Articolo 9 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 8Articolo 10
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12 aprile 1963
Art. 9. Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604.

Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604 , che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica, per quanto attiene al trattamento economico di attivita', l' articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538 .
A tal fine la qualifica di sorvegliante capo e' equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di la e di 2ª classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963