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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127- ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
nata a [...] il [...], residente in [...], Forano (RI), Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Egisto Colamedici del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, Via Giandomenico
Romagnosi, 1/B;
RICORRENTE – opponente
E
(C.F. Controparte_1
, con sede in Roma Via del Caravaggio n. 78, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma, Via Mocenigo 16, presso lo studio dell'Avv. Roberta Nocente, che la rappresenta e difende giusta procura in atti per Notaio Dott del 6.11.2013 n. rep 45374; Persona_1
RESISTENTE – opposta 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato, Parte_1
premesso di aver esercitato la professione di Consulente del Lavoro con conseguente iscrizione all'ENPACL – Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, dal
03/02/2010 al 31/12/2013, ha allegato innanzitutto che, su istanza dell'odierno opposto, “è stato notificato all'indirizzo pec “ , in data 10 agosto Email_1
2022, il Decreto Ingiuntivo n. 107/2022 del 02/08/2022, RG n. 796/2022, emesso dal
Tribunale Civile di Rieti, sezione lavoro…per la somma di euro 915,25 oltre interessi, rivalutazione e spese”, pretesa creditoria relativa ad asserita morosità “per la contribuzione integrativa per l'anno 2014”.
Ciò posto, in via preliminare parte opponente ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo di cui sopra, in quanto effettuata presso l'indirizzo pec appartenente a “un soggetto terzo ed estraneo al rapporto di Email_1 cui trattasi”, con la precisazione ulteriore che “la conoscenza dell'invio da parte della odierna ricorrente è avvenuta informalmente - e in ragione della cortesia del Sig. - che ne Per_2
ha informato la stessa ricorrente” (v. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Nel merito, la ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito Pt_1
vantato dall'opposto.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte opposta, che ha contestato il ricorso in opposizione chiedendone il rigetto integrale.
In particolare, ha affermato la regolarità della procedura notificatoria, specificando che
“l'indirizzo di posta elettronica a cui è stato notificato Email_1
il decreto ingiuntivo opposto è quello che la sig.ra ha comunicato al proprio Parte_1
Ordine professionale di appartenenza e quindi risultante nell'anagrafica dell'Enpacl”, oltre a essere stato l'indirizzo e-mail in uso costante alla stessa opponente (v. pag. 2 della memoria).
Ancora, sul punto, l'ente opposto ha valorizzato il principio di raggiungimento dello scopo quale fondamento dell'intervenuta sanatoria della nullità, tenuto conto anche della costituzione in giudizio della Pt_1
Da ultimo, l'odierno resistente ha domandato il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto, in data 15 novembre 2019, è stata comunicata alla “una richiesta di Pt_1
2 pagamento per i contributi integrativi non versati, relativi alla annualità 2014, oltre sanzioni”, avente efficacia interruttiva della prescrizione medesima.
La causa, di natura documentale e senza sviluppi istruttori, è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini che seguono.
In via preliminare non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dalla Pt_1
A tal proposito assume decisiva rilevanza quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione
II, con l'ordinanza n. 24329 depositata il 10 settembre 2024.
In via introduttiva, nella suddetta pronuncia la Suprema Corte ha tratteggiato la differenza ontologica tra inesistenza della notifica di un atto e sua nullità patologica, affermando che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016)”.
Più in dettaglio la Corte ha statuito che, nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).
La categoria dell'inesistenza, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali, mentre “gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità”.
Ebbene, trasponendo tali coordinate pretorie alla vicenda in esame, premesso che la stessa opponente ha argomentato unicamente in punto di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto (e non di inesistenza della stessa), in punto di divergenza tra titolarità formale
3 dell'indirizzo e-mail e individuazione del destinatario della notifica del decreto ingiuntivo, può ritenersi sussistente quel “collegamento” sopra menzionato dalla Cassazione, il quale è ritraibile innanzitutto dal fatto che l'indirizzo pec “ , utilizzato Email_1
e comunicato dalla stessa ricorrente al convenuto, era in costante uso da parte della Pt_1 anche in epoca successiva alla sua cancellazione dall'albo dei Consulenti del Lavoro (cfr. documenti nn. 3, 4 e 5 della memoria).
Ulteriormente, va sottolineata anche la circostanza materiale dell'effettiva, avvenuta comunicazione del decreto ingiuntivo di cui si tratta alla ad opera dello stesso Pt_1
come ammesso dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio (v. pag. Per_2
2 del ricorso).
Le circostanze di cui sopra, dunque, congiuntamente all'intervenuta e tempestiva costituzione in giudizio della giustificano la sanatoria della nullità della notifica per effettivo Pt_1
raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Ciò posto, nel merito, premesso che risulta pacifico e non contestato che l'opponente, Parte_1
è stata iscritta all'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Rieti dal 03.02.2010
[...]
al 31.12.2013 e, conseguentemente, obbligatoriamente iscritta all'Enpacl, tenuta, in quanto tale, secondo l'art. 9 del relativo Statuto, al versamento del contributo soggettivo e integrativo, ai sensi degli artt. 12 e 13 legge 249/1991, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta parzialmente fondata.
In particolare, a fronte di una pretesa creditoria di tipo “contributivo” e “sanzionatorio” riferibile all'anno 2014, come ritraibile dall'attestazione di cui all'allegato 9 della memoria e tenuto conto di un termine prescrizionale quinquennale, per le poste contributive, decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre “La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo” (come indicato dall'art. 42 del Regolamento dell'ente previdenziale, e non contestato dall'opponente), parte opposta ha prodotto l'atto interruttivo datato 15 novembre
2019, (cfr. Cass. n. 24913/2022: “L'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto
4 spettante al dichiarante”), la cui notificazione, però, si è perfezionata per compiuta giacenza solo in data 26 febbraio 2020.
Rilevato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza n. 24258 depositata il 9 agosto 2023), “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa
e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato. L'atto di costituzione in mora è suscettibile d'interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio
e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l'atto e di conoscerne il relativo contenuto”, con evidente rilevanza attribuita quantomeno alla conoscibilità legale dell'atto e non anche alla sua effettiva conoscenza, nel caso in esame il termine quinquennale di prescrizione per le voci contributive, decorrente dal giorno 1 gennaio 2015, risulta ormai maturato al giorno 1 gennaio 2020, anteriormente al perfezionamento legale della notifica per compiuta giacenza in data 26 febbraio 2020.
Al contrario, la prescrizione decennale non risulta spirata con riferimento alla somma richiesta a titolo di sanzioni, per un importo ancora “esigibile” pari ad euro 277,97.
Le considerazioni che precedono, dunque, conducono al parziale accoglimento dell'opposizione.
Le ragioni di cui sopra giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
107/2022;
- condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro
277,97, oltre interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Rieti, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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