Art. 6.
L'art. 146 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e' sostituito dal seguente:
"All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono, su apposito registro, una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto.
Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario.
Anche l'amministrazione centrale tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto, sulla quale registra le singole operazioni di deposito o di rimborso che le vengono partecipate dagli uffici".
L'art. 146 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e' sostituito dal seguente:
"All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono, su apposito registro, una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto.
Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario.
Anche l'amministrazione centrale tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto, sulla quale registra le singole operazioni di deposito o di rimborso che le vengono partecipate dagli uffici".