Art. 9. Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604.
Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604 , che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica, per quanto attiene al trattamento economico di attivita', l' articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538 .
A tal fine la qualifica di sorvegliante capo e' equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di la e di 2ª classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.
Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604 , che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica, per quanto attiene al trattamento economico di attivita', l' articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538 .
A tal fine la qualifica di sorvegliante capo e' equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di la e di 2ª classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.