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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 642/2025 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in LENDINARA, P.ZZA RISORGIMENTO n. 6, con il patrocinio degli avv.ti DONEGATTI FEDERICO e GIOLI ANDREA GINO, contro
Controparte_1
(C.F. C.F._2
, Controparte_2
(C.F. C.F._3
- appellati -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliati in BADIA POLESINE, P.ZZA V. EMANUELE n. 75, con il patrocinio degli avv.ti ROSSIN GIOVANNA e FASOLIN STEFANO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 185/2025, pubblicata in data
5.3.25.
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate per via telematica in data 28.11.25.
Conclusioni degli appellati:
come da note scritte depositate per via telematica in data 1.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado promosso avanti al Tribunale di Rovigo, CP_1
e hanno esperito azione avverso volta ad
[...] Controparte_2 Parte_1
ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del fatto che l'allevamento di bovini, gestito dal medesimo in spregio alle prescrizioni imposte dal Comune di Lendinara e dalla , era fonte di un abnorme Parte_2
proliferare di insetti che avevano finito per infestare la loro confinante abitazione, poi accolta in forza della sentenza n. 185/2025, pubblicata in data 5.3.25.
Proposto appello da parte del , ritualmente costituiti in giudizio i convenuti e Pt_1
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado limitatamente al capo primo nella parte eccedente l'importo di € 4.000,00 in favore di e l'importo di € 10.000,00 in favore di , veniva quindi Controparte_1 Controparte_2
formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza dell'1.10.25, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento da parte di : Parte_1
o dell'importo di € 10.000,00 in favore di , Controparte_2
o dell'importo di € 4.000,00 in favore di Controparte_1
pagina 2 di 5 o della somma di € 7.500,00 in favore solidale dei medesimi a titolo di contributo alle spese di CTU, di CTP e di lite (già comprensive di spese generali, IVA, accessori di legge e contributo unificato), concordemente accolta dalle parti come da rispettive note scritte predisposte per l'udienza del 3.12.25.
Ciò posto, dovendosi procedere alla definizione della causa, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e,
quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368,
Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il pagina 3 di 5 principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere la pronuncia di una sentenza risulta necessaria giacché il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma di quest'ultima va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non pagina 4 di 5 essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione
è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 185/2025, pubblicata in data 5.3.25, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 642/2025 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in LENDINARA, P.ZZA RISORGIMENTO n. 6, con il patrocinio degli avv.ti DONEGATTI FEDERICO e GIOLI ANDREA GINO, contro
Controparte_1
(C.F. C.F._2
, Controparte_2
(C.F. C.F._3
- appellati -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliati in BADIA POLESINE, P.ZZA V. EMANUELE n. 75, con il patrocinio degli avv.ti ROSSIN GIOVANNA e FASOLIN STEFANO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 185/2025, pubblicata in data
5.3.25.
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate per via telematica in data 28.11.25.
Conclusioni degli appellati:
come da note scritte depositate per via telematica in data 1.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado promosso avanti al Tribunale di Rovigo, CP_1
e hanno esperito azione avverso volta ad
[...] Controparte_2 Parte_1
ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del fatto che l'allevamento di bovini, gestito dal medesimo in spregio alle prescrizioni imposte dal Comune di Lendinara e dalla , era fonte di un abnorme Parte_2
proliferare di insetti che avevano finito per infestare la loro confinante abitazione, poi accolta in forza della sentenza n. 185/2025, pubblicata in data 5.3.25.
Proposto appello da parte del , ritualmente costituiti in giudizio i convenuti e Pt_1
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado limitatamente al capo primo nella parte eccedente l'importo di € 4.000,00 in favore di e l'importo di € 10.000,00 in favore di , veniva quindi Controparte_1 Controparte_2
formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza dell'1.10.25, prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento da parte di : Parte_1
o dell'importo di € 10.000,00 in favore di , Controparte_2
o dell'importo di € 4.000,00 in favore di Controparte_1
pagina 2 di 5 o della somma di € 7.500,00 in favore solidale dei medesimi a titolo di contributo alle spese di CTU, di CTP e di lite (già comprensive di spese generali, IVA, accessori di legge e contributo unificato), concordemente accolta dalle parti come da rispettive note scritte predisposte per l'udienza del 3.12.25.
Ciò posto, dovendosi procedere alla definizione della causa, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e,
quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368,
Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il pagina 3 di 5 principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere la pronuncia di una sentenza risulta necessaria giacché il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma di quest'ultima va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non pagina 4 di 5 essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione
è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 185/2025, pubblicata in data 5.3.25, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
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