a tale proposito, la recente giurisprudenza di legittimità, indicata anche dal ricorrente (cfr. Cass. 19852\2025), a mente della quale "non può non cogliersi il chiaro raccordo fra il primo e il secondo comma dell'art. 23-ter, quali disposizioni complessivamente convergenti nell'introdurre limitazioni al trattamento economico funzionali al contenimento della spesa pubblica, da assumere quale pagina 4 di 6 criterio ermeneutico che valga a ricondurre il senso delle espressioni utilizzate in coerenza con la finalità perseguita dalla previsione normativa. In proposito, per la giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 124 del 2017), il limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un'adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva – secondo il giudice di legittimità delle leggi – non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l'idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. Ne consegue che, per corrispondere alla finalità di contenimento della spesa cui è chiaramente preordinata la norma, occorre approdare ad un'interpretazione che non faccia riferimento alle qualifiche funzionali previste dalla contrattazione collettiva bensì ad una nozione ampia di funzioni direttive, atte a ricomprendere posizioni apicali di enti o istituti, cui, anche secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, nel senso sopra evidenziato, può principalmente indirizzarsi una limitazione del compenso previsto per il secondo incarico, avuto pure riguardo alla conservazione del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, nell'ottica del bilanciamento e contemperamento degli interessi contrapposti”. Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto, non sussistendo nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art.23 ter comma 2 citato. La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della decurtazione di € 3.810,68 disposta dal difesa con la nota del 11.07.2023 prot. nr. 0072712 Controparte_1 [...]
sul trattamento economico maturato dal ricorrente per il periodo lavorativo CP_3 prestato quale ufficiale di complemento (dal 01.05.2022 al 30.06.2022 e dal 02.10.2022 al 28.10.2022), con conseguente diritto a percepire l'intero trattamento economico previsto per il grado rivestito, in aggiunta a quello percepito dall'amministrazione di appartenenza;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €1.184,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 17 settembre 2025. Il giudice Antonianna Colli pagina 5 di 6 pagina 6 di 6